Incarto n.
12.2014.121

Lugano

25 novembre 2014/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2012.34 della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 30 novembre 2012 da

 

 

RE 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 333'911.60 oltre interessi, domanda alla quale si è opposto il convenuto, il quale ha chiesto in ordine il versamento di una cauzione per le ripetibili di fr. 30'000.–, ha sollevato l’eccezione di forza di cosa giudicata e ha proposto di multare l’attrice e il suo patrocinatore in base all’art. 128 cpv. 3 CPC;

 

nell’ambito delle quali il Pretore ha statuito il 4 giugno 2014, dichiarando la petizione irricevibile e ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia, le spese e gli oneri processuali di conciliazione di fr. 10'000.–, e un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.– (dispositivo n. 2);

 

reclamante l’attrice, la quale con reclamo 10 luglio 2014 chiede la riforma del dispositivo n. 2 della decisione querelata, riducendo di metà le tasse, le spese e le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

mentre il convenuto con osservazioni 8 settembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che con petizione 30 novembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 333'911.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2003 a titolo di mercede per un contratto di appalto;

 

                                  che alla domanda si è opposto il convenuto con risposta del 13 febbraio 2013, il quale ha chiesto il pagamento da parte dell’attrice di una cauzione per ripetibili di fr. 30'000.–, sollevando altresì l’eccezione di forza di cosa giudicata e chiedendo che l’attrice e il suo patrocinatore venissero multati in base all’art. 128 cpv. 3 CPC;

 

                                  che l’attrice, presto atto di quanto contestato in risposta dal convenuto, con replica del 6 maggio 2013 ha ribadito la propria domanda di giudizio, opponendosi nel contempo a tutte le richieste del convenuto, il quale con duplica del 10 giugno 2013 si è riconfermato sostanzialmente nella propria pretesa;

 

                                  che esperita l’istruttoria limitatamente alla questione pregiudiziale dell’eccezione di forza di cosa giudicata e della richiesta di cauzione per le ripetibili, con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile e, per quanto qui d’interesse, ha posto a carico dell’attrice, oltre alla tassa di giustizia di fr. 10'000.– (omnicomprensiva delle spese e degli oneri processuali della procedura di conciliazione), un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.– a favore del convenuto;

 

                                  che con il reclamo 10 luglio 2014 che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la decisione pretorile limitatamente al dispositivo n. 2, chiedendo di ridurre a fr. 5'000.– la tassa di giustizia e le spese e a fr. 10'000.– l’indennità ripetibile in favore del convenuto, protestando altresì spese e ripetibili di secondo grado: a suo dire le spese giudiziarie fissate dal Pretore sono sproporzionate rispetto alla complessità della causa e alle prestazioni svolte dalla parte convenuta; l’attrice in particolare afferma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ridurre la tariffa per le spese giudiziarie, poiché – a mente sua – la “decisione incidentale non ha comportato un grande dispendio di energie” (reclamo, pag. 5) visto che nella stessa ci si è limitati all’analisi della censura di res iudicata e l’istruttoria svolta si è concentrata solo sulla questione della cauzione processuale (reclamo, pagg. 4-5 ad 11); per quanto concerne le ripetibili, la reclamante ha sostenuto che le stesse sono state quantificate in modo eccessivo, visti i costi ridotti generati dalla breve istruttoria dibattimentale (reclamo, pagg. 5-6 ad 12);

 

                                  che con osservazioni (correttamente: risposta) dell’8 settembre 2014 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

                                  che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

 

                                  che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi – a dipendenza della materia – alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);

 

                                  che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.–, questa Camera è senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’attrice, peraltro inoltrato tempestivamente;

 

                                  che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n. 12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);

 

                                  che innanzitutto si constata che, a fronte di un valore litigioso di fr. 333'911.60 indicato nella sentenza, e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia da fr. 5'000.– a fr. 20'000.– mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede un’aliquota dal 6% al 9%, il giudice di prime cure, esponendo una tassa di fr. 10’000.– (oltretutto già comprensiva delle spese e degli oneri processuali della procedura di conciliazione, inc. n. __________) e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.–, pari circa al 6%, è in definitiva rimasto entro i limiti delle tariffe applicabili;

 

                                  che, per quanto concerne la tassa di giustizia, si rileva che la decisione è compiutamente motivata su 7 pagine, nella quale il giudice di prime cure ha anzitutto ripercorso la complessa fattispecie – iniziata nel 2005 e sfociata in una decisione del Tribunale federale l’8 luglio 2010 (__________, doc. 3 accluso alla risposta) – che ha portato alla richiesta attorea, illustrando nel contempo in quale misura la censura di res iudicata ha trovato riscontro nel caso concreto; egli ha dovuto quindi esaminare gli argomenti sollevati dall’attrice, rivalutando nuovamente quanto deciso nelle precedenti sedi in merito alla fattispecie passata;

 

                                  che da quanto precede si evince chiaramente che non si è trattato di una causa la cui soluzione era evidente e per la quale il Pretore ha comunque sia svolto un’istruttoria (3 udienze) atta a determinare la cauzione per ripetibili, di cui ha tenuto conto allorquando ha dovuto determinare la tassa di giustizia esposta nella decisione finale (in cui il merito non è stato esaminato);

 

                                  che tenuto conto della complessità del caso, dell’istruttoria svolta e delle spese di fr. 2'000.– della procedura di conciliazione – poste a carico della parte istante e rinviate al giudizio di merito (doc. I accluso all’istanza) – che sono state considerate nella quantificazione degli oneri processuali, non vi è ragione di ridurre l’importo delle spese processuali, che risultano del tutto congrue e che già tengono conto adeguatamente delle circostanze del caso;

                                  che, per quanto concerne invece le ripetibili, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le stesse devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino – come visto – in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili;

 

                                  che l’art. 13 cpv. 2 del Regolamento dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza invalsa (II CCA 24 settembre 2012 inc. 12.2012.112, 20 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.215, 24 novembre 2010 inc. n. 12.2010.139) questa disposizione va intesa secondo i dettami dell’art. 11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene mediato con quello ad horam (OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH)/(OV + OH) (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 segg. ad art. 150; sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell’11 marzo 2013);

 

                                  che nel caso concreto la causa è terminata con una decisione che ha dichiarato l’irricevibilità dell’azione, per cui si applica il precitato art. 13 cpv. 2 del Regolamento;

 

                                  che, come visto, giusta l’art. 11 del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore litigioso di fr. 333'911.60, la retribuzione ad valorem dovuta alla parte vincente per il compimento dell’intera causa può essere quantificata fra il 6% e il 9% del valore di causa, che in concreto è stata rispettata;

 

                                  che, per quanto riguarda invece la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 del Regolamento, in assenza di un conteggio allestito dal patrocinatore del convenuto, che – ad ogni modo – costituisce un documento facoltativo (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 105), il suo dispendio orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem): sulla base degli atti l’onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l’esame della petizione corredata da numerosi documenti e della replica (di 10 rispettivamente 12 pagine), per l’allestimento della risposta, della duplica e delle conclusioni (di 12, 7 rispettivamente 11 pagine) e per le ulteriori incombenze di causa, tra cui i colloqui con il cliente e la comparizione per tre udienze in Pretura (una di discussione e ulteriori due per l’audizione di due testi), può essere stimato in 24 ore di lavoro a fr. 280.– l’ora (art. 12 del Regolamento), così che la retribuzione in base al criterio ad horam può essere quantificata in circa fr. 6'720.–;

 

                                  che, su queste basi, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento e della predetta formula, si arriva ad un importo per ripetibili di circa fr. 10'060.–, che, tenuto conto delle presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del Regolamento), può essere arrotondato a fr 11'600.–;

 

                                  che in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore, manifestamente eccessiva (fr. 20'000.– pari all’incirca a 71 ore di lavoro), non può essere confermata;

 

                                  che, in parziale accoglimento del reclamo, le ripetibili a favore del convenuto possono così essere quantificate in fr. 11'600.–;

 

                                  che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore qui litigioso di fr. 15'000.–, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 del Regolamento;

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide                   I.  Il reclamo 10 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione del 4 giugno 2014 della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                  2.   La tassa di giustizia, in fr. 10'000.–, le spese e gli oneri processuali di conciliazione, sono posti a carico di RE 1, la quale rifonderà fr. 11'600.– a CO 1 a titolo di ripetibili.

 

                             II.  Gli oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante, restano a suo carico per ¾ e per ¼ sono posti a carico di CO 1, a cui la reclamante rifonderà fr. 350.– a titolo di ripetibili ridotte.


                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                    La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).