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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.30 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 30 novembre 2011 da
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AO 1 sostituita in corso di causa da AO 1, __________ rappr. da RA 3, __________
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contro |
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AP 1 __________ e PI 3, __________ rappr. dall’avv. Stefa rappr. da RA 4, __________ |
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con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di almeno EUR 1'430'000.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2009, al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell’EUR rispetto al CHF dal 26 ottobre 2009 alla data dell’effettivo pagamento, il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ del 9 settembre 2010 nei confronti di AP 1, protestate spese e indennità comprensive di quelle della procedura di conciliazione; in via subordinata ha formulato le medesime domande di causa nei confronti della sola AP 1,
premesso che:
- in data 6 febbraio 2012 AO 1, __________, ha comunicato di subentrare a __________, __________, a seguito di cessione del credito vantato nella petizione, sostituzione di parte di cui il Pretore ha dato atto con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012, malgrado le opposizioni 22 febbraio 2012 di AP 1 e 23 febbraio 2012 di PI 1;
- RA 3 con risposta 16 marzo 2012 e PI 1 con risposta 20 marzo 2012 hanno sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di PI 2;
- identica contestazione è stata presentata da IS 1, __________, rappresentata dall’RA 1, __________ – quale parte intervenuta in lite a seguito della denuncia di lite da parte di PI 1 – con risposta 2 aprile 2012;
- con decisione incidentale 12 novembre 2012, rettificata con ordinanza 21 novembre 2012, il Pretore ha respinto la predetta eccezione;
- con sentenza 26 giugno 2014, inc. 12.2012.220, questa Camera ha accolto l’appello 17 dicembre 2012 di PI 1, con conseguente riforma della decisione incidentale del Pretore nel senso che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto riferita all’invalidità della cessione del credito litigioso di __________ a PI 2, è stata accolta e quindi respinta la petizione 30 novembre 2011 di __________, con seguito di tassa e spese a carico di PI 2 e la sua condanna a rifondere a PI 1 fr. 39'000.- a titolo di ripetibili, invariati gli altri punti del dispositivo;
e ora sull’istanza 11
luglio 2014 con cui IS 1, __________, chiede di rettificare il dispositivo
no. I della sentenza 26 giugno 2014 di questa Camera nel senso di riconoscerle
fr. 39'000.- a titolo di ripetibili;
l’istanza di rettifica non è stata notificata per osservazioni alle altre parti
coinvolte nel procedimento;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 30 novembre 2011 __________, __________, ha convenuto AP 1, __________
(in seguito AP 1) e RA 2, direttore della succursale di __________ di AP 1 al
momento dei fatti oggetto di causa, chiedendo in via principale che siano
condannati in solido a versarle a titolo di risarcimento fr. 1'430'000.- oltre
interessi al 5% dal 26 ottobre 2009, oltre al risarcimento del danno derivante
dal deprezzamento dell’Euro rispetto al franco svizzero dalla citata data, che
sia rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________, 9 settembre
2010, dell’UE di __________ nei confronti di AP 1, che le spese e le ripetibili
siano poste sempre a carico dei convenuti, ivi comprese quelle della procedura
di conciliazione; in via subordinata l’attrice ha proposto le medesime domande
di causa solo nei confronti di PI 1. In estrema sintesi l’attrice ha
rimproverato ai convenuti una serie di mancanze nell’esecuzione di accordi
contrattuali relativi a un’operazione di compravendita di diamanti, in
particolare nella fase di verifica e conta del prezzo di EUR 1'430'000.-,
avvenuta a __________ e per la quale PI 1 aveva fatto capo a funzionari della
società di sicurezza __________, mancanze che avevano condotto l’attrice a
consegnare a __________ presso AP 1 i diamanti a un emissario dell’acquirente,
mentre PI 1 aveva ricevuto a __________ delle banconote false.
2. Con
scritto 6 febbraio 2012 il legale dell’attrice ha notificato alla Pretura la
cessione del credito vantato con la petizione alla società AO 1, __________,
sulla base di uno scritto datato 2 febbraio 2012 firmato dalla cedente e dalla
cessionaria, ed ha così postulato la sostituzione della parte attrice ai sensi
dell’art. 83 CPC.
Con osservazioni 22 febbraio 2012 AP 1 si è opposta alla domanda di
sostituzione contestando sostanzialmente l’esistenza di una valida cessione di
credito.
Con scritto 23 febbraio 2012 PI 1 ha fatto valere la medesima contestazione.
Con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012 il Pretore ha dato atto
della sostituzione di __________ con AO 1, rinviando al merito la valutazione
della cessione del credito.
3. In
sede di risposta sia PI 1 che PI 3 hanno sollevato l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva di PI 2 ritenendo non dimostrata la cessione dei diritti
vantati da __________.
Pure IS 1, già __________, alla quale la lite era stata denunciata da PI 1,
nella sua risposta ha contestato la validità della cessione da __________ a PI
2 dell’asserito credito vantato in causa e di conseguenza la legittimazione
attiva di quest’ultima.
In sede di duplica le citate parti hanno ribadito le loro tesi in merito all’eccezione
sollevata.
4. All’udienza
istruttoria del 5 novembre 2012 le parti convenute e la parte intervenuta in
lite hanno chiesto di esaminare l’eccezione della carenza di legittimazione
attiva prima dell’istruttoria di merito, ribadendo le argomentazioni già
esposte negli allegati scritti e informando che __________ era stata posta in
liquidazione a seguito del fallimento pronunciato in data 18 settembre 2012. Il
Pretore, malgrado l’opposizione di PI 2, ha deciso di procedere preliminarmente alla verifica della legittimazione attiva precisando che non era necessaria
ulteriore istruttoria al riguardo.
Con decisione incidentale 12 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’eccezione
di carenza di legittimazione attiva (v. anche ordinanza di rettifica 21
novembre 2012) in quanto riferita alla validità della cessione di credito da __________
a AO 1, rinviando la fissazione della tassa di giustizia e delle spese al
giudizio finale.
5. Con
atto di appello 17 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva sollevata dalle parti convenute e dalla parte intervenuta in lite e di
conseguenza di respingere la petizione presentata da __________, di porre la
tassa di giudizio e le spese a carico di AO 1, subentrata in lite, e di
condannare quest’ultima a versare alle parti convenute AP 1 e PI 1 fr. 50'000.-
ciascuna a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di
seconda istanza.
PI 3 non ha presentato osservazioni all’appello.
Con scritto 7 gennaio 2013 PI 2 ha comunicato di rimettersi al giudizio del
Tribunale d’appello.
Con risposta 30 gennaio 2013 AO 1 ha postulato di respingere integralmente il
gravame.
6. Con
sentenza 26 giugno 2014, inc. 12.2012.220, questa Camera ha accolto l’appello
di PI 1 e pertanto riformato la decisione incidentale del Pretore nel senso di
accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle
parti convenute e dalla parte intervenuta in lite in quanto riferita
all’invalidità della cessione del credito litigioso di __________ a PI 2. Di
conseguenza la petizione 30 novembre di __________, alla quale era subentrata PI
2, veniva respinta. La tassa di giudizio della prima sede, fissata in fr.
20'000.-, come le spese, sono state poste a carico di PI 2, condannata a
rifondere a PI 1 fr. 39'000.- a titolo di ripetibili. Le spese processuali di
appello sono pure state poste a carico di PI 2 con l’obbligo di rifondere
all’appellante fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. In buona sostanza questa
Camera ha costatato l’assenza di un valido contratto di cessione in forma
scritta, mentre lo scritto 2 febbraio 2012 (versato agli atti dal
rappresentante legale di __________ e PI 2) costituiva unicamente la notifica
di un’asserita cessione di cui tutto si ignorava. In merito alle ripetibili di
prima sede questa Camera ha riconosciuto a PI 1 l’importo di fr. 39'000.-, a
fronte di una richiesta di fr. 50'000.-, quindi ha spiegato che a PI 3 e IS 1
non venivano assegnate ripetibili, il primo non avendo presentato appello, né
osservazioni all’appello di PI 1, la seconda essendosi limitata a rimettersi al
giudizio del tribunale.
7. In
data 11 luglio 2014 IS 1 ha presentato un’istanza di rettifica postulando la
modifica del punto 2 del dispositivo no. I della sentenza 26 giugno 2014 di
questa Camera nel senso di riconoscerle fr. 39'000.- a titolo di ripetibili.
L’istante rileva di aver contestato nei suoi allegati di risposta e duplica la
legittimazione attiva di PI 2 che pertanto, a seguito del giudizio di questa
Camera, dev’essere considerata soccombente anche nei suoi confronti. Per questo
motivo IS 1 ritiene incompleto il dispositivo suddetto dal momento che a causa
di una svista non contempla le ripetibili di prima sede a suo favore.
L’istanza non è stata notificata alle parti alla procedura d’appello per
osservazioni.
8. Si
può porre a titolo preliminare il quesito a sapere se IS 1, quale parte
intervenuta in lite che non ha interposto appello contro la decisione
incidentale 12 novembre 2012 e che, ricevuto l’appello di PI 1, si è limitata a
comunicare in data 7 gennaio 2013 di rimettersi al prudente giudizio del
tribunale, sia effettivamente legittimata a proporre un’istanza di rettifica.
La questione non necessita di approfondimenti dal momento che, come si vedrà in
seguito, l’istanza risulta inammissibile.
9. Secondo
l’art. 334 cpv. 1 CPC, se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure
in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o
d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione.
Il dispositivo è incompleto se il tribunale omette, ossia dimentica, di
inserirvi una conclusione che risulta dai considerandi. La rettifica è volta a
rimediare una lacuna non voluta nel dispositivo, non nella volontà del
tribunale. In altri termini, se quest’ultimo non ha trattato una questione non
è data la via della rettifica. La modifica del contenuto di una decisione può
avvenire solo attraverso i normali rimedi giuridici. Per quanto precede si
rinvia a: Herzog, in: BSK – ZPO, 2a
ed., Art. 334, N 6 e 8; Schweizer,
in: CPC commenté, art. 334, N 9; Carcagni
Roesler, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Art. 334, N 9; Trezzini, in: CPC
comm, art. 334, pag. 1435; Schwander,
in: Brunner/Schwander/Gasser, DIKE – Komm – ZPO, Art. 334, N 5; II CCA 8
febbraio 2013, inc. 12.2012.214, pag. 3; I CCA 13 maggio 2013, inc.
11.2011.136, consid. 10.
10. Ora, come risulta
dai fatti qui sopra descritti, nella sua sentenza del 26 giugno 2014 questa
Camera ha spiegato al considerando 5 (v. in particolare pag. 10) per quale
motivo non riteneva di poter riconoscere ripetibili riferite al primo grado di
giudizio né a PI 3, né a IS 1. Coerentemente nel dispositivo di quel giudizio
si ritrovano solo le ripetibili a favore di PI 1, sia di prima che di seconda
istanza. Contrariamente a quanto sostiene l’istante, la sentenza 26 giugno 2014
della II CCA non contiene pertanto alcuna omissione o dimenticanza. Come
spiegato al considerando che precede, la modifica della formazione della
volontà di questa Camera, come detto espressa alla pagina 10 del giudizio in
esame, potrà avvenire unicamente attraverso i rimedi giuridici ordinari.
Ne segue che l’istanza di rettifica risulta inammissibile.
11. Per quanto
riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che,
nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda
di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante
reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Herzog, op. cit., Art. 334, N 16; Schwander, op. cit., Art. 334, N 17; Freiburghaus/Afheldt, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger; ZPO Komm., Art. 334, N 13).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante e sono calcolate sulla
base dell’importo di fr. 39'000.-. Identico importo è determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
pronuncia: I. L’istanza di rettifica 11 luglio 2014 di
IS 1 è inammissibile.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico dell’istante.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).