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Incarto n. |
Lugano 3 marzo 2015/rn |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2014.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud – promossa con istanza (correttamente: petizione) 20 marzo 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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quale “azione ordinaria di accertamento negativo di credito art. 85a LEF”, volta ad accertare la nullità del debito di fr. 5'951'539.80 oltre interessi di cui al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 dell'UE di __________ “nonché le spese di tale precetto pari a fr. 413.-”, a procedere alla cancellazione della procedura summenzionata e a dichiararla temeraria;
domanda alla quale si è opposta la convenuta, sia nel merito sia per errore nella procedura applicata, che ha anche postulato la condanna di J__________ D__________ nonché dell’amministratore della controparte al versamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.- ciascuno per malafede e temerarietà processuale;
ritenuto che il 5 maggio 2014 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha stralciato il reclamo inoltrato il 16 aprile 2014 da CO 1 contro l’ordinanza 4 aprile 2014 con la quale il Pretore aveva assegnato un termine di trenta giorni per versare un anticipo di fr. 30'000.- per le presumibili spese di causa;
richiamato lo scritto 29 aprile 2014 dell’attrice – sempre rappresentata dalla RA 2 menzionata sopra – con il quale ha comunicato al Pretore di ritirare la propria “istanza di accertamento negativo del credito, considerando la vostra richiesta di anticipo delle spese totalmente fuori dalla portata della nostra affiliata”;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 2 luglio 2014 stralciando dai ruoli la procedura e ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
reclamante la convenuta, che con reclamo 23 luglio 2014 chiede la riforma del dispositivo n. 2 della decisione querelata, nel senso di aumentare le ripetibili in suo favore a fr. 3'900.-, con protesta di spese processuali e ripetibili di secondo grado;
ritenuto che il gravame è stato intimato sia direttamente all’attrice (che non ha ritirato l’invio speditole per plico raccomandato) sia alla rappresentante di quest’ultima;
mentre con risposta 12 settembre 2014 – sottoscritta da “J. D__________, Segretario RA 2” – CO 1 postula che: “a) il ricorso dell’avv. RA 1 in rappresentanza della spettabile RE 1 (non ci è dato a sapere se il mandante abbia legittimato l’avv. RA 1 a presentare questo ricorso o si tratta semplicemente di una iniziativa propria priva di qualsiasi autorizzazione del mandante), è respinto, di conseguenza: b) il reclamo presentato con il numero di riferimento __________ inviato il 23 luglio 2014 è considerato un abuso di diritto e come tale va sanzionato; c) a titolo di risarcimento morale, la RA 2 chiede un franco di danni morali; d) protestate spese e ripetibili”;
preso atto dello scritto 17 settembre 2014 dell’avv. RA 1, che reputa l’atto di risposta “viziato da condotta processuale querulomane e altrimenti abusiva a’ sensi dell’art. 132 PC”, di modo che dev’essere “rinviato al mittente senz’altre formalità, così come “il signor D__________, redattore del medesimo, (..) sanzionato con una multa non essendo, tra l’altro nuovo a simili atteggiamenti”;
nonché della comunicazione 13 febbraio 2015 con cui J__________ D__________, su carta intestata RA 2, afferma di non rappresentare più CO 1;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza (correttamente: petizione) 20 marzo 2014 CO 1 – rappresentata dalla “RA 2 (…), __________, tramite il suo segretario J__________ D__________” (in seguito: RA 2; cfr. doc. A) – ha convenuto dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud RE 1. La causa è stata promossa quale “azione ordinaria di accertamento negativo di credito art. 85a LEF” e volta ad accertare la nullità del debito di fr. 5'951'539.80 oltre interessi di cui al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 dell'UE di __________ fatto spiccare nei suoi confronti dalla controparte, nonché delle “spese di tale precetto pari a fr. 413.-”. L’attrice ha altresì chiesto di procedere alla cancellazione della procedura summenzionata e di considerare tale procedura temeraria e come tale di sanzionarla “con l’aggravante che essa è stata interposta da uno studio legale che dovrebbe conoscere in virtù della costante giurisprudenza del Tribunale federale i doveri di un avvocato in Svizzera”. Con risposta 3 aprile 2013 la convenuta si è opposta alle domande avversarie. Essa ha rilevato anzitutto che l’azione doveva essere dichiarata inammissibile, perché da un lato proposta erroneamente sulla base dell’art. 85a LEF, dall’altro, se trattata come azione ordinaria di accertamento negativo, poiché non preceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione. La convenuta ha, poi, chiesto la reiezione della petizione nel merito e la condanna di J__________ D__________ e dell’amministratore della controparte al versamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.- ciascuno per malafede e temerarietà processuale.
B. Il 16 aprile 2014 l’attrice, rappresentata dalla RA 2, ha inoltrato un reclamo dinnanzi la terza Camera civile del Tribunale d’appello contro l’ordinanza 4 aprile 2014 con la quale il Pretore le aveva assegnato un termine di trenta giorni per versare un anticipo di fr. 30'000.- per le presumibili spese di causa. Preso atto del ritiro del gravame, il 5 maggio 2014 il Presidente della Camera adita ha stralciato il medesimo dai ruoli. Egli ha comunque evidenziato che già di primo acchito la legittimazione alla rappresentanza di RA 2 sembrava essere esclusa e che tale questione avrebbe dovuto comunque essere esaminata dal Pretore.
C. Con scritto 29 aprile 2014 l’attrice – sempre rappresentata da RA 2 – ha comunicato al Pretore di ritirare la propria “istanza di accertamento negativo del credito, considerando la vostra richiesta di anticipo delle spese totalmente fuori dalla portata della nostra affiliata”. Preso atto della desistenza dell’attrice, con missiva 27 maggio 2014 la convenuta ha chiesto di tenere conto nella fissazione delle ripetibili del fatto che si tratta di una procedura ordinaria con un valore di causa di fr. 5'951'539.80 oltre interessi e accessori e che ha comportato un impegno non indifferente segnatamente per quanto attiene alle eccezioni d’ordine. A sostegno della propria motivazione essa ha rinviato al contenuto della decisione della terza Camera civile del 5 maggio 2014 menzionata sopra. Statuendo con decisione 2 luglio 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura e ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
D. Con reclamo 23 luglio 2014 la convenuta è insorta contro il querelato giudizio, chiedendo la riforma del dispositivo n. 2 sulle spese giudiziarie e meglio di aumentare le ripetibili in suo favore a fr. 3'900.-. Tale allegato è stato intimato sia direttamente alla convenuta (che non ha ritirato l’invio per plico raccomandato) sia alla rappresentante di quest’ultima. Con risposta 12 settembre 2014 – sottoscritta da “J. D__________, Segretario RA 2” – CO 1 postula che: “a) il ricorso dell’avv. RA 1 in rappresentanza della spettabile RE 1 (non ci è dato a sapere se il mandante abbia legittimato l’avv. RA 1 a presentare questo ricorso o si tratta semplicemente di una iniziativa propria priva di qualsiasi autorizzazione del mandante), è respinto, di conseguenza: b) il reclamo presentato con il numero di riferimento __________ inviato il 23 luglio 2014 è considerato un abuso di diritto e come tale va sanzionato; c) a titolo di risarcimento morale, la RA 2 chiede un franco di danni morali”. Con scritto 17 settembre 2014 l’avv. RA 1 ha affermato che l’atto di risposta è “viziato da condotta processuale querulomane e altrimenti abusiva a’ sensi dell’art. 132 PC”, di modo che dev’essere “rinviato al mittente senz’altre formalità, così come “il signor D__________, redattore del medesimo, va sanzionato con una multa non essendo, tra l’altro nuovo a simili atteggiamenti”. Entrambe le parti protestano, infine, le spese giudiziarie della procedura di reclamo.
E. Con ordinanza 11 febbraio 2015 la Presidente di questa Camera ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre la procura conferita dalla reclamante, non presente agli atti. Entro il termine impartito questi ha prodotto quanto richiesto. Alla controparte è stata inviata – per plico raccomandato all’indirizzo risultante dall’estratto del Registro di commercio – copia dell’ordinanza testé menzionata. La missiva non è stata ritirata poiché, come emerge dall’indicazione postale affissa alla busta, “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Il 13 febbraio 2015 RA 2 ha comunicato di non più rappresentare l’attrice.
e considerato
in diritto: 1. La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi – a dipendenza della materia – alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA, decisione inc. 13.2011.34 del 22 giugno 2011; II CCA, decisione inc. 12.2011.137 del 28 ottobre 2011).
2. Nella fattispecie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese giudiziarie in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è senz’altro competente a statuire sul reclamo della convenuta. Va detto, poi, che la causa – sia che trattasi di un’azione di disconoscimento di debito sia che, come indicato dall’attrice, sia un’azione fondata sull’art. 85a LEF (sull’improponibilità di tale via qualora l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo si rinvia a DTF 128 III 334, 125 III 149; RtiD II-2005 82c pag. 785; II CCA, sentenza inc. 12.2012.56 del 4 maggio 2012) – è retta dalla procedura ordinaria, sicché alla luce dell’art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 2 CPC sia il reclamo sia la risposta sono tempestivi.
3. Dalla procura (doc. A) emerge che “____________________rappresentante della spettabile CO 1 (…) conferisce procura alla associazione RA 2 (…) tramite il suo segretario J__________ D__________ (…)”. Occorre quindi vagliare se RA 2 (posto che abbia la personalità giuridica) possa validamente rappresentare in giudizio CO 1. Tale questione è determinante per stabilire la validità dell’allegato di risposta 12 settembre 2014 al reclamo.
3.1 Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC; Zingg in: Berner Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 203). L’art. 59 cpv. 2 CPC elenca in maniera non esaustiva tali presupposti (“segnatamente”; Zingg, op. cit., n. 25 ad art. 59), tra i quali figura anche la capacità di rappresentare una parte in giustizia (Zingg, op. cit., n. 62). Il difetto di tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale (Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16 ad art. 59, n. 52 ad art. 60; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 168).
3.2 Come rilevato dalla convenuta RA 2 non risulta iscritta a Registro di commercio. La reclamante reputa che non è quindi dato di capire quale sia la sua forma giuridica, se abbia l’esercizio dei diritti civili e se J__________ D__________ sia abilitato ad agire per essa (risposta 3 aprile 2014, pag. 4; cfr. anche reclamo, pag. 3). Non vi è motivo, tuttavia, di approfondire tali questioni, dato che per i motivi che seguono non sussiste in ogni caso una valida rappresentanza in giudizio.
3.3 Giusta l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Il cpv. 2 del disposto testé menzionato elenca invece le persone autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. In particolare, alla lett. a il legislatore ha stabilito che in tutti i procedimenti hanno tale capacità gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LLCA. Le lett. da b a d dell’art. 68 cpv. 2 CPC concernono, invece, procedure differenti da quella di cui al presente giudizio e sulle quali, quindi, non occorre soffermarsi. Come recentemente sottolineato dal Tribunale federale, la limitazione prevista al cpv. 2 summenzionato ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentanza, nel senso che i requisiti personali e di formazione previsti dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (art. 7 e 8 LLCA) siano riuniti qualora il rappresentante agisca “a titolo professionale”. Non va dimenticato, poi, che la LLCA impone anche il rispetto di determinate regole professionali (art. 12 LLCA), sancisce l’obbligo di segreto professionale dell’avvocato (art. 13 LLCA) e prevede l’istituzione di un’autorità di sorveglianza degli avvocati (art. 14 LLCA). Come recentemente spiegato dal Tribunale federale, l’art. 68 cpv. 1 lett. a CPC è stato previsto segnatamente nell’interesse della parte rappresentata. Affinché sia messo in atto tale proposito, occorre far prova di circospezione nell’ammissione di rappresentanti che non soddisfano i requisiti summenzionati. Di conseguenza, nel definire se si è in presenza di una rappresentanza “professionale” in giudizio non è unicamente determinante che tale attività sia esercitata contro remunerazione, bensì la necessità di tutela esiste già quando il rappresentante è disposto ad agire in un numero indeterminato di casi. Questo intento si può inferire già dal fatto che quest’ultimo sia disposto ad assumere mandati indipendentemente dal legame personale con il rappresentato, poiché in tal caso la fiducia riposta da parte del mandante si fonderebbe sulle capacità del rappresentante (per esempio competenze tecniche o partecipazione a un’associazione o federazione che ha lo scopo di tutelare determinati interessi) e quindi su criteri analoghi a quelli alla base della scelta di un o una professionista (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_289/2014 del 21 ottobre 2014, destinata alla pubblicazione).
3.4 Dalla procura (doc. A) emerge che “il mandante” (ossia “____________________rappresentante della spettabile CO 1”) “si impegna a corrispondere al mandatario” (ovvero come detto l’“associazione RA 2 (…) tramite il suo segretario J__________ D__________”) “a prima richiesta, tutti gli acconti necessari all’esecuzione del mandato. Egli si obbliga a rimborsare tutte le spese anticipate dal mandatario e a saldare i suoi onorari ed esborsi. A pratica ultimata, il mandatario è autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenere gli atti da lui redatti e a esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di dare e avere. Il mandante dichiara di cedere al mandatario a titolo di garanzia le indennità per spese e ripetibili o crediti che il mandante stesso vanta a seguito del presente mandato nei confronti dei tribunali, amministrazione, parti avverse, parti contraenti o altri terzi, e ciò fino a concorrenza delle pretese del mandatario”. È evidente, quindi, che la rappresentanza è esercitata a titolo oneroso. Nella risposta 12 settembre 2014 – redatta da J__________ D__________ (segretario RA 2) su carta intestata RA 2 – è indicato che “in qualità di associazione padronale [RA 2] rappresenta i propri iscritti”. Il rappresentante ammette, quindi, di esercitare un’attività di rappresentanza in un numero indeterminato di casi e indipendentemente da legami personali con il rappresentato. Tant’è che la rappresentanza si fonda sul fatto che l’attrice sarebbe “iscritta” nell’“associazione padronale” RA 2. Ne consegue che nella fattispecie RA 2 esercita una rappresentanza professionale in giudizio ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC.
3.5 Nella risposta 12 settembre 2014 RA 2 sostiene di rappresentare “i propri iscritti entro i limiti previsti dal CPC ragione per cui, a parte la presenza in Tribunale, lasciata agli avvocati iscritti all’albo secondo l’art. 68 CPC, la RA 2 fornisce consulenze giuridiche in materia di diritto del lavoro e diritto esecuzioni e fallimenti e procede ai primi atti di rappresentanza presso la controparte”. RA 2 sembra quindi ammettere di essere consapevole di non poter esercitare la rappresentanza dinanzi ai tribunali. Essa afferma, inoltre, che “i nostri interventi restano circoscritti alle decisioni delle Preture o Tribunali che si esprimono sulla ricevibilità o meno del gravame e sulla legittimazione a essere parte in causa”. Sennonché l’affermazione non è pertinente poiché l’art. 68 CPC non prevede eccezioni. Essa è inoltre contraddittoria, poiché nella fattispecie la rappresentante si è espressa anche su questioni di merito. Ci si domanda, poi, se la rappresentante, menzionando il “diritto esecuzioni e fallimenti”, abbia inteso (seppur in tal caso erroneamente riferendosi all’attività di “consulenza”) il contenzioso in tale ambito. Nell’istanza (correttamente: petizione) essa ha invero spiegato di essere legittimata alla rappresentanza poiché “l’art. 27 LEF si applica esclusivamente alla rappresentanza professionale, e se il Cantone (come nel Cantone Ticino) non ha previsto alcuna regola allora la rappresentanza va ammessa per la procedura esecutiva dinanzi alle autorità esecutive in senso stretto (ovvero quelle di esecuzione, fallimento e concordato), nonché l’accertamento negativo del credito” (pag. 1 seg.). Già si è detto sul concetto di rappresentanza professionale (sopra, consid. 3.3) e che nella fattispecie la rappresentante agisce in tal senso. La presente causa, poi, è retta dalla procedura ordinaria (sopra, consid. 2) e, quindi, tali argomentazioni non sono pertinenti. Nella sua decisione 5 maggio 2014 (inc. 13.2014.46) la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha rilevato che la procedura era ordinaria e che in ogni caso la legittimazione a rappresentare non sarebbe data. Sulla base dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC nel Cantone Ticino occorre tenere conto della Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), il cui art. 3 considera fiduciario commercialista chi svolge, tra l’altro, l’attività di consulenza e rappresentanza di creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della legge sull’esecuzione e sui fallimenti, incasso crediti e risanamento di situazioni debitorie, e dove l’art. 6 LFid prescrive che le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla LFid solo se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato che svolge la propria attività professionale nell’azienda e ha il diritto di firma iscritto nel registro di Commercio. Ciò che non è il caso per la RA 2.
3.6 J__________ D__________ ha sottoscritto i memoriali dell’attrice in qualità di “segretario RA 2”) e nella risposta al reclamo ha affermato di non avere “una formazione giuridica se non quella dei molti anni di fronte a diversi sindacati del Cantone Ticino. Non essendo avvocato, giurista e nemmeno con un titolo simile, i nostri interventi restano circoscritti alle decisioni delle Preture o Tribunali che si esprimono sulla ricevibilità o meno del gravame e sulla legittimazione ad essere parte in causa”. Non è chiaro se in tal modo egli sostenga di essere lui personalmente il rappresentante di CO 1. Quand’anche così fosse, egli agisce quale “segretario RA 2” e per i medesimi motivi illustrati sopra (consid. 3.3) nella fattispecie egli non può validamente rappresentare in giudizio.
3.7 In definitiva, RA 2 e J__________ D__________ non possono validamente rappresentare CO 1 in giudizio. La risposta 12 settembre 2014 è quindi irricevibile. Il reclamo è stato notificato anche all’attrice direttamente per plico raccomandato, che non è stato ritirato. Giusta l’art. 138 cpv. 3 CPC la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Circa quest’ultima condizione, il Tribunale federale ha spiegato che ciò vale – come nel caso precipuo – in presenza di un procedimento in corso (sentenza inc. 4A_660/2011 del 9 dicembre 2012, consid. 2.4.1).
4. L’11 febbraio 2015 la Presidente di questa Camera ha assegnato un termine al legale della reclamante, in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC, entro il quale produrre la procura conferitagli (art. 68 cpv. 3 CPC). Posto che l’avv. RA 1 è iscritto nell’apposito registro cantonale e che la procura è stata tempestivamente versata agli atti, nulla osta al trattamento del reclamo.
5. La reclamante impugna unicamente il dispositivo n. 2 della querelata decisione, ossia quello inerente alle spese giudiziarie. Il primo giudice ha fissato la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.-, ponendoli a carico dell’attrice, e ha obbligato quest’ultima a versare alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Secondo la convenuta, le ripetibili in suo favore dovrebbero ammontare a fr. 3'900.-.
5.1 Per giurisprudenza invalsa nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in seconda istanza solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA, sentenze inc. 12.2011.78 del 6 maggio 2011, inc. 12.2012.112 del 24 settembre 2012, inc. 12.2012.181 del 14 maggio 2013 e inc. 12.2013.115 del 19 agosto 2013; III CCA, sentenza inc. 13.2011.3 del 14 febbraio 2011). In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), e meglio, in Ticino, in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Regolamento sulle ripetibili). L’art. 13 cpv. 2 del Regolamento dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che in base alla giurisprudenza (II CCA, sentenze inc. 12.2012.112 del 24 settembre 2012, inc. 12.2010.215 del 20 gennaio 2011 e inc. 12.2010.139 del 24 novembre 2010) questa disposizione va intesa secondo i dettami dell’art. 11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene mediato con quello ad horam (OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH)/(OV + OH) (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 36 segg. ad art. 150; sentenze del Tribunale federale inc. 4A_602/2012 e inc. 4A_604/2012 dell’11 marzo 2013).
5.2 Nel fissare le ripetibili il Pretore ha considerato da un lato il valore di causa di fr. 5'951'539.80, dall’altro che la convenuta ha dovuto unicamente produrre un allegato di risposta a seguito dello stralcio della causa per desistenza dell’attrice. Il primo giudice non ha applicato la formula summenzionata, e ha ritenuto che per lo studio dell’incarto e la preparazione della risposta fossero sufficienti 5 ore alla tariffa oraria, in ragione del valore litigioso, di fr. 300.-. A detta del Pretore le questioni da trattare non erano particolarmente difficili dal profilo giuridico.
5.3 La reclamante afferma, in primo luogo, che in applicazione della percentuale minima prevista all’art. 11 Regolamento sulle ripetibili l’onorario ad valorem è di fr. 120'000.-. In realtà, esso ammonta a fr. 119'030.80. Va detto, poi, che al contrario di quanto indicato dalla convenuta per un valore che supera i fr. 5'000'000.-, come nella fattispecie, il legislatore ha previsto unicamente l’applicazione di una percentuale del 2%. Per quanto concerne, poi, quello ad horam essa contesta l’impiego di tempo stabilito dal Pretore in sole 5 ore, reputando che esso ammonta ad almeno 8 ore. La convenuta sostiene che vi erano numerose eccezioni d’ordine da invocare e di difficile trattazione, quali l’ipotesi della mancanza di una valida rappresentanza in giudizio (che le avrebbe comportato l’onere di effettuare ricerche in merito con anche scambi epistolari con la controparte, di cui al doc. 2) e il fatto che la succursale della convenuta fosse del tutto estranea alla controversia, con la conseguenza che il foro corretto non era quello adito dall’attrice.
5.3.1 Per quanto riguarda la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 del Regolamento, in assenza di un conteggio allestito dal patrocinatore del convenuto – che ad ogni modo costituisce un documento facoltativo (Bohnet, CPC commenté, Basilea 2011, n. 17 ad art. 105) – il suo dispendio orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem). Per quanto concerne la prima argomentazione, ossia quella della carenza di una valida rappresentanza in giudizio, va detto che non si intravvede dove risiederebbero le copiose ricerche allegate dalla reclamante. In primo luogo, la risposta, negativa, al quesito di sapere se J__________ D__________ sia legittimato alla rappresentanza professionale in giudizio si esaurisce nella verifica del fatto che egli non è iscritto nell’apposito registro cantonale. D’altra parte, né dalla risposta 3 aprile 2014 (pag. 4 in alto) né dal doc. 2 summenzionato emerge che la convenuta abbia dovuto intraprendere particolari ricerche al riguardo. Lo stesso dicasi per la RA 2, ove la ricerca si è esaurita nel verificare la sua iscrizione o meno nel Registro di commercio (cfr. risposta, ibidem; doc. 2). La reclamante afferma, poi, che “anche le altre eccezioni sollevate (…) non erano di poco conto” e menziona esplicitamente solo il fatto che la succursale di __________ della convenuta “risulta del tutto estranea”. Nella risposta 3 aprile 2014 la convenuta si è limitata, su questo aspetto, ad affermare l’incompetenza del giudice adito poiché la succursale era del tutto estranea alla fattispecie. Essa ha asserito che i rapporti contrattuali sono intercorsi tra l’attrice e RE 1 (loc. cit., pag. 3 in mezzo). Al riguardo la convenuta ha prodotto dinanzi al primo giudice tre documenti che si esauriscono in una pagina ciascuno (doc. 3, 4 e 5), affermando che si tratta degli scritti che attestano la relazione contrattuale venuta in essere. Essa ha, poi, prodotto un estratto del Registrar of Companies for England and Wales (doc. 1), che attesta la sede a __________ della convenuta. Anche su questo punto, quindi, non si intravvede ove risieda la particolare difficoltà allegata dalla reclamante (“per nulla di facile soluzione”). Circa la censura sull’esistenza di ulteriori eccezioni di ordine che “non erano di poco conto”, la stessa, non ulteriormente sostanziata, sarebbe finanche inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, anche al riguardo il reclamo non potrebbe essere accolto, dato che l’analisi intesa ad accertare se si trattava di un caso di applicazione dell’art. 85a LEF (menzionato a pag. 2 della risposta 3 aprile 2014) non denotava particolari difficoltà. La reclamante afferma, infine, che l’impegno di almeno 8 ore è giustificato “a maggior ragione se si considera che la causa risulta del tutto temeraria e inoltrata in malafede come in malafede sono le gratuite accuse rivolte verso il legale scrivente” (memoriale, pag. 6 in fondo). Tuttavia, quand’anche così fosse, ciò sarebbe da contemplare, se del caso, nell’applicazione dell’art. 108 CPC (spese giudiziarie inutili) o nell’infliggere una multa disciplinare (art. 128 cpv. 3 CPC) e non per determinare il tempo profuso dal patrocinatore della parte nella trattazione della pratica.
5.3.2 Nello stabilire l’importo delle ripetibili, il Pretore non ha applicato la nota formula (sopra, consid. 5.1). L’istanza (correttamente: petizione) è di sole tre pagine e mezza, di cui la prima indicante i ruoli procedurali e una prima richiesta di giudizio, e la penultima e l’ultima pagina le richieste di giudizio. La motivazione dell’allegato si esaurisce pertanto in due pagine, il cui contenuto tratta di questioni semplici dal profilo giuridico e illustra sommariamente la fattispecie. I documenti allegati al medesimo, poi, sono solo quattro, di facile esame. Infatti, si tratta della procura conferita dall’attrice alla rappresentante in giudizio, di una copia del precetto esecutivo 28 gennaio 2014, di un estratto del Registro di commercio di RE 1 e di uno scritto 13 gennaio 2014 dell’avv. RA 1 all’attrice. La risposta è di 8 pagine ed è corredata da sette documenti. La prima pagina indica i ruoli procedurali delle parti e le pag. 7 e 8 le richieste di giudizio, sicché le argomentazioni della convenuta sono sviluppate in sole cinque pagine. Si è già detto in precedenza che le censure d’ordine erano semplici (consid. 5.3.1). L’illustrazione dei fatti ha richiesto poco più di una pagina. Ne consegue che per l’allestimento della risposta e per le ulteriori incombenze di causa, che in assenza di udienze si sono limitate al colloquio con la cliente, l’onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente può essere stimato, sulla base degli atti, in circa due ore e mezza di lavoro. Si aggiunga che la redazione dello scritto 27 maggio 2014 (una paginetta scarsa) – ove la convenuta chiede al Pretore di tenere in considerazione, nella decisione di stralcio, il valore di lite e l’impegno “non indifferente segnatamente per quanto attiene le eccezioni d’ordine” per la fissazione delle ripetibili – non è necessaria ai fini della causa e non va quindi considerata nella determinazione delle ripetibili. L’impegno orario stimato del patrocinatore è quindi inferiore a quello di 5 ore stabilito dal Pretore. La reclamante ha fatto valere una tariffa oraria di fr. 250.- (reclamo, pag. 6: ciò si evince sia dall’indicazione di tale importo al paragrafo 5, sia dal calcolo eeguito al paragrafo 6). Ne consegue che la retribuzione in base al criterio ad horam può essere quantificata in fr. 625.-. Su queste basi, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento e della predetta formula, si arriva a un importo per ripetibili di circa fr. 1'245.-, che, tenuto conto delle presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del Regolamento), può essere arrotondato a fr 1'500.-, ossia l’importo stabilito dal Pretore. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede dev’essere pertanto confermato nel suo risultato.
6. Con scritto 17 settembre 2014 il patrocinatore della reclamante chiede che la risposta 12 settembre 2014 della controparte sia rinviata al mittente senz’altre formalità poiché viziata da “condotta processuale querulomane e altrimenti abusiva ai sensi dell’art. 132 CPC. Egli postula, inoltre, che al rappresentante della controparte, J__________ D__________, sia inflitta una multa “non essendo, tra l’altro nuovo a simili atteggiamenti”. Non vi è motivo di addentrarsi sulla prima censura, poiché come evidenziato sopra (consid. 3) la risposta è comunque irricevibile per carenza di una valida rappresentanza in giudizio. Per quanto concerne la seconda domanda, va precisato, anzitutto, che essa è inammissibile poiché una parte (o il suo patrocinatore) non ha qualità per esigere che siano prese delle sanzioni disciplinari per preteso agire temerario della controparte o del suo rappresentante. Nulla osta, tuttavia, a che essa attiri l’attenzione del tribunale su questo aspetto e che ne auspichi l’adozione (sentenze del Tribunale federale inc. 4C.363/2005 del 27 marzo 2006, consid. 8 e inc. 4C.236/1995 del 4 dicembre 1995, consid. 3; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 542). Il diritto di essere sentito di J__________ D__________ è stato rispettato, avendo egli preso posizione sul contenuto del reclamo nella risposta.
7. L’art. 128 cpv. 3 CPC prevede che in caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a fr. 2'000.- e, in caso di recidiva, fino a fr. 5'000.-. Il Tribunale federale – seppur riferendosi al CPC ginevrino vigente prima dell’introduzione di quello federale – ha spiegato che una sanzione è giustificata qualora la persona da sanzionare moltiplica le procedure inutili o si ostina a sostenere dei mezzi infondati (sentenza inc. 4P.38/2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2; DTF 120 III 107 consid. 4b e 111 Ia 148 consid. 4). In altre parole, il litigante temerario è colui che agisce o si difende in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda o risposta (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 542). Nella risposta 12 settembre 2014 è indicato che RA 2 “in qualità di associazione padronale rappresenta i propri iscritti entro i limiti previsti dal CPC ragione per cui, a parte la presenza in tribunale, lasciata agli avvocati iscritti all’albo secondo l’art. 68 CPC, la RA 2 fornisce consulenze giuridiche in materia di diritto del lavoro e diritto esecuzioni e fallimenti e procede ai primi atti di rappresentanza presso la controparte”. Per sua stessa ammissione il redattore della medesima, J__________ D__________, sapeva quindi che tale allegato sarebbe stato irricevibile. Egli ha poi soggiunto che “il sottoscritto segretario della RA 2 non ha una formazione giuridica se non quella dei molti anni di fronte a diversi sindacati del Cantone Ticino. Non essendo avvocato, giurista e nemmeno con un titolo simile, i nostri interventi restano circoscritti alle decisioni delle Preture o tribunali che si esprimono sulla ricevibilità o meno del gravame e sulla legittimazione a essere parte in causa” (pag. 1 in fondo e 2 in alto). Da un lato, i requisiti di una valida rappresentanza in giudizio sono posti dall’art. 68 CPC e la distinzione da egli evocata non trova, quindi, alcun riscontro giuridico. Dall’altro, con la propria censura J__________ D__________ ammette di non poter validamente rappresentare in giudizio, come persona fisica, CO 1. Sapendo, quindi, di non essere legittimato alla rappresentanza in giudizio nell’ambito di una procedura ordinaria, J__________ D__________ ha moltiplicato le procedure inutili poiché inevitabilmente destinate all’insuccesso, introducendo un memoriale di risposta manifestamente irricevibile. È peraltro evidente che in tal modo J__________ D__________ ha agito contro l’interesse della parte rappresentata. Dalla lettura del memoriale in questione emerge, semmai, che egli ha usato tale mezzo processuale per illustrare proprie convinzioni personali che nulla hanno a che vedere con il contenzioso in questione. Basti citare, tra le altre, le sue allegazioni circa il fatto che “tutti siamo a conoscenza dell’inflazione di avvocati nel nostro Bel Cantone e che la concorrenza è feroce, ragione per cui molti avvocati si spingono al limite della Legge e finiscono nelle patrie galere (…). Altri avvocati propongono parcelle improbabili e non giustificate dal poco lavoro effettuato, altri si specializzano in diritto commerciale a presso il loro studio o una fiduciaria di facciata domiciliano molte società Ltd (quelle di due sterline per intenderci …) e altri ancora cercano di spellare la controparte perché i loro signori hanno studiato all’Università e sappiamo come è duro e costoso… (…)”. In relazione all’avv. RA 1 direttamente, poi, J__________ D__________ ha affermato che “le critiche sulla redazione della istanza da parte della RA 2 ben vengano se a farle è un principe del foro come si ritiene quel personaggio che risponde al nome di avv. RA 1 (…) forse il nostro principe del foro si sente protetto da qualche “santo” in Paradiso, ma prima o poi in questo paese si fa giustizia e come in uno Stato di diritto ogni cosa viene rimessa nel posto che le corrisponde (…) le invettive contro il sottoscritto che lui medesimo considera molto limitato nelle sue conoscenze giuridiche, dimostrano come egli voglia manipolare questa vertenza per fare un po’ di cassa (…) mi domando se un personaggio del genere faccia bene alla categoria degli Avvocati (…)”. Le considerazioni esposte nei confronti del legale della reclamante non hanno nulla a che vedere con il procedimento giudiziario e denotano un accanimento personale che non ha ragione di essere in un procedimento giudiziario (cfr. sentenza del Tribunale federale inc. 5D_65/2014 del 9 settembre 2014, consid. 6.2). Se a ciò si aggiunge che J__________ D__________ ha promosso una causa giudiziaria milionaria pur essendo consapevole di non avere le qualifiche professionali né le conoscenze richieste per la rappresentanza in giudizio, se ne deve concludere che il suo comportamento è stato processualmente temerario. In applicazione dell’art. 128 cpv. 3 CPC si giustifica pertanto di infliggere a J__________ D__________ una multa disciplinare di fr. 500.-. Nella commisurazione di tale importo si è tenuto conto della gravità del comportamento e della circostanza che l’interessato non ha tenuto conto delle avvertenze contenute nella decisione 5 maggio 2014 della terza Camera civile.
8. Nella risposta 12 settembre 2014 J__________ D__________ sostiene che “il reclamo (…) va sanzionato”, poiché a suo dire vi è un abuso di diritto (richieste di giudizio lett. b, pag. 6). Sebbene tale memoriale sia, come illustrato (sopra, consid. 3), irricevibile, occorre soffermarsi su tale censura, dato che è facoltà del tribunale verificare se ci si trova in un caso di applicazione dell’art. 128 cpv. 3 CPC. Agli atti non vi è tuttavia alcun elemento in tal senso. A nulla muta, peraltro, la motivazione di J__________ D__________, secondo il quale l’avv. RA 1 “sa perfettamente che il suo ricorso è in perfetta malafede perché non ci sono i presupposti né giudiziari e nemmeno di giurisprudenza, perché il nostro principe del foro si dimentica che non ha a che fare con un suo pari, non sono avvocato e lo ribadisco, ma soltanto il segretario di una associazione padronale e come tale devo venir trattato a parità di trattamento come un sindacalista” (pag. 5 in mezzo). A parte il fatto che non si comprende il nesso logico tra l’asserita assenza di presupposti legali e la qualifica professionale del rappresentante dell’attrice, la mera circostanza che un gravame, come nel presente caso, sia respinto o dichiarato irricevibile non comporta la dimostrazione che si è in presenza di un agire temerario della parte o del suo rappresentante.
9. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore qui litigioso di fr. 2'400.- (fr. 3'900.- ./. 1'500.-) – determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale – seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC) e sono stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG. Già si è detto che la risposta 12 settembre 2014 è irricevibile. Per il resto, la controparte, a cui è stato notificato direttamente il reclamo, è rimasta silente, sicché non vi è motivo di attribuirle ripetibili. Per quel che concerne la notifica della presente decisione all’attrice, essa avverrà al recapito legale indicato nel Registro di commercio.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo 23 luglio 2014 di RE 1, è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.
3. A J__________ D__________ è inflitta una multa disciplinare di fr. 500.-.
4. Notificazione:
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–; –; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).