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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. 1/Sem/14 della Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno - promossa con petizione 2 gennaio 2014 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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volta
ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’032.-, o in
subordine di almeno fr. 1'328.-, oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2013 (da
cui poi dedurre gli usuali oneri sociali di legge) nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno;
ed ora sull’istanza di ricusa presentata il 9 aprile 2014 dall’attrice nei confronti del Giudice di pace PI 1, avversata da quest’ultimo e dalla convenuta, e che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto con decisione 15 luglio 2014, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.- e l’indennità per ripetibili di fr. 300.- (inc. n. SO.2014.341);
reclamante l’attrice, che con atto 23 luglio 2014 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’istanza di ricusa e della trasmissione dell’incarto alla Giudicatura di pace di Bellinzona, con protesta di tasse e spese;
mentre il Giudice di
pace e la convenuta, con osservazioni 4 agosto rispettivamente 1° settembre
2014, postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa a procedura semplificata promossa il 2 gennaio 2014, avente per oggetto una controversia derivante da un contratto di lavoro, e volta segnatamente ad ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 2’032.- (o di fr. 1'328.-) più accessori, RE 1 con istanza 9 aprile 2014 ha chiesto la ricusa del giudice adito, il Giudice di pace del circolo del Gambarogno PI 1, e la trasmissione degli atti alla viciniore Giudicatura di pace di Bellinzona.
2. Con decisione 15 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza di ricusa (dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.- e le ripetibili di fr. 300.- (dispositivo n. 2).
Egli ha ritenuto che non erano tali da fondare il motivo di ricusa dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (disposizione secondo cui chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se, per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa) né il fatto che il Giudice di pace ed E__________ __________, membro del consiglio d’amministrazione della convenuta, si conoscessero personalmente fin da ragazzi, risiedessero nello stesso Comune e si fossero dati del “tu” in occasione dell’udienza di discussione del 31 marzo 2014, né il fatto che i due e il patrocinatore della convenuta, avv. RA 1, si fossero allora espressi a tratti in dialetto ticinese, con relativa verbalizzazione comunque in italiano; tale conclusione neppure era inficiata dal fatto che al termine dell’udienza il Giudice di pace avesse avuto modo di discutere privatamente con il patrocinatore della convenuta in merito a un’altra procedura, o ancora dal fatto, non reso verosimile, che pochi minuti prima dell’udienza egli avesse telefonicamente chiesto lumi ad un terzo non identificato con riferimento alla lite tra le parti. Il Pretore ha infine escluso che il fatto che nell’ordinanza sulle prove del 7 aprile 2014 il Giudice di pace avesse deciso di non ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte dall’attrice potesse costituire un grave errore di procedura tale da giustificare la sua ricusa, tanto più che quella pronuncia nemmeno era stata impugnata in separata sede.
3. Con il reclamo 23 luglio 2014 che qui ci occupa, avversato dal Giudice di pace e dalla convenuta con osservazioni 4 agosto rispettivamente 1° settembre 2014, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di ricusa e di trasmettere l’incarto alla viciniore Giudicatura di pace di Bellinzona (recte: di Locarno, cfr. art. 1 del Regolamento delle Giudicature di pace), con protesta di tasse e spese. Essa rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver ritenuto, pur avendo appurato che il Giudice di pace ed E__________ __________ si conoscevano personalmente fin da ragazzi, risiedevano nello stesso Comune, si erano dati del “tu” e avevano a tratti parlato in dialetto durante l’udienza, che essi fossero in un rapporto di amicizia. Ribadisce in seguito che il fatto che il Giudice di pace avesse chiesto telefonicamente consiglio pochi minuti prima dell’udienza con riferimento alla lite tra le parti e che al termine della stessa si fosse ritirato a discutere privatamente con il patrocinatore della convenuta era a sua volta tale da suscitare in lei un’apparenza di prevenzione. E ripropone infine la tesi secondo cui il grave ed irreparabile errore processuale commesso dal Giudice di pace per aver accolto tutte le prove indicate dalla controparte e non aver ammesso alcune delle prove da lei offerte - oltretutto in una causa retta dal principio inquisitorio - giustificava a sua volta la sua ricusa, poco importando se essa non avesse poi ritenuto di impugnare la relativa ordinanza in separata sede o ancora se quella pronuncia fosse eventualmente modificabile. In ogni caso una tale conclusione si imponeva apprezzando nel loro insieme, e non solo singolarmente, le circostanze così evocate.
4. Secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo. Giusta l’art. 48 lett. b cifra 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
5. L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare almeno in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato. Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice; egli deve invece dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità; non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (II CCA 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.104, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71, 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191).
6. Come rilevato dal Pretore, la ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (DTF 138 I 1 consid. 2.2).
La ricusa rimane tuttavia una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un’effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 238 consid. 2.1). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è unicamente sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (TF 29 novembre 2007 1B_222/2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II p. 23 segg., 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2).
7. Con la prima censura l’attrice non contesta di per sé l’accertamento dei fatti ad opera del Pretore, secondo cui il Giudice di pace ed E__________ __________ si conoscevano personalmente fin da ragazzi, risiedevano nello stesso Comune, si erano dati del “tu” e avevano a tratti parlato in dialetto ticinese durante l’udienza, ma ritiene che dallo stesso, in diritto, si doveva concludere che tra loro vi fosse un vero e proprio rapporto di amicizia, tale da imporre la ricusa del giudice giusta l’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. A torto. Il motivo di ricusa per l’amicizia tra un giudice ed una parte, che va ammesso solo in presenza di particolari circostanze e con riserbo, presuppone in effetti l’esistenza di una relazione tra loro di una certa intensità e qualità, eccedente quel che è socialmente usuale (DTF 138 I 1 consid. 2.4; TF 25 marzo 2009 1B_303/2008 consid. 2.2), che si realizza quando quel particolare rapporto viene vissuto attivamente tramite regolari contatti personali e risulta attuale, ritenuto che ciò non è il caso in presenza di una semplice conoscenza personale, di una vicinanza o di un rapporto confidenziale limitato al fatto di darsi del “tu” (Weber, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 35 ad art. 47 CPC). Nel caso concreto tra il Giudice di pace ed E__________ __________ esisteva per l’appunto solo una conoscenza personale di lunga data, risalente ai tempi della gioventù, ed è con ogni evidenza proprio a seguito di quella conoscenza che essi si erano poi dati del “tu” parlando a tratti in dialetto, come accade frequentemente in Ticino tra persone di una certa età che si conoscono da lungo tempo. L’attrice, a prescindere dalle sue impressioni soggettive, non è per contro stata in grado di dimostrare o rendere verosimili altre circostanze particolari a sostegno dell’esistenza di una loro relazione più intensa e stretta, attuale e vissuta attivamente, eccedente quel che era socialmente usuale, il fatto che essi abitassero nel medesimo Comune non essendo ancora sufficiente allo scopo.
8. Con la seconda censura l’attrice ribadisce che il fatto che pochi minuti prima dell’udienza il Giudice di pace avesse chiesto telefonicamente consiglio con riferimento alla lite tra le parti e che al termine di quell’udienza si era ritirato per parlare privatamente con il patrocinatore della convenuta, avv. RA 1, era a sua volta tale da suscitare in lei un’apparenza di prevenzione, essendovi il fondato sospetto che in entrambe le occasioni egli avesse discusso della sua causa con il patrocinatore della controparte. Essa contesta in sostanza sia l’accertamento fattuale del Pretore, secondo cui non era invece stato reso verosimile che prima dell’udienza il Giudice di pace avesse telefonicamente chiesto lumi ad un terzo non identificato con riferimento alla lite in esame e secondo cui dopo l’udienza egli aveva discusso privatamente con il patrocinatore della convenuta in merito a un’altra procedura, sia la conclusione giuridica di assenza di prevenzione che ne era poi stata tratta. La censura è infondata. A fronte dell’affermazione dell’attrice circa l’esistenza della nota telefonata (nell’ambito della quale, anche a detta dell’attrice, mai l’avv. RA 1 sarebbe per altro stato menzionato espressamente come interlocutore), non suffragata da riscontri probatori, e dell’obiezione del Giudice di pace di non averla invece effettuata, a sua volta non corroborata da prove, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la stessa non fosse stata resa sufficientemente verosimile non può essere considerato arbitrario. Quanto alla discussione privata pacificamente effettuata dal Giudice di pace con il patrocinatore della convenuta alla fine dell’udienza, il fatto che a quel momento essi avessero parlato di un’altra causa non è stato di per sé censurato in questa sede, sicché nemmeno questo accertamento pretorile può essere ritenuto arbitrario; il sospetto dell’attrice secondo cui essi avessero allora discusso anche della lite tra le parti, non confermato da alcuna risultanza istruttoria ed anzi smentito dalle affermazioni del Giudice di pace e dello stesso patrocinatore della convenuta, non è per contro stato reso sufficientemente verosimile, e l’assunto in tal senso del Pretore non può nuovamente essere considerato arbitrario.
In tali circostanze, la conclusione pretorile secondo cui il colloquio personale con il legale della convenuta, concernente un’altra causa, non fosse di per sé tale da suscitare un dubbio di prevenzione del giudice (come per altro ammesso anche dalla stessa attrice a p. 4 della replica) non presta il fianco a critiche.
9. Con la terza censura l’attrice ripropone la tesi secondo cui il grave ed irreparabile errore processuale commesso dal Giudice di pace per aver accolto tutte le prove indicate dalla controparte e non averne ammesse alcune da lei offerte - oltretutto in una causa retta dal principio inquisitorio - giustificava a sua volta la sua ricusa, poco importando se essa non avesse poi ritenuto di impugnare l’ordinanza sulle prove in separata sede o se ancora quella pronuncia fosse eventualmente modificabile. L’attrice non può essere seguita. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice (DTF 117 Ia 324 consid. 2): rientra infatti nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell’ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati, ritenuto che solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3e), fermo restando ad ogni modo che errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 14 consid. 5b, 116 Ia 135 consid. 3a; TF 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2). Nel caso di specie è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che il fatto che in occasione dell’ordinanza sulle prove il Giudice di pace avesse deciso di non ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte dall’attrice non potesse giustificare una sua ricusa: la particolare formulazione del dispositivo dell’ordinanza lasciava in effetti intendere che quella pronuncia non era definitiva, ma avrebbe se del caso potuto essere modificata in un secondo momento, a dipendenza dell’esito dell’istruttoria; in tali circostanze, ritenuto altresì che al giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del processo come se fosse un’istanza d’appello (TF 13 luglio 2005 1P.158/2005 consid. 3.2; II CCA 31 luglio 2008 inc. n. 12.2008.120), l’accoglimento delle prove della convenuta e la mancata ammissione di alcune di quelle offerte dall’attrice, fossero anche stati ingiustificati, non rappresentavano ancora un vero e proprio errore procedurale (da cui tra l’altro l’infondatezza di un’eventuale impugnazione della stessa in separata sede) e comunque non costituivano uno sbaglio particolarmente grossolano né tanto meno ripetuto, tale da essere considerato una violazione grave dei doveri di funzione.
10. Escluso così che le circostanze evocate dall’attrice, considerate singolarmente, potessero giustificare la ricusa del Giudice di pace, resta ora da esaminare se una tale conclusione si imponesse apprezzandole nel loro complesso. Il quesito dev’essere risolto negativamente. Il fatto che il Giudice di pace conoscesse personalmente fin da ragazzo un membro del consiglio d’amministrazione della convenuta, risiedesse nel suo stesso Comune e avesse discusso con lui dandogli del “tu” e parlando talora in dialetto in occasione dell’udienza; il fatto che egli si fosse ritirato con il patrocinatore della convenuta per discutere privatamente in merito a un’altra procedura alla fine dell’udienza; e il fatto che in occasione della successiva ordinanza sulle prove egli avesse deciso di non ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte dall’attrice, non costituiscono in effetti, anche presi in considerazione nel loro insieme, circostanze suscettibili di farlo apparire oggettivamente prevenuto di fronte a quest’ultima.
11. Ancorché non oggetto di una formale censura, il giudizio pretorile - impugnato in tutti i suoi punti - deve nondimeno essere riformato, in applicazione del principio iura novit curia (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 39 ad art. 321 CPC), nella misura in cui l’attrice era stata condannata ad assumersi la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.-. L’art. 114 lett. c CPC stabilisce in effetti che nella procedura decisionale non possono tra l’altro essere addossate spese processuali (tassa di giustizia e spese) per le controversie, come quella in esame (cfr. il prossimo considerando), derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.-. Come già deciso a margine dell’art. 343 cpv. 3 vCO, il cui tenore è stato ora ripreso dall’art. 114 lett. c CPC, la gratuità della procedura è prevista anche se la controversia porta su eventuali questioni accessorie di natura procedurale (DTF 104 II 222 consid. 2), tra cui rientrano anche le decisioni in materia di ricusa.
12. Ne discende che il reclamo dell’attrice dev’essere parzialmente accolto, limitatamente alla riforma del giudizio sulle spese processuali della sede pretorile. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, in seconda istanza non vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC), mentre le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 2’032.-, seguono la pressoché integrale soccombenza della reclamante (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. Il reclamo 23 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 15 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di ricusa. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 300.- per ripetibili.
II. Non si prelevano spese processuali per la procedura di reclamo. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno e alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è tra l’altro ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).