Incarto n.
12.2014.132

Lugano

21 agosto 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

statuente quale autorità giudiziaria in materia di arbitrato ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 lit. b CPC;

 

vista la domanda 18 agosto 2014 intesa al deposito e all’intimazione del lodo arbitrale emanato il 31 luglio 2014 dal Tribunale arbitrale composto da __________ __________, Presidente, __________ __________, __________. __________, nella vertenza (contratto d’appalto) tra

 

 

IS 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

e

 

 

 

CO 1

rappr. dall’ PA 1

 

 

 

 

 

osservato che a una domanda presentata dopo il 1° gennaio 2011 è applicabile il Codice di diritto processuale svizzero, anche se la procedura arbitrale era soggetta al diritto previgente (Girsberger, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 407);

 

rilevato che secondo il Codice di diritto processuale svizzero il tribunale arbitrale provvede direttamente all’intimazione del lodo arbitrale (art. 386 cpv. 1 CPC), di modo che dal 1° gennaio 2011 la Camera è competente solo per il deposito del lodo (art. 356 cpv. 1 lit. b CPC) e che il Tribunale arbitrale deve intimare direttamente il lodo alle parti;

 

considerato che nella fattispecie il lodo arbitrale è stato emanato in una procedura derivante da un contratto di appalto, con valore superiore a fr. 1'000'000.-, le spese processuali possono essere stabilite in fr. 300.- (art. 17 LTG);

Per questi motivi

in applicazione degli art. 356 cpv. 1 lit. b CPC e 48 lit. b n. 8 LOG

 

 

decide:                 1.  Un esemplare del lodo arbitrale emanato il 31 luglio 2014 nella procedura IS 1 /CO 1,dal Tribunale arbitrale composto da __________. __________, Presidente, ing. __________, __________ __________ è depositato presso questa autorità giudiziaria.

 

                             2.  Gli altri esemplari sono restituiti al Tribunale arbitrale composto da __________. __________, Presidente, __________. __________, __________. __________, affinché provveda direttamente all’intimazione del lodo arbitrale alle parti.

 

                             3.  Le spese processuali del presente giudizio, in complessivi fr. 300.-, sono poste a carico delle parti, tramite l’istante Tribunale arbitrale composto da __________. __________, Presidente, __________. __________, __________ __________ __________.

 

                             4.  Notificazione:

 

-

-

Tribunale arbitrale nella procedura composto da., Presidente,.,., c/o,

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).