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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2013.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 10 maggio 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente il
disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell'UE di O__________ di
fr. 1'000'000.- oltre interessi e il versamento in suo favore di fr. 1'670,90
oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013;
domande alle quali si è opposto il convenuto e che l'attrice ha ridotto con le
conclusioni scritte rinunciando alla pretesa di fr. 1'670,90 oltre interessi;
respinta, con decisione 21 novembre 2013, la domanda di gratuito patrocinio
presentata dal convenuto, con sentenza del 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto
la petizione e accertato l'inesistenza del debito escusso con il PE n. __________,
ponendo tassa e spese a carico del convenuto soccombente, condannato altresì a
rifondere all'attrice fr. 20'000.- per ripetibili;
appellante il convenuto
che, con appello 1° settembre 2014, chiede l'annullamento del giudizio
pretorile e di respingere conseguentemente la petizione, con protesta di spese
e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio, formulando altresì con istanza 4
settembre 2014 richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 CPC), per la quale è
stato aperto l’inc. n. 12.2014.144;
ritenuto che l'appello e l'istanza summenzionati non sono stati intimati alla
controparte (art. 312 CPC);
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è
proprietario del fondo mapp. __________ di __________ sul quale sorge la sua
abitazione (doc. 1), confinante con il fondo mapp. __________ di proprietà
comunale che comprende tra l'altro una struttura della protezione civile utilizzata
per un certo periodo dai competenti servizi della Confederazione Svizzera come
alloggio per persone straniere in attesa di una decisione sulla loro domanda di
asilo ai sensi della legislazione federale in materia. Sulla base di uno
specifico contratto l'Ufficio federale della migrazione ha affidato il controllo
e la sorveglianza della menzionata struttura alla società di sorveglianza AO 1
di __________ (doc. B e L). Con domanda di esecuzione del 14 febbraio 2012 al Betreibungsamt
B__________ AP 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo (PE) nei confronti
di AO 1 per un importo di fr. 1'000'000.- oltre accessori, indicando quale
motivo del credito vantato un "danno da immissioni" (doc. D).
La debitrice escussa ha interposto opposizione il 17 febbraio 2012
contestualmente alla notifica del PE (doc. D). Il 2 marzo 2012 AP 1 ha
convenuto AO 1 dinanzi alla competente autorità di conciliazione del Canton __________
(Schlichtungsbehörde B__________) che, in occasione dell'udienza del 17
aprile 2012, ha constatato la mancata conciliazione tra le parti e
conseguentemente autorizzato l'istante ad agire in giudizio ai sensi dell'art.
209 CPC per la pretesa vantata di fr. 1'000'000.- (doc. E e F). Non risulta che
AP 1 abbia poi dato seguito alla procedura, né entro il termine impartito (art.
209 cpv. 3 CPC), né successivamente.
2. Neppure
il tentativo di conciliazione chiesto da AO 1 alla Pretura di Mendrisio sud per
accertare l'inesistenza del debito oggetto di procedura esecutiva ha raggiunto
lo scopo. Così come autorizzata in occasione dell'udienza del 30 aprile 2013
(doc. H) l'istante ha quindi convenuto AP 1 dinanzi alla medesima Pretura con
petizione del 10 maggio 2013 chiedente il disconoscimento del debito di fr. 1'000'000.-
oltre interessi di cui al PE n. __________ e il versamento in suo favore di fr.
1'670,90, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013 a titolo di rifusione delle spese preprocessuali sostenute.
Con risposta 6 giugno 2013 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione,
di accertare la responsabilità della controparte e confermare di conseguenza il
credito escusso quale risarcimento. Lamentata l'incompletezza della
documentazione prodotta dall'attrice, segnatamente in merito al rapporto
contrattuale alla base del suo operato, il convenuto ha anzitutto preteso di
essere stato leso nella salute psichica e fisica e ha rimandato a tal proposito
al contenuto della richiesta di risarcimento, datata 7 giugno 2013 e trasmessa
alla controparte (doc. 4), con la quale avrebbe dettagliatamente descritto il
danno subito da lui e dai suoi congiunti "imputabile alla pessima
qualità del lavoro svolto da AO 1 " (risposta pag. 2, n. 2). A mente
del convenuto, una serie di comportamenti degli ospiti della struttura e degli
stessi agenti alle dipendenze della società di sorveglianza avrebbero leso suoi
diritti costituzionalmente tutelati e tali circostanze sarebbero imputabili
all'attrice, responsabile a seguito della cattiva esecuzione degli obblighi
contrattuali assunti in merito al mantenimento dell'ordine e della sicurezza. L'attrice
avrebbe inoltre messo in atto inaccettabili tentativi, qualificati come
pressioni e minacce, al fine di incutere paura e far desistere il convenuto dal
difendere i propri diritti. I certificati medici da questo prodotti (doc. 6) attesterebbero
il danno alla salute subito, consistente in un peggioramento dello stato fisico
e psichico tale da comprometterne la reintegrazione professionale con
conseguente rilevante danno economico, segnatamente una perdita di guadagno a
lungo termine.
Dopo un ulteriore scambio di scritti e l'udienza 8 novembre 2013 (atto V) di
cui si dirà, per quanto rilevante, nei successivi considerandi, con decisione
21 novembre 2013 il Pretore ha respinto l'istanza 14 novembre 2013 con la quale
il convenuto ha chiesto il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC.
Fallito il tentativo di raggiungere un accordo che mettesse fine alla vertenza,
il 27 marzo 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, in occasione della quale
il Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove ai sensi dell'art. 154 CPC.
3. In
precedenza, con domanda di esecuzione del 10 febbraio 2014 al Betreibungsamt B__________,
AP 1 aveva fatto spiccare un nuovo PE nei confronti della medesima debitrice
escussa per un importo di fr. 1'392'000.- oltre accessori, indicando quale
motivo del credito "Schadenersatz wegen Vertragsbruch (…) Anhang
Schadensbegründung auf dem Betreibungsamt B__________ aufliegend" (doc.
P inc. OR.2014.9). La debitrice escussa ha interposto opposizione il 23
febbraio 2013 contestualmente alla notifica del PE (doc. P inc. OR.2014.9).
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di Mendrisio sud,
così come autorizzata in occasione dell'udienza del 1° aprile 2014 (doc. Q inc.
OR.2014.9), con petizione di medesima data AO 1 ha nuovamente convenuto in
giudizio AP 1. Esposte sostanzialmente le medesime tesi già alla base della
petizione del 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), con le domande di causa AO 1 ha
quindi chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'392'000.- oltre interessi
di cui al PE n. __________.
Con risposta 24 aprile 2014 (inc. OR.2014.9) il convenuto ha chiesto di
respingere la petizione e di "far seguire il suo corso nel Canton __________
in quanto foro competente" alla procedura esecutiva avversata
(risposta, petitum n. 2, inc. OR.2014.9).
In occasione dell'udienza del 22 maggio 2014 il Pretore ha ordinato la
congiunzione degli incarti OR.2013.10 e OR. 2014.9 (atto III).
4. Rinunciato
a comparire per la discussione finale, ognuna delle parti ha prodotto un memoriale
conclusivo unico per entrambe le summenzionate procedure, riconfermandosi nelle
rispettive domande, con l'eccezione della pretesa creditoria di fr. 1'670,90
oltre interessi, formulata con la petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10),
alla quale l'attrice ha rinunciato.
5. Con
decisioni separate del 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto entrambe le summenzionate
azioni promosse da AO 1. Per quanto qui interessa, ovvero con riferimento alla
petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), il Pretore ha preliminarmente
accertato la competenza territoriale della Pretura adita, corrispondente al
foro del domicilio del convenuto (art. 10 CPC). Esposti ampiamente dottrina e
giurisprudenza in merito all'azione di accertamento ai sensi dell'art. 88 CPC,
alla sua natura sussidiaria e all'ammissibilità delle domande di accertamento
negativo volte ad appurare l'inesistenza di crediti posti in esecuzione, nonché
ammessa l'esistenza di un interesse degno di protezione dell'attrice, il primo
giudice ha quindi ritenuto conseguentemente proponibile l'azione in esame.
Ricordato l'onere della prova incombente al convenuto in merito all'esistenza
del vantato credito posto in esecuzione, il giudice di prime cure ha anzitutto
negato la legittimazione del preteso creditore a far valere diritti derivanti
da un rapporto contrattuale di cui non è mai stato parte e sul quale non può
quindi fondare pretese per asserita violazione contrattuale. Rilevato come
l'invocazione di norme costituzionali non sia di alcun aiuto al convenuto,
siccome un eventuale fondamento dei crediti posti in esecuzione debba semmai
essere cercato nelle pertinenti norme di diritto privato, il Pretore ha altresì
escluso l'applicazione di norme relative ai diritti reali. Il primo giudice ha infatti
proceduto all'esame dei requisiti per l'eventuale riconoscimento di una
responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 41 CO, concludendo che
nulla può essere riconosciuto al convenuto nemmeno a questo titolo. Oltre
all'assenza della prova del danno, neppure sarebbero ravvisabili un
comportamento dannoso dell'attrice qualificabile come atto illecito, un nesso
causale adeguato o una colpa a questa ascrivibile. In conclusione, il Pretore
ha pertanto accolto la petizione, accertando l'inesistenza del credito posto in
esecuzione, ordinando di conseguenza al competente ufficio di procedere alla
cancellazione della procedura esecutiva. La tassa di giustizia di fr. 15'000.-
e le ripetibili di fr. 20'000.- sono state poste a carico del convenuto
soccombente.
6. Contro
il giudizio pretorile (il giudizio sulla causa congiunta è oggetto di una
separata impugnativa) è insorto il convenuto, con appello del 1° settembre
2014, chiedendone l'annullamento e di conseguenza di respingere la petizione.
Con scritto del 4 settembre 2014 l'appellante ha formulato reclamo in relazione
alla richiesta di versamento di un anticipo per la procedura d'appello,
formulando nel contempo istanza di gratuito patrocinio (art. 117 CPC) invocando
una situazione di indigenza.
L'appello e l'istanza summenzionati non sono stati intimati alla controparte
(art. 312 CPC).
7. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi
al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
8. Con le
censure d'appello il convenuto insiste nell'invocare la violazione contrattuale
da parte dell'attrice, rimproverando al Pretore di aver "omesso di
prendere atto delle responsabilità, derivanti dal contratto, di quest'ultima"
(appello pag. 1). A tal proposito l'appellante ripropone e sviluppa una serie
di considerazioni, in particolare in merito al tenore del contratto stipulato,
agli impegni presi dalla società di sicurezza contraente, alla responsabilità per
danni derivanti dall'inadempienza contrattuale con riferimento ai vari episodi
concreti che l'avrebbero vista per ben quattro anni disattendere, per
negligenza e finanche volontà diretta, i doveri di sorveglianza.
La censura è chiaramente irricevibile (art. 311 CPC) poiché non si confronta
con la conclusione pretorile che ha accertato come il convenuto non sia stato
parte del contratto in questione, ciò che gli preclude la possibilità di
vantare diritti di tipo contrattuale, mancandogli la legittimazione ad invocare
le pretese violazioni degli accordi stipulati tra la Confederazione Svizzera e
l'attrice.
L'appellante neppure contesta di non essere stato direttamente parte nella
stipulazione del contratto invocato, ma sviluppa una tesi assai ardita e priva
di fondamento che vorrebbe comunque lui e i suoi congiunti quali contraenti (assieme
al preposto ufficio dell'amministrazione federale) nel contratto stipulato con
l'appellata, in virtù del disposto dell'art. 1 della Costituzione federale, dal
quale deduce che "il Popolo e i Cantoni costituiscono la Confederazione
Svizzera" (appello pag. 3). Ne consegue che pure le puntigliose
osservazioni critiche riservate dall'appellante ai vari passaggi della sentenza
impugnata o ai pretesi erronei accertamenti del Pretore, risultano parimenti
irricevibili poiché finalizzati a sostenere la tesi della responsabilità
contrattuale dell'attrice nei confronti del convenuto.
9. L'appellante
ripropone la censura di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio,
rimproverando al Pretore di non averla rilevata per favorire la controparte,
con un "agire pregiudizievole e intenzionalmente discriminatorio"
(appello pag. 3). La censura è nuovamente irricevibile poiché non si confronta
con l'accertamento pretorile (competenza del foro del domicilio del convenuto ai
sensi dell'art. 10 CPC), preferendo insistere nell'invocare un foro
contrattualmente stabilito nell'erronea convinzione che da tale contratto tra
terze persone possa essere dedotta una pattuizione del foro bernese anche per le
parti della procedura in questione.
10. Pure con riferimento alla
conclusione pretorile che ha negato una responsabilità extracontrattuale ai
sensi dell'art. 41 CO le censure dell'appellante risultano manifestamente
irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC) e comunque infondate.
L'appellante insiste anche a questo proposito nell'erronea convinzione di considerare
determinante l'obbligo contrattuale assunto dall'attrice e quindi a tale presunta
inadempienza riconduce le varie considerazioni a proposito dei concetti di colpa
e di agire illecito.
Anche a proposito del danno e dell'adeguato nesso di causalità le censure
dell'appellante si limitano a ribadire di aver subito una perdita patrimoniale,
tenuto conto dell'idoneità lavorativa precedente l'evento causa del danno
psicofisico lamentato che gli avrebbe impedito di riprendere una non meglio
specificata attività lavorativa. Il Pretore ha chiaramente indicato come il
convenuto non abbia fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva a
questo riguardo e le censure d'appello neppure si confrontano con tale
conclusione, riaffermando in modo generico e finanche confuso che i certificati
medici prodotti già attesterebbero il danno e la sua relazione con l'agire
dell'attrice, rimproverando altresì al primo giudice di affermare il falso,
essere tendenzioso e di venir contraddetto dai fatti.
11. L'appellante rimprovera al
Pretore di aver adottato un atteggiamento "pregiudizievole"
(appello pag. 7), di essere stato parziale, di aver messo in atto "astuzie
giuridiche" a suo sfavore (appello pag. 8), di avergli negato il
gratuito patrocinio, di aver omesso di segnalare al Ministero pubblico la
violazione da parte dell'attrice dell'art. 251 CPS, di non aver verbalizzato in
modo corretto e in genere di essere così giunto ad una sentenza finale
illecita, pregiudizievole e discriminatoria.
La censura è ancora una volta irricevibile, siccome l'appellante si limita a
muovere rimproveri lapidari quanto generici che non adempiono alle esigenze di
motivazione di una censura d'appello (art. 311 CPC). L'appellante menziona la
circostanza di essersi dovuto difendere da solo, senza però formulare
esplicitamente una motivata censura al riguardo del diniego di assistenza
giudiziaria nella forma del gratuito patrocinio decisa dal Pretore con giudizio
del 21 novembre 2013, cresciuto in giudicato.
12. Ne discende che l'appello del
convenuto deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Poiché si
rivela manifestamente infondato già a un esame preliminare, l'appello può
essere evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312
CPC.
13. La domanda di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 va pure respinta
per la palese mancanza della condizione cumulativa della probabilità di esito
favorevole. Può pertanto rimanere indecisa la questione dell'indigenza a fronte
di redditi verosimilmente insufficienti per far fronte alle proprie esigenze
personali (atto III inc. n. 12.2014.144), ma pure di una sostanza non meglio
definita tenuto conto dell'immobile in proprietà mapp. __________ di __________
in merito al quale non è stato prodotto alcun documento che permetta di
valutarne il valore al netto degli eventuali oneri ipotecari.
14. Tenuto conto delle circostanze, si preleva una tassa di appello ridotta e non si attribuiscono ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello.
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 1° settembre 2014 (inc. n. 12.2014.134 di AP 1) è respinto.
2. La domanda di ammissione al
gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 (inc. n. 12.2014.144) da AP
1 è respinta.
3. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).