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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2014.32 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 25 gennaio 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che alla banca B__________ __________, __________, fosse immediatamente fatto ordine di non consegnare alla convenuta direttamente o a qualsiasi altra persona fisica o morale che agisse in nome e/o per conto della stessa le azioni D__________ __________ depositate con il riferimento “consegna titoli a AO 1 __________” (avviso di consegna - No. di riferimento __________);
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione cautelare 6 agosto 2014 ha integralmente respinto;
appellante l'istante con atto di appello 21 agosto 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 29 settembre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che l’8 febbraio 2012 la banca B__________ __________ ha avvisato AP 1 di aver prelevato 350 azioni del fondo d’investimento di diritto lussemburghese D__________ __________ dal suo portafoglio titoli e di averle trasmesse al portafoglio titoli di AO 1 (doc. A, avviso di consegna - No. di riferimento __________);
che con istanza cautelare 25 gennaio 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che a B__________ __________ fosse immediatamente fatto ordine di non consegnare alla convenuta direttamente o a qualsiasi altra persona fisica o morale che agisse in nome e/o per conto della stessa le azioni D__________ __________ depositate con riferimento all’avviso di consegna di cui al doc. A: essa ha sostenuto che con contratto sottoscritto nel maggio 2011 (doc. D) C__________ __________ (definito “il finanziatore”) si era impegnato a mettere a disposizione di F__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (definiti “i finanziati”) un importo di almeno € 1'500'000.- affinché questi potessero sottoscrivere l’aumento di capitale della società __________ e costoro si erano impegnati a mettere a sua disposizione, per garantire il finanziamento, 350 azioni D__________ __________ (al valore di N.A.V. pari a € 10'000.- ciascuna) depositate presso B__________ __________, sennonché, nonostante le azioni fossero poi state regolarmente consegnate dall’istante - società facente capo ai “finanziati” - alla convenuta - entità indicata dal “finanziatore” - C__________ __________ non aveva erogato il finanziamento promesso ed anzi, contrariamente alle assicurazioni fornite, si era reso attivo per prelevare le azioni;
che in occasione dell’udienza del 21 febbraio 2014 la convenuta si è opposta all’istanza cautelare, rilevando che la consegna delle azioni era avvenuta in base alla convenzione 31 gennaio 2012 (doc. 3), in virtù della quale F__________ __________ le aveva ceduto le 350 azioni (al valore di N.A.V. pari a € 10'035.- ciascuna) a titolo di commissione per il suo intervento nella vendita di alcune opere d’arte; da parte sua, l’istante ha obiettato che la convenzione di cui al doc. 3 era invece un atto simulato;
che il Pretore, con la decisione cautelare 6 agosto 2014 dedotta in appello dall’istante il 21 agosto 2014, ha integralmente respinto l’istanza cautelare, rilevando in sostanza di non aver maturato l’impressione che i fatti fossero oggettivamente andati così come preteso dall’istante;
che, a sostegno della sua conclusione, il Pretore ha innanzitutto evidenziato che nessuno dei testimoni esaminati (il liquidatore del fondo d’investimento __________, il funzionario della banca __________, l’amico comune delle parti __________ e l’amministratore della convenuta __________) aveva riconosciuto il doc. D, rispettivamente aveva collocato quella fattispecie nella vicenda di cui trattasi, e che quel documento non era in ogni caso convincente, non solo per il fatto che nessun testimone l’aveva confermato (nemmeno gli avv. __________ e __________), ma anche siccome era da una parte illogico e contrario al buon senso commerciale prestare la garanzia prima dell’erogazione del finanziamento, dall’altra era irragionevole non aver in seguito pressato fortemente C__________ __________ a versare le somme promesse e infine nemmeno vi era corrispondenza tra l’importo figurante nel doc. D di € 1'500'000.- e il valore ben maggiore delle 350 azioni;
che a questo proposito l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente censurato in questa sede che i testimoni indicati dal giudice di prime cure non avevano riconosciuto il doc. D e non avevano collocato quella fattispecie nella vicenda di cui trattasi, rispettivamente che nessun altro testimone aveva confermato quel documento: in tali circostanze, a fronte della contestazione della convenuta sulla validità del contratto (ritenuto non autentico e falso), ben si può ritenere che non è stato reso sufficientemente verosimile che lo stesso fosse invece valido, come preteso dall’istante, e ciò anche nel caso in cui per ipotesi si volesse comunque dar credito alla sua censura secondo cui, avendo concretamente a che fare con un VIP __________ (C__________ __________), non era illogico e contrario al buon senso commerciale prestare la garanzia prima dell’erogazione del finanziamento, né era irragionevole non aver in seguito pressato fortemente il “finanziatore” a versare le somme promesse e vi era una certa relazione (non però ancora una “corrispondenza”) tra l’importo figurante nel doc. D e il valore delle azioni;
che, sempre a sostegno della sua conclusione, il Pretore ha quindi evidenziato che da una parte tutti i testimoni esaminati (__________, __________, __________ e __________) avevano riconosciuto il doc. 3 e confermato trattarsi del contratto che aveva generato lo spostamento del deposito titoli di cui al doc. A, che dall’altra non aveva miglior fondamento l’argomentazione del teste F__________ __________ secondo cui la logica del doc. 3 era quella di creare un giustificativo che permettesse alla banca di trasferire le quote del fondo (ciò che non sarebbe stato possibile con il solo doc. D), e che infine l’esistenza della consulenza oggetto del doc. 3 era stata messa in dubbio tardivamente solo con le conclusioni 30 giugno 2014 e comunque era stata confermata dal teste __________;
che, nonostante le puntuali censure sollevate al proposito dall’istante, è incontestabile da un lato che, se si prescinde dal teste F__________ __________ (che però, per sua stessa ammissione, è interessato all’esito della lite, essendo un avente diritto dell’istante), gran parte dei testimoni indicati dal giudice di prime cure (__________[poco importando quanto possa avergli in seguito riferito F__________ __________, di cui si è per altro già spiegata la scarsa valenza probatoria], __________ [la cui attendibilità è stata eccepita per la prima volta - e con ciò irritualmente, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC - solo in questa sede e comunque non risulta certo compromessa dall’esistenza di alcune incertezze o imprecisioni in merito alle parti contrattuali e alle date] e __________, non però __________ [che in realtà non si è espresso sulla questione]) avevano effettivamente riconosciuto il doc. 3 e confermato trattarsi del contratto che aveva generato lo spostamento del deposito titoli di cui al doc. A; dall’altro è pure incontestabile che, qualora la logica del doc. 3 fosse stata quella di creare un giustificativo tale da permettere alla banca di trasferire le quote del fondo dall’istante alla convenuta ai sensi del doc. D, non era effettivamente chiaro perché si sarebbe dovuto allestire una convenzione simulata di tutt’altro contenuto (e nemmeno formalmente tale da permettere quel trasferimento, non essendo stata sottoscritta dalle parti in causa ma solo dalla convenuta e da F__________ __________, che nell’occasione nemmeno risultava agire in rappresentanza dell’istante) anziché eventualmente adattare o completare il precedente accordo; e infine è pure vero che la contestazione dell’esistenza della consulenza oggetto del doc. 3, che a detta dell’istante sarebbe avvenuta già in occasione dell’allegato 22 (recte: 17) maggio 2014, era stata in tal modo sollevata tardivamente (art. 229 CPC), e che comunque l’esistenza di quella prestazione era stata confermata dai testi __________ (che nell’occasione non si è limitato a dichiarare di aver visto il contratto) e __________ (che sul tema ha riportato quanto dettogli da entrambe le parti e non solo da C__________ __________): in tali circostanze nemmeno è stato reso sufficientemente verosimile che la convenzione di cui al doc. 3 costituisse un atto simulato, come preteso dall’istante;
che, alla luce di quanto precede, l’impressione avuta dal Pretore che i fatti non fossero oggettivamente andati così come addotto dall’istante risulta pertanto condivisibile, ciò che implica la conferma del giudizio di reiezione dell’istanza cautelare;
che l’appello dell’istante deve in definitiva essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sul valore delle azioni litigiose (asseritamente pari a circa € 3'500'000.-, cfr. doc. D e 3), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 21 agosto 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’000.- per ripetibili
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).