Incarto n.
12.2014.147

Lugano

26 gennaio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) – inc. n. __________ – della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2014 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2,

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto che al convenuto fosse ordinato di allestire un rendiconto completo della sua attività con il dettaglio delle sue prestazioni, la data, il tempo impiegato e la tariffa applicata riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto nell’interesse dell’istante, come pure di consegnare tutto l’incarto (fisico ed elettronico) allestito in suo favore con comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP);

 

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale dell’istanza e che il Pretore aggiunto, con decisione del 25 agosto 2014, ha parzialmente accolto, ordinando al convenuto di allestire un rendiconto completo della sua attività con il dettaglio delle sue prestazioni, la data e il tempo impiegato riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto nell’interesse dell’istante;

 

appellante il convenuto che, con atto di appello 8 settembre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre l’istante con osservazioni (correttamente: risposta) del 6 ottobre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                        A.  Il 1° febbraio 2009 la società AO 1 e l’avv.AP 1 hanno stipulato un contratto, della durata iniziale di un anno e poi prorogato a tempo indeterminato, avente per oggetto la “consulenza legale in sede stragiudiziale inerente l’attività svolta da AO 1d e le problematiche note e future, incontrate e sviluppate” (doc. B), con una retribuzione mensile (“importo a corpo”) in favore dell’avvocato di fr. 3'500.–. Il 18 maggio 2011 AO 1 ha rescisso il contratto retroattivamente con effetto dal 31 gennaio 2011. Con scritti del 15 aprile, 22 aprile e 19 maggio 2014 (doc. C, D e F) AO 1 ha chiesto tramite un legale un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte dall’avv. AP 1 nell’ambito del contratto sorto fra le parti. Quest’ultimo ha risposto il 23 maggio 2014 che […] l’accordo prevedeva un mensile forfettario. Il mandato si è concluso il 31 gennaio 2011. Non vi sono precipui incarti né riscontri documentali, in tutta coerenza con la tipologia del contratto” (doc. G).

 

                        B.  Con istanza 24 giugno 2014, promossa con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, AP 1 per ottenere che gli fosse fatto ordine di allestire un rendiconto completo della sua attività con il dettaglio delle prestazioni, la data, il tempo impiegato e la tariffa oraria applicata riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto nell’interesse dell’AO 1, come pure di consegnare tutto l’incarto (fisico ed elettronico) allestito in suo favore, con comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP). All’udienza di discussione del 18 agosto 2014 il convenuto si è opposto all’istanza, presentando un memoriale di risposta scritto, con il quale – sostanzialmente – ha sostenuto che la fattispecie giuridica non era chiara, in quanto il contratto stipulato fra le parti sarebbe un mandato sui generis da interpretare. Il convenuto ha dunque postulato l’inammissibilità dell’istanza a norma dell’art. 257 CPC, dovendo le parti essere rimandate alla procedura ordinaria. In replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie pretese.

 

                        C.  Statuendo il 25 agosto 2014, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando al convenuto di allestire un rendiconto completo della sua attività con il dettaglio delle sue prestazioni, la data e il tempo impiegato riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto nell’interesse dell’istante, e non è entrato nel merito della richiesta intesa alla consegna di tutto l’incarto fisico e/o elettronico allestito per l’istante.

 

                        D.  Con l’appello 8 settembre 2014 il convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza, protestate spese e ripetibili. Con osservazioni (correttamente: risposta) del 6 ottobre 2014, l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile, protestando altresì tasse, spese e ripetibili d’appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, né le parti né il Pretore aggiunto hanno indicato quale valore abbia la controversia, che ha carattere pecuniario (DTF 126 III 445 consid. 3b; II CCA 15 novembre 2012 inc. 12.2010.234, 26 aprile 2012 inc. 12.2010.70). Dal contratto prodotto agli atti risulta nondimeno un valore minimo di fr. 42'000.- (doc. B) e si può dunque ritenere ricevibile l’appello, promosso nel termine di dieci giorni (art. 314 CPC).

 

                             2.  L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). Nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non sono inoltre ammesse nuove prove e nuove argomentazioni in seconda istanza, i giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, consid. 5, in SJ 2013 I 129 e 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in un caso ticinese). Le esigenze dell'art. 257 CPC devono, infatti, essere soddisfatte già in prima sede e i giudici di appello devono pronunciare sulla base degli stessi fatti e documenti di prima sede.

 

                             3.  Tra le parti è controverso il quesito a sapere se il contratto di “consulenza legale in sede stragiudiziale” (doc. B) stipulato il 1° febbraio 2009 costituisca un contratto di mandato nel senso degli artt. 394 e seg. CO e se si applichi la norma relativa all’obbligo di rendiconto del mandatario (art. 400 CO). Il primo giudice ha ritenuto che “per quanto possa essere ritenuto “sui generis”, non vi può essere dubbio che il contratto venuto in essere tra le parti configura un contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 CO” (sentenza, pag. 3 in mezzo). Egli ha pertanto ritenuto che alla fattispecie si applica l’art. 400 cpv. 1 CO per il quale il mandatario, a ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. Così facendo il Pretore aggiunto ha riconosciuto “chiaro e liquido” l’obbligo per il convenuto di allestire un rendiconto delle attività e dei servigi svolti a favore della mandante. Il primo giudice ha però precisato che il rendiconto si limitava solo alle prestazioni, alla data e al tempo impiegato dal mandatario nella sua attività e non alla tariffa applicata, in quanto il contratto prevedeva una remunerazione forfettaria (sentenza, pag. 3 in basso). Per quanto concerne invece la richiesta della mandante di allestire e consegnare l’incarto (fisico ed elettronico), il primo giudice ha ritenuto che “non essendovi chiarezza sull’esistenza della diversa documentazione oggetto della presente azione di rendiconto, né sugli eventuali obblighi concreti della parte convenuta, la domanda non può essere riconosciuta in questa sede sufficientemente chiara e liquida da meritare la tutela giurisdizionale dell’art. 257 CPC” (sentenza, pag. 3 in basso). Pertanto il primo giudice ha accolto parzialmente l’istanza di AO 1, ritenendo che la sua richiesta di rendiconto potesse essere formulata secondo la procedura sommaria per casi manifesti, a fronte (anche) di una situazione giuridica chiara.

 

                             4.  L'appellante riepiloga dapprima i fatti relativi al rapporto contrattuale fra le parti, sottolineando come in presenza – a suo dire – di un mandato di consulenza sui generis, per stabilire “l’obbligo di rendiconto occorre far capo ai principi dell’ermeneutica contrattuale il che esclude la via dell’azione per casi manifesti” (appello, pag. 5 in basso). A detta dell’insorgente, per di più, la sua attività si è svolta in modo esclusivamente verbale e dunque ben difficilmente ricostruibile nell’ambito di una richiesta di rendiconto. L’appellante ritiene, quindi, che la fattispecie non possa essere esaminata in base all’art. 257 CPC, a fronte di una situazione giuridica non chiara.

 

                             5.  Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

 

                           5.1  La giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), ha chiarito che un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non appaiano d’acchito infondate e inconcludenti, cosicché un chiarimento approfondito non sarebbe suscettibile di modificare il convincimento del giudice già formato in precedenza. La controparte non deve quindi rendere verosimile l’inesistenza, l’estinzione oppure la non esigibilità della pretesa fatta valere contro di lei: è sufficiente, invero, che le sue obiezioni o eccezioni non appaiano inconsistenti e che non si prestino a un esame in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale 4A_418/2014 del 18 agosto 2014, consid. 2 con rimandi). Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza. Sempre in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 5.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso.

 

                           5.2  La procedura per casi manifesti permette al giudice di statuire sulla causa con una decisione che costituisce regiudicata ed è esecutiva: la pretesa è quindi giudicata nel merito e l’attore non ha più la possibilità di far valere il proprio diritto in una procedura completa che preveda un’ampia assunzione delle prove e in cui il giudice abbia pieno potere di cognizione (Messaggio del 28 giugno 2006 (CPC), FF 2006 6593 n. 5.18; DTF 138 III 728 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.2). La situazione è diversa quando la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accolta perché la fattispecie o la situazione giuridica non è chiara: in questi casi, il giudice non respinge l’istanza (nel merito) ma non entra “nel merito” (art. 257 cpv. 3 CPC). L’attore allora ha la possibilità di far valere il proprio diritto in una procedura completa (ordinaria o semplificata).

 

                             6.  La consegna di un rendiconto ai sensi dell’art. 400 CO richiede dal mandatario l’allestimento di atto sufficientemente dettagliato, comprensibile, che menzioni tutti gli elementi essenziali e che fornisca i documenti giustificativi necessari, poiché il rendiconto garantisce al mandante la possibilità di ottenere chiarezza sullo svolgimento del mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2011, 4A_557/2010 consid. 7). L’appellante non nega che il contratto doc. B sia un contratto di mandato, ma sostiene che si trattava di un contratto di mandato particolare, relativo alla consulenza legale da prestare in tempi molto brevi e verbalmente (discussione in sede d’udienza il 18 agosto 2014), e che deve essere interpretato. In questa sede l’appellante ha rilevato che la domanda di rendiconto era giunta ben tre anni dopo la fine dei rapporti contrattuali e non poteva essere accolta. Quest’ultima argomentazione (pag. 6 appello, n. 11) è del tutto nuova, non essendo stata presentata in prima sede né esaminata dal Pretore aggiunto, e non può di conseguenza essere esaminata in appello.

 

                           6.1  Il Pretore aggiunto ha qualificato il contratto tra le parti come un contratto di mandato, con motivazioni alle quali si può rinviare. Il primo giudice ha ritenuto alcune delle domande di rendiconto poste dall’istante “liquide e chiare”, mentre non è entrato nel merito di altre, poiché non immediatamente deducibili dalla documentazione prodotta agli atti. In altre parole, il Pretore aggiunto ha ammesso parzialmente l’obbligo di rendiconto del mandatario limitatamente a una parte della domanda 1.1 dell’istanza, pur avendo accertato la mancanza di chiarezza del contratto sugli eventuali obblighi concreti del convenuto e l’assenza di indicazioni su quali documenti debbano essere restituiti (sentenza, pag. 3 in basso). Il contratto (doc. B) non consente di accertare in modo chiaro e univoco quali fossero i contorni dell’incarico affidato al convenuto, in quanto menziona unicamente che il legale si impegnava a prestare “consulenza legale in sede stragiudiziale inerente l’attività svolta da AO 1 e le problematiche note e future, incontrate e sviluppate” per una remunerazione forfettaria di fr. 3'500.- mensili (cf. doc. H, I). La mandante ha posto fine al contratto anticipatamente per il 31 gennaio 2011 (doc. B, ultimo foglio) e ha chiesto rendiconto solo nel 2014 (doc. D). Dai pochi documenti agli atti risulta che il convenuto ha precisato il 23 maggio 2014 (doc. G) di non aver incarti né riscontri documentali, “in coerenza con la tipologia del contratto”, ciò che ha poi ribadito all’udienza di discussione. A giusta ragione pertanto il primo giudice ha rilevato che i fatti allegati con l’istanza non erano incontestati o immediatamente comprovabili.

 

                           6.2  Nella fattispecie non è chiara nemmeno la situazione giuridica. I limiti dell’obbligo di rendiconto del mandatario si determinano alla luce della natura del contratto e del principio della buona fede, ritenuto che il mandatario deve fornire solo le informazioni che si riferiscono al contratto medesimo (Fellmann, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 400 OR). Per accertare quale sia l’estensione dell’obbligo di rendiconto del mandatario nel caso concreto è pertanto necessario interpretare il contratto doc. B, ciò che non può essere fatto nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (cfr. consid. 5.1 in fondo) scelta dall’istante. I quesiti da esaminare, in fatto e in diritto, non possono, infatti, essere risolti senza una decisione fondata sull’apprezzamento o sull’equità (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2). La procedura a tutela dei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC non è pertanto adeguata alla fattispecie (sentenza del Tribunale federale del 17 dicembre 2014, destinata alla pubblicazione, 4A_343/2014). Né possono essere tratte conclusioni dai casi ticinesi sull’obbligo di rendiconto giudicati in applicazione di procedure speciali del diritto cantonale, le cui condizioni erano diverse da quelle dell’art. 257 CPC. Accertato che i fatti non sono incontestati né chiari e che non è chiara la situazione giuridica, l’unica decisione possibile consiste nel dichiarare irricevibile l’istanza 24 giugno 2014.

 

                             7.  Per quel che concerne le ripetibili di prima sede, l’appellante non ha indicato quale importo vuole ottenere in riforma del dispositivo pretorile, secondo il quale le ripetibili erano compensate, con la conseguenza che la richiesta è irricevibile in appello (II CCA 22 febbraio 2011 inc. 12.2009.87, 28 luglio 2009 inc. 12.2008.39).

 

                             8.  In definitiva l’appello è quindi parzialmente accolto.

                                  Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso è di almeno fr. 42'000.-. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 9 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellante è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

 

decide:

 

                              I.  L’appello 8 settembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 25 agosto 2014 (incarto __________) del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, è così riformata:

 

                                  1. L’istanza 24 giugno 2014 è irricevibile. 

                                         2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 550.–, e le spese calcolate in fr. 50.– sono poste a carico dell’istante. Compensate le ripetibili.

 

                             II.  Le spese processuali di appello di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all’appellante fr. 600.– a titolo di ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

- e

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).