Incarto n.
12.2014.150

Lugano

15 aprile 2015/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Martignoni Polti (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (azione in disconoscimento del debito) – inc. n. OR.2013.163 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 30 agosto 2013 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’avv. __________, studio legale RA 1 

 

 

 

 

 

chiedente il disconoscimento del debito di fr. 33'991.20 oltre interessi legali di mora di cui al PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ e l’annullamento dell’esecuzione n. 1621189-01, domande alle quali si è opposta la convenuta, che con risposta e domanda riconvenzionale 4 novembre 2013 ha chiesto la condanna dell’attore a versarle fr. 7'991.20 oltre interessi all’8% dal 1° maggio 2013, oltre a

fr. 103.- per spese di precetto esecutivo e fr. 169.95 quali tassa d’incasso, con il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore;

 

domande sulle quali il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha deciso il 14 agosto 2014, respingendo l’azione di disconoscimento di debito e l’azione riconvenzionale;

 

ricorrente la convenuta che con atto denominato reclamo del 12 settembre 2014 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare l’attore al pagamento di fr. 7'991.20 oltre interessi dell’8% dal 1° maggio 2013, oltre a fr. 103.- per spese di precetto esecutivo e fr. 169.95 quali tassa d’incasso, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’8 maggio 2013, emesso dall’Ufficio esecuzioni di ___, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l’attore, con scritto 5 novembre 2014, ha comunicato di non presentare una risposta;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:                  

 

                            A.  La società __________ come beneficiaria del leasing e AP 1 come datrice del leasing hanno stipulato il 23 marzo 2011 un contratto di finanziamento in leasing per l’acquisto di un miniescavatore New Holland, per un valore di fr. 43'760.-. AO 1, socio gerente di __________ Sagl, ha sottoscritto il contratto come debitore solidale (doc. D). __________ Sagl è stata dichiarata fallita il 18 dicembre 2012. Il fallimento è poi stato sospeso per mancanza di attivo. AP 1 ha inviato ad AO 1 il 16 aprile 2013 il conteggio dell’importo restante, in fr. 33'991.20, avvertendo che lo scritto valeva come disdetta del contratto di leasing in mancanza di una proposta di ripresa (doc. E). In assenza di riscontro, AP 1 ha escusso AO 1, facendogli notificare il 13 maggio 2013 un precetto esecutivo per l’importo di fr. 33'991.20 più interessi all’8% dal 1° maggio 2013, con la causale “contratto leasing n. __________ del 3.3.2011. Credito disdetto il 16.4.2013” (doc.- F). AO 1 ha interposto opposizione.

 

                            B.  Con decisione 9 agosto 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto (inc. SO.2013.2452) in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano limitatamente all’importo di fr. 10'000.-. All’udienza di discussione, infatti, a fronte delle eccezioni dell’escusso, la procedente aveva ridotto la sua pretesa a fr. 10'000.-, vale a dire all’importo delle rate leasing non corrisposte, riservandosi, per la rimanenza, di deferire la questione al giudice del merito.

 

                            C.  Con petizione 30 agosto 2013 AO 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 33'991.30, sostenendo che il credito rivendicato nei suoi confronti era stato estinto con il ricavato della vendita dell’escavatore. Inoltre, prosegue l’attore, il contratto non specificava a favore di quale parte fosse da intendere l’impegno solidale da lui assunto. A suo avviso le rate del leasing non erano più dovute dal novembre 2012, data alla quale egli aveva consegnato all’Ufficio esecuzioni le chiavi del miniescavatore. Nella risposta del 4 novembre 2013 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l’attore si era impegnato come garante per le prestazioni assunte dalla __________ Sagl nella sua qualità di socio gerente con firma individuale. Egli non l’ha mai informata del deposito delle chiavi del veicolo all’UE e le ha impedito di fatto di disporre del proprio bene dal novembre 2012. In via riconvenzionale la convenuta chiede la condanna dell’attore al pagamento del saldo residuo del contratto di leasing, dedotto il ricavato della vendita del miniescavatore di fr. 16'000.-, in fr. 7'911.20 (fr. 33'991.20, di cui fr. 23'947.20 capitale e fr. 10'044.- rate scoperte, dedotti fr. 10'000.- riconosciuti nell’ambito del rigetto provvisorio). Le udienze di prime arringhe si sono tenute il 21 gennaio 2014, l’11 marzo 2014 e il 6 maggio 2014; nell’ambito di quest’ultima si è pure proceduto alle arringhe finali, con le parti che si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio.

 

                            D.  Con decisione 14 agosto 2014 il Pretore ha respinto sia l’azione di disconoscimento di debito di AO 1 sia l’azione riconvenzionale di AP 1.

 

                            E.  Con atto 12 settembre 2014 AP 1 impugna il citato giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale tendente al versamento di fr. 7'991.20 e al rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, con l’obbligo di rifondere la tassa di giustizia di fr. 500.- e l’indennità ripetibili per fr. 1'185.-. In uno scritto 5 novembre 2014, AO 1 comunica di non presentare risposta all’appello.

 

e considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                                 

                             2.  Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Se in prima sede all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, giusta l’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle pretese, anche se una sola delle parti si aggrava contro la decisione pretorile (Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Kommentar, Basel 2013, n. 59 ad art. 308). Nella fattispecie, dunque, il rimedio di diritto non è il reclamo ma l’appello, poiché la petizione ha un valore di fr. 33'921.20. L’atto del 12 settembre 2014, impropriamente denominato reclamo, va dunque trattato alla stregua di un appello. La tempestività del rimedio di diritto è data, in quanto la decisione impugnata è stata notificata il 14 agosto 2014 e ricevuta dall’appellante il lunedì successivo 18 agosto 2014. In effetti, l’appellante nel gravame (I, B., pag. 2), riporta come giorno di ricezione il venerdì 15 agosto 2014, giorno festivo nel Cantone Ticino, ciò che non è stato palesemente il caso.

 

                             3.  Nella propria sentenza il Pretore, riassunti i fatti incontestati e precisate le condizioni per un’azione di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 LEF, ha dapprima rilevato che l’azione poteva avere come oggetto solo l’importo di fr. 10'000.- per il quale la creditrice aveva ottenuto il rigetto provvisorio, vale a dire per le rate di leasing scadute fino al 30 aprile 2013, data alla quale ha preso fine il contratto di leasing. Ha poi respinto la petizione, ritenendo che l’attore aveva firmato il contratto nella sua duplice veste di debitore solidale e di organo della società contraente, ed era quindi responsabile del pagamento dei canoni di leasing fino al 30 aprile 2013. Per quel che concerne l’azione riconvenzionale promossa dalla creditrice, il primo giudice  ha accertato che agli atti di causa non figuravano le condizioni generali applicabili al contratto doc. D, di modo che non gli era possibile verificare la correttezza dell’importo di fr. 23'947.20 calcolato dalla creditrice. Dopo aver osservato che il ricavato della vendita del miniescavatore (valore residuo dell’oggetto del leasing) doveva essere imputato sull’importo dovuto a seguito della disdetta anticipata e non sui canoni leasing ancora dovuti, il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale, trovandosi nell’impossibilità di accertare l’importo ancora dovuto all’attrice riconvenzionale. Il primo giudice ha infine ripartito le spese processuali e le ripetibili in funzione della soccombenza, ponendo la tassa di giustizia e le spese dell’azione principale in fr. 1'500.- a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili, e la tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvenzionale, in fr. 500.-, a carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta a rifondere all’attore fr. 1'185.- per ripetibili.

 

                             4.  In questa sede è rimasta litigiosa solo l’azione riconvenzionale. La convenuta e attrice riconvenzionale rimprovera sostanzialmente al Pretore di non aver ritenuto provata la sua pretesa, nonostante l’attore e convenuto riconvenzionale non avesse presentato la risposta riconvenzionale e fosse dunque rimasto precluso. A dire dell’appellante, infatti, la preclusione del convenuto riconvenzionale aveva come conseguenza che le modalità di calcolo della creditrice erano da considerare un fatto non contestato, che non doveva essere provato giusta l’art. 150 CPC. Né vi era un’eccezione in base all’art. 153 cpv. 2 CPC, dal momento che la pretesa riconvenzionale era incontestata e finanche ammessa dalla controparte.

 

                             5.  Nei procedimenti retti dal principio attitatorio, come in concreto, sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato, nonché specificatamente contestato in causa (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg). Nella fattispecie l’attrice riconvenzionale ritiene di non dover dimostrare la somma di fr. 23'947.20 da lei fatta valere in causa, prevalendosi della preclusione del convenuto riconvenzionale, che non ha presentato la risposta alla domanda riconvenzionale nel termine impartito dal primo giudice. L’argomentazione non può essere condivisa. La convenuta ha presentato nell’ambito di un’azione a procedura ordinaria un’azione riconvenzionale di valore inferiore a fr. 30'000.-. Dal fascicolo processuale emerge che il convenuto riconvenzionale non ha presentato le sue osservazioni alla domanda riconvenzionale nel termine impartitogli il 5 novembre 2013 dal Pretore (act. II). Il primo giudice ha convocato le parti per le prime arringhe e in tale occasione ha esplicitamente indicato che in una successiva udienza l’attore avrebbe potuto prendere posizione sulla domanda riconvenzionale (verbale 21 gennaio 2014, act. III). Il Pretore non aveva, infatti, assegnato al convenuto riconvenzionale il breve termine suppletorio previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC né lo aveva reso attento, come prescritto dall’art. 147 cpv. 3 CPC, alle conseguenze di una mancata presentazione della risposta, vale a dire che i fatti della domanda riconvenzionale sarebbero stati considerati incontestati. In tali circostanze, a ragione il primo giudice ha ritenuto che il convenuto riconvenzionale non fosse precluso e potesse ancora esprimersi in udienza sulla domanda riconvenzionale. Non si può di conseguenza ritenere incontestata la pretesa formulata dall’attrice riconvenzionale. A maggior ragione se si considera che nella sua petizione l’attore aveva esplicitamente contestato il fondamento della pretesa della datrice di leasing, sia per quel che concerne la data della disdetta, sia per quel che concerne il calcolo, in particolare per il valore residuo del veicolo oggetto del contratto di leasing (cfr. petizione, pag. 3 e 4). All’udienza di prime arringhe del 6 maggio 2014 l’attore ha poi richiamato l’incarto n. SO.2013.2452 relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, che il Pretore ha ammesso seduta stante come prova.

 

                             6.  Come accertato dal Pretore e non contestato dall’appellante, agli atti non figurano le condizioni generali del contratto di leasing doc. D, che contenevano le modalità di calcolo dell’indennità dovuta alla datrice di leasing in caso di rescissione anticipata del contratto. Il contratto doc. D agli atti permette unicamente la verifica dei canoni mensili. Il conteggio doc. E di cui si prevale l’appellante è stato da lei allestito e non è possibile verificarne la congruenza né i calcoli, come rilevato con pertinenza dal Pretore. È ben vero che quest’ultimo, all’udienza del 21 gennaio 2014, aveva indicato a verbale che “il conteggio allestito dalla Banca Raiffeisen (doc. E) non risulta essere oggetto di contestazione” (act. III). Tale affermazione è tuttavia avvenuta durante una discussione informale, prima ancora che il convenuto riconvenzionale potesse esprimersi compiutamente sulla domanda riconvenzionale. Non ha pertanto la portata che le vorrebbe attribuire l’appellante in questa sede. Tanto è vero che il primo giudice, dopo aver esaminato in modo approfondito l’incarto, in particolare l’incarto richiamato SO. 2013.2452, è giunto a ben diversa conclusione. All’udienza del 9 agosto 2013, infatti, il debitore escusso aveva esplicitamente rilevato che “dalla documentazione neppure si evincono quali siano le condizioni generali che darebbero diritto all’esigibilità dell’intero credito, ovvero al pagamento anche per il mancato guadagno della parte istante. Ne segue che semmai il signor AO 1 quale debitore solidale può essere tenuto solo al pagamento delle rate scadute e non debitore istante. Difatto le rate scadute, secondo l’istanza, ammontano a fr. 10'000.- (fr. 33'991.20 meno 23'947.20).” Non si può dunque affermare che l’attore avrebbe esplicitamente ammesso il conteggio doc. E della datrice di leasing. Anzi dagli atti è emerso proprio il contrario. La decisione impugnata regge dunque alle critiche.

 

                             7.  In definitiva, l’appello deve di conseguenza essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base del valore ancora litigioso in appello di fr. 7'991.20 seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). Non si attribuiscono ripetibili all’appellato, che non ha presentato una risposta all’appello.

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                 1.  L’appello 12 settembre 2014 di AP 1 é respinto.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-  

-     

 

 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

                               

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).