|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
||||
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
|
|
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.38 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 febbraio 2013 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 PI
1 |
||
|
|
|
|
|
chiedente la condanna ad una prestazione (art. 84 cpv. 1 CPC) e meglio di far ordine ai convenuti di indicare una relazione bancaria “su cui far appoggiare” la cassetta di sicurezza in sostituzione della relazione d’appoggio esistente presso il medesimo istituto intestata a nome dell’attrice, con le comminatorie dell’azione penale per disobbedienza e della multa disciplinare per inadempimento;
pretesa che solo il
convenuto ha proposto di respingere, in ordine per incompetenza territoriale
del giudice adito, mentre la convenuta, benché sollecitata, non ha ritenuto di
rispondere né è comparsa nel proseguio della procedura;
respinta dal Pretore con decisione 19 settembre 2013 (inc. CA.2013.53) la
domanda di adozione di provvedimenti cautelari formulata dall’attrice
contestualmente alla petizione;
ribadite nel merito le rispettive tesi e allegazioni nelle successive comparse
scritte e con i memoriali conclusivi;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 giugno 2014 con la quale ha parzialmente accolto la petizione e fatto ordine a PI 1 di indicare all’attrice, nel termine di 30 giorni, la relazione bancaria a lui esclusivamente intestata su cui fare appoggiare la cassetta di sicurezza in questione in sostituzione della relazione d’appoggio esistente, con la comminatoria di una multa giornaliera di fr. 500.- e della sanzione penale ai sensi dell’art. 292 CPC in caso di inadempienza; giudizio con il quale il Pretore ha altresì previsto l’emanazione di successive misure di esecuzione, quali l’ordine di trasferimento e il divieto d’accesso e disposizione della cassetta di sicurezza per sei mesi, ripartendo tassa di giustizia, spese e ripetibili secondo la soccombenza;
appellante la convenuta AP 1 che, con appello 15 settembre 2014, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, impartire l’ordine in questione unicamente nei suoi confronti e di respingere per contro la richiesta formulata nei confronti dell’altro convenuto, con parziale modifica del dispositivo sulle ripetibili da versare da parte della convenuta, ridotte a fr. 1'000.-;
ritenuto che, sollecitato in tal senso il 22 settembre 2014 dalla Presidente di questa Camera, il Pretore ha indicato il valore di causa in fr. 10'001.- (verbale dell’udienza per incombenti del 9 ottobre 2014) e gli appellati, con separate risposte 14 e 17 novembre 2014, postulano entrambi la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, mentre con replica 25 novembre 2014 e dupliche 26 novembre e 3 dicembre 2014 l’appellante e entrambe gli appellati hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 6 luglio 2010 AP
1 ha conferito a AO 1 (in seguito B SA) un mandato per la messa in sicurezza di
beni mobili (quadri e argenteria) facenti parte, unitamente all’appartamento di
Lugano in cui a quel momento si trovavano, della successione della nonna
materna.
Il 9 luglio 2010, su ordine di AP 1, i beni mobili in questione sono quindi
stati trasferiti nella cassetta di sicurezza, presso l’istituto bancario U SA
di Lugano, presa in locazione il giorno precedente da B SA utilizzando la
relazione bancaria della società (conto terzi) quale conto d’appoggio e designando
gli avvocati, B e D quali procuratori autorizzati ad agire individualmente (doc.
A).
B. In occasione
della visita in banca del 20 settembre 2010 PI 1, fratello della mandante e
pure proprietario (doc. 3 e 4), ha potuto esaminare i beni depositati nella
cassetta di sicurezza e le procure esistenti sono state annullate (doc. A) e
sostituite con una procura a firma collettiva di PI 1 e dell’avv. B (doc. B).
Il costo annuo per la cassetta di sicurezza ammonta a fr. 6'558.- (doc. C). Tra
i comproprietari dei beni depositati non è stato possibile trovare un accordo
in merito alla divisione, alla collocazione in altro luogo sicuro o
all’apertura di una relazione bancaria congiuta quale appoggio alla cassetta di
sicurezza in uso (doc. 4 e 5). All’invito di B SA alla mandante di voler
fornire indicazioni sulla destinazione da dare ai beni depositati non è stata
data risposta.
C. Fallito il
preventivo tentativo di conciliazione del 20 novembre 2012 (inc. CM.2012.607),
con petizione 19 febbraio 2013 B SA ha convenuto in giudizio AP 1 e PI 1
chiedendo al giudice di condannarli ad eseguire una prestazione (ai sensi
dell’art. 84 cpv. 1 CPC) e meglio di far loro ordine di indicare una relazione
bancaria “su cui far appoggiare” la cassetta di sicurezza litigiosa in
sostituzione della relazione d’appoggio esistente intestata a nome
dell’attrice, con le comminatorie dell’azione penale per disobbedienza e della
multa disciplinare per inadempimento.
Riepilogate le circostanze del deposito e l’urgenza di superare la situazione
provvisoria adottata con la messa a disposizione della cassetta di sicurezza,
l’attrice ha indicato di non più acconsentire all’uso del proprio conto in
appoggio alla cassetta di sicurezza, non avendo l’intenzione di assumersi
ulteriormente la responsabilità e i costi che ne derivano.
D. Con risposta
8 aprile 2013 il convenuto PI 1 ha chiesto di respingere la domanda
dell'attrice. Contestata la necessità iniziale di trasferimento dei beni mobili
al di fuori dell’appartamento comune, egli ha rilevato come la situazione
venutasi a creare con il deposito in cassetta di sicurezza sia imputabile
unicamente alla convenuta, sola mandante dell’attrice, che ha messo in atto
questa indebita ingerenza con un’iniziativa inutile e intrapresa a sua
insaputa. Solo la divisione dei beni o il ripristino della situazione
precedente, con la ricollocazione degli oggetti nell’appartamento comune,
sarebbe a mente del convenuto una soluzione corretta e rispettosa dei suoi
diritti di proprietà sui beni mobili. La richiesta rivolta dall’attrice nei
suoi confronti risulta inoltre priva di fondamento, non essendoci titolo
giuridico alcuno per formulare una simile domanda, obbligando oltretutto il
convenuto ad avere una relazione bancaria personale con un istituto
arbitrariamente scelto da altri.
Benché nuovamente sollecitata, la convenuta non ha ritenuto di formulare una
risposta, rinunciando pure a comparire successivamente in causa.
Con la replica l’attrice ha ribadito la sua richiesta imputando al mancato
accordo tra le parti convenute la mancanza di istruzioni congiunte necessarie
per far cessare la situazione venutasi a creare. Il mandato di deposito di beni
sarebbe stato conferito e confermato da entrambi i convenuti e nel frattempo
disdetto dall’attrice che risulterebbe però impossibilitata a liberarsi del
deposito, non avendo istruzioni congiunte dei mandanti, con conseguente
responsabilità sui beni (a cui si aggiunge l’onere per il pagamento dei costi
bancari oggetto di separata azione creditoria tra le medesime parti, inc. SE.2013.86
della medesima Pretura).
Con la duplica 23 settembre 2013 il convenuto ha eccepito la mancanza di
competenza territoriale del giudice adito, non trovando applicazione l’art. 5
cpv. 1 lett. a della Convenzione di Lugano siccome egli non ha alcuna relazione
contrattuale con l’attrice, l’unica mandante essendo la convenuta che ha agito
a titolo personale e contro i legittimi interessi del comproprietario dei beni
indebitamente asportati dall’appartamento comune. Avendo egli sempre preteso
che venisse posto fine al deposito bancario indebitamente eseguito dalla
convenuta grazie all’aiuto dell’attrice, il convenuto ritiene che quest’ultima
non avrebbe titolo alcuno per formulare pretese nei suoi confronti sulla base
oltrettutto dell’inazione dell’unica mandante.
Con le conclusioni scritte l’attrice e il convenuto hanno ribadito le
rispettive tesi, allegazioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.
E. Con giudizio
30 giugno 2014 il Pretore, riepilogati i fatti salienti, ha anzitutto rilevato
come il contratto di mandato venuto in essere tra l’attrice e la convenuta era
stato validamente disdetto nel giugno 2012 (art. 404 CO). Nell’ambito del
rapporto contrattuale tra le medesime parti, avente quale oggetto la liquidazione
del rapporto di mandato, il Pretore ha rilevato l’impossibilità per la
mandataria di restituire i beni consegnatile dalla mandante latitante. Il primo
giudice ha quindi ritenuto necessario procedere al deposito in altro luogo dei
beni in questione (art. 92 CO). Ritenuto come il convenuto (fratello della
mandante) si opponga al rientro dei beni nell’appartamento, ma abbia dato la
disponibilità ad indicare una relazione bancaria a lui esclusivamente intestata
sulla quale appoggiare la cassetta di sicurezza, il giudice di prime cure ha
intravvisto in questa soluzione un valido luogo di deposito giusta l’art. 92
cpv. 2 CO, ritenuta peraltro la necessità di assortire la decisione con
adeguate misure di sicurezza temporanee (ordine alla banca di negare l’accesso
ai beni da parte del titolare della relazione) atte a tutelare la proprietà
comune dei beni. Il Pretore ha in particolare concluso che altra soluzione non
sarebbe possibile alla luce della contumacia della convenuta, escludendo sia
l’ipotesi di riportare i beni nell’appartamento, sia quella di aprire un conto
cointestato ad entrambi i convenuti. Il Pretore ha pertanto parzialmente
accolto la petizione e fatto ordine a PI 1 di indicare all’attrice, nel termine
di 30 giorni, la relazione bancaria a lui esclusivamente intestata su cui fare
appoggiare la cassetta di sicurezza in questione in sostituzione della
relazione d’appoggio esistente, con la comminatoria di una multa giornaliera di
fr. 500.- e della sanzione penale ai sensi dell’art. 292 CPC in caso di
inadempienza, prevedendo la successiva emanazione di misure di esecuzione,
quali l’ordine di trasferimento e il divieto d’accesso e disposizione della
cassetta di sicurezza per sei mesi. Tasse di giustizia e ripetibili sono state
poste a carico delle parti secondo il rispettivo grado di soccombenza.
F. Con appello
15 settembre 2014 AP 1 postula la riforma del querelato giudizio e l’accoglimento
parziale della petizione, nel senso di impartire l’ordine in questione
unicamente nei suoi confronti e respingere per contro la richiesta in tal senso
formulata nei confronti dell’altro convenuto, con parziale modifica del
dispositivo sulle ripetibili da versare da parte della convenuta, ridotte a fr.
1'000.-. Con separate risposte 14 e 17 novembre 2014, gli appellati postulano
entrambi la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, mentre
con replica 25 novembre 2014 e dupliche 26 novembre e 3 dicembre 2014
l’appellante e entrambe gli appellati hanno ulteriormente sviluppato le loro
tesi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Preliminarmente si pone la
questione della competenza territoriale del giudice adito nei confronti del
convenuto PI 1, avendo questi, cittadino lussemburghese residente in
Lussemburgo, eccepito l’inapplicabilità l’art. 5 cpv. 1 lett. a della
Convenzione di Lugano vista l’assenza di un rapporto obbligatorio con
l’attrice. Il Pretore ha accertato l’inesistenza di un vincolo contrattuale tra
l’attrice e il convenuto, ma non ha espressamente esaminato l’eccezione,
ritenendosi implicitamente competente e poter quindi accogliere la domanda
condannatoria formulata nei confronti di quest’ultimo, seppure per motivi parzialmente
diversi da quelli invocati dall’attrice. L’appellante non censura la decisione
pretorile a questo proposito e questa Corte, benché chiamata ad esaminare
d’ufficio tale presupposto processuale, può comunque lasciare la questione indecisa,
siccome il giudizio pretorile va comunque annullato per altri motivi.
3. L’appellante rimprovera
anzitutto al Pretore di aver ordinato un deposito giudiziale ai sensi dell’art.
92 cpv. 2 CO benché l’attrice non abbia formulato alcuna richiesta in tal
senso, limitando la sua domanda all’ordine di effettuare una determinata
prestazione nell’ambito della liquidazione del mandato (art. 400 CO). La
censura merita accoglimento. Infatti l’attrice aveva in un primo tempo, nell’ambito
della procedura di conciliazione avviata con l’istanza 27
settembre 2012, formulato in via subordinata la richiesta di ordinare il
trasferimento dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza verso una non
meglio definita destinazione (“eventuale”, cfr. n. 4 del petitum). Con
la petizione questa richiesta non è però più stata formulata, la domanda
principale risultando limitata all’ordine di indicare la relazione bancaria presso
il medesimo istituto da utilizzare quale appoggio per la cassetta di sicurezza.
In occasione dell’udienza di conciliazione del 20 novembre 2012 il
Pretore aveva peraltro limitato l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art.
209 CPC alla sola questione della condanna ad indicare una relazione bancaria
(petitum principale) rendendo espressamente attenta l’istante sull’inammissibilità
del petitum eventuale di deposito giudiziale poiché soggetto a procedura sommaria
(verbale 20 novembre 2012, pag. 2 inc. CM.2012.607). Una richiesta di deposito
formulata in via cautelare (art. 261 cpv. 1 CPC) è inoltre stata respinta dal
Pretore con decisione 19 settembre 2013 (inc. CA.2013.53). L’attrice ha pure
rinunciato ad avviare una procedura separata usufruendo della facoltà di congiunzione
della causa con quella principale (art. 125 CPC).
Già per questo motivo, in virtù della massima dispositiva e del divieto per il
giudice di decidere ultra petita (art. 58 cpv. 1 CPC) non può trovare
conferma la decisione del Pretore di ordinare un deposito giudiziario ai sensi
dell’art. 92 cpv. 2 CO in assenza di una relativa domanda di causa. L’ordine
impartito al convenuto, inteso quale unica soluzione praticabile alla ricerca
di un valido luogo di deposito giusta l’art. 92 cpv. 2 CO, va pertanto
annullato, così come le relative ulteriori misure di sicurezza temporanee
ordinate.
4. Può rimanere indecisa la
questione a sapere in quale misura il dispositivo della decisione pretorile
possa trovare comunque conferma in applicazione di altre norme di diritto e nel
rispetto dei limiti definiti dalla domanda di causa (art. 58 CPC). Ad escludere
simile ipotesi sono infatti le stesse conclusioni a cui è giunto il primo
giudice, che ha negato la sussistenza di un vincolo contrattuale tra l’attrice
e il convenuto, rilevando come il rapporto di liquidazione del contratto di
mandato riguardi unicamente l’attrice e la mandante convenuta. In effetti,
siccome gli obblighi e i diritti conseguenti al contratto di mandato sono sorti
tra l’attrice e la sola mandante ora appellante, unicamente quest’ultima poteva
essere convenuta in causa per l’adempimento contrattuale, o per costringerla a
intraprendere azioni che ne permettessero la liquidazione dopo la disdetta
(art. 400 CO), rispettivamente che liberassero la mandataria degli obblighi
assunti per conto della mandante (“Befreiungsanspruch”, art. 402 CO).
Una terza persona estranea al rapporto contrattuale litigioso, ancorché
convenuta in giudizio siccome a torto ritenuta anch’essa mandante, non poteva
quindi essere condannata ad adempiere obblighi che non le incombono. Nulla muta
il fatto che l’ordine così impartito dal Pretore possa risultare in qualche
modo accettato o addirittura gradito dal destinatario (che sembrerebbe essere
disponibile quale unico titolare del conto dopo aver peraltro fermamente
rifiutato la richiesta dell’attrice di vederlo designare contitolare di un
conto congiunto con l’altra convenuta). In assenza di un rapporto obbligatorio
tra il convenuto e l’attrice non è infatti da questi che la mandataria può
ottenere per via giudiziaria un valido modo per liberarsi degli obblighi
sussistenti nei confronti della mandante.
Il giudizio impugnato sembra peraltro, almeno implicitamente, riconoscere tale
impossibilità di chiedere ad un terzo l’adempimento del contratto. Infatti,
quale unica via per emettere l’ordine nei confronti del convenuto, il Pretore
intravvede in lui solo il possibile ruolo di depositario ai sensi dell’art. 92
cpv. 2 CO, confermandone così implicitamente l’estraneità. Coerentemente con
tale valutazione il Pretore ha peraltro riconosciuto non sussistere alcuna
soccombenza in giudizio del convenuto, al quale ha quindi attribuito congrue
ripetibili per essere stato a torto costretto a difendersi da una domanda
infondata a lui rivolta invocando un rapporto contrattuale mai esistito.
Alla luce della domanda di causa e dell’inesistenza del contratto con il
convenuto, il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto limitarsi a valutare
in quale misura risultassero comunque adempiuti i requisiti per condannare la
convenuta a far fronte agli obblighi contrattuali assunti, rispettivamente a
quelli derivanti dal rapporto di liquidazione del mandato validamente disdetto.
Il giudizio poteva essere reso sulla base della domanda rivolta dall’attrice
nei confronti della mandante convenuta e tenuto conto dell’assenza di
contestazione per mancata comparsa (art. 223 CPC). A torto il Pretore ha invece
dedotto dalla mancata risposta, e più in generale dall’atteggiamento latitante
della mandante, un’impossibilità della mandataria di restituire i beni presi in
consegna. Il giudizio pretorile non spiega infatti per quali motivi impartendo
l’ordine alla (sola) convenuta, essa non avrebbe potuto e dovuto ottemperare a
tale ingiunzione una volta notificatale la sentenza.
Ne discende che, nell’impossibilità di ordinare un deposito giudiziale non
richiesto dall’attrice nella presente procedura (o in una formale valida
procedura appositamente congiunta ai sensi dell’art 125 CPC), il Pretore doveva
limitarsi a decidere sulla domanda di causa come prescritto dall’art. 223 cpv.
2 CPC, accogliendola se ritenuta fondata e conforme al diritto applicabile,
rispettivamente in caso contrario respingendola pur in assenza di
contestazione da parte della convenuta non comparsa in lite.
5. Contrariamente alla
richiesta dell’appellante la decisione pretorile non può però essere riformata
in questa sede nel senso di impartire il medesimo ordine modificandone solo il
destinatario, ovvero unicamente nei confronti della convenuta.
Anzitutto il Pretore ha valutato l’opportunità di un simile ordine (e delle
relative clausole aggiuntive delle quali è stato assortito) alla luce
dell’erronea convinzione di poter procedere ad un deposito giudiziario ai sensi
dell’art. 92 CO. Esclusa tale ipotesi, è quindi opportuno che lo stesso giudice
possa esaminare la domanda di causa alla luce delle esigenze di liquidazione
del contratto di mandato (segnatamente in applicazione degli art. 400 e 402 CO)
valutando se un ordine quale quello impartito nel dispositivo del giudizio
impugnato risulti ancora congruo anche nell’ipotesi in cui la destinataria sia
solamente la convenuta. Qualora egli ritenesse di non poter accogliere la
domanda di condanna con questa limitazione, al primo giudice va inoltre
riservata la facoltà di respingere la petizione. Questa Corte non può
sostituirsi in tale valutazione al giudice di prime cure, al quale la causa
viene pertanto rinviata per nuovo giudizio (art. 318 CPC).
6. In
conclusione l’appello 15 settembre 2014 è parzialmente accolto e il
giudizio impugnato annullato, con rinvio della causa al giudice di prime cure
per nuova decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono
fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.
L’appellato ha ritenuto di resistere in questa sede, postulando la conferma del
giudizio pretorile, pur senza essere parte del rapporto contrattuale posto alla
base della vertenza. Di conseguenza, a questo stadio di giudizio, egli va
comunque considerato soccombente a prescindere dalle considerazioni esposte dal
Pretore a proposito della soccombenza in prima sede. Appare pertanto equo
ripartire in parti uguali gli oneri per spese e ripetibili di secondo grado tra
le due parti appellate, mentre quelle di primo grado verranno decise dal Pretore,
al quale la causa viene rinviata (art. 104 cpv. 4 CPC).
7. Il valore
litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta perlomeno a fr. 131'600.-.
Contrariamente a quanto indicato dal Pretore nel giudizio impugnato, che aveva ritenuto
impossibile quantificare il valore di causa, la vertenza in oggetto ha senz’altro
un valore determinabile. Questo non può anzitutto essere ridotto alla cifra di
soli fr. 10'001.- indicata dal primo giudice in occasione dell’udienza per
incombenti del 9 ottobre 2014.
Ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 CPC compete al giudice la determinazione del
valore litigioso qualora la domanda di causa non verta su una determinata somma
di denaro e le parti in causa non si accordino in merito o le loro indicazioni
in proposito siano manifestamente errate. Secondo dottrina e giurisprudenza il
giudice confrontato con la domanda giudiziale che non riguarda una pretesa
monetaria dovrà riferirsi, secondo il suo prudente apprezzamento, all’intero
oggetto litigioso per darne un valore monetario, sulla base del valore
oggettivo della pretesa richiesta, rispettivamente a dipendenza dell’interesse
soggettivo dell’attore (trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 376
ad art. 91 CPC e giurisprudenza ivi menzionata).
A ben vedere quindi, nel caso concreto, per la determinazione del valore per il
calcolo delle spese di giustizia andrebbe considerata pure l’ingente sostanza
costituita dai beni depositati nella cassetta di sicurezza litigiosa. In questa
sede, tenuto conto delle circostanze e visto l’esito del giudizio, appare però necessario,
per motivi di equità, ridurre la tassa a carico degli appellati (art. 107 CPC).
Una simile istruttoria sul valore della sostanza depositata risulta pertanto
superflua, potendo essere fissata una congrua tassa di giustizia già solo applicando
i minimi tariffali della LTG ad un valore pari a soli fr. 131'600.- desumibile dagli atti di
causa. Risulta infatti che la banca ha fatturato direttamente alla mandataria un
costo annuo per la cassetta di sicurezza pari a fr. 6'558.- (doc. C). Con la
petizione, in virtù della valida disdetta del contratto a partire dal giugno
2012, l’attrice ha chiesto di essere liberata da questo onere, così come dalle
altre responsabilità che le incombono. Alla luce del disposto dell’art. 92 cpv.
2 CPC, per la determinazione del valore di causa appare quindi adeguato considerare
tale onere ricorrente annuale per 20 annualità, ciò che comporta una somma pari
ad almeno fr. 131'600.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello è
parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2013 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto ritornato al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, per nuovo giudizio.
2. Le spese processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 8’000.-, sono poste a carico di AO 1 e PI 1 solidalmente, in parti uguali. Essi verseranno inoltre a PI 1, con medesimo vincolo di solidarietà e in parti uguali fr. 3’000.- complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- - -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).