Incarto n.
12.2014.151

Lugano

11 settembre 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.38 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 febbraio 2013 da

 

 

 

AO 1

rappr. dagli RA 2 e RA 3

 

 

contro

 

 

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

PI 1
rappr. dall’avv.


 

 

 

chiedente la condanna ad una prestazione (art. 84 cpv. 1 CPC) e meglio di far ordine ai convenuti di indicare una relazione bancaria “su cui far appoggiare” la cassetta di sicurezza in sostituzione della relazione d’appoggio esistente presso il medesimo istituto intestata a nome dell’attrice, con le comminatorie dell’azione penale per disobbedienza e della multa disciplinare per inadempimento;

 

pretesa che solo il convenuto ha proposto di respingere, in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito, mentre la convenuta, benché sollecitata, non ha ritenuto di rispondere né è comparsa nel proseguio della procedura;

respinta dal Pretore con decisione 19 settembre 2013 (inc. CA.2013.53) la domanda di adozione di provvedimenti cautelari formulata dall’attrice contestualmente alla petizione;

ribadite nel merito le rispettive tesi e allegazioni nelle successive comparse scritte e con i memoriali conclusivi;

 

domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 giugno 2014 con la quale ha parzialmente accolto la petizione e fatto ordine a PI 1 di indicare all’attrice, nel termine di 30 giorni, la relazione bancaria a lui esclusivamente intestata su cui fare appoggiare la cassetta di sicurezza in questione in sostituzione della relazione d’appoggio esistente, con la comminatoria di una multa giornaliera di fr. 500.- e della sanzione penale ai sensi dell’art. 292 CPC in caso di inadempienza; giudizio con il quale il Pretore ha altresì previsto l’emanazione di successive misure di esecuzione, quali l’ordine di trasferimento e il divieto d’accesso e disposizione della cassetta di sicurezza per sei mesi, ripartendo tassa di giustizia, spese e ripetibili secondo la soccombenza;

 

appellante la convenuta AP 1 che, con appello 15 settembre 2014, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, impartire l’ordine in questione unicamente nei suoi confronti e di respingere per contro la richiesta formulata nei confronti dell’altro convenuto, con parziale modifica del dispositivo sulle ripetibili da versare da parte della convenuta, ridotte a fr. 1'000.-;

 

ritenuto che, sollecitato in tal senso il 22 settembre 2014 dalla Presidente di questa Camera, il Pretore ha indicato il valore di causa in fr. 10'001.- (verbale dell’udienza per incombenti del 9 ottobre 2014) e gli appellati, con separate risposte 14 e 17 novembre 2014, postulano entrambi la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, mentre con replica 25 novembre 2014 e dupliche 26 novembre e 3 dicembre 2014 l’appellante e entrambe gli appellati hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con contratto 6 luglio 2010 AP 1 ha conferito a AO 1 (in seguito B SA) un mandato per la messa in sicurezza di beni mobili (quadri e argenteria) facenti parte, unitamente all’appartamento di Lugano in cui a quel momento si trovavano, della successione della nonna materna.
Il 9 luglio 2010, su ordine di AP 1, i beni mobili in questione sono quindi stati trasferiti nella cassetta di sicurezza, presso l’istituto bancario U SA di Lugano, presa in locazione il giorno precedente da B SA utilizzando la relazione bancaria della società (conto terzi) quale conto d’appoggio e designando gli avvocati, B e D quali procuratori autorizzati ad agire individualmente (doc. A).

B.    In occasione della visita in banca del 20 settembre 2010 PI 1, fratello della mandante e pure proprietario  (doc. 3 e 4), ha potuto esaminare i beni depositati nella cassetta di sicurezza e le procure esistenti sono state annullate (doc. A) e sostituite con una procura a firma collettiva di PI 1 e dell’avv. B (doc. B). Il costo annuo per la cassetta di sicurezza ammonta a fr. 6'558.- (doc. C). Tra i comproprietari dei beni depositati non è stato possibile trovare un accordo in merito alla divisione, alla collocazione in altro luogo sicuro o all’apertura di una relazione bancaria congiuta quale appoggio alla cassetta di sicurezza in uso (doc. 4 e 5). All’invito di B SA alla mandante di voler fornire indicazioni sulla destinazione da dare ai beni depositati non è stata data risposta.

C.    Fallito il preventivo tentativo di conciliazione del 20 novembre 2012 (inc. CM.2012.607), con petizione 19 febbraio 2013 B SA ha convenuto in giudizio AP 1 e PI 1 chiedendo al giudice di condannarli ad eseguire una prestazione (ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPC) e meglio di far loro ordine di indicare una relazione bancaria “su cui far appoggiare” la cassetta di sicurezza litigiosa in sostituzione della relazione d’appoggio esistente intestata a nome dell’attrice, con le comminatorie dell’azione penale per disobbedienza e della multa disciplinare per inadempimento.
Riepilogate le circostanze del deposito e l’urgenza di superare la situazione provvisoria adottata con la messa a disposizione della cassetta di sicurezza, l’attrice ha indicato di non più acconsentire all’uso del proprio conto in appoggio alla cassetta di sicurezza, non avendo l’intenzione di assumersi ulteriormente la responsabilità e i costi che ne derivano.

 

D.    Con risposta 8 aprile 2013 il convenuto PI 1 ha chiesto di respingere la domanda dell'attrice. Contestata la necessità iniziale di trasferimento dei beni mobili al di fuori dell’appartamento comune, egli ha rilevato come la situazione venutasi a creare con il deposito in cassetta di sicurezza sia imputabile unicamente alla convenuta, sola mandante dell’attrice, che ha messo in atto questa indebita ingerenza con un’iniziativa inutile e intrapresa a sua insaputa. Solo la divisione dei beni o il ripristino della situazione precedente, con la ricollocazione degli oggetti nell’appartamento comune, sarebbe a mente del convenuto una soluzione corretta e rispettosa dei suoi diritti di proprietà sui beni mobili. La richiesta rivolta dall’attrice nei suoi confronti risulta inoltre priva di fondamento, non essendoci titolo giuridico alcuno per formulare una simile domanda, obbligando oltretutto il convenuto ad avere una relazione bancaria personale con un istituto arbitrariamente scelto da altri.
Benché nuovamente sollecitata, la convenuta non ha ritenuto di formulare una risposta, rinunciando pure a comparire successivamente in causa.
Con la replica l’attrice ha ribadito la sua richiesta imputando al mancato accordo tra le parti convenute la mancanza di istruzioni congiunte necessarie per far cessare la situazione venutasi a creare. Il mandato di deposito di beni sarebbe stato conferito e confermato da entrambi i convenuti e nel frattempo disdetto dall’attrice che risulterebbe però impossibilitata a liberarsi del deposito, non avendo istruzioni congiunte dei mandanti, con conseguente responsabilità sui beni (a cui si aggiunge l’onere per il pagamento dei costi bancari oggetto di separata azione creditoria tra le medesime parti, inc. SE.2013.86 della medesima Pretura).
Con la duplica 23 settembre 2013 il convenuto ha eccepito la mancanza di competenza territoriale del giudice adito, non trovando applicazione l’art. 5 cpv. 1 lett. a della Convenzione di Lugano siccome egli non ha alcuna relazione contrattuale con l’attrice, l’unica mandante essendo la convenuta che ha agito a titolo personale e contro i legittimi interessi del comproprietario dei beni indebitamente asportati dall’appartamento comune. Avendo egli sempre preteso che venisse posto fine al deposito bancario indebitamente eseguito dalla convenuta grazie all’aiuto dell’attrice, il convenuto ritiene che quest’ultima non avrebbe titolo alcuno per formulare pretese nei suoi confronti sulla base oltrettutto dell’inazione dell’unica mandante.
Con le conclusioni scritte l’attrice e il convenuto hanno ribadito le rispettive tesi, allegazioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.

E.    Con giudizio 30 giugno 2014 il Pretore, riepilogati i fatti salienti, ha anzitutto rilevato come il contratto di mandato venuto in essere tra l’attrice e la convenuta era stato validamente disdetto nel giugno 2012 (art. 404 CO). Nell’ambito del rapporto contrattuale tra le medesime parti, avente quale oggetto la liquidazione del rapporto di mandato, il Pretore ha rilevato l’impossibilità per la mandataria di restituire i beni consegnatile dalla mandante latitante. Il primo giudice ha quindi ritenuto necessario procedere al deposito in altro luogo dei beni in questione (art. 92 CO). Ritenuto come il convenuto (fratello della mandante) si opponga al rientro dei beni nell’appartamento, ma abbia dato la disponibilità ad indicare una relazione bancaria a lui esclusivamente intestata sulla quale appoggiare la cassetta di sicurezza, il giudice di prime cure ha intravvisto in questa soluzione un valido luogo di deposito giusta l’art. 92 cpv. 2 CO, ritenuta peraltro la necessità di assortire la decisione con adeguate misure di sicurezza temporanee (ordine alla banca di negare l’accesso ai beni da parte del titolare della relazione) atte a tutelare la proprietà comune dei beni. Il Pretore ha in particolare concluso che altra soluzione non sarebbe possibile alla luce della contumacia della convenuta, escludendo sia l’ipotesi di riportare i beni nell’appartamento, sia quella di aprire un conto cointestato ad entrambi i convenuti. Il Pretore ha pertanto parzialmente accolto la petizione e fatto ordine a PI 1 di indicare all’attrice, nel termine di 30 giorni, la relazione bancaria a lui esclusivamente intestata su cui fare appoggiare la cassetta di sicurezza in questione in sostituzione della relazione d’appoggio esistente, con la comminatoria di una multa giornaliera di fr. 500.- e della sanzione penale ai sensi dell’art. 292 CPC in caso di inadempienza, prevedendo la successiva emanazione di misure di esecuzione, quali l’ordine di trasferimento e il divieto d’accesso e disposizione della cassetta di sicurezza per sei mesi. Tasse di giustizia e ripetibili sono state poste a carico delle parti secondo il rispettivo grado di soccombenza.

F.    Con appello 15 settembre 2014 AP 1 postula la riforma del querelato giudizio e l’accoglimento parziale della petizione, nel senso di impartire l’ordine in questione unicamente nei suoi confronti e respingere per contro la richiesta in tal senso formulata nei confronti dell’altro convenuto, con parziale modifica del dispositivo sulle ripetibili da versare da parte della convenuta, ridotte a fr. 1'000.-. Con separate risposte 14 e 17 novembre 2014, gli appellati postulano entrambi la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, mentre con replica 25 novembre 2014 e dupliche 26 novembre e 3 dicembre 2014 l’appellante e entrambe gli appellati hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi.

e considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                             2.  Preliminarmente si pone la questione della competenza territoriale del giudice adito nei confronti del convenuto PI 1, avendo questi, cittadino lussemburghese residente in Lussemburgo, eccepito l’inapplicabilità l’art. 5 cpv. 1 lett. a della Convenzione di Lugano vista l’assenza di un rapporto obbligatorio con l’attrice. Il Pretore ha accertato l’inesistenza di un vincolo contrattuale tra l’attrice e il convenuto, ma non ha espressamente esaminato l’eccezione, ritenendosi implicitamente competente e poter quindi accogliere la domanda condannatoria formulata nei confronti di quest’ultimo, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli invocati dall’attrice. L’appellante non censura la decisione pretorile a questo proposito e questa Corte, benché chiamata ad esaminare d’ufficio tale presupposto processuale, può comunque lasciare la questione indecisa, siccome il giudizio pretorile va comunque annullato per altri motivi.

                             3.  L’appellante rimprovera anzitutto al Pretore di aver ordinato un deposito giudiziale ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 CO benché l’attrice non abbia formulato alcuna richiesta in tal senso, limitando la sua domanda all’ordine di effettuare una determinata prestazione nell’ambito della liquidazione del mandato (art. 400 CO). La censura merita accoglimento. Infatti l’attrice aveva in un primo tempo, nell’ambito della procedura di conciliazione avviata con l’istanza 27 settembre 2012, formulato in via subordinata la richiesta di ordinare il trasferimento dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza verso una non meglio definita destinazione (“eventuale”, cfr. n. 4 del petitum). Con la petizione questa richiesta non è però più stata formulata, la domanda principale risultando limitata all’ordine di indicare la relazione bancaria presso il medesimo istituto da utilizzare quale appoggio per la cassetta di sicurezza. In occasione dell’udienza di conciliazione del 20 novembre 2012 il Pretore aveva peraltro limitato l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC alla sola questione della condanna ad indicare una relazione bancaria (petitum principale) rendendo espressamente attenta l’istante sull’inammissibilità del petitum eventuale di deposito giudiziale poiché soggetto a procedura sommaria (verbale 20 novembre 2012, pag. 2 inc. CM.2012.607). Una richiesta di deposito formulata in via cautelare (art. 261 cpv. 1 CPC) è inoltre stata respinta dal Pretore con decisione 19 settembre 2013 (inc. CA.2013.53). L’attrice ha pure rinunciato ad avviare una procedura separata usufruendo della facoltà di congiunzione della causa con quella principale (art. 125 CPC).
Già per questo motivo, in virtù della massima dispositiva e del divieto per il giudice di decidere ultra petita (art. 58 cpv. 1 CPC) non può trovare conferma la decisione del Pretore di ordinare un deposito giudiziario ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 CO in assenza di una relativa domanda di causa. L’ordine impartito al convenuto, inteso quale unica soluzione praticabile alla ricerca di un valido luogo di deposito giusta l’art. 92 cpv. 2 CO, va pertanto annullato, così come le relative ulteriori misure di sicurezza temporanee ordinate.

                             4.  Può rimanere indecisa la questione a sapere in quale misura il dispositivo della decisione pretorile possa trovare comunque conferma in applicazione di altre norme di diritto e nel rispetto dei limiti definiti dalla domanda di causa (art. 58 CPC). Ad escludere simile ipotesi sono infatti le stesse conclusioni a cui è giunto il primo giudice, che ha negato la sussistenza di un vincolo contrattuale tra l’attrice e il convenuto, rilevando come il rapporto di liquidazione del contratto di mandato riguardi unicamente l’attrice e la mandante convenuta. In effetti, siccome gli obblighi e i diritti conseguenti al contratto di mandato sono sorti tra l’attrice e la sola mandante ora appellante, unicamente quest’ultima poteva essere convenuta in causa per l’adempimento contrattuale, o per costringerla a intraprendere azioni che ne permettessero la liquidazione dopo la disdetta (art. 400 CO), rispettivamente che liberassero la mandataria degli obblighi assunti per conto della mandante (“Befreiungsanspruch”, art. 402 CO). Una terza persona estranea al rapporto contrattuale litigioso, ancorché convenuta in giudizio siccome a torto ritenuta anch’essa mandante, non poteva quindi essere condannata ad adempiere obblighi che non le incombono. Nulla muta il fatto che l’ordine così impartito dal Pretore possa risultare in qualche modo accettato o addirittura gradito dal destinatario (che sembrerebbe essere disponibile quale unico titolare del conto dopo aver peraltro fermamente rifiutato la richiesta dell’attrice di vederlo designare contitolare di un conto congiunto con l’altra convenuta). In assenza di un rapporto obbligatorio tra il convenuto e l’attrice non è infatti da questi che la mandataria può ottenere per via giudiziaria un valido modo per liberarsi degli obblighi sussistenti nei confronti della mandante.
Il giudizio impugnato sembra peraltro, almeno implicitamente, riconoscere tale impossibilità di chiedere ad un terzo l’adempimento del contratto. Infatti, quale unica via per emettere l’ordine nei confronti del convenuto, il Pretore intravvede in lui solo il possibile ruolo di depositario ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 CO, confermandone così implicitamente l’estraneità. Coerentemente con tale valutazione il Pretore ha peraltro riconosciuto non sussistere alcuna soccombenza in giudizio del convenuto, al quale ha quindi attribuito congrue ripetibili per essere stato a torto costretto a difendersi da una domanda infondata a lui rivolta invocando un rapporto contrattuale mai esistito.
Alla luce della domanda di causa e dell’inesistenza del contratto con il convenuto, il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto limitarsi a valutare in quale misura risultassero comunque adempiuti i requisiti per condannare la convenuta a far fronte agli obblighi contrattuali assunti, rispettivamente a quelli derivanti dal rapporto di liquidazione del mandato validamente disdetto. Il giudizio poteva essere reso sulla base della domanda rivolta dall’attrice nei confronti della mandante convenuta e tenuto conto dell’assenza di contestazione per mancata comparsa (art. 223 CPC). A torto il Pretore ha invece dedotto dalla mancata risposta, e più in generale dall’atteggiamento latitante della mandante, un’impossibilità della mandataria di restituire i beni presi in consegna. Il giudizio pretorile non spiega infatti per quali motivi impartendo l’ordine alla (sola) convenuta, essa non avrebbe potuto e dovuto ottemperare a tale ingiunzione una volta notificatale la sentenza.
Ne discende che, nell’impossibilità di ordinare un deposito giudiziale non richiesto dall’attrice nella presente procedura (o in una formale valida procedura appositamente congiunta ai sensi dell’art 125 CPC), il Pretore doveva limitarsi a decidere sulla domanda di causa come prescritto dall’art. 223 cpv. 2 CPC, accogliendola se ritenuta fondata e conforme al diritto applicabile, rispettivamente in caso contrario  respingendola pur in assenza di contestazione da parte della convenuta non comparsa in lite.

                             5.  Contrariamente alla richiesta dell’appellante la decisione pretorile non può però essere riformata in questa sede nel senso di impartire il medesimo ordine modificandone solo il destinatario, ovvero unicamente nei confronti della convenuta.
Anzitutto il Pretore ha valutato l’opportunità di un simile ordine (e delle relative clausole aggiuntive delle quali è stato assortito) alla luce dell’erronea convinzione di poter procedere ad un deposito giudiziario ai sensi dell’art. 92 CO. Esclusa tale ipotesi, è quindi opportuno che lo stesso giudice possa esaminare la domanda di causa alla luce delle esigenze di liquidazione del contratto di mandato (segnatamente in applicazione degli art. 400 e 402 CO) valutando se un ordine quale quello impartito nel dispositivo del giudizio impugnato risulti ancora congruo anche nell’ipotesi in cui la destinataria sia solamente la convenuta. Qualora egli ritenesse di non poter accogliere la domanda di condanna con questa limitazione, al primo giudice va inoltre riservata la facoltà di respingere la petizione. Questa Corte non può sostituirsi in tale valutazione al giudice di prime cure, al quale la causa viene pertanto rinviata per nuovo giudizio (art. 318 CPC).


                             6.  In conclusione l’appello 15 settembre 2014 è parzialmente accolto e il giudizio impugnato annullato, con rinvio della causa al giudice di prime cure per nuova decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.
L’appellato ha ritenuto di resistere in questa sede, postulando la conferma del giudizio pretorile, pur senza essere parte del rapporto contrattuale posto alla base della vertenza. Di conseguenza, a questo stadio di giudizio, egli va comunque considerato soccombente a prescindere dalle considerazioni esposte dal Pretore a proposito della soccombenza in prima sede. Appare pertanto equo ripartire in parti uguali gli oneri per spese e ripetibili di secondo grado tra le due parti appellate, mentre quelle di primo grado verranno decise dal Pretore, al quale la causa viene rinviata (art. 104 cpv. 4 CPC).

                             7.  Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta perlomeno a fr. 131'600.-.
Contrariamente a quanto indicato dal Pretore nel giudizio impugnato, che aveva ritenuto impossibile quantificare il valore di causa, la vertenza in oggetto ha senz’altro un valore determinabile. Questo non può anzitutto essere ridotto alla cifra di soli fr. 10'001.- indicata dal primo giudice in occasione dell’udienza per incombenti del 9 ottobre 2014
.
Ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 CPC compete al giudice la determinazione del valore litigioso qualora la domanda di causa non verta su una determinata somma di denaro e le parti in causa non si accordino in merito o le loro indicazioni in proposito siano manifestamente errate. Secondo dottrina e giurisprudenza il giudice confrontato con la domanda giudiziale che non riguarda una pretesa monetaria dovrà riferirsi, secondo il suo prudente apprezzamento, all’intero oggetto litigioso per darne un valore monetario, sulla base del valore oggettivo della pretesa richiesta, rispettivamente a dipendenza dell’interesse soggettivo dell’attore (
trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 376 ad art. 91 CPC e giurisprudenza ivi menzionata).
A ben vedere quindi, nel caso concreto, per la determinazione del valore per il calcolo delle spese di giustizia andrebbe considerata pure l’ingente sostanza costituita dai beni depositati nella cassetta di sicurezza litigiosa. In questa sede, tenuto conto delle circostanze e visto l’esito del giudizio, appare però necessario, per motivi di equità, ridurre la tassa a carico degli appellati (art. 107 CPC). Una simile istruttoria sul valore della sostanza depositata risulta pertanto superflua, potendo essere fissata una congrua tassa di giustizia già solo applicando i minimi tariffali della LTG ad un valore pari a soli fr.
131'600.- desumibile dagli atti di causa. Risulta infatti che la banca ha fatturato direttamente alla mandataria un costo annuo per la cassetta di sicurezza pari a fr. 6'558.- (doc. C). Con la petizione, in virtù della valida disdetta del contratto a partire dal giugno 2012, l’attrice ha chiesto di essere liberata da questo onere, così come dalle altre responsabilità che le incombono. Alla luce del disposto dell’art. 92 cpv. 2 CPC, per la determinazione del valore di causa appare quindi adeguato considerare tale onere ricorrente annuale per 20 annualità, ciò che comporta una somma pari ad almeno fr. 131'600.-.



 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

 

decide:

 

                             1.  L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto ritornato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per nuovo giudizio.

                             2.  Le spese processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 8’000.-, sono poste a carico di AO 1 e PI 1 solidalmente, in parti uguali. Essi verseranno inoltre a PI 1, con medesimo vincolo di solidarietà e in parti uguali fr. 3’000.- complessivi per ripetibili.


                             3.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere




 

 

 

 

 


Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).