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Incarto n. |
Lugano 3 marzo 2015/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2012.375 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° ottobre 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 24'000.- oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2012 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 luglio 2014 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 15 settembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 6 novembre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In occasione del colloquio telefonico intercorso il 22 settembre 2009 e del successivo incontro di pari data, la società svizzera AP 1 ha incaricato la società italiana AO 1 di fornirle, per un importo di complessivi € 34'000.-, delle opinions di natura fiscale (imposte dirette e IVA) relative alla struttura del gruppo __________ alla data del 1° agosto 2009 e delle prestazioni di due diligence compliant relative alla gestione operativa dei rapporti tra i soggetti della value chain e dei call center diretti (doc. E p. 2). Nel novembre 2009 essa ha poi provveduto a versarle un acconto di € 10'000.-, dopodiché non ha più effettuato altri pagamenti.
2. Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), AO 1, con petizione 1° ottobre 2012, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 (cfr. doc. C) - per ottenerne la condanna al pagamento di € 24'000.- oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2012 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa, in sintesi, ha preteso il saldo della fattura (doc. O) emessa per le consulenze fiscali ed amministrative oggetto del contratto.
La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando da una parte come le analisi predisposte dall’attrice, da completarsi entro il termine del 31 dicembre 2009, fossero iniziate in netto ritardo e si fossero protratte troppo a lungo, ben dopo che essa aveva ormai terminato la prospettata riorganizzazione societaria, ed osservando dall’altra come le prestazioni fornite fossero insoddisfacenti, non corrispondendo a quanto richiesto.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 17 luglio 2014 qui impugnata, ha accolto la petizione (dispositivi n. 1 e 2), caricando gli oneri processuali di fr. 500.- alla convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che le prestazioni svolte dall’attrice fossero intempestive, rilevando che anche nel caso in cui fosse stata originariamente fissata una scadenza per il 31 dicembre 2009 la stessa sarebbe poi stata implicitamente prorogata al 23 febbraio 2010, data in cui le prestazioni erano state fornite senza che la controparte avesse avuto da ridire. Egli ha quindi osservato che la questione era in ogni caso superata dal fatto che nel settembre 2009 la convenuta aveva deciso di mettere autonomamente in atto la ristrutturazione societaria senza aver informato l’attrice, allora intenta ad adempiere il mandato, del fatto che le sue prestazioni non erano più utili e avrebbero dovuto essere interrotte. Ed ha infine concluso che la tesi della convenuta era pure infondata in diritto, essa non avendo receduto dal contratto in applicazione dell’art. 404 CO e non avendo fissato alla controparte un ultimo termine di adempimento o dichiarato di rinunciare all’adempimento tardivo o ancora rescisso il contratto ai sensi degli art. 107 / 109 CO.
4. Con l’appello 15 settembre 2014 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 6 novembre 2014, la convenuta - che nel frattempo ha assunto la nuova ragione sociale di AP 1 - chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ribadisce che l’attrice non aveva sin dall’inizio rispettato le scadenze contrattuali, mai oggetto di proroghe, ciò che, oltre a rendere inutili le sue prestazioni, l’aveva costretta nell’ottobre 2009 a procedere autonomamente con la ristrutturazione societaria. In diritto, l’inadempimento dell’attrice giustificava a suo dire il mancato pagamento di quelle prestazioni o quanto meno una corrispondente riduzione della controprestazione in applicazione dell’art. 1460 CCIt.
5. Nel caso di specie è senz’altro a ragione che la convenuta, fondandosi sull’art. 117 LDIP, ritiene in concreto applicabile il diritto italiano, anziché quello svizzero su cui si era fondato il giudice di prime cure. L’incarico di consulenza da lei conferito all’attrice costituisce in effetti un contratto di mandato o di appalto, che secondo quella disposizione, in caso di assenza di scelta del diritto applicabile, è regolato dal diritto dello Stato con il quale esso è più strettamente connesso, ossia dal diritto dello Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un’attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione (art. 117 cpv. 1 e 2 LDIP). Atteso che nel mandato e nell’appalto la prestazione caratteristica è la prestazione del servizio (art. 117 cpv. 3 lett. c LDIP) e che nella fattispecie, in assenza di una professio iuris, la parte che doveva eseguire questa prestazione, ossia l’attrice, aveva la sua sede in Italia, è pertanto applicabile il diritto di quest’ultimo Stato.
6. In questa sede la convenuta ha ammesso esplicitamente di aver optato già a partire dal mese di ottobre 2009 a favore di una ristrutturazione societaria conservativa (appello p. 10) e implicitamente, non avendo censurato il relativo assunto pretorile, di non aver però informato della circostanza la controparte né di averla invitata, allora o in seguito, ad interrompere le sue prestazioni, da lei ora considerate inutili.
Occorre pertanto stabilire se la convenuta sia stata costretta ad agire in tal modo a seguito dell’inadempienza dell’attrice, che a suo dire non aveva iniziato o aveva iniziato in ritardo ad espletare l’incarico ricevuto. Il quesito va risolto per la negativa.
In diritto, la convenuta fonda la sua tesi difensiva sull’art. 1460 CCIt, disposizione secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto o ancora che il rifiuto sia contrario alla buona fede. La norma non è però applicabile alla fattispecie. La stessa consentiva in effetti alla convenuta di trattenere la sua prestazione, ossia di non pagare l’attrice, fintanto che quest’ultima non avesse effettuato le sue prestazioni (Pescatore/Ruperto, Codice Civile, 15ª ed., 2010, n. 1 ad art. 1460), sennonché nel caso concreto è ormai pacifico che queste sono poi state eseguite (come del resto rilevato dal Pretore, senza che la circostanza sia stata qui censurata), essendo litigioso solo il fatto se ciò sia avvenuto tempestivamente o meno (questione su cui si tornerà più oltre, cfr. consid. 7), il che però, a ben vedere, è irrilevante per l’applicazione della disposizione.
La convenuta non è del resto nemmeno stata in grado di dimostrare che l’attrice fosse stata sin dall’inizio inadempiente, così da averla indotta a non attendere oltre e ad iniziare nell’ottobre 2009 con la ristrutturazione. Tutt’altro. L’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che le parti, pur avendo avuto in precedenza degli incontri interlocutori (si vedano i meeting del 29 luglio [doc. D p. 1] e dell’11 settembre 2009 [menzionato p. 2 del doc. E] nonché la proposta di accordo contrattuale del 21 settembre 2009 [doc. E p. 2]), si erano accordate sui termini del contratto solo in occasione del colloquio telefonico del 22 settembre 2009 e del successivo incontro di pari data (cfr. doc. E p. 2). Nell’e-mail del 23 settembre 2009 (doc. E p. 2), che riportava i termini dell’accordo, era poi stato specificato “che le attività descritte nell’e-mail del 21 settembre u.s. [ndR quelle pattuite nel contratto] dovranno essere completate entro il 31.12.2009” e che “nel caso di eventuali successivi approfondimenti, le parti concorderanno specificamente modalità, termini e relativi compensi”. L’attrice aveva in seguito provveduto ad effettuare le sue prestazioni, trasmettendo dapprima il resoconto di un meeting svoltosi il 2 ottobre 2009 con il relativo piano d’intervento (doc. D p. 2) e fornendo in seguito le risultanze dei suoi accertamenti in data 16 ottobre 2009 (doc. G) e 19 novembre 2009 (doc. H), nonché i resoconti dei meeting del 16 ottobre 2009 (doc. J) e del 21 ottobre 2009 (doc. K), senza che la convenuta avesse allora avuto occasione di lamentarsi per eventuali ritardi (come pure rilevato dal Pretore, senza che la circostanza sia stata qui censurata; cfr. pure l’e-mail 29 ottobre 2009 [prodotto nel doc. E p. 1] con cui essa fornisce tranquillamente alla controparte i dati per il pagamento dell’acconto, poi pacificamente pagato in novembre, cfr. doc. F). Anche i testimoni hanno poi confermato che tra le parti era stata pattuita una scadenza al 31 dicembre 2009 (teste __________ ad 6, interrogatorio / deposizione di __________ p. 1 seg.). È in definitiva solo l’amministratore delegato della convenuta che ha dichiarato di aver a suo tempo chiesto all’amministratore dell’attrice di iniziare a lavorare subito ad agosto 2009 (interrogatorio / deposizione di __________ p. 2), sennonché, a parte il fatto che la sua valenza probatoria dev’essere relativizzata (egli confondendosi di fatto con la parte convenuta) nella misura in cui i fatti da lui riferiti non sono stati confermati da altre risultanze istruttorie, si osserva che egli non ha nemmeno precisato se quest’ultimo avesse allora dato o meno il suo consenso a quella sua richiesta, ciò che, alla luce degli accordi che sono poi stati formalizzati (doc. E p. 2) non può essere ammesso. Per le stesse ragioni nemmeno può essere ritenuto dimostrato il fatto, sempre dichiarato dall’amministratore delegato della convenuta, che l’attrice fosse poi stata sollecitata invano a fornire anticipatamente le sue prestazioni, egli nell’occasione non avendo per altro riferito quanto da lui accertato personalmente bensì quanto riportatogli dal suo staff (interrogatorio / deposizione di __________ p. 2).
7. La convenuta rimprovera infine all’attrice di non aver rispettato la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2009, a suo dire mai oggetto di proroghe, rilevando che il mancato rispetto della stessa avrebbe così reso inutili le sue prestazioni. A torto.
L’istruttoria ha invero permesso di accertare che l’attrice, alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non era stata concessa alcuna proroga (dal resoconto del meeting del 23 febbraio 2010 di cui al doc. M non si può in effetti evincere un accordo in tal senso), non aveva rispettato il termine del 31 dicembre 2009 (teste __________ ad 7, interrogatorio / deposizione di __________ p. 1 seg.), essa avendo in effetti consegnato alla convenuta una prima bozza solo il 7 gennaio 2010 (doc. I) e la rimanenza delle sue prestazioni in occasione dell’incontro del 23 febbraio 2010 (cfr. doc. M).
L’attrice era dunque in mora (art. 1219 cifra 3 CCIt) e la convenuta, oltre a poter così pretendere il risarcimento dell’eventuale danno ai sensi degli art. 1218 e 1453 1° comma CCIt, avrebbe anche potuto optare, datene le condizioni, per la risoluzione del contratto (art. 1453 1° comma CCIt): sennonché, dal fascicolo processuale è risultato che essa, oltre a non aver preteso il risarcimento dell’eventuale danno, non ha né allora né in seguito provveduto a risolvere il contratto (e neppure lo ha preteso in prima o in seconda sede), non essendosi a suo tempo lamentata del ritardo (come già rilevato dal Pretore, senza che la circostanza sia stata qui censurata) e soprattutto non avendo allora comunicato alla controparte di voler rinunciare alla prestazione tardiva, ed anzi ha persino accettato quanto fornitole (cfr. il resoconto del meeting del 23 febbraio 2010 di cui al doc. M), tanto da essere stata d’accordo con l’emissione della fattura ora in discussione (cfr. doc. M), salvo poi averla contestata ad oltre un anno di distanza adducendo una per altro solo “probabile” inutilità delle prestazioni svolte (cfr. doc. L p. 3).
Per completezza di motivazione, ci si potrebbe ancora chiedere se nel caso concreto la risoluzione del contratto possa essersi nondimeno prodotta in virtù degli art. 1456 e 1457 CCIt, ma al quesito va data risposta negativa: innanzitutto, come detto, la convenuta non si è prevalsa dell’intervenuta risoluzione del contratto (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 11 ad art. 1457, secondo cui la risoluzione del contratto non è rilevabile d’ufficio e presuppone invece sempre una relativa domanda della parte), né ha addotto in causa l’esistenza delle circostanze di fatto alla base di quelle disposizioni; e in ogni caso, nonostante quanto riferito dal teste __________ (ad 3) e dall’amministratore delegato della convenuta (interrogatorio / deposizione di __________ p. 1 seg.) sull’importanza del termine del 31 dicembre 2009, dal tenore degli accordi conclusi tra le parti ed in particolare dalla clausola secondo cui “nel caso di eventuali successivi approfondimenti” delle attività che avrebbero dovuto essere completate entro il 31.12.2009 “le parti concorderanno specificamente modalità, termini e relativi compensi” (cfr. doc. E p. 2) non si può ritenere che le parti avessero a suo tempo pattuito una clausola risolutiva espressa giusta l’art. 1456 1° comma CCIt e soprattutto che il termine fissato per la prestazione al 31 dicembre 2009 dovesse essere considerato essenziale nell’interesse dell’altra parte secondo l’art. 1457 1° comma CCIt (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 2 e 10 ad art. 1457, secondo cui l’essenzialità del termine va di regola ammessa nel caso sia stata prevista la sua improrogabilità e sia nel contempo escluso che oltre quel termine le parti abbiano ancora un interesse all’adempimento), tanto più che in seguito la convenuta, ad ulteriore conferma del carattere non essenziale del termine, aveva - come si è visto - accettato senza riserve la prestazione tardiva (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 1457; Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 10ª ed., 2011, n. IV.3). In tali circostanze la convenuta era ed è senz’altro tenuta a remunerare le prestazioni ricevute.
8. Ancorché non censurato su questo tema, il giudizio pretorile deve nondimeno essere riformato, in applicazione del principio iura novit curia (art. 57 CPC; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 94 ad art. 311 CPC; II CCA 26 febbraio 2015 inc. n. 12.2013.102), nella misura in cui la convenuta è stata condannata a pagare interessi di mora dal 29 febbraio 2012 ad un tasso del 5%. Dal 1° gennaio 2012 il tasso legale di interesse, previsto originariamente all’art. 1284 CCIt, è in effetti stato fissato in ragione del 2.5% (cfr. art. 1 del decreto 12 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 291 15.12.2011), percentuale che è poi stata ridotta all’1% dal 1° gennaio 2014 (cfr. art. 1 del decreto 12. dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 292 13.12.2013) e quindi allo 0.5% a far tempo dal 1° gennaio 2015 (cfr. art. 1 del decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 290 15.12.2014).
9. Ne discende che l’appello in esame dev’essere parzialmente accolto nel senso della modifica dei soli tassi d’interesse dovuti dalla convenuta, ritenuto che la lieve riforma della decisione pretorile non impone però una modifica del giudizio su spese e ripetibili di primo grado. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 24'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta appellante (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 15 settembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di € 24'000.- oltre interessi al 2.5% dal 29 febbraio 2012, all’1% dal 1° gennaio 2014 ed allo 0.5% dal 1° gennaio 2015.
2. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 28'925.20 oltre interessi al 2.5% dal 29 febbraio 2012, all’1% dal 1° gennaio 2014 ed allo 0.5% dal 1° gennaio 2015.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).