Incarto n.
12.2014.15

Lugano

20 luglio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Fiscalini e Camponovo (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OA.2009.9 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 30 giugno 2009 da

 

 

AO 1

 

rappr. dallo RA 1

 

                                   e

 

__________

                                   rappr. dall’avv. __________

 

                                      

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 28'536.- oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva per l’importo di fr. 28'536.- oltre interessi del 5% dal 12 gennaio 2009 a carico del fondo n. __________, di proprietà di __________ in favore dell’attrice;

 

domande alle quali si sono opposti il proprietario dell’immobile da gravare, nella risposta 30 luglio 2009, e AP 1, la quale nella sua risposta del 7 settembre 2009 ha presentato un’azione riconvenzionale tendente alla restituzione del maggior acconto da essa versato, in fr. 3'647.60, alla quale si è opposta l’attrice nella sua risposta riconvenzionale del 7 gennaio 2010;

 

domande sulle quali il Pretore ha statuito il 10 dicembre 2013, respingendo la petizione nei confronti del convenuto B__________, accogliendola limitatamente a fr. 17'859.95 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 nei confronti di AP 1, dando ordine all’Ufficiale dei registri di Vallemaggia di iscrivere in via definitiva a favore di AO 1 e a carico del fondo n. __________) un’ipoteca legale per l’importo di fr. 17'859.95 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 e infine respingendo la domanda riconvenzionale;

 

appellante la convenuta AP 1 che con atto di appello 29 gennaio 2014, postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5'034.25 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009, limitando a tale importo l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l’attrice con la risposta 26 marzo 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili, e il proprietario del fondo si è rimesso al giudizio della Camera con scritto 5 marzo 2014;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                            A.  B__________ ha incaricato AP 1 (in seguito: appaltatrice), di ristrutturare due rustici sul proprio fondo n. __________. Nella primavera del 2008 l’impresa ha subappaltato parte dei suddetti lavori a AO 1, __________ (in seguito: subappaltatrice). Le due imprese hanno lavorato anche contemporaneamente sul cantiere. Terminate le opere di propria competenza, AO 1 ha emesso il 2 dicembre 2008 una fattura a carico di AP 1 di fr. 27'296.05 (pari al saldo di fr. 129'296.05 dedotti acconti per fr. 102'000.-), che si è aggiunta a una fattura del 4 settembre 2008 di fr. 1'240.- per sgombero di materiale.

 

                            B. Dopo discussioni e trattative infruttuose, la subappaltatrice ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Vallemaggia il proprietario del fondo e l’appaltatrice per ottenere in via superprovvisionale e provvisionale l’annotazione di un’ipoteca legale sul fondo menzionato, che il Pretore ha concesso con decisione 31 marzo 2009 per fr. 28'536.- oltre ad interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 (inc. DI.2009.9 richiamato).

 

                            C.  Nella procedura di merito che ne è seguita, con petizione del 30 giugno 2009 la subappaltatrice ha convenuto in causa davanti alla medesima Pretura la propria committente ed il proprietario del fondo, chiedendone la condanna in solido al pagamento  di fr. 28'536.- oltre ad interessi al 5 % dal 12 gennaio 2009, nonché l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale di pari importo sul suddetto fondo, protestando contestualmente tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 30 luglio 2009 il proprietario convenuto ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili, sollevando l’eccezione della propria carente legittimazione passiva. Nella risposta del 7 settembre 2009 l’impresa appaltatrice convenuta ha chiesto di respingere la petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Vallemaggia per quanto attiene alla causa creditoria; contestualmente, essa ha presentato domanda riconvenzionale per fr. 3'547.60 (pure con protesta di tasse, spese e ripetibili), avversata con risposta alla riconvenzionale del 7 gennaio 2010 dall’attrice. Con decreto del 14 giugno 2010, cresciuto in giudicato, il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rinviando al merito quella di legittimazione passiva. Le parti e il giudice hanno così esperito l’istruttoria (testi e perizia giudiziale, con delucidazione di quest’ultima). Nelle loro conclusioni le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, l’attrice riducendo a fr. 20'573.55 le proprie pretese.

 

                            D.  Con sentenza del 10 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Vallemaggia, essenzialmente sulla scorta delle indicazioni peritali, ha accolto parzialmente la petizione nella misura di fr. 17'859.95 nei confronti dell’impresa convenuta, mentre l’ha respinta nei confronti del proprietario del fondo, e ha ordinato l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per il suddetto importo; la tassa di giustizia (fr. 800.-) e tutte le spese sono state poste a carico per metà dell’attrice, e per metà delle parti convenute in solido. Il Pretore ha invece respinto la domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di fr. 200.- e le spese a carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta riconvenzionale fr. 225.- per ripetibili.

 

                            E.  Con appello del 29 gennaio 2014 l’impresa convenuta ha chiesto di riformare la sentenza pretorile, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5034.25 (oltre ad interessi), con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede pretorile, così come di quelle di appello. Il proprietario del fondo con scritto del 5 marzo 2014 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’attrice il 26 marzo 2014 ha proposto di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.

 

 

e considerato

 

in diritto:                

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, con valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore, riassunti in modo succinto i fatti incontestati, ha accertato che i lavori di ristrutturazione dei due edifici sono stati eseguiti. Sulla base dell’istruttoria, in particolare della perizia giudiziaria e della delucidazione orale della medesima, il primo giudice ha riconosciuto all’attrice fr. 111'409.45 quale mercede per le opere eseguite (come da perizia giudiziaria), a cui andavano aggiunti fr. 7'290.- per gli ulteriori lavori accertati dal perito giudiziario in sede di delucidazione (rivestimento delle pareti con tavole piallate, allontanamento del betoncino esistente, chiusura del buco con sassi dove costruito camino, eliminazione roccia rustico A, formazione architrave per posa pavimento rustico A, sistemazione terreno e scarpate dopo riempimento) e fr. 1'160.- per lo sgombero di materiale eseguito da un dipendente dell’attrice (come risulta dalla sua deposizione testimoniale). Il Pretore ha ritenuto che il proprietario del fondo non era responsabile del pagamento delle fatture, non essendo stato parte contrattuale dell’attrice e ha respinto l’azione creditoria nei suoi confronti. Ha poi esaminato la questione degli asseriti difetti dell’opera, respingendo le obiezioni della convenuta al riguardo, visto che il proprietario aveva accettato l’opera senza contestazioni. Il primo giudice ha negato altresì una riduzione del prezzo, poiché gli sconti erano da concedere solo in caso di pagamento puntuale della fattura e non al termine di una causa giudiziaria. Infine il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale della convenuta, dopo aver accertato che le prestazioni dell’attrice erano superiori agli acconti di fr. 102'000.- versati. Le tasse e le spese di giudizio sono state poste a carico delle parti in funzione della rispettiva soccombenza e così pure le ripetibili.

 

                             4.  L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

                                  L’appellante sostiene una violazione degli art. 363 segg CO e (implicitamente) dell’art. 8 CC, e quindi un’errata applicazione del diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett.a e lett.b CPC). In questa sede rimane in discussione solo l’azione principale, non essendo stata dedotta in appello la decisione del Pretore sulla domanda riconvenzionale. È pacifico che tra le parti è sorto un contratto di appalto (art. 363 CO), e meglio di subappalto alla convenuta all’attrice. Controversa è la mercede dovuta alla seconda dalla prima, ritenuto che è pure pacifica che la seconda abbia svolto determinate opere per la prima.

 

                             5.  L’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di non averle concesso lo sconto del 3% perlomeno sugli acconti di fr. 102'000.-, da essa versati puntualmente. L’appellata dal canto suo sostiene che, così come ritenuto anche dal Pretore, lo sconto è applicabile solo al saldo della fattura e non agli acconti. Lo sconto è una riduzione percentuale della retribuzione concessa per incentivare un rapido pagamento della mercede (Gauch, Der Werkvertag, 4ª edizione, pag. 342 n. 1233 e pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., pag. 343 n. 1237; DTF 118 II 64). Dimostrare l'esistenza di una convenzione in cui sia previsto uno sconto incombe a chi intende prevalersene (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.). L’appellante fonda la propria pretesa di sconto del 3%, in almeno fr. 3'060.-, sui documenti 2 e 3. Il documento 2 è la lista degli acconti con la data dei rispettivi versamenti. Il documento 3, invece, è il consuntivo dei costi delle opere eseguite, con raffronto con il preventivo per esse (contiene una “correzione” e delle “modifiche” degli importi fatturati, come indica la convenuta nella propria risposta di causa a pag. 3), allestito il 9 dicembre 2008. Ne deriva che lo sconto del 3% non poteva che riferirsi al tempestivo saldo dell’importo finale, e non a quello dei vari acconti, considerato oltretutto che questi sono stati versati tra aprile e settembre 2008. Del resto non tutti gli acconti sono stati pagati nel termine di 10 giorni pattuiti, anche considerando solo quanto indicato in causa dalla convenuta (doc. 2): quello del 22 maggio 2018 è infatti avvenuto dopo 13 giorni. Neppure si sarebbe potuto considerare inoltre la media dei giorni di pagamento, come sostenuto dalla convenuta: ogni pagamento sarebbe comunque stato da effettuarsi nei 10 giorni dalla richiesta, per potere beneficiare dello sconto voluto. Senza contare che nulla dall’istruttoria consente di ritenere che le parti abbiano concluso un accordo sullo sconto del 3% in caso di pagamento puntuale degli acconti. L’appello al riguardo si rivela dunque infondato.

 

                             6.  In un’altra censura l’appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto all’appellata ulteriori fr. 3'340.- per il rivestimento delle pareti con tavole piallate (posizione 18 della perizia giudiziaria). A suo dire il primo giudice ha erroneamente dedotto dall’audizione del perito che le tavole piallate erano due, mentre il perito ha dichiarato di essersi basato sulla terminologia della fattura e non sul lavoro effettivamente svolto (verbale udienza di delucidazione peritale del 4 settembre 2012, pag. 2); il raddoppio dell’importo per le tavole piallate non era quindi giustificato. La censura è fondata. Nel corso della sua delucidazione orale, infatti, il perito giudiziario ha riferito che “così come descritta, con l’isolazione in mezzo, per me è un elemento e non due”. Il fatto che il tavolato fosse doppio non risulta quindi dall’audizione del perito giudiziario, che ha anche precisato di avere ritenuto che dietro al tavolato vi fosse subito l’isolazione e non altri lavori da tavolato. Egli non ha però assolutamente ammesso, come invece ritiene (implicitamente e con insufficiente motivazione) il Pretore, che la superficie di lavoro fosse davvero doppia (2 tavole). L’importo di fr. 3'340.- aggiunto dal Pretore alle risultanze peritali non è dunque giustificato, poiché l’attrice non ha potuto provare di aver eseguito due tavolati.

 

                             7.  A detta dell’appellante il Pretore avrebbe riconosciuto a torto fr. 1'160.- come supplemento per lo sgombero di materiale. Essa sostiene che la sola deposizione del dipendente dell’attrice S__________ non basterebbe a provare l’esecuzione dello sgombero e che inoltre una posizione suppletoria del genere non avrebbe ragione di sussistere nella misura in cui essa sarebbe già stata prevista e conteggiata a corpo. Ora, le risultanze della deposizione testimoniale (verbale 13 settembre 2010, pag. 8) non possono essere ignorate solo perché si tratta di un dipendente dell’attrice (né l’appellante fornisce invero ulteriori elementi di sostanza al riguardo). Anzi, dette dichiarazioni, nella loro semplicità, sono lineari e inequivoche, e neppure sono contraddette da divergenti risultanze. Correttamente il Pretore ha quindi ritenuto che esse comprovino l’avvenuto sgombero ad opera dell’attrice. Per contro il primo giudice ha erroneamente ritenuto che si trattasse di un lavoro supplementare. Lo sgombero del materiale era infatti già compreso per l’importo di fr. 3’000.- sia nel preventivo dell’attrice (doc. 1) sia nella sua fattura (doc. C nell’inc. DI.2009.9 richiamato). L’importo è stato esplicitamente fissato “a corpo” (a differenza di altre voci, previste invece a misura) e quindi l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera per la somma pattuita e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggiore lavoro e maggiori spese rispetto a quanto aveva previsto (art. 373 cpv. 1 CO). Neppure risultano comprovate circostanze straordinarie ai sensi dell’art. 373 cpv. 2 CO, e tanto meno l’istruttoria ha portato elementi per valutare un’eventuale importo di sgombero per materiale risultante da opere aggiuntive (eventualità invero neppure sostenuta dall’attrice). La tesi dell’appellata, per la quale tale importo suppletivo sarebbe relativo alla sistemazione del terreno e della scarpata dopo riempimento, non trova conforto negli atti istruttori, né essa ha chiesto al perito di confermarla. Anche l’importo di fr. 1'160.- deve dunque essere dedotto dall’importo riconosciuto all’attrice.

 

                             8.  Afferma poi l’appellante che il Pretore non ha erroneamente considerato nel calcolo l’importo di fr. 1'365.- che essa ha dovuto affrontare per riparare il danno causato dall’attrice alle perline dei muri divisori delle camere, il quale ha comportato un intervento di mascheramento delle stesse. Tale intervento di riparazione, da dedurre dall’importo dovuto all’attrice, sarebbe comprovato ed il perito giudiziario non avrebbe riscontrato tale intervento tra le posizioni esaminate, malgrado esso fosse menzionato (“pulizia pavimenti in legno non coperti a dovere A-B”). La tesi dell’appellante non è supportata da riscontri istruttori. In particolare, essa non ha chiesto al perito giudiziario alcunché a sostegno della propria tesi, e neppure questa Camera dispone di elementi per ritenere che la dicitura indicata dall’appellante potesse comprendere anche il genere di intervento – invero ben diverso – che essa vorrebbe le fosse riconosciuto. La pulizia dei pavimenti in legno non coperti, infatti, è ben diversa dal mascheramento di stuccature delle perline indicato dalle deposizioni testimoniali invocate in questa sede dall’appellante. Quest’ultima si affanna a dire che in tale posizione, la cui dicitura essa medesima dichiara “infelice” (appello, pag. 7), erano compresi anche i lavori alle pareti divisorie, ma tale sua argomentazione non trova alcun sostegno negli atti di causa. L’appellante sopporta dunque le conseguenze della mancata prova, che era a suo carico. Al riguardo l’appello si rivela infondato.

 

                             9.  Infine, l’appellante si duole del fatto che il Pretore abbia riconosciuto delle opere non inizialmente pattuite, senza chinarsi sul quesito a sapere se dette opere siano state accettate nella loro esecuzione da parte della convenuta. Essa lamenta dunque di non aver pattuito le opere supplementari fatturate dalla controparte contrattuale e rimprovera a quest’ultima di non aver provato l’esistenza di tale accordo. È ben vero che agli atti non vi sono prove documentali (contratto, bollettini firmati, ecc.), né elementi testimoniali a conferma di un accordo tra le parti per le opere supplementari. Ciò non giova tuttavia all’appellante. Un contratto d’appalto, infatti, e quindi pure sue eventuali modifiche, può essere stipulato verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO: cfr. Koller, Bernerkommentar, art. 363 CO, p. n. 240), e persino tacitamente ai sensi dell’art. 6 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 406 pag. 167). Nella fattispecie, l’esecuzione – pacifica – delle opere supplementari è avvenuta in corso di cantiere, con un genere di interventi strettamente connessi a quelli originariamente pattuiti, e senza che mai la convenuta risulti avere eccepito alcunché, o perlomeno essersi interrogata (ed avere interrogato) in merito alla committenza di dette opere. Neppure dopo la ricezione della fattura finale dell’attrice la convenuta – cognita del ramo, perché ivi attiva professionalmente – ha ritenuto di contestare l’esecuzione di determinate opere per inesistente consenso in merito. Il doc. I infatti contiene una contestazione della sola fattura agli atti sub doc. D (sgombero materiale di scarto) per inesistente incarico, mentre per il rimanente si tratta di questioni tecniche di esecuzione (contestazione di metrature, difetti di esecuzione, ecc.). Nulla viene invece eccepito in relazione ad altre opere che non sarebbero state commissionate. In questa sede l’appellante insinua anche che i lavori supplementari avrebbero potuto essere stati commissionati direttamente dal proprietario del fondo. Tale affermazione risulta del tutto nuova, non essendo mai stata sollevata in prima sede, ed è dunque irricevibile (art. 317 CPC). Per quel che concerne i lavori supplementari, l’onere probatorio in merito all’esistenza di un (perlomeno tacito, o per atti concludenti) consenso incombe invero all’attrice, ma quest’ultima ha provato di aver eseguito le opere da essa fatturate sul cantiere dove operava anche la convenuta, che non vi si è mai opposta. Ne deriva che le opere supplementari eseguite dall’attrice possono essere ricondotte ad un incarico della convenuta, quantomeno per atti concludenti e accettazione tacita di quanto eseguito. Su questo punto la decisione del Pretore regge alla critica e l’appello si rivela infondato nella misura in cui è ricevibile.

 

                           10.  In conclusione, le contestazioni dell’appellante sono parzialmente fondate, nel senso che all’attrice non va riconosciuto l’importo di complessivi fr. 4'500.- (fr. 3'340.- + fr. 1'160.-). La pretesa dell’attrice da riconoscersi, secondo la sentenza pretorile, sarebbe quindi da ridursi da fr. 17'859.95 a fr. 13'359.95 (oltre ad interessi, rimasti incontestati nella loro percentuale e nella loro data di decorrenza). Sennonché il calcolo del Pretore risulta errato: egli ha infatti indicato in fr. 7'290.- l’importo da riconoscere all’attrice per il lavori supplementari ammessi dal perito in sede di delucidazione del referto peritale (in aggiunta a quanto già accertato dalla perizia, in fr. 111'409.95), ma in realtà tale importo doveva essere di soli fr. 6'640.- (fr. 3'340.- + fr. 1’080.- + fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, cfr. sentenza, pag. 4, consid. 3). Il calcolo finale pretorile (sentenza, pag. 5, consid. 5) avrebbe quindi dovuto essere il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 6'640.- + fr. 1'160.-, per un totale di fr. 119'209.95, dai quali dedurre poi gli acconti di fr. 102'000.- già versati, ed arrivare a riconoscere all’attrice fr. 17'209.95. La svista non è stata tuttavia rilevata dalle parti. Ciò detto, a seguito della presente decisione, il calcolo corretto è il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 1'080.- + fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, vale a dire fr. 114'709.95, dai quali dedurre gli acconti di fr. 102'000.- già versati, per un risultato finale di complessivi fr. 12'709.95.

 

                           11.  L’appellante chiedeva di ridurre a fr. 5'035.25 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 l’importo dovuto all’attrice. Come visto, le sue critiche sono solo in parte fondate e l’appello va parzialmente accolto nel senso che l’appellante deve all’attrice fr. 12'709.95. Le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In definitiva l’appellante risulta quindi soccombente in sede pretorile per 2/5 ed in sede di appello per 2/3. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 12'825.70 (differenza tra fr. 17'859.95 e fr. 5'035.25). Al proprietario dell’immobile, che si è rimesso al giudizio della Camera, non vanno caricate spese giudiziarie.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello è parzialmente accolto, e la sentenza inc. OA.2009.9 del 10 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di Vallemaggia è così riformata, invariati gli altri dispositivi:

 

                                   1.   La petizione (creditoria) è parzialmente accolta.

                                         1.1. Di conseguenza la AP 1, è condannata a versare alla AO 1, l’importo di fr. 12'709.95 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009.

 

                                         2. La richiesta ordinata all’Ufficiale dei Registri di Vallemaggia (D.2009.9) di annotare provvisoriamente a favore della parte istante AO 1, ed a carico della part. n. __________), di proprietà del convenuto __________, è confermata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 12'709.95 oltre ad interessi al 5% dal 12 gennaio 2009.

 

                                         3. La tassa di giustizia in fr. 800.- e le spese di questa procedura così come quelle della cautelare e della perizia sono poste a carico della parte attrice in ragione di 3/5 e delle parti convenute solidalmente in ragione di 2/5. La parte attrice verserà alla parte convenuta AP 1 fr. 500.- per ripetibili parziali.

 

                             II.  Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 900.- sono poste a carico dell’appellante per ⅔ e dell’appellata AO 1, per ⅓. L’appellante verserà inoltre a quest’ultima fr. 1'800.- per ripetibili parziali di appello.

 

 

 

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).