Incarto n.
12.2014.165

Lugano

17 luglio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Camponovo (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 8 giugno 2009 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'527.- oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2008 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n__________ dell’UEF di Mendrisio, domande alle quali si è opposto il convenuto nella risposta 4 settembre 2009, con la quale ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione di oggetti di sua proprietà, e che il Pretore, con sentenza 2 settembre 2014, ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 900.-, le spese e un’indennità per ripetibili di fr. 1'900.- in favore del convenuto;

 

appellante l’attore che con atto di appello 6 ottobre 2014 postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre il convenuto con la risposta 14 novembre 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili;

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                   A.    AP 1, cittadino della __________ domiciliato a __________, lavora come indipendente nel settore del giardinaggio. AO 1, cittadino italiano residente in Italia, a __________, è piastrellista indipendente, con attività propria logisticamente basata (quale frontaliere) a __________. Né l’uno né l’altro sono iscritti a Registro di Commercio. AP 1 ha inviato a AO 1 cinque fatture per lavori eseguiti su suo incarico per l’importo complessivo di fr. 20'527.- oltre ad interessi al 5% dal 6 maggio 2008, azionati in via esecutiva con PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. L’escusso ha interposto tempestiva opposizione al suddetto precetto.

 

 

                                   B.   Con petizione dell’8 giugno 2009 AP 1 ha richiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di condannare AO 1 a versargli fr. 20'527.- oltre interessi e di respingere in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. Egli ha sostenuto l’esistenza di un contratto di subappalto e ha chiesto il pagamento della relativa mercede. Nella risposta del 4 settembre 2009 il convenuto si è opposto alla petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli ha asserito che tra le parti vi era stato un rapporto di collaborazione qualificabile come una società semplice, così che la mercede sarebbe stata da richiedersi ai proprietari; inoltre ha sostenuto l’esistenza di gravi difetti nell’esecuzione delle opere, peraltro fatturate – a suo dire – con prezzi improponibili. L’attore avrebbe inoltre già incassato complessivamente fr. 11'450.- per detti lavori e il convenuto potrebbe opporgli fr. 4’000.- in compensazione per lavori da egli invece eseguiti su altri cantieri. Infine, con domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto la restituzione di una serie di oggetti rimasti in possesso dell’attore.

 

 

                                   C.   Nella replica del 9 ottobre 2009 l’attore ha contestato l’esistenza di difetti, nonché una valida e tempestiva notifica degli stessi, rinviando all’istruttoria la comprova della congruità delle mercedi richieste; si è formalmente opposto alla domanda riconvenzionale, indicando però che buona parte degli oggetti reclamatigli sono stati a lungo a disposizione dell’attore riconvenzionale, che non li ha però mai pretesi, mentre alcuni (pochi) non sarebbero in suo possesso. Con la duplica dell’11 novembre 2009 il convenuto ha indicato di avere notificato i difetti all’attore ogni volta che ne avrebbe avuto notizia da clienti o architetti.

 

 

                                   D.   All’udienza preliminare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha stralciato la procedura riconvenzionale. L’istruttoria è consistita nell’audizione di alcuni testi. Al termine della medesima le parti hanno presentato dei memoriali conclusivi: l’attore ha sostenuto una mancata contestazione da parte del convenuto delle ore di lavoro svolte e del materiale utilizzato, il convenuto una mancata dimostrazione da parte dell’attore delle ore di lavoro prestate.

 

 

                                   E.    Con sentenza del 2 settembre 2014 il Pretore ha accertato avantutto che tra le parti era sorto un contratto di (sub)appalto, e si è dichiarato competente sulla base dell’art. 5 n. 1 CLug. Il giudice di prime cure ha poi rilevato che nella fattispecie la mercede è da determinarsi secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore; in tale ambito, l’attore aveva fatto fronte al proprio onere probatorio per quanto attiene all’entità delle ore lavorative prestate (la contestazione del convenuto su questo punto sarebbe tardiva) ed al materiale utilizzato (in particolare a mezzo di documenti), mentre non lo aveva fatto a fronte della contestazione del convenuto circa i prezzi “improponibili” esposti. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione, caricando la tassa di giudizio di fr. 900.-, le spese di fr. 200.- e le ripetibili per fr. 1'900.- all’attore.

 

 

                                   F.    Con appello del 6 ottobre 2014 l’attore ha impugnato la sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Quest’ultimo, con risposta del 14 novembre 2014 ha chiesto la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

 


e considerato

 

in diritto:                

 

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             2.  Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

 

 

                             3.  L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

 

 

                             4.  In questa sede l’appellante sostiene di avere fatto puntualmente fronte al proprio onere probatorio in considerazione anche della mancata puntuale contestazione in merito del convenuto. Egli rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che il convenuto non aveva contestato la quantificazione dei prezzi (della mercede). Rileva, in particolare, che in risposta il convenuto si era limitato a un’insufficiente contestazione, avendo solo indicato che“…mai vennero concordati prezzi essendo tra l’altro quelli esposti improponibili”. L’appellato, per contro, afferma che tale contestazione era sufficiente e che per le fatture dell’attore egli aveva esposto (pag. 4) di averle “contestate nel loro quantum”. In concreto si tratta quindi di valutare se si possano considerare o meno ammessi gli importi delle fatture oggetto della causa ai sensi del diritto federale e del Codice di Procedure Civile Ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010 e quindi applicabile pure nell’ambito della presente vertenza.

 

 

                             5.  Non è (più) contestato che tra le parti è sorto un contratto di (sub)appalto ai sensi dell’art. 363 CO, come accertato dal Pretore. Altrettanto pacifico, ed incontestato, è che non è stata fissata preventivamente una mercede, così che essa deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374 CO). Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della pretesa dell’attore, ovvero l'ammontare della mercede dovuta per il lavoro che questi pretende di aver svolto su richiesta del committente. L’onere della prova per quel che concerne l’esistenza e l’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a ed., n. 37 ad art. 373 CO, n. 18 ad art. 374 CO). L’appaltatore deve dimostrare l’esistenza degli elementi che sono necessari al giudice per fissare il prezzo (Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 35 ad art. 373 CO), in particolare il valore del lavoro e del materiale come anche i criteri di calcolo (Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO). Il committente non è legato ad alcun termine per fare valere un’inadeguatezza dei costi dell’imprenditore (Buehler, Zürcher Kommentar, Zürich 1998, art. 374 OR, n. 17; Sem Jud 101/1979 p. 41 segg.). Nella misura nella quale egli non ha riconosciuto né esplicitamente né implicitamente la fattura dell’imprenditore, può sempre fare valere l’inadeguatezza delle spese dell’imprenditore e contestare i principi alla base della fatturazione (DTF 96 II 61 consid.1).

 

 

                             6.  Nella fattispecie l’attore ha prodotto agli atti cinque fatture (doc. D a H) in cui ha elencato le ore di lavoro svolte, i prezzi per il materiale e l’uso di automezzi e la tariffa oraria di fr. 50.-. Il convenuto nella sua risposta ha contestato l’ammontare della mercede oggetto della vertenza (pag. 6), rilevando che le parti non avevano mai concordato i prezzi e che quelli esposti dall’attore erano “improponibili”.

                           6.1  La contestazione del convenuto era invero di carattere generale, ma tanto bastava, sufficiente essendo per lui la contestazione dell’importo preteso, e toccando poi all’attore (imprenditore) dimostrarne la congruità. Non si potrebbe considerare proceduralmente ammesso l’importo preteso neppure se esso fosse stato reso verosimile (dall’attore). Infatti ai sensi dell’art. 8 CC un fatto non è da considerarsi stabilito che se il giudice ne è convinto: non è di principio ammissibile giudicare secondo una semplice verosimiglianza laddove manca l’intima convinzione del giudice o sussiste un dubbio sullo stato dei fatti, oppure laddove ci si basa su affermazioni rese verosimili, ma non provate (DTF 118 II 235). Né si deve confondere quello che è l’obbligo della parte convenuta di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC-TI), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC-TI, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonerava la parte dal proprio obbligo di provare il benfondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Art. 170, n. 5); trattasi di punto di vista sostenibile anche secondo la giurisprudenza federale (Cocchi/Trezzini, op. cit., Art. 184, n. 16).

 

 

                           6.2  Nella replica l’attore ha del resto compreso la portata della contestazione del convenuto, indicando che “la congruità delle fatture potrà essere facilmente dimostrata durante l’istruttoria” (pag. 3). In concreto, tuttavia, ciò non è avvenuto e l’attore non ha provato la congruità della sua fatturazione, come a giusta ragione accertato dal Pretore. I testimoni assunti hanno invero riferito che l’attore aveva lavorato per il convenuto su diversi cantieri, ma come l’appellante medesimo ammette implicitamente, dall’istruttoria nulla emerge sulla congruità della tariffa oraria da lui fatturata e dei prezzi per il materiale e l’uso degli automezzi (appello, pag. 8).

 

 

                             7.  La decisione del Pretore resiste dunque alle critiche e l’appello va respinto con conferma della decisione impugnata. Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 20'527.-.

 

 

Per i quali motivi,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 6 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.

 

                             2.  Gli oneri processuali di appello in complessivi fr. 1’000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’100.- per ripetibili di appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).