Incarto n.
12.2014.166

Lugano

13 aprile 2015/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 4 gennaio 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi

fr. 29'595,58 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo, salario, ore straordinarie e vacanze non godute;

 

richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore, con sentenza 4 settembre 2014, ha parzialmente accolto limitatamente alla condanna al pagamento di fr. 6'886.- oltre interessi quale indennità per ore straordinarie;

 

appellante l'attrice che, con atto di appello 6 ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta, con risposta 31 ottobre 2014, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                  

A.    A partire dal 1° luglio 2009 AP 1 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa E__________ Sagl, attiva nel ramo della costruzione, con la funzione di disegnatore tecnico per un salario lordo mensile di fr. 3'500.- (doc. N). A valere dal 1° gennaio 2010 il rapporto di impiego è proseguito, alle medesime condizioni, con AO 1, società operante nell'ambito immobiliare facente capo, come la prima, alla medesima persona fisica, il socio e gerente F__________ B__________ (doc. A pag. 2, doc. C e doc. I).

B.    Nel corso del mese di marzo 2012 la datrice di lavoro ha disdetto oralmente il contratto con effetto al 31 maggio 2012, esonerando la dipendente dallo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra le parti nel contratto è quindi sorta una controversia in merito alla validità della disdetta e al pagamento di salario, ore supplementari, vacanze non godute e indennità (doc. F e G) che non ha trovato una soluzione bonale.

C.    Con petizione 4 gennaio 2013 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi

                                  fr. 29'595,58 oltre interessi, di cui fr. 17'000.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo e il resto quale salario, indennità per le ore straordinarie e il pagamento delle vacanze non godute. In breve, l'attrice ha imputato il suo licenziamento a una serie di fattori, rimproverando alla datrice di lavoro un desiderio di rappresaglia nei suoi confronti a fronte delle legittime richieste di aumento di stipendio, per il rifiuto opposto alle attenzioni poco gradite del suo superiore e per aver difeso una collega pure vittima di avances da parte di un altro dipendente. Il licenziamento risulterebbe pertanto abusivo (art. 336 CO), la datrice di lavoro essendo venuta meno agli obblighi di protezione di cui all'art. 328 CO.

D.    Con risposta 7 marzo 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, contestando ogni rimprovero e ribadendo la validità della disdetta e il pagamento di tutto quanto dovuto alla dipendente. Nella replica e nella duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei rispettivi allegati conclusivi.

E.    Con sentenza 4 settembre 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione riconoscendo all’attrice fr. 6'886.- oltre interessi quale indennità per ore straordinarie svolte. Il giudice di prime cure, accertata la validità e la tempestività della disdetta, ha per contro respinto le altre richieste. Esonerate le parti dal pagamento di tasse e spese di giustizia, l’attrice è stata condannata a rifondere alla convenuta fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.

F.    Con atto di appello 6 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 31 ottobre 2014 la convenuta propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

 

e considerato

 

in diritto:                

 

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.Preliminarmente il primo giudice ha appurato che, a prescindere dai cambiamenti intervenuti nella persona della datrice di lavoro (essendosi succedute due differenti società riconducibili allo stesso gruppo e facenti capo alla medesima persona), per la durata contrattuale in relazione ai diritti della dipendente è determinante la data di inizio di impiego del 1° luglio 2009.
Verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dall’art. 336b CO, ovvero la tempestiva contestazione e il preliminare tentativo di conciliazione, il giudice di prime cure ha accennato alle norme legali applicabili alla disdetta del contratto di lavoro, con riferimento a dottrina e giurisprudenza, in particolare con riferimento all’ipotesi di abusività della disdetta e al relativo onere della prova.
Con riferimento al primo motivo invocato dall’attrice a sostegno dell’abusività della disdetta, il Pretore ha ritenuto inconsistente la tesi che vorrebbe mettere in relazione la decisione della datrice di lavoro con le pretese salariali avanzate dalla dipendente. Oltre a rilevare una contraddizione tra le differenti circostanze invocate nella petizione e nella replica, il giudizio pretorile ha concluso che nessuna delle due tesi risulta comunque provata alla luce di quanto emerso dall’istruttoria.
Il Pretore ha pure fatto sopportare all’attrice le conseguenze della mancata prova della seconda circostanza da questa invocata, ovvero le pretese attenzioni particolari o avances da parte del responsabile aziendale e direttore nei confronti della dipendente. A prescindere dalle lacune probatorie al riguardo, il lungo tempo trascorso tra l’episodio invocato (situato nel periodo settembre/ottobre 2011) e il momento nel quale secondo la stessa attrice i buoni rapporti tra le parti si sarebbero guastati (verso la fine di febbraio 2012), a mente del primo giudice induce ad escludere un nesso con il contestato licenziamento del marzo successivo.
Pure la terza circostanza che, secondo l’attrice, avrebbe concorso nel determinare la decisione della datrice di lavoro di interrompere abusivamente il rapporto di lavoro, non risulta provata a mente del primo giudice. Non solo l’attrice non è stata in grado di dimostrare le attenzioni particolari che un dipendente con ruolo di responsabilità avrebbe rivolto ad una collega, ma neppure l’istruttoria ha dimostrato che il socio gerente della società abbia effettivamente saputo di questo episodio e del fatto che l’attrice si sia in qualche modo schierata a sostegno della pretesa vittima o ne sia divenuta la confidente.
Il giudice di prime cure ha quindi proceduto ad esaminare le circostanze invocate dall’attrice a sostegno della tesi che l’avrebbe vista vittima di un trattamento qualificato come mobbing, ovvero contrario ai disposti di cui agli art. 336 CO e 328 segg. CO. Ricordate dottrina e giurisprudenza in merito alla relazione tra un simile trattamento della dipendente e la successiva disdetta, il Pretore ha accertato come sulla base degli atti istruttori e delle stesse ammissioni dell’attrice la situazione lavorativa non abbia presentato problemi particolari almeno fino al 24 febbraio 2012. Malgrado dopo tale data il clima interno all’azienda sia risultato piuttosto teso, il primo giudice ha ritenuto che questa situazione non interessasse tanto l’attrice quanto piuttosto l’azienda in generale, confrontata con la forte personalità di un suo responsabile, ai cambiamenti organizzativi da questi operati e ai conseguenti disagi e malumori, sfociati anche nella decisione di alcuni collaboratori di lasciare l’azienda. Dalle circostanze non è pertanto emerso, a mente del Pretore, né persecuzione, né ostruzionismo nei confronti dell’attrice.
Appurate le circostanze che hanno creato situazioni in cui sono aumentati carico di lavoro per la dipendente e si sono create aspettative maggiori nei suoi confronti, il giudizio pretorile conclude identificando quale verosimile motivo del licenziamento l’insoddisfazione della datrice di lavoro, in un clima generale che ha portato tutte le parti a sopportare tensione, insoddisfazione e nervosismo.
Con riferimento alle pretese pecuniarie dell’attrice il Pretore ha anzitutto ritenuto che nulla sia dovuto a titolo di aumento salariale, nessun accordo in tal senso essendo risultato dimostrato. Pure la richiesta di remunerazione di dodici giorni di vacanza non goduti è stata respinta, ritenuto come la dipendente abbia potuto fruirne essendo stata esonerata dal fornire la prestazione lavorativa per oltre due mesi (ovvero dal giorno del licenziamento il 16 marzo 2014 sino al termine del rapporto di impiego il 31 maggio successivo) e non avendo necessitato di tempo per la ricerca di un nuovo impiego.
Infine il Pretore ha parzialmente riconosciuto la pretesa dell’attrice relativa alle ore supplementari svolte, limitatamente a fr. 6'886.- oltre interessi dal 31 maggio 2012.

3.Nel proprio appello l'attrice rimprovera al primo giudice un errato accertamento dei fatti, per non aver considerato le testimonianze assunte nel loro insieme, e un’applicazione scorretta del diritto.
In termini generali l’appellante afferma di aver apportato “degli indizi convincenti che possono giustificare appieno l’applicazione degli art. 366 e segg. CO” e, ricordato come dottrina e giurisprudenza pongano un limite all’esigenza probatoria per non rendere illusoria la tutela dei diritti del dipendente, rimprovera al Pretore di aver a torto ritenuto giustificati i motivi “inconsistenti e poco plausibili” addotti a giustificazione della disdetta (appello pag. 3 n. 2).

4.Per prima cosa l’appellante ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, le molestie (intese come indebiti interessamenti a carattere sessuale) subite in azienda da lei e dalla collega S__________ D__________ risultino comprovate. A torto. A sostegno di questa sua tesi l’appellante altro non invoca che le circostanze già esaminate correttamente dal primo giudice, che non poteva far altro che considerarle irrilevanti nella peraltro limitata misura in cui risultano provate. Tale è ad esempio il fatto di aver ricevuto in dono, in occasione delle festività natalizie, un gioiello dal responsabile dell’impresa. E’ la stessa appellante ad affermare che un regalo di questo tipo dimostrerebbe un interesse personale non attinente all’attività lavorativa se messo in relazione alle avances formulate nei suoi confronti poche settimane prima dal medesimo superiore e preteso spasimante. Sennonché questa seconda circostanza è risultata non dimostrata e a torto l’appellante pretende il contrario invocando le sue stesse dichiarazioni o le confidenze che pretende di aver fatto ad una collega. A ben vedere la circostanza delle molestie non risulta neppure essere stata allegata in modo adeguato. Non ve ne è praticamente traccia nell'allegato introduttivo, incentrato sulla tesi del licenziamento quale rappresaglia per le pretese di aumento salariale, e neppure nelle comparse successive l'attrice specifica cosa sarebbe successo, limitandosi a dare una sua soggettiva quanto generica qualifica di molestia ad un atteggiamento rimproverato al suo superiore. Irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) risulta inoltre la del tutto generica pretesa di “mancanza di rispetto nei confronti della figura femminile” (appello pag. 4 n. 3a) deducibile dagli atteggiamenti avuti dai due responsabili aziendali F__________ B__________ e G__________ A__________. Se anche si volesse avvalorare tale interpretazione meramente soggettiva delle dichiarazioni rese dai testi, questa si riferisce comunque ad atteggiamenti imputabili al dipendente G__________ A__________ e l'appellante neppure pretende e argomenta per quali motivi di questo possa in qualche modo essere reso responsabile F__________ B__________, ovvero colui al quale viene rimproverata la scelta di averla licenziata.

5.L'appellante ribadisce come uno dei motivi che avrebbero indotto la datrice di lavoro a decidere per una disdetta sarebbe il fatto di essere stata la confidente di una collega rimasta vittima di molestie da parte di un collega con ruolo di responsabilità. La censura va respinta. Anzitutto il Pretore ha correttamente dedotto che la molestia descritta dall'attrice non può ritenersi dimostrata a fronte di contrapposte dichiarazioni dei diretti interessati e vista l'assenza di altri riscontri probatori o dichiarazioni di testi in grado di riferire sulla base di percezioni dirette. Il primo giudice ha poi correttamente rilevato come determinante non è comunque la conferma delle asserite avances o molestie (episodi se del caso avvenuti tra persone estranee a questo procedimento), quanto piuttosto la relazione tra le asserite confidenze su questo fatto e la decisione presa da F__________ B__________ di licenziare l'attrice. L'istruttoria non ha dimostrato nulla a questo proposito e le tesi dell'attrice, a ben vedere già carenti in prima sede dal punto di vista dell'esigenza di allegazione e specificazione, si esauriscono anche dinanzi a questa Corte con l'esposizione in un mero teorema. A torto l'appellante pretende infatti che un legame tra le due circostanze sia evidente, nonché oggettivo. In modo peraltro irrito (poiché proposto in questi termini per la prima volta in questa sede) l'appellante pretende che la datrice di lavoro abbia deciso di licenziarla per impedirle di difendere la collega vittima di molestie, a fronte di una pretesa impossibilità per la convenuta di licenziare anche la collega per non correre il rischio di un processo per molestie e una cattiva pubblicità. Autodefinendosi "una figura femminile forte" (appello pag. 5 n. 3 b) l'appellante ritiene quindi di essere stata per questo abusivamente licenziata per evitare di doversi confrontare con lei. La tesi, di cui peraltro non vi era accenno alcuno nell'allegato introduttivo, si esaurisce in una semplice opinione soggettiva o per meglio dire in una congettura, che non si confronta minimamente con la conclusione pretorile, in particolare laddove il primo giudice ha concluso che non vi è prova del fatto che F__________ B__________ sapesse del preteso episodio delle moleste, delle relative confidenze o di interventi dell'attrice a difesa o a supporto della collega indicata quale vittima (sentenza impugnata pag. 6 consid. 9.1.3). Anche da questo punto di vista la censura risulta pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).

6.L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non aver ravvisato una situazione di mobbing che emergerebbe dall'insieme delle circostanze a torto considerate singolarmente nel giudizio impugnato. L'appellante propone quindi la sua lettura di questi fatti a comprova della sua tesi. Sennonché le prime due circostanze così invocate, ovvero l'abuso della datrice di lavoro nell'esercizio delle prerogative conferitele ai sensi dell'art. 321d CO e l'inadeguatezza del salario a fronte dei compiti di responsabilità assegnati alla dipendente, risultano addirittura nuove e non hanno fatto oggetto di istruttoria. A torto l'appellante pretende che sia dimostrata la ripetuta richiesta di aumento salariale e il ripetuto rifiuto, circostanza invocata quale indizio di una disdetta per rappresaglia e in quanto tale abusiva. Come correttamente considerato dal primo giudice questa tesi si pone in contraddizione con quella esposta nella petizione, con la quale l'attrice pretendeva invece di aver raggiunto un accordo per un aumento salariale e che proprio la richiesta di vedersi pagato quanto pattuito avrebbe indotto la controparte a disdire il contratto (petizione pag. 4 n. 2).
Senza confrontarsi con le deduzioni pretorili e quindi nuovamente in modo carente dal punto di vista delle motivazioni (art. 311 CPC) l'appellante espone ampie deduzioni personali su molteplici episodi che a suo parere sarebbero avvenuti nell'ambito lavorativo e che, sempre secondo una sua soggettiva interpretazione, concorrerebbero a fornire gli elementi atti a comprovare una situazione di mobbing e un conseguente licenziamento abusivo.
Seguendo questa impostazione l'appellante attribuisce significati soggettivi a singoli episodi che avrebbero come denominatore comune l'ostilità nei suoi confronti, confondendo indistintamente circostanze di vario genere e peraltro imputabili a non meglio precisati responsabili. Dagli spostamenti di collaboratori all'interno degli uffici della ditta, sino alla difficoltà a ottenere la collaborazione da colleghi e superiori, dall'ambiente lavorativo teso e difficile per tutti, alla partenza volontaria o imposta di numerosi dipendenti in particolare con funzione dirigenziale, tutto concorrerebbe a confermare una sorta di mobbing generalizzato del quale sarebbero state vittime un alto numero di persone, non meglio precisate e identificate. A ciò si aggiungerebbe l'aumento di oneri e incombenze senza corrispettivo riconoscimento economico e ingiustificati rimproveri di manchevolezze nello svolgimento delle mansioni affidate.
Ancora una volta le lamentele sono carenti dal punto di vista delle motivazioni (art. 311 CPC) esaurendosi in pure dichiarazioni di parte e in soggettive interpretazioni.

 

7.L'appellante rimprovera al Pretore di aver intravvisto una giustificazione al licenziamento nel mancato raggiungimento dell'obiettivo imposto alla dipendente di "portare nuovi clienti" (appello pag. 9). Sennonché nessuna deduzione di questo tipo è ravvisabile nella sentenza impugnata, che al contrario sottolinea come permangano fondati dubbi sulla questione a sapere se errori possano essere realmente imputati alla dipendente, tenuto conto dell'assunzione quale disegnatore tecnico e delle mansioni successivamente affidatele (sentenza pag. 8 consid. 9.3). Il "clima teso, insoddisfatto e nervoso da parte di entrambe le parti" (sentenza pag. 9 consid. 9.3) è stato dedotto dal primo giudice da un insieme di circostanze, ciò che l'ha portato a raggiungere il convincimento che l'insoddisfazione del datore di lavoro sia verosimilmente alla base del licenziamento. Contrariamente a quanto pretende l'appellante non è stata affatto avvalorata dal primo giudice la tesi di colpe per il mancato raggiungimento di obiettivi o per errori rilevanti nell'adempimento dei suoi compiti. Il giudizio regge pertanto alla critica dell'appellante che erroneamente pretende spettasse piuttosto alla convenuta fornire la "prova che potesse rendere verosimile la presenza di un motivo oggettivo per il licenziamento" (appello pag. 10 consid. 5).

8.Non sono atte a sovvertire l'esito del giudizio neppure le circostanze invocate dall'appellante, sostanzialmente per la prima volta e quindi in modo irrito, relative alle modalità di licenziamento di altri collaboratori o al carattere vessatorio del certificato di lavoro rilasciatole (doc. I). A questo riguardo giova precisare che l'attrice non ha formulato richiesta alcuna di rilascio di un certificato corretto conforme ai dettami imposti dall'art. 330a CO, limitandosi a lamentare genericamente l'inadeguatezza o il carattere illecito di quello consegnatole.

9.L'appellante rimprovera al Pretore di aver riconosciuto solo una parte della pretesa di remunerazione delle ore straordinarie, apprezzando in modo incompleto e scorretto i fatti emersi dall'istruttoria, in particolare i molteplici riscontri sul lavoro da lei svolto il sabato. In luogo delle 275 ore straordinarie riconosciute dal primo giudice l'appellante ritiene comprovato lo svolgimento di complessive 350 ore di lavoro straordinario.
La censura non merita accoglimento. A ben vedere il Pretore ha già generosamente riconosciuto una buona parte delle pretese benché confrontato con un'allegazione carente dell'attrice. Questa ha infatti omesso di indicare con un minimo di dettaglio i giorni e il numero di ore giornaliere a suo dire svolte fuori dall'orario pattuito. Il conteggio elaborato dalla dipendente all'attenzione del suo legale (e-mail del 26 marzo 2012, doc. Z6) altro non è che una ricapitolazione sommaria con l'elenco del totale mensile delle ore asseritamente svolte, per il periodo trascorso dal mese di maggio 2011 al febbraio 2012. Nulla di più dettagliato è stato prodotto o elaborato benché l'attrice stessa, in occasione della deposizione resa all'udienza del 19 maggio 2014, abbia dichiarato di disporre di conteggi tenuti su agenda personale, accennando anche alle modalità di elaborazione di tali dati. Il Pretore ha indicato dottrina e giurisprudenza in merito all'onere della prova e alla possibilità di una stima in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, ma nel caso concreto la dipendente è venuta meno all'onere di allegare e provare, perlomeno nella misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di apprezzare il numero di ore supplementari eseguite (sentenza II CCA del 14 giugno 2011 inc. n. 12.2010.195). L'appellante non può pertanto dolersi del mancato accoglimento della totalità delle sue pretese a questo riguardo, il giudizio pretorile avendo già assecondato buona parte delle pretese estrapolando le ore presumibilmente svolte dall'attrice, sulla base di elaborazioni teoriche, dalle dichiarazioni rese dai testi (sentenza impugnata pag. 11 consid. 12.2).

10. Al Pretore viene inoltre rimproverato di non aver riconosciuto la pretesa di versamento del supplemento salariale di fr. 500.- mensili a valere dal 1° gennaio 2012. La critica è irricevibile poiché si riduce all'invocazione, peraltro generica, di un accordo verbale, rispettivamente di un riconoscimento dell'aumento per atti concludenti della datrice di lavoro, deducibile dal versamento di fr. 500.- nel corso del mese di gennaio 2012.
Il primo giudice ha ampiamente esposto gli elementi sulla base dei quali ha imputato all'attrice il venir meno all'onere della prova a questo riguardo, e l'istruttoria ha peraltro fatto emergere elementi che smentiscono la tesi dell'accordo. Quanto riferito dalla responsabile del personale e autrice materiale dei conteggi di stipendio risulta eloquente al proposito (deposizione 10 dicembre 2013, pag. 4, della teste R__________ C__________). Il "conteggio salario gennaio 2012" (doc. D) indica espressamente uno stipendio base di fr. 3'500.- e una provvigione di fr. 500.-. Nulla è stato obiettato al proposito di quest'ultima qualifica della somma aggiuntiva e non risulta che la dipendente abbia contestato il conteggio del mese successivo o avanzato rivendicazioni al proposito se non a seguito del contenzioso sorto dopo il licenziamento. Correttamente il Pretore ha quindi negato l'esistenza di un accordo per un aumento di stipendio a partire dal 1° gennaio 2012.

11. L'attrice censura infine la deduzione pretorile che ha negato il diritto al pagamento delle dodici giornate di ferie asseritamente non godute. Le tesi sollevate in appello a questo riguardo risultano anzitutto irricevibili, siccome in gran parte proposte per la prima volta (art. 317 CPC) e poiché non si confrontano adeguatamente con la conclusione pretorile. Correttamente il primo giudice ha infatti esaminato la questione sulla base delle circostanze invocate dall'attrice, riconducibili sostanzialmente alla sola difficoltà di conciliare il godimento delle vacanze residue con l'esigenza di attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego, attività alla quale avrebbe a suo dire dedicato i mesi di aprile e maggio (petizione 4 gennaio 2013 pag. 5 n. 4). Con la replica l'attrice ha aggiunto a questa considerazione solo una categorica affermazione secondo la quale "le vacanze non possono essere svolte durante il periodo di disdetta" (replica 29 aprile 2013 pag. 8). L'istruttoria ha invece fatto emergere come la ricerca di un nuovo impiego non abbia comportato alcun dispendio rilevante, l'attrice essendo stata assunta praticamente subito da un nuovo datore di lavoro (sentenza impugnata pag. 10 consid. 11 .3), circostanza non contestata in questa sede. L'appellante invoca ora invano e per la prima volta altre circostanze, quali l'assenza di avvertimento o addirittura una mancanza di chiarezza in merito all'effettivo esonero dall'obbligo di lavorare. La tesi è finanche temeraria se si considera quanto indicato negli allegati di causa (petizione pag. 3:"con esonero dallo svolgimento della prestazione lavorativa"). A fronte di un licenziamento verbale intervenuto il 16 marzo 2012, con effetto al 31 maggio successivo, non risulta comunque dagli atti che l'attrice abbia ancora svolto le sue mansioni lavorative, circostanza peraltro mai pretesa nel corso di causa. Sono gli stessi documenti prodotti dall'attrice a dimostrare il contrario, come emerge dagli scritti 29 marzo 2012 e 30 aprile 2012 della sua patrocinatrice (doc. F e G) che accennano addirittura all'avvenuta riconsegna delle chiavi (doc. E).
Ancor più temeraria appare l'invocazione di un impedimento allo svolgimento dei dodici giorni di vacanza residui (durante il periodo decorso dal 16 marzo al 31 maggio 2012) a seguito di un'inabilità lavorativa. Oltre ad essere stata inadeguatamente allegata (con un solo accenno a generici problemi di salute a pag. 6 delle conclusioni 7 luglio 2014) la circostanza non ha trovato riscontro alcuno, il doc. Q invocato non potendo provare nulla al riguardo.

12. In conclusione merita conferma la decisione del primo giudice che ha negato l'abusività del licenziamento della dipendente, respinto la pretesa risarcitoria avanzata, così come le pretese salariali e a titolo di vacanze non godute, e accordato un'indennità per le ore straordinarie svolte.

13. Ne discende che l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 22'709,58, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

 

decide:

 

                             1.  L’appello 6 ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d'appello.

 

 

 

 

                             3.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).