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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 4 gennaio 2013 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 29'595,58 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo, salario, ore straordinarie e vacanze non godute;
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore, con sentenza 4 settembre 2014, ha parzialmente accolto limitatamente alla condanna al pagamento di fr. 6'886.- oltre interessi quale indennità per ore straordinarie;
appellante l'attrice che, con atto di appello 6 ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 31 ottobre 2014, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. A partire
dal 1° luglio 2009 AP 1 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze
dell'impresa E__________ Sagl, attiva nel ramo della costruzione, con la funzione
di disegnatore tecnico per un salario lordo mensile di fr. 3'500.- (doc. N). A
valere dal 1° gennaio 2010 il rapporto di impiego è proseguito, alle medesime
condizioni, con AO 1, società operante nell'ambito immobiliare facente capo,
come la prima, alla medesima persona fisica, il socio e gerente F__________ B__________
(doc. A pag. 2, doc. C e doc. I).
B. Nel corso
del mese di marzo 2012 la datrice di lavoro ha disdetto oralmente il contratto
con effetto al 31 maggio 2012, esonerando la dipendente dallo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Tra le parti nel contratto è quindi sorta una controversia in merito alla
validità della disdetta e al pagamento di salario, ore supplementari, vacanze
non godute e indennità (doc. F e G) che non ha trovato una soluzione bonale.
C. Con petizione 4 gennaio 2013 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi
fr. 29'595,58 oltre interessi, di
cui fr. 17'000.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo e il resto
quale salario, indennità per le ore straordinarie e il pagamento delle vacanze
non godute. In breve, l'attrice ha imputato il suo licenziamento a una serie di
fattori, rimproverando alla datrice di lavoro un desiderio di rappresaglia nei
suoi confronti a fronte delle legittime richieste di aumento di stipendio, per
il rifiuto opposto alle attenzioni poco gradite del suo superiore e per aver
difeso una collega pure vittima di avances da parte di un altro
dipendente. Il licenziamento risulterebbe pertanto abusivo (art. 336 CO), la
datrice di lavoro essendo venuta meno agli obblighi di protezione di cui
all'art. 328 CO.
D. Con risposta
7 marzo 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
contestando ogni rimprovero e ribadendo la validità della disdetta e il
pagamento di tutto quanto dovuto alla dipendente. Nella replica e nella duplica
le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei rispettivi allegati conclusivi.
E. Con sentenza
4 settembre 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione riconoscendo
all’attrice fr. 6'886.- oltre interessi quale indennità per ore straordinarie
svolte. Il giudice di prime cure, accertata la validità e la tempestività della
disdetta, ha per contro respinto le altre richieste. Esonerate le parti dal
pagamento di tasse e spese di giustizia, l’attrice è stata condannata a
rifondere alla convenuta fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.
F. Con atto di appello 6 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 31 ottobre 2014 la convenuta propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.Preliminarmente
il primo giudice ha appurato che, a prescindere dai cambiamenti intervenuti
nella persona della datrice di lavoro (essendosi succedute due differenti
società riconducibili allo stesso gruppo e facenti capo alla medesima persona),
per la durata contrattuale in relazione ai diritti della dipendente è
determinante la data di inizio di impiego del 1° luglio 2009.
Verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dall’art. 336b CO, ovvero
la tempestiva contestazione e il preliminare tentativo di conciliazione, il
giudice di prime cure ha accennato alle norme legali applicabili alla disdetta
del contratto di lavoro, con riferimento a dottrina e giurisprudenza, in
particolare con riferimento all’ipotesi di abusività della disdetta e al
relativo onere della prova.
Con riferimento al primo motivo invocato dall’attrice a sostegno dell’abusività
della disdetta, il Pretore ha ritenuto inconsistente la tesi che vorrebbe
mettere in relazione la decisione della datrice di lavoro con le pretese
salariali avanzate dalla dipendente. Oltre a rilevare una contraddizione tra le
differenti circostanze invocate nella petizione e nella replica, il giudizio
pretorile ha concluso che nessuna delle due tesi risulta comunque provata alla
luce di quanto emerso dall’istruttoria.
Il Pretore ha pure fatto sopportare all’attrice le conseguenze della mancata
prova della seconda circostanza da questa invocata, ovvero le pretese
attenzioni particolari o avances da parte del responsabile aziendale
e direttore nei confronti della dipendente. A prescindere dalle lacune
probatorie al riguardo, il lungo tempo trascorso tra l’episodio invocato
(situato nel periodo settembre/ottobre 2011) e il momento nel quale secondo la
stessa attrice i buoni rapporti tra le parti si sarebbero guastati (verso la
fine di febbraio 2012), a mente del primo giudice induce ad escludere un nesso
con il contestato licenziamento del marzo successivo.
Pure la terza circostanza che, secondo l’attrice, avrebbe concorso nel determinare
la decisione della datrice di lavoro di interrompere abusivamente il rapporto
di lavoro, non risulta provata a mente del primo giudice. Non solo l’attrice
non è stata in grado di dimostrare le attenzioni particolari che un dipendente
con ruolo di responsabilità avrebbe rivolto ad una collega, ma neppure
l’istruttoria ha dimostrato che il socio gerente della società abbia
effettivamente saputo di questo episodio e del fatto che l’attrice si sia in
qualche modo schierata a sostegno della pretesa vittima o ne sia divenuta la
confidente.
Il giudice di prime cure ha quindi proceduto ad esaminare le circostanze
invocate dall’attrice a sostegno della tesi che l’avrebbe vista vittima di un
trattamento qualificato come mobbing, ovvero contrario ai disposti di
cui agli art. 336 CO e 328 segg. CO. Ricordate dottrina e giurisprudenza in
merito alla relazione tra un simile trattamento della dipendente e la
successiva disdetta, il Pretore ha accertato come sulla base degli atti
istruttori e delle stesse ammissioni dell’attrice la situazione lavorativa non
abbia presentato problemi particolari almeno fino al 24 febbraio 2012. Malgrado
dopo tale data il clima interno all’azienda sia risultato piuttosto teso, il
primo giudice ha ritenuto che questa situazione non interessasse tanto
l’attrice quanto piuttosto l’azienda in generale, confrontata con la forte
personalità di un suo responsabile, ai cambiamenti organizzativi da questi
operati e ai conseguenti disagi e malumori, sfociati anche nella decisione di
alcuni collaboratori di lasciare l’azienda. Dalle circostanze non è pertanto
emerso, a mente del Pretore, né persecuzione, né ostruzionismo nei confronti
dell’attrice.
Appurate le circostanze che hanno creato situazioni in cui sono aumentati
carico di lavoro per la dipendente e si sono create aspettative maggiori nei
suoi confronti, il giudizio pretorile conclude identificando quale verosimile
motivo del licenziamento l’insoddisfazione della datrice di lavoro, in un clima
generale che ha portato tutte le parti a sopportare tensione, insoddisfazione e
nervosismo.
Con riferimento alle pretese pecuniarie dell’attrice il Pretore ha anzitutto
ritenuto che nulla sia dovuto a titolo di aumento salariale, nessun accordo in
tal senso essendo risultato dimostrato. Pure la richiesta di remunerazione di
dodici giorni di vacanza non goduti è stata respinta, ritenuto come la
dipendente abbia potuto fruirne essendo stata esonerata dal fornire la
prestazione lavorativa per oltre due mesi (ovvero dal giorno del licenziamento
il 16 marzo 2014 sino al termine del rapporto di impiego il 31 maggio
successivo) e non avendo necessitato di tempo per la ricerca di un nuovo
impiego.
Infine il Pretore ha parzialmente riconosciuto la pretesa dell’attrice relativa
alle ore supplementari svolte, limitatamente a fr. 6'886.- oltre interessi dal
31 maggio 2012.
3.Nel
proprio appello l'attrice rimprovera al primo giudice un errato accertamento
dei fatti, per non aver considerato le testimonianze assunte nel loro insieme,
e un’applicazione scorretta del diritto.
In termini generali l’appellante afferma di aver apportato “degli indizi
convincenti che possono giustificare appieno l’applicazione degli art. 366 e
segg. CO” e, ricordato come dottrina e giurisprudenza pongano un limite
all’esigenza probatoria per non rendere illusoria la tutela dei diritti del
dipendente, rimprovera al Pretore di aver a torto ritenuto giustificati i
motivi “inconsistenti e poco plausibili” addotti a giustificazione della
disdetta (appello pag. 3 n. 2).
4.Per prima
cosa l’appellante ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio
impugnato, le molestie (intese come indebiti interessamenti a carattere
sessuale) subite in azienda da lei e dalla collega S__________ D__________
risultino comprovate. A torto. A sostegno di questa sua tesi l’appellante altro
non invoca che le circostanze già esaminate correttamente dal primo giudice,
che non poteva far altro che considerarle irrilevanti nella peraltro limitata
misura in cui risultano provate. Tale è ad esempio il fatto di aver ricevuto in
dono, in occasione delle festività natalizie, un gioiello dal responsabile
dell’impresa. E’ la stessa appellante ad affermare che un regalo di questo tipo
dimostrerebbe un interesse personale non attinente all’attività lavorativa se
messo in relazione alle avances formulate nei suoi confronti poche
settimane prima dal medesimo superiore e preteso spasimante. Sennonché questa
seconda circostanza è risultata non dimostrata e a torto l’appellante pretende
il contrario invocando le sue stesse dichiarazioni o le confidenze che pretende
di aver fatto ad una collega. A ben vedere la circostanza delle molestie non
risulta neppure essere stata allegata in modo adeguato. Non ve ne è
praticamente traccia nell'allegato introduttivo, incentrato sulla tesi del licenziamento
quale rappresaglia per le pretese di aumento salariale, e neppure nelle
comparse successive l'attrice specifica cosa sarebbe successo, limitandosi a
dare una sua soggettiva quanto generica qualifica di molestia ad un
atteggiamento rimproverato al suo superiore. Irricevibile per carente
motivazione (art. 311 CPC) risulta inoltre la del tutto generica pretesa di “mancanza
di rispetto nei confronti della figura femminile” (appello pag. 4 n. 3a)
deducibile dagli atteggiamenti avuti dai due responsabili aziendali F__________
B__________ e G__________ A__________. Se anche si volesse avvalorare tale interpretazione
meramente soggettiva delle dichiarazioni rese dai testi, questa si riferisce comunque
ad atteggiamenti imputabili al dipendente G__________ A__________ e
l'appellante neppure pretende e argomenta per quali motivi di questo possa in
qualche modo essere reso responsabile F__________ B__________, ovvero colui al
quale viene rimproverata la scelta di averla licenziata.
5.L'appellante
ribadisce come uno dei motivi che avrebbero indotto la datrice di lavoro a
decidere per una disdetta sarebbe il fatto di essere stata la confidente di una
collega rimasta vittima di molestie da parte di un collega con ruolo di
responsabilità. La censura va respinta. Anzitutto il Pretore ha correttamente
dedotto che la molestia descritta dall'attrice non può ritenersi dimostrata a
fronte di contrapposte dichiarazioni dei diretti interessati e vista l'assenza
di altri riscontri probatori o dichiarazioni di testi in grado di riferire
sulla base di percezioni dirette. Il primo giudice ha poi correttamente
rilevato come determinante non è comunque la conferma delle asserite avances
o molestie (episodi se del caso avvenuti tra persone estranee a questo
procedimento), quanto piuttosto la relazione tra le asserite confidenze su
questo fatto e la decisione presa da F__________ B__________ di licenziare
l'attrice. L'istruttoria non ha dimostrato nulla a questo proposito e le tesi
dell'attrice, a ben vedere già carenti in prima sede dal punto di vista
dell'esigenza di allegazione e specificazione, si esauriscono anche dinanzi a
questa Corte con l'esposizione in un mero teorema. A torto l'appellante
pretende infatti che un legame tra le due circostanze sia evidente, nonché
oggettivo. In modo peraltro irrito (poiché proposto in questi termini per la
prima volta in questa sede) l'appellante pretende che la datrice di lavoro abbia
deciso di licenziarla per impedirle di difendere la collega vittima di
molestie, a fronte di una pretesa impossibilità per la convenuta di licenziare anche
la collega per non correre il rischio di un processo per molestie e una cattiva
pubblicità. Autodefinendosi "una figura femminile forte"
(appello pag. 5 n. 3 b) l'appellante ritiene quindi di essere stata per questo abusivamente
licenziata per evitare di doversi confrontare con lei. La tesi, di cui peraltro
non vi era accenno alcuno nell'allegato introduttivo, si esaurisce in una
semplice opinione soggettiva o per meglio dire in una congettura, che non si
confronta minimamente con la conclusione pretorile, in particolare laddove il
primo giudice ha concluso che non vi è prova del fatto che F__________ B__________
sapesse del preteso episodio delle moleste, delle relative confidenze o di
interventi dell'attrice a difesa o a supporto della collega indicata quale
vittima (sentenza impugnata pag. 6 consid. 9.1.3). Anche da questo punto di
vista la censura risulta pertanto irricevibile per carente motivazione (art.
311 CPC).
6.L'appellante
rimprovera inoltre al Pretore di non aver ravvisato una situazione di mobbing
che emergerebbe dall'insieme delle circostanze a torto considerate
singolarmente nel giudizio impugnato. L'appellante propone quindi la sua
lettura di questi fatti a comprova della sua tesi. Sennonché le prime due
circostanze così invocate, ovvero l'abuso della datrice di lavoro
nell'esercizio delle prerogative conferitele ai sensi dell'art. 321d CO e
l'inadeguatezza del salario a fronte dei compiti di responsabilità assegnati
alla dipendente, risultano addirittura nuove e non hanno fatto oggetto di
istruttoria. A torto l'appellante pretende che sia dimostrata la ripetuta
richiesta di aumento salariale e il ripetuto rifiuto, circostanza invocata
quale indizio di una disdetta per rappresaglia e in quanto tale abusiva. Come
correttamente considerato dal primo giudice questa tesi si pone in
contraddizione con quella esposta nella petizione, con la quale l'attrice
pretendeva invece di aver raggiunto un accordo per un aumento salariale e che
proprio la richiesta di vedersi pagato quanto pattuito avrebbe indotto la controparte
a disdire il contratto (petizione pag. 4 n. 2).
Senza confrontarsi con le deduzioni pretorili e quindi nuovamente in modo
carente dal punto di vista delle motivazioni (art. 311 CPC) l'appellante espone
ampie deduzioni personali su molteplici episodi che a suo parere sarebbero
avvenuti nell'ambito lavorativo e che, sempre secondo una sua soggettiva
interpretazione, concorrerebbero a fornire gli elementi atti a comprovare una
situazione di mobbing e un conseguente licenziamento abusivo.
Seguendo questa impostazione l'appellante attribuisce significati soggettivi a
singoli episodi che avrebbero come denominatore comune l'ostilità nei suoi
confronti, confondendo indistintamente circostanze di vario genere e peraltro imputabili
a non meglio precisati responsabili. Dagli spostamenti di collaboratori
all'interno degli uffici della ditta, sino alla difficoltà a ottenere la
collaborazione da colleghi e superiori, dall'ambiente lavorativo teso e
difficile per tutti, alla partenza volontaria o imposta di numerosi dipendenti
in particolare con funzione dirigenziale, tutto concorrerebbe a confermare una
sorta di mobbing generalizzato del quale sarebbero state vittime un alto
numero di persone, non meglio precisate e identificate. A ciò si aggiungerebbe
l'aumento di oneri e incombenze senza corrispettivo riconoscimento economico e
ingiustificati rimproveri di manchevolezze nello svolgimento delle mansioni
affidate.
Ancora una volta le lamentele sono carenti dal punto di vista delle motivazioni
(art. 311 CPC) esaurendosi in pure dichiarazioni di parte e in soggettive
interpretazioni.
7.L'appellante
rimprovera al Pretore di aver intravvisto una giustificazione al licenziamento
nel mancato raggiungimento dell'obiettivo imposto alla dipendente di "portare
nuovi clienti" (appello pag. 9). Sennonché nessuna deduzione di questo
tipo è ravvisabile nella sentenza impugnata, che al contrario sottolinea come
permangano fondati dubbi sulla questione a sapere se errori possano essere
realmente imputati alla dipendente, tenuto conto dell'assunzione quale
disegnatore tecnico e delle mansioni successivamente affidatele (sentenza pag.
8 consid. 9.3). Il "clima teso, insoddisfatto e nervoso da parte di
entrambe le parti" (sentenza pag. 9 consid. 9.3) è stato dedotto dal
primo giudice da un insieme di circostanze, ciò che l'ha portato a raggiungere
il convincimento che l'insoddisfazione del datore di lavoro sia verosimilmente
alla base del licenziamento. Contrariamente a quanto pretende l'appellante non
è stata affatto avvalorata dal primo giudice la tesi di colpe per il mancato
raggiungimento di obiettivi o per errori rilevanti nell'adempimento dei suoi
compiti. Il giudizio regge pertanto alla critica dell'appellante che
erroneamente pretende spettasse piuttosto alla convenuta fornire la "prova
che potesse rendere verosimile la presenza di un motivo oggettivo per il
licenziamento" (appello pag. 10 consid. 5).
8.Non sono
atte a sovvertire l'esito del giudizio neppure le circostanze invocate
dall'appellante, sostanzialmente per la prima volta e quindi in modo irrito,
relative alle modalità di licenziamento di altri collaboratori o al carattere
vessatorio del certificato di lavoro rilasciatole (doc. I). A questo riguardo
giova precisare che l'attrice non ha formulato richiesta alcuna di rilascio di
un certificato corretto conforme ai dettami imposti dall'art. 330a CO,
limitandosi a lamentare genericamente l'inadeguatezza o il carattere illecito
di quello consegnatole.
9.L'appellante
rimprovera al Pretore di aver riconosciuto solo una parte della pretesa di
remunerazione delle ore straordinarie, apprezzando in modo incompleto e
scorretto i fatti emersi dall'istruttoria, in particolare i molteplici
riscontri sul lavoro da lei svolto il sabato. In luogo delle 275 ore
straordinarie riconosciute dal primo giudice l'appellante ritiene comprovato lo
svolgimento di complessive 350 ore di lavoro straordinario.
La censura non merita accoglimento. A ben vedere il Pretore ha già
generosamente riconosciuto una buona parte delle pretese benché confrontato con
un'allegazione carente dell'attrice. Questa ha infatti omesso di indicare con
un minimo di dettaglio i giorni e il numero di ore giornaliere a suo dire svolte
fuori dall'orario pattuito. Il conteggio elaborato dalla dipendente
all'attenzione del suo legale (e-mail del 26 marzo 2012, doc. Z6) altro non è
che una ricapitolazione sommaria con l'elenco del totale mensile delle ore
asseritamente svolte, per il periodo trascorso dal mese di maggio 2011 al
febbraio 2012. Nulla di più dettagliato è stato prodotto o elaborato benché l'attrice
stessa, in occasione della deposizione resa all'udienza del 19 maggio 2014,
abbia dichiarato di disporre di conteggi tenuti su agenda personale, accennando
anche alle modalità di elaborazione di tali dati. Il Pretore ha indicato
dottrina e giurisprudenza in merito all'onere della prova e alla possibilità di
una stima in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, ma nel caso concreto la
dipendente è venuta meno all'onere di allegare e provare, perlomeno nella
misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di apprezzare il
numero di ore supplementari eseguite (sentenza II CCA del 14 giugno 2011 inc.
n. 12.2010.195). L'appellante non può pertanto dolersi del mancato accoglimento
della totalità delle sue pretese a questo riguardo, il giudizio pretorile
avendo già assecondato buona parte delle pretese estrapolando le ore
presumibilmente svolte dall'attrice, sulla base di elaborazioni teoriche, dalle
dichiarazioni rese dai testi (sentenza impugnata pag. 11 consid. 12.2).
10. Al Pretore viene inoltre
rimproverato di non aver riconosciuto la pretesa di versamento del supplemento
salariale di fr. 500.- mensili a valere dal 1° gennaio 2012. La critica è
irricevibile poiché si riduce all'invocazione, peraltro generica, di un accordo
verbale, rispettivamente di un riconoscimento dell'aumento per atti concludenti
della datrice di lavoro, deducibile dal versamento di fr. 500.- nel corso del
mese di gennaio 2012.
Il primo giudice ha ampiamente esposto gli elementi sulla base dei quali ha
imputato all'attrice il venir meno all'onere della prova a questo riguardo, e
l'istruttoria ha peraltro fatto emergere elementi che smentiscono la tesi
dell'accordo. Quanto riferito dalla responsabile del personale e autrice
materiale dei conteggi di stipendio risulta eloquente al proposito (deposizione
10 dicembre 2013, pag. 4, della teste R__________ C__________). Il "conteggio
salario gennaio 2012" (doc. D) indica espressamente uno stipendio base
di fr. 3'500.- e una provvigione di fr. 500.-. Nulla è stato obiettato al
proposito di quest'ultima qualifica della somma aggiuntiva e non risulta che la
dipendente abbia contestato il conteggio del mese successivo o avanzato
rivendicazioni al proposito se non a seguito del contenzioso sorto dopo il
licenziamento. Correttamente il Pretore ha quindi negato l'esistenza di un accordo
per un aumento di stipendio a partire dal 1° gennaio 2012.
11. L'attrice censura infine la
deduzione pretorile che ha negato il diritto al pagamento delle dodici giornate
di ferie asseritamente non godute. Le tesi sollevate in appello a questo
riguardo risultano anzitutto irricevibili, siccome in gran parte proposte per
la prima volta (art. 317 CPC) e poiché non si confrontano adeguatamente con la conclusione
pretorile. Correttamente il primo giudice ha infatti esaminato la questione
sulla base delle circostanze invocate dall'attrice, riconducibili
sostanzialmente alla sola difficoltà di conciliare il godimento delle vacanze
residue con l'esigenza di attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego, attività
alla quale avrebbe a suo dire dedicato i mesi di aprile e maggio (petizione 4
gennaio 2013 pag. 5 n. 4). Con la replica l'attrice ha aggiunto a questa
considerazione solo una categorica affermazione secondo la quale "le
vacanze non possono essere svolte durante il periodo di disdetta"
(replica 29 aprile 2013 pag. 8). L'istruttoria ha invece fatto emergere come la
ricerca di un nuovo impiego non abbia comportato alcun dispendio rilevante,
l'attrice essendo stata assunta praticamente subito da un nuovo datore di
lavoro (sentenza impugnata pag. 10 consid. 11 .3), circostanza non contestata
in questa sede. L'appellante invoca ora invano e per la prima volta altre circostanze,
quali l'assenza di avvertimento o addirittura una mancanza di chiarezza in
merito all'effettivo esonero dall'obbligo di lavorare. La tesi è finanche
temeraria se si considera quanto indicato negli allegati di causa (petizione
pag. 3:"con esonero dallo svolgimento della prestazione lavorativa").
A fronte di un licenziamento verbale intervenuto il 16 marzo 2012, con effetto
al 31 maggio successivo, non risulta comunque dagli atti che l'attrice abbia
ancora svolto le sue mansioni lavorative, circostanza peraltro mai pretesa nel
corso di causa. Sono gli stessi documenti prodotti dall'attrice a dimostrare il
contrario, come emerge dagli scritti 29 marzo 2012 e 30 aprile 2012 della sua
patrocinatrice (doc. F e G) che accennano addirittura all'avvenuta riconsegna
delle chiavi (doc. E).
Ancor più temeraria appare l'invocazione di un impedimento allo svolgimento dei
dodici giorni di vacanza residui (durante il periodo decorso dal 16 marzo al 31
maggio 2012) a seguito di un'inabilità lavorativa. Oltre ad essere stata inadeguatamente
allegata (con un solo accenno a generici problemi di salute a pag. 6 delle
conclusioni 7 luglio 2014) la circostanza non ha trovato riscontro alcuno, il
doc. Q invocato non potendo provare nulla al riguardo.
12. In conclusione merita conferma
la decisione del primo giudice che ha negato l'abusività del licenziamento della
dipendente, respinto la pretesa risarcitoria avanzata, così come le pretese
salariali e a titolo di vacanze non godute, e accordato un'indennità per le ore
straordinarie svolte.
13. Ne discende che l’appello, per
quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 22'709,58, determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
decide:
1. L’appello 6 ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).