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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire sul reclamo 7 ottobre 2014 presentato dall’
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contro la decisione 25 settembre 2014 di tassazione delle note professionali (del 10 marzo 2008 e 27 marzo 2014) da parte del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa inc. n. OA.2005.168 promossa con petizione 25 agosto 2005 da
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RE 1,
contro |
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CO 1,
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ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 25 agosto
2005 RE 1 ha convenuto in causa CO 1 (ora A__________) per ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 1'458'152.70 oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno subito in seguito a un infortunio della circolazione
avvenuto il 12 novembre 1995. Nella risposta 23 novembre 2005 la convenuta si è
opposta alle domande di giudizio.
Con sentenza 7 dicembre 2007 (inc. 12.2007.115) questa Camera ha ammesso la
domanda di assistenza giudiziaria dell’attore con il gratuito patrocinio
dell’avv. RA 1, riformando il decreto pretorile 2 maggio 2007 che aveva invece
respinto la richiesta considerando la causa priva di possibilità di buon esito.
Con sentenza di medesima data (inc. 12.2007.126) questa Camera ha altresì
annullato la sentenza pretorile 2 maggio 2007 e la relativa ordinanza sulle
prove del 27 febbraio 2007, ritornando gli atti al Pretore per la continuazione
della procedura, con specifiche indicazioni in merito agli atti istruttori
necessari ai fini del giudizio.
Dopo vicissitudini giudiziarie che non è necessario esporre in questa sede (cfr. incarto di questa Camera 12.2007.127), il Pretore ha statuito il 18 ottobre 2013, condannando la convenuta a versare all’attore fr. 44'763.10 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.
In sintesi, il Pretore ha
accertato che l’infortunio subito dall’attore aveva avuto ripercussioni sulla
capacità lavorativa per il periodo dal 12 novembre 1995 al 30 marzo 2001 e ha
conseguentemente determinato il risarcimento per la perdita di guadagno
relativa a tale periodo, respingendo invece le ulteriori pretese dell’attore,
rilevando la simulazione messa in atto da costui con l’aiuto della moglie e di
alcuni amici, smascherata in corso di causa dalle indagini della convenuta,
allo scopo di ottenere dall’assicurazione prestazioni non dovute. Per quel che
concerne le spese giudiziarie, il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le
spese peritali a carico dell’attore e per esso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato e ha stabilito le ripetibili dovute
dall’attore alla convenuta, non coperte dall’assistenza giudiziaria.
L’appello 18 novembre 2013 con il quale l’attore ha chiesto la riforma del
giudizio è stato respinto con sentenza 28 febbraio 2014 da questa Camera,
confermata con sentenza 6 maggio 2014 del Tribunale federale.
2. Con decisione 25 settembre
2014 il Pretore ha statuito in merito alla tassazione delle note d’onorario del
10 marzo 2008, di fr. 56'450.-, e del 27 marzo 2014, di fr. 15'210,85,
accogliendo solo parzialmente la richiesta del patrocinatore, al quale è stato
riconosciuto un onorario di fr. 4'500.-, oltre spese per fr. 500.- e IVA.
Con una succinta motivazione il giudice di prime cure ha ritenuto di poter
ammettere unicamente il lavoro svolto dal patrocinatore ai fini
dell’ottenimento della somma di circa fr. 45'000.- riconosciuti al suo
rappresentato a titolo di risarcimento danni. A mente del Pretore la pretesa
azionata eccedente tale importo sarebbe stata priva di probabilità di esito
favorevole, con riferimento specifico al comportamento simulatorio dell’attore
emerso in corso di causa.
3. Con reclamo 7 ottobre 2014
l’avv. RA 1 impugna la citata decisione di cui chiede in via principale la
riforma nel senso di riconoscere integralmente le note d’onorario presentate e,
subordinatamente, di rinviare l’incarto al Pretore per nuova tassazione.
Il reclamante, rievocate le fasi essenziali della procedura con particolare
riferimento alle decisioni che hanno condotto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria al suo patrocinato, rimprovera al Pretore un erroneo accertamento
dei fatti e un errore nell’applicazione del diritto.
A suo parere l’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria va
confermata alla luce del principio della res judicata, essendo già stata
oggetto di una sentenza della scrivente Camera (sentenza del 7 dicembre 2007
inc. 12. 2007.115) che ha concesso il gratuito patrocinio senza alcuna
limitazione con riferimento all’ammontare della pretesa oggetto della causa.
Il reclamante rileva inoltre come il Pretore non possa ora invocare l’abuso
nella richiesta di gratuito patrocinio, con riferimento all’esito del rapporto
investigativo attestante un comportamento simulatorio dell’attore, siccome non
avrebbe ritenuto di procedere tempestivamente ad una revoca ai sensi dell’art.
21 cpv. 1 lett c Lag (nella versione allora in vigore).
Il Pretore non avrebbe inoltre considerato il fatto che la petizione è stata
introdotta allorquando l’attore era inabile al lavoro già da cinque anni e
l’assicuratore Lainf aveva riconosciuto una rendita intera di durata
indeterminata per i postumi dell’incidente subito, ciò che permetteva di
ritenere le richieste verso la convenuta tutt’altro che pretestuose. A quel
momento, a fronte di una chiara inabilità, non era infatti per nulla agevole e
scontata la valutazione di una serie di aspetti medici di dettaglio, che già
sono di difficile comprensione e constatazione per uno specialista, che
permettessero di distinguere in quale misura l’incapacità al lavoro con una
forte connotazione psichica e una pluriennale assenza dal lavoro fosse di
natura posttraumatica e in quale misura.
4. Il reclamo merita
accoglimento parziale e il giudizio pretorile impugnato non può trovare
conferma.
Anzitutto il Pretore è venuto meno all’obbligo di motivazione, limitandosi ad
esporre una conclusione in termini estremamente succinti senza indicare gli
elementi su cui si basa tale giudizio, rimasti perlopiù sottintesi.
In modo lapidario e infondato il giudizio pretorile nega a posteriori ogni
possibilità di esito favorevole alla domanda di causa per la parte eccedente la
somma effettivamente riconosciuta di fr. 45'000.- circa. Tale conclusione,
oltre che immotivata, si scontra con le considerazioni già emerse dal giudizio
del 7 dicembre 2007 (inc. 12.2007.115) con il quale questa Camera aveva accolto
la domanda di gratuito patrocinio annullando la decisione in senso contrario
emessa il 2 maggio 2007 dal primo giudice.
Con riferimento alla questione del “comportamento simulatorio”
dell’attore, peraltro appena accennato nella decisione ora impugnata,
nell’ottica della sicurezza giuridica non può trovare conferma la scelta del
Pretore di non aver provveduto a suo tempo e senza indugio ad emanare una
decisione di revoca della concessione del gratuito patrocinio, attendendo
invece la conclusione della procedura per invocare tale circostanza ai fini di
negare il diritto del patrocinatore alla remunerazione (ICCA 9 ottobre 2009
inc. n. 11.2009.119, pag. 6 consid. 6 e).
Si rileva peraltro come nel caso concreto debbano valere per analogia i principi
esposti dalla giurisprudenza in materia di revoca del beneficio del gratuito
patrocinio, qualora in corso di causa emergano elementi atti a far
riconsiderare il primo giudizio su questo aspetto. Essa pone infatti limiti a
fronte dell’evidente esigenza di tutelare la buona fede che il patrocinatore ha
riposto nello Stato in merito alla remunerazione del lavoro prestato e al
rimborso delle spese sostenute. Infatti, il comportamento scorretto del
patrocinato non può essere semplicemente imputato al patrocinatore, a maggior
ragione con effetti retroattivi, se a quest’ultimo non è possibile rimproverare
un comportamento scorretto o in malafede (TF 11 aprile 2016 4D_19/2016).
La deduzione pretorile che nega la possibilità di esito favorevole della causa
alla luce dell’ingannevole simulazione messa in atto dall’attore è peraltro
contraddetta dalle chiare indicazioni contenute nel giudizio 7 dicembre 2007 di
questa Camera (inc. 12.2007.115). Già in quel frangente infatti, emersa la
simulazione sulla base del rapporto investigativo assunto agli atti, questa
Camera ha comunque indicato come il comportamento simulatorio fosse di rilievo
in relazione alle condizioni di salute dell’attore a quel momento e all’agire
compiacente di parenti e persone vicine, senza per questo che venisse meno
l’esigenza di assumere mezzi di prova utili a provare o escludere il
pregiudizio e l’esistenza di un nesso di causalità naturale, in particolare con
l’audizione dei medici e l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica e di
una perizia medica (pag. 10 consid. 7.2). Già allora il giudizio pretorile che
aveva invece negato l’assunzione delle prove e respinto la pretesa di
risarcimento a seguito dell’agire simulatore dell’attore era quindi stato
annullato.
Non può altresì essere di sostegno alla conclusione del Pretore la menzionata
sentenza del 28 febbraio 2014 con la quale questa Camera aveva respinto la
domanda di assistenza giudiziaria relativa all’appello del 18 novembre 2013. In
quelle circostanze infatti, ai fini del diniego, non hanno avuto alcuna
rilevanza le questioni della possibilità di esito positivo dell’ingente pretesa
risarcitoria inizialmente formulata con la petizione, rispettivamente del
comportamento simulatorio emerso in corso di istruttoria. Quel giudizio si era
limitato ad esaminare la possibilità di esito favorevole di un appello
circoscritto alla questione subordinata del computo degli interessi sulla somma
di danno riconosciuta in prima sede, rispettivamente ad una pretesa formulata
per la prima volta in appello e come tale di primo acchito improponibile
(sentenza cit. pag. 6 consid. 7).
5. Visto quento precede, il
giudizio pretorile non potendo trovare conferma, l’avvocato reclamante ha
diritto a vedersi riconoscere l’onorario per il lavoro svolto tenuto conto
dell’intero effettivo valore litigioso e non solo di un valore litigioso
ridotto alla parte riconosciuta con il giudizio di merito.
Tenuto conto delle particolari circostanze, dell’esigenza di celerità visto il
lungo tempo trascorso, nonché la scelta del primo giudice di rinunciare ad
esporre un’adeguata motivazione per un giudizio tanto categorico quanto
rilevante finanziariamente per il richiedente (al quale è stato riconosciuto un
importo di soli fr. 5'000.- più IVA a fronte di una pretesa di oltre fr. 70'000.-),
questa Camera ritiene di poter procedere direttamente alla tassazione delle
note d’onorario esposte dal reclamante, senza rinviare gli atti al primo
giudice per un nuovo giudizio.
6. 6.1.
Il reclamante ha chiesto la tassazione delle due note d’onorario emesse per il
patrocinio relativo alla medesima procedura. Egli aveva infatti emesso una
prima nota datata 10 marzo 2008 per il patrocinio della fase di procedura
sfociata nel giudizio pretorile del 2 maggio 2007 che aveva respinto la
petizione (sentenza poi annullata con il summenzionato giudizio di questa Camera,
inc. 12.2007.126, che aveva ritornato gli atti al primo giudice per
l’istruttoria e il nuovo giudizio, poi emesso il 18 ottobre 2013). Il Pretore
aveva risposto con lo scritto 11 marzo 2008 al patrocinatore di non ravvisare
motivi per una tassazione intermedia della nota e che vi avrebbe dato seguito
solo una volta terminata la procedura.
La seconda nota d’onorario presentata dal patrocinatore il 28 marzo 2014 si
riferisce quindi alla successiva fase di patrocinio, a partire dal 24 aprile
2008 fino alla conclusione della procedura in prima sede.
6.2.
Con riferimento alla nota d’onorario del 10 marzo 2008, di complessivi fr.
56'450.- (spese e IVA comprese), va rilevato come il patrocinatore abbia
esposto un onorario di fr. 51'035,35 pari al 5% del valore di causa calcolato
in fr. 1'458'152,70, ridotto del 30%. Il patrocinatore ha quindi
sostanzialmente applicato i parametri di calcolo secondo la formula ad
valorem dell’allora vigente tariffa (TOA), senza fornire un dettaglio
esplicito del tempo impiegato per lo svolgimento del mandato, peraltro
descritto solo per sommi capi.
Pur evitando di incorrere nell’erroneo schematismo applicato dal Pretore,
bisogna comunque considerare come l’elevata pretesa complessivamente formulata
con la petizione fosse esagerata e sia stata massicciamente ridotta in sede di
conclusioni. L’attore, senza fornire una precisa ricapitolazione e omettendo di
formulare un petitum con una cifra definita, ha chiesto che venisse “giudicato
come richiesto nella petizione con gli aggiornamenti di cui al presente
allegato, redatto alla luce dell’istruttoria” (conclusioni del 6 novembre
2012, pag. 24, Atto XIII). Nell’allegato conclusivo egli ha quindi elencato le
varie poste per una somma complessiva di circa fr. 758'000.-, ovvero
pressappoco la metà di quanto inizialmente preteso, pur negando la rilevanza
delle emergenze istruttorie che hanno fatto emergere una situazione
sostanzialmente diversa da quella posta alla base della quantificazione delle
pretese iniziali. Lo stesso attore ha riconosciuto con le conclusioni di aver
avuto un comportamento scorretto atto ad accentuare con l’inganno la reale portata
del pregiudizio alla salute subito, salvo non accettare che questo potesse
avere influsso sulla valutazione del danno effettivo e la conseguente
quantificazione della pretesa risarcitoria. Ne discende che il valore di fr.
1'458'152,70 risulta manifestamente sproporzionato al valore di causa
effettivo, anche nell’ipotesi migliore per le tesi esposte dall’attore con le
conclusioni.
Va inoltre evidenziato
come la causa non presentasse particolari complessità dal punto di vista
giuridico, rilevanti essendo soprattutto gli accertamenti medici peritali che
si sono resi possibili senza difficoltà particolare di patrocinio.
Si rileva inoltre come il mandato sia stato svolto dal legale anche a favore
della moglie e dei figli dell’attore, per procedure analoghe e in parte
congiunte (si veda il giudizio unico finale del Pretore del 18 ottobre 2013
inc. OA.2005.168/169/170). Benchè il patrocinatore sottolinei espressamente che
il compenso per quelle prestazioni non è stato compreso nelle note esposte, si
può comunque tener conto dei vantaggi per il patrocinatore derivanti dalle
evidenti sinergie sorte tra le varie cause promosse, in particolare per
l’elaborazione degli allegati fondati sullo stesso complesso di fatti e per
l’istruttoria vertente sugli stessi aspetti.
Ne discende che, pur considerando come riferimento per il calcolo dell’onorario
l’abrogata TOA, in particolare le percentuali indicate all’art. 9 (dal 4 al
7%), tenuto conto della riduzione al 70% in applicazione dell’art. 36 cpv. 1
LTG, si giustifica di riconoscere un onorario complessivo di fr. 30'000.- per
l’intera procedura.
6.3.
Con riferimento all’onorario di fr. 12'816,65 esposto nella nota del 27
marzo 2014 (di complessivi fr. 15'210,85.- IVA compresa) non vi sono motivi per
riconoscerlo in aggiunta a quanto già calcolato con la tassazione della nota
del 10 marzo 2008. Il patrocinatore non ha indicato per quali motivi dovrebbe
avere diritto, oltre all’onorario complessivo calcolato in applicazione
dell’art. 9 TOA sulla base del valore di causa, a vedersi riconoscere pure un
ulteriore onorario di fr. 12'816,65 sulla base del preteso dispendio orario
effettivo e di una tariffa oraria di fr. 200.- per la fase finale del medesimo
mandato. La fase di lavoro in questione è infatti già stata considerata nel
calcolo dell’onorario riconosciuto sulla base della prima nota (consid. 6.2).
6.4.
Con riferimento alle spese esposte (di fr. 1'427,50 nella nota d’onorario del
10 marzo 2008 e ulteriori fr. 1'279.- in quella del 27 marzo 2014) non vi sono
motivi per non riconoscerne l’ammontare complessivo di fr. 2'706,50.
6.5.
Con riferimento all’imposizione ai sensi della Legge federale concernente
l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) va considerato come il tasso del 7,6%
risulti applicabile solo per le prestazioni precedenti il 1° gennaio 2011, data
a partire dalla quale è in vigore un tasso pari a 8%.
Sulla base delle informazioni fornite dal reclamante appare pertanto adeguato
riconoscere il tasso IVA aumentato su un onorario di fr. 7'500.- e su spese di
fr. 850.-.
7. In conclusione, per entrambe le note d’onorario soggette a tassazione viene riconosciuta al reclamante la somma di fr. 30'000.- per onorari oltre a fr. 2'706,50 per spese e IVA calcolata come al considerando precedente.
8. Viste le circostanze si prescinde dal prelievo di spese processuali. Al reclamante si riconoscono ripetibili ridotte ritenuto che il reclamo è stato accolto sul principio, ma solo parzialmente accolto sull’importo richiesto.
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo 7 ottobre 2014
dell’avv. RA 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
25 settembre 2014 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così
riformati:
1. A favore del patrocinatore è riconosciuto un
onorario di fr. 30'000.-, oltre ad un rimborso spese di fr. 2'706,50.
2. Al patrocinatore viene rimborsata l’IVA, calcolata sull’onorario netto
più le spese, al tasso dell’8% su fr. 8'350.- e al tasso del 7,6% sulla parte
rimanente.
2. Non si prelevano spese giudiziarie. Lo S__________ rifonderà al reclamante fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).