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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 25 maggio 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di
fr. 87'285.20 oltre interessi, a titolo di indennità per licenziamento abusivo, di indennità per ore straordinarie e vacanze non godute e di provvigione per l'anno 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano ed inoltre il rimborso delle spese della procedura di conciliazione;
domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che la Pretora aggiunta, con sentenza 30 agosto 2014, ha accolto parzialmente, condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 23'290.25 lordi oltre interessi, rigettando in via definitiva, limitatamente a tale importo, l'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano e condannando inoltre la convenuta a corrispondere all'attrice fr. 375.- quale parziale rifusione delle spese della procedura di conciliazione;
appellante la convenuta con atto di appello 9 ottobre 2014, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente all'importo di fr. 1'258.- oltre interessi, di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per tale importo, di porre integralmente a carico dell'attrice le spese della procedura di conciliazione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede;
mentre l'attrice, con risposta 24 novembre 2014, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha iniziato a lavorare presso la AP 1 il 1° luglio 1975 (doc .C). Il rapporto di impiego è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 30 aprile 2010, con effetto al 31 luglio successivo (doc. E). Il 7 luglio 2010 la dipendente ha formulato opposizione alla disdetta, in quanto abusiva; oltre a chiederne la motivazione scritta, essa ha proposto di terminare l'attività il 9 luglio 2010 attraverso la compensazione delle vacanze residue e delle ore supplementari (doc. F). L'attrice ha poi ottenuto di lasciare il posto di lavoro il 20 luglio 2010 (doc. I). Le parti non hanno invece potuto trovare un accordo sulle conseguenze economiche dello scioglimento del contratto. Fallito anche il tentativo di conciliazione, il 17 marzo 2011 AO 1 ha ricevuto l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272; doc. Z).
B. Con petizione 25 maggio 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1AP 1, chiedendo la condanna della stessa al versamento in suo favore di complessivi fr. 87'285.20, oltre interessi, e meglio:
- fr. 55'690.-, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010, quale indennità a seguito di licenziamento abusivo giusta l'art. 336a CO;
- fr. 22'032.25, oltre interessi del 5% a decorrere dalla scadenza di ogni singolo anno per le ore maturate in quello stesso anno, a titolo di pagamento di 450.12 ore straordinarie prestate tra il 2005 ed il 2010;
- fr. 1'223.-, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010, quale retribuzione di 2.58 giorni di vacanza non goduti;
- fr. 8'339.92 a titolo di provvigione pro-rata per il 2010, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010.
L'attrice ha sollecitato in pari tempo il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per gli importi suddetti ed ha protestato spese e ripetibili, comprese le spese anticipate nella procedura di conciliazione.AP 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione.
C. Esperita l'istruttoria, con sentenza 30 agosto 2014 la Pretora aggiunta ha accolto parzialmente l'azione. Essa ha negato l'indennità rivendicata per il titolo di licenziamento abusivo e la domanda di versamento della gratifica per l'anno 2010. Ha invece accolto, integralmente, ovvero per fr. 22'032.25, la pretesa di pagamento delle ore straordinarie ed inoltre quella di retribuzione dei giorni di vacanza, il cui importo è stato leggermente ritoccato verso l'alto, a fr. 1'258.-.
Per quanto concerneva il riconoscimento delle ore straordinarie - il solo rimasto controverso a questo stadio della procedura - la Pretora aggiunta ha accertato la sussistenza, quando l'azienda era posseduta e gestita da __________, di una prassi secondo cui un forfait di 60 ore straordinarie annue non veniva né compensato con tempo libero né indennizzato. Non era tuttavia stato accertato che questa prassi fosse stata concordata per iscritto tra le parti in causa. Inoltre, la regola secondo cui un impiegato di rango superiore è tenuto a fornire uno sforzo supplementare, sotto forma di ore straordinarie, senza aver diritto ad una retribuzione particolare, non trovava applicazione quando la remunerazione di siffatte ore era prevista dal contratto, come in concreto (doc. C, patto 2). All'attrice ritornavano altresì applicabili le limitazioni dell'orario di lavoro sancite dagli art. 12-13 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11). La giudice di prime cure ha pertanto ritenuto che l'attrice fosse legittimata a far valere le pretese di pagamento delle ore straordinarie, che erano state dedotte forfettariamente, in ragione di 60 ore straordinarie all'anno, nel periodo 2005-2009. Il fatto di aver atteso il passaggio di proprietà dell'azienda all'__________ Group Holding, di proprietà di __________, e la fine del rapporto di lavoro individuale per chiedere il pagamento di queste ore straordinarie non poteva inoltre essere interpretato come rinuncia a tale diritto, non essendo stato prodotto un accordo scritto delle parti attestante tale rinuncia; al contrario il contratto di lavoro sanciva espressamente e senza condizioni una tale retribuzione. Alla remunerazione di queste ore doveva essere addizionata quella delle ore straordinarie prestate a partire dal subentro del nuovo azionista.
In conclusione, la convenuta è stata condannata a versare, complessivamente, all'attrice fr. 23'290.25 lordi, oltre interessi, ed a regolarizzare gli oneri sociali relativi. L'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano è stata rigettata in via definitiva per tali importi. La tassa di giustizia, di fr. 3'000.-, e le spese, di fr. 400.-, sono state poste a carico della convenuta per fr. 850.- e dell'attrice per fr. 2'550.-, che è inoltre stata tenuta a corrispondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili parziali. La convenuta è invece stata chiamata a rimborsare all'attrice fr. 375.- quale parziale rifusione delle spese della procedura di conciliazione.
D. Con atto di appello 9 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente all'importo di fr. 1'258.- oltre interessi, di respingere in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per tale importo, di porre integralmente a carico dell'attrice le spese della procedura di conciliazione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.
L'appellante contesta il riconoscimento del pagamento delle ore straordinarie sancito dalla Pretora aggiunta. Essa sostiene che in effetti il contratto di lavoro con la controparte prevedeva, inizialmente, l'indennizzo delle ore supplementari (doc. C). A quel momento l'appellata svolgeva tuttavia la funzione di segretaria, con uno stipendio di fr. 5’000.- mensili. Con il trascorrere degli anni AO 1 è invece diventata un quadro della ditta, un dirigente, un organo di fatto, in quanto responsabile della sartoria - attività principale della società - e dell'amministrazione, al quale non ritornano applicabili le limitazioni dell'orario di lavoro prescritte dagli art. 12 seg. LL. A quel momento è subentrata una modifica scritta della regolamentazione delle ore straordinarie. Purtroppo non è stato possibile reperire il documento attestante questo cambiamento, che è tuttavia provato grazie alle deposizioni dei testi __________ e __________. Lo conferma inoltre il fatto che l'appellata non ha mai preteso il pagamento delle prime 60 ore straordinarie prestate ogni anno sino al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, rinunciandovi. La sua pretesa sarebbe in ogni caso abusiva.
E. Con risposta 24 novembre 2014 l'attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi della Pretora aggiunta, confortate da ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato
in diritto: 1. È pacifico che attrice e convenuta abbiano concluso un contratto (individuale) di lavoro (art. 319 segg. CO).
Per quanto qui interessa, l'art. 321c CO prescrive che quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2). Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3).
2. Nel caso di specie, il contratto di lavoro individuale che legava l'attrice alla convenuta prevedeva espressamente l'indennizzo delle ore straordinarie con tempo libero o con il pagamento di un supplemento sullo stipendio del 25% (cfr. doc. C). Al termine del rapporto di lavoro l'attrice era pertanto legittimata a rivendicare il pagamento di tutte le ore supplementari prestate che non erano state compensate con tempo libero. L'appellante non è invece stata in grado di provare quanto asseverato, ossia che questo accordo fosse stato validamente modificato. Intanto non ha versato agli atti alcun "accordo scritto", come esige l'art. 321c CO, che attestasse un cambiamento di questa pattuizione. A questa carenza non hanno potuto supplire le deposizioni dei testi __________, escusso il 29 marzo 2012, e __________, interrogato l'11 maggio successivo. Entrambi hanno, genericamente, riferito che ai quadri dell'azienda non venivano retribuite le prime 60 ore di lavoro straordinario prestate nel corso di un anno. Il primo teste non è tuttavia stato in grado di "dire se tale clausola fosse contenuta nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale" (cfr. deposizione __________, pag. 2), mentre che il secondo ha affermato che "ciò era previsto anche dal contratto di lavoro" (cfr. deposizione __________, pag. 4). In ogni caso, per i due testi, i quadri erano al corrente di questa regola (ibidem). Sennonché, in concreto, non solo non è stato prodotto alcun regolamento aziendale, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza ma, in più, il contratto di lavoro con l'attrice (doc. C) - il solo che risulta agli atti - non contemplava questa limitazione, per cui bisogna giocoforza ritenere che ogni ora di lavoro supplementare prestata dovesse essere remunerata.
Ferma questa premessa, può rimanere irrisolto il quesito di sapere se, come sostiene l'appellante, l'attrice facesse parte dei quadri dirigenti dell'azienda. In effetti se, da un lato, come ha rettamente rilevato la Pretora aggiunta sulla base della dottrina e della giurisprudenza, i quadri superiori sono tenuti a fornire uno sforzo supplementare, sotto forma di ore straordinarie, senza avere di principio diritto ad una retribuzione particolare, questa regola non trova applicazione quando – come si avvera in concreto – la remunerazione delle ore straordinarie è prevista dal contratto di lavoro (cfr. Christian Favre/Rolf A. Tobler/Charles Munoz, Le contrat de travail, Code annoté, 2.a edizione, Losanna 2010, ad art. 321c n. 3.6; Jean-Philippe Dunand in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad art. 321c n. 66).
Del pari, è irrilevante determinare se l'attrice esercitasse un ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d LL, di modo che la relativa legislazione federale di diritto pubblico sul lavoro non le ritornasse applicabile.
3. Come ha ulteriormente argomentato la Pretora aggiunta, l'attrice non ha commesso un abuso di diritto per aver atteso la fine del rapporto di impiego per rivendicare il pagamento (integrale) delle ore straordinarie. Infatti, un abuso per ritardo nell'esercizio di questo diritto va ammesso solo in circostanze straordinarie - che, in concreto, non sono minimamente dimostrate, ma nemmeno sostenute dall'appellante - giacché secondo la giurisprudenza il diritto alla remunerazione delle ore supplementari rientra tra i crediti irrinunciabili ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO; il silenzio del lavoratore non pregiudica pertanto in linea di principio la facoltà dello stesso di far valere solo in seguito il relativo credito verso il datore di lavoro (DTF 129 III 171 consid. 2.4 con rinvii; Favre/Tobler/Munoz, op. cit., ad art. 321c n. 3.7; Dunand, op. cit., ad art. 321c n. 57).
Invano l'appellante sostiene poi che la pretesa sia perenta, a seguito di rinuncia alla stessa da parte dell'attrice; ora, una tale ipotesi può semmai entrare in linea di conto, secondo la giurisprudenza, solo quando il datore di lavoro non ha né, tenuto conto delle circostanze, dovrebbe avere conoscenza della necessità di svolgere delle ore straordinarie, per cui si può ammettere che l'accettazione da parte del lavoratore del salario abituale senza informare il datore di lavoro dell'effettuazione di ore straordinarie equivalga ad una rinuncia alla remunerazione delle stesse (cfr. DTF cit. consid. 2.2.-2.4; Dunand, op. cit., ad art. 321c n. 58). In concreto, tuttavia, lo svolgimento delle ore supplementari in discussione, assodato, era perfettamente noto al datore di lavoro, il quale non ne ha del resto nemmeno contestato l'entità.
4. Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 9 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello di fr. 2'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellata identico importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).