Incarto n.
12.2014.170

Lugano

16 dicembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso contro l’avviso di rifiuto di iscrizione a RC emanato il 6 ottobre 2014 dall’Ufficio del registro di commercio (inc. n. 9764/2014) presentato il 10 ottobre 2014 da

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

con cui la ricorrente chiede di annullare e riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza 17 settembre 2014 e di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di procedere immediatamente alla sua iscrizione a RC, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 19 novembre 2014, postula la reiezione del gravame, protestando spese e indennità;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che con istanza 20 giugno 2014 (doc. D) l’associazione RI 1 ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di essere iscritta a RC, allegando copia dello statuto, della dichiarazione di domiciliazione e del verbale con cui la sua assemblea costitutiva - composta dei 3 soci fondatori, il dr. __________, il prof. dr. __________ e il dr. __________ - aveva approvato lo statuto e nominato i membri del comitato direttivo, che avevano a loro volta dichiarato di accettare la nomina;

 

                                  che con scritto 27 giugno 2014 (doc. F) l’Ufficio del registro di commercio, rappresentato dal tenitore __________, ha comunicato che l’iscrizione era sospesa per i seguenti motivi: perché la direttiva 1° aprile 2009 “concernente l’esame delle ditte e dei nomi” dell’Ufficio federale del registro di commercio (doc. 1) disponeva che la ditta iscritta a RC in inglese doveva essere iscritta almeno anche in una lingua nazionale; siccome lo statuto indicava la sede e il recapito presso uno studio legale anziché presso una persona fisica o morale; in quanto, a seguito della rinuncia alla revisione, l’ufficio di revisione menzionato nello statuto andava meglio definito come “ufficio di revisione interno”; e per il fatto che le persone che rappresentavano l’associazione erano indicate con titoli accademici non documentati;

 

                                  che il 17 settembre 2014 (doc. I), ritenendo di aver nel frattempo rimediato agli impedimenti indicati dall’Ufficio del registro di commercio, l’associazione, che ha allora modificato il suo nome in RI 1, ha inoltrato una nuova istanza di iscrizione a RC, allegando la documentazione debitamente aggiornata;

 

                                  che con decisione 6 ottobre 2014 l’Ufficio del registro di commercio, rappresentato dal capo-servizio __________, ha rifiutato la sua iscrizione a RC, ponendo a carico dell’istante una tassa di fr. 50.-: esso ha in sostanza evidenziato che secondo la direttiva 1° aprile 2009 dell’Ufficio federale del registro di commercio tutte le versioni iscritte dovevano concordare dal punto di vista del contenuto (§ 118) rispettivamente il nome doveva essere composto in maniera tale che terzi potessero dedurre l’esistenza di un’associazione ritenuto che in caso contrario lo stesso doveva essere completato con la forma giuridica o con un’altra indicazione che rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto (§ 252), e che nel caso in esame la designazione corretta era “associazione” e in inglese “association” (§ 255); inoltre lo statuto (doc. H) menzionava impropriamente l’obbligo per i soci di versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, termine che andava correttamente utilizzato se non altro nella notifica dei fatti da iscrivere;

 

                                  che con il ricorso 10 ottobre 2014 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con osservazioni 19 novembre 2014, l’istante chiede di annullare e riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza 17 settembre 2014 e di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di procedere immediatamente alla sua iscrizione a RC, con protesta di spese e ripetibili;

 

                                  che il ricorso in esame, presentato dall’istante, unica parte legittimata (art. 165 cpv. 3 lett. a ORC), a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro ricevibile in ordine; 

 

                                  che le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (art. 26 ORC) e, a tale scopo, prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza, verificando in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi contengano quanto richiesto dalla legge e dall’ordinanza e non violino disposizioni di carattere imperativo (art. 28 ORC e 940 CO): per dottrina e giurisprudenza invalsa, l’Ufficio del registro di commercio dispone di un ampio potere cognitivo per quanto riguarda l’esame delle condizioni formali per l’iscrizione (Zihler, SHK-HRegV, n. 2 e 13 ad art. 28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185), ivi compreso l’esame delle ditte e dei nomi (Zihler, op. cit., n. 30 ad art. 28 ORC), ritenuto che nella formazione di questi ultimi assume una certa rilevanza la direttiva 1° aprile 2009 “concernente l’esame delle ditte e dei nomi” dell’Ufficio federale del registro di commercio, che, pur non avendo forza di legge ed essendo rivolta agli Uffici del registro di commercio, non può essere ignorata nella misura in cui codifica una prassi unitaria e consolidata delle autorità del registro di commercio (Zihler, op. cit., n. 31 ad art. 28 ORC); nell’esame del diritto materiale esso dispone per contro di un potere cognitivo limitato nel senso che deve verificare unicamente il rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di una loro manifesta e inequivocabile violazione è possibile rifiutare un’iscrizione (Zihler, op. cit., n. 2 e 33 ad art. 28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);

                               

                                  che la ricorrente mette preliminarmente in dubbio che il capo-servizio __________ potesse essere istituzionalmente competente a rappresentare l’Ufficio del registro di commercio in vece del tenitore __________: la censura - che tutt’al più avrebbe permesso di annullare la decisione impugnata, ma non certo di riformarla come preteso nel gravame - è ampiamente infondata, visto e considerato che il querelato giudizio, pur non firmato individualmente dal funzionario dirigente responsabile dell’unità cui era attribuita la competenza di decisione, risulta in ogni caso essere stato sottoscritto con firma individuale dal suo sostituto che nell’occasione (cfr. scambio di corrispondenza e di e-mail negli atti istruttori n. 2 e 3) aveva istruito la pratica (art. 3 lett. b del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali);

 

                                  che con la prima censura la ricorrente contesta la decisione di diniego dell’iscrizione a RC, negando in particolare che nel caso concreto la designazione corretta “associazione” dovesse essere tradotta in inglese con “association” anziché con “society”, termini che in base a molti dizionari (doc. K-Q) erano equivalenti e interscambiabili, tanto più che le associazioni iscritte in Ticino con il termine “società” erano ben 26 e in Svizzera quelle con il termine “society” erano addirittura 71 (ad esempio doc. R-U): la censura, che riguarda l’ambito della formazione delle ditte e dei nomi, in cui l’Ufficio del registro di commercio dispone - come detto - di un ampio potere cognitivo, merita di essere accolta;

 

                                  che è invero a torto che l’Ufficio del registro di commercio non aveva a suo tempo ritenuto di iscrivere a RC l’associazione RI 1: giusta il § 252 della direttiva 1° aprile 2009 il nome di un’associazione, ivi compreso quello in lingua straniera (cfr. § 254, che rimanda per analogia ai § 110 segg.), deve in effetti essere composto in maniera tale che terzi possano dedurre l’esistenza della stessa, ritenuto che in caso contrario occorre completare il nome con la forma giuridica o con un’altra indicazione che rimandi all’esistenza di un soggetto di diritto; sennonché, nel caso concreto, il nome scelto (contenente il termine “society”, da solo) lasciava chiaramente intendere che si trattava proprio di un’associazione (cfr. gli esempi riportati al § 253), sicché non s’imponeva una sua completazione con la forma giuridica o con un’altra indicazione che rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto (del resto in Svizzera, dopo il 1° aprile 2009, sono state iscritte a RC non meno di 13 associazioni con queste medesime caratteristiche: __________, __________, __________, __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________

 

                                  che in particolare è a torto che l’Ufficio del registro di commercio aveva allora imposto all’associazione RI 1 di iscrivere a RC anche una sua traduzione in italiano: il § 110 della direttiva (applicabile per analogia - come detto - in virtù del rimando del § 254) non prevede in effetti una tale esigenza, mentre il § 106 applicato nell’occasione dall’Ufficio del registro di commercio (secondo cui “se la ditta è iscritta nel registro di commercio in inglese deve essere iscritta almeno anche in una lingua nazionale”) concerneva in realtà tutt’altro aspetto e meglio l’indicazione della forma giuridica (e non della ditta o del nome) in inglese (§ 105 e 107), come risulta inequivocabilmente dal testo tedesco del § 106 (“wird die Firma mit einem englischsprachigen Rechtsformzusatz im Handelsregister eingetragen, so muss mindestens eine weitere Fassung der Firma die Angabe der Rechtsform in einer schweizerischen Landessprache enthalten”; in tal senso pure Siffert, SHK-HRegV, n. 7 ad art. 171 ORC) e dagli esempi riportati al § 108;

 

                                  che è ancora una volta a torto che l’Ufficio del registro di commercio ha in seguito rifiutato di dar seguito alla richiesta di iscrizione, dopo che l’associazione RI 1 aveva comunque provveduto a completare la sua domanda d’iscrizione a RC aggiungendo ora la sua traduzione italiana In__________ Associazione __________: già detto che nel caso di specie il nome inglese scelto (contenente il termine “society”, da solo) lasciava chiaramente intendere che si trattava proprio di un’associazione per cui non s’imponeva una sua completazione con la forma giuridica (che in base al § 255 avrebbe dovuto essere il termine inglese “association”, il cui corrispettivo italiano era “associazione”) o con un’altra indicazione che rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto, non risulta in effetti che la traduzione italiana del nome non concordasse dal punto di vista del contenuto con la versione inglese come imposto dal § 118, essendo incontestabile che il termine inglese “society” poteva legittimamente essere tradotto, soprattutto in ambito legale, con il termine italiano “associazione” (senz’altro più preciso del termine “società”, cfr. doc. K-Q; in Svizzera risulta del resto essere stata iscritta a RC già un’associazione con queste caratteristiche: Schweizerische Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung (Associazione svizzera delle prove non distruttive) (Swiss society for nondestructive testing) [doc. T]), con il termine tedesco “Verein” (in Svizzera sono per altro già state iscritte a RC 2 associazioni con queste caratteristiche: __________, __________ o con il termine francese “association” (in Svizzera risultano in effetti essere già state iscritte a RC 4 associazioni con queste caratteristiche: __________ [doc. R], __________ __________ [doc. T]);

                                                                  

                                  che l’ulteriore obiezione all’iscrizione a RC sollevata dall’Ufficio del registro di commercio, dovuta al fatto che lo statuto (doc. H) menzionava l’obbligo per i soci di versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, riguarda invece l’ambito dell’esame del diritto materiale, in cui l’Ufficio dispone solo di un potere cognitivo limitato, e come tale può portare alla sanzione del diniego dell’iscrizione solo nel caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile, ciò che non è qui il caso;

 

                                  che la circostanza, di per sé inidonea a giustificare un successivo diniego dell’iscrizione a RC già per il fatto di non essere stata menzionata nello scritto 27 giugno 2014 (doc. F), non è in ogni caso tale da escludere un’eventuale iscrizione a RC, non riguardando norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi: il fatto che nel suo statuto si parli di “quote sociali” anziché di “contributi” come stabilito all’art. 71 CC non è in effetti di particolare rilievo, essendo in ogni caso chiaro, nonostante una formulazione giuridica parzialmente imprecisa, che le “quote sociali” menzionate nello statuto (doc. H) altro non erano proprio che i contributi periodici previsti dalla norma di legge (cfr. Foëx, Commentaire Romand, n. 7 ad art. 71 CC; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);

                               

                                  che in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, come richiesto dalla ricorrente, ritenuto che le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 49 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e l’art. 49 LPAmm

 

 

decide:

 

                             1.  Il ricorso 10 ottobre 2014 di RI 1 è accolto.

                                  § In riforma della decisione 6 ottobre 2014 l’Ufficio del registro di commercio provvederà all’iscrizione a RC dell’associazione.

                                  

                             2.  Non si prelevano spese processuali. L’Ufficio del registro di commercio rifonderà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                        Il vicecancelliere                

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).