chiamato a giudicare nella causa inc. n. SO.2014.414 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 8 luglio 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’assunzione
delle misure necessarie per ripristinare la situazione legale, ai sensi
dell’art. 941a CO, la società convenuta essendo priva di rappresentanza in
Svizzera e priva di amministrazione;
domanda accolta dal Pretore con sentenza 28 agosto 2014, con la quale ha
sciolto la società anonima convenuta e ne ha ordinata la liquidazione secondo
le prescrizioni applicabili al fallimento;
procedura nella quale è insorto, con appello datato 7 ottobre 2014 trasmesso con invio postale il giorno successivo alla Pretura,
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il quale, qualificatosi come amministratore della società di cui è stato pronunciato lo scioglimento, chiede la revoca della decisione pretorile e postula la concessione di un termine per nominare un nuovo amministratore e eventualmente indicare la nuova sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 luglio 2014 l'AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo l’adozione delle misure necessarie per rimediare alle lacune organizzative e ripristinare la situazione legale, ai sensi dell’art. 941a CO, siccome a seguito della partenza per l'Italia di RA 1 la società convenuta era divenuta priva di rappresentanza in Svizzera (art. 718 CO) e priva di amministrazione (art. 707 CO);
che il Pretore, accertato il
mancato ripristino della situazione legale nel termine impartito dall'AO 1, con
decisione 11 luglio 2014 ha assegnato alla società un termine di trenta giorni
per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria dello scioglimento
della società e della liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che, constatato il mancato rispetto del termine così assegnato, con decisione
28 agosto 2014 il Pretore ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento della
società convenuta, ordinandone la liquidazione in via di fallimento;
che la suddetta diffida e la successiva sentenza sono state notificate nella forma degli assenti tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale (n. 57/2014 del 18 luglio 2014 pag. 5952 e n. 70/2014 del 2 settembre 2014 pag. 7152 e 7153), la società non avendo più un recapito legale alla sede statutaria;
che contro la sentenza era proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione;
che con l’appello datato 7 ottobre 2014, ma trasmesso con invio postale solo il giorno successivo, RA 1, qualificatosi come amministratore della società, chiede la revoca dello scioglimento e che venga concesso un termine per nominare un nuovo amministratore e eventualmente indicare la nuova sede, spiegando i motivi che gli avrebbero impedito di intervenire in precedenza;
che l’atto non è stato intimato
all’AO 1;
che il Tribunale Federale, con giudizio 16 dicembre 2014 (inc. 4A_661/2014) ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società convenuta contro
la decisione 30 ottobre 2014 con la quale la Presidente di questa Camera aveva
respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
che in mancanza di recapito legale della sede statutaria, a ragione l’AO 1 prima e il Pretore poi, hanno notificato la diffida e gli atti giudiziari per via edittale (art. 141 CPC), con la conseguenza che quale giorno della notificazione della sentenza impugnata vale il 2 settembre 2014 (art. 141 cpv. 2 CPC);
che l'appello proposto con invio postale dell'8 ottobre 2014 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile esaminarlo nel merito;
che l’appello, manifestamente improponibile, può essere evaso senza ulteriori formalità;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante, ritenuto che non si assegnano ripetibili all’AO 1, al quale l’appello non è stato intimato;
che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che l’appellante ha agito personalmente e che non ha cognizioni giuridiche;
che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione (cfr. doc. A);
Per i quali motivi,
decide:
1. L’appello è irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
Giudice Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).