Incarto n.
12.2014.175

Lugano

28 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.489 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 24 luglio 2008 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 AP 1

 AP 2

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 48'854.05 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 su fr. 36'752.20, dal 1° agosto 2008 su fr. 9'131.85 e dal 24 luglio 2008 su fr. 2'970.-, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 settembre 2014 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento in solido di fr. 22’425.25 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 su fr. 18'293.40 e dal 1° agosto 2008 su fr. 4'131.85, somme per le quali ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni interposte ai PE;

 

appellanti i convenuti con appello 7 ottobre 2014 (poi parzialmente rettificato il giorno seguente), con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellante l’attore con risposta e appello incidentale 4 dicembre 2014, con cui chiede la reiezione dell’appello della controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava gli interessi sulla somma di fr. 2'970.-, ora postulati solo a far tempo dal 1° agosto 2008), pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Il 12 settembre 2005 (doc. B) AP 1 e AP 2 hanno chiesto all’arch. AO 1 di allestire un’offerta di massima, corredata dei necessari piani, per la ristrutturazione e l’ampliamento della loro casa unifamiliare sita sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________. Il progetto di massima, allestito il 26 settembre 2005 (doc. C1), è stato discusso e accettato dai proprietari, che in seguito hanno chiesto ed ottenuto che vi fossero apportate alcune modifiche (doc. C2).

                                  Il 27 ottobre 2005, tre giorni dopo l’inoltro della domanda di costruzione (doc. D), poi regolarmente approvata (doc. 44), l’architetto ha inviato ai committenti un contratto di architettura retto dalle norme SIA 102 (doc. E), che, per tutte le prestazioni di progettazione e di direzione lavori effettuate e da effettuarsi, concludeva per un onorario a suo favore stimato in fr. 52'360.- (fr. 400'000.- presumibili costi dell’opera x 0.1885% fattore di base x 0.80 grado di difficoltà x 0.79 fattore di adeguamento x fr. 110.-/h) + IVA. Il contratto è stato ritornato firmato (cfr. doc. F).

                                  Nel marzo 2006, dopo aver allestito diversi piani esecutivi, l’architetto ha trasmesso ai committenti il preventivo dei costi (doc. V), che concludeva per una spesa di fr. 801'291.- + IVA. Richiesto di contenere i costi ad un importo massimo di fr. 450'000.-, l’architetto ha in seguito modificato il progetto e nel luglio 2006 ha presentato un nuovo preventivo (doc. AC), concludente per un importo di fr. 412'930.- + IVA.

                                  Con scritto 2 ottobre 2006 (doc. AE) i committenti hanno informato l’architetto di essere costretti a rimandare i lavori di ampliamento della casa per mancanza dei fondi necessari ed hanno successivamente rifiutato di pagargli altre somme oltre all’acconto di fr. 10'000.- + IVA nel frattempo già corrisposto.

 

 

                             2.  Con petizione 24 luglio 2008 l’arch. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 48'854.05 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte a due PE. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il riconoscimento del saldo del suo onorario di fr. 36'752.20 (fr. 43'450.- [calcolato in modo imprecisato sulla base di presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.- e su una percentuale di opere effettuate del 59.5%] + IVA fr. 3'302.20 ./. acconto fr. 10'000.-), del supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (10% di fr. 29'700.- [onorario a suo dire totale di fr. 73'150.- ./. onorario a suo dire già maturato di fr. 43’450.-]), dell’onorario di fr. 4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto (doc. AO) nonché la rifusione delle spese legali preprocessuali di fr. 5'000.-.

                                  I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

 

 

                             3.  Esperita l’istruttoria ed effettuato il dibattimento finale, il Pretore, con sentenza 3 settembre 2014, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1) ha condannato i convenuti al pagamento in solido di fr. 22’425.25 oltre interessi ed accessori (dispositivi n. 1.1 e 1.2) e ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 1'800.-, le spese di fr. 300.- e le spese peritali, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto all’attore un onorario residuo di fr. 18'293.40 (fr. 26’471.50 [calcolato su presumibili costi dell’opera di fr. 400'000.- e su una percentuale di opere effettuate del 50.5%] + IVA fr. 2'011.85 + spese per copie e fotocopie fr. 570.05 ./. acconto fr. 10'760.-) e l’onorario di fr. 4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto.

 

 

                             4.  Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

                                  Con appello 7 ottobre 2014 (parzialmente rettificato il giorno seguente) i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando l’esistenza di un saldo di onorario a favore dell’attore (stante una percentuale di opere effettuate del 19.5%) e di un suo ulteriore onorario per prestazioni non comprese nel contratto nonché il buon fondamento della fattura per copie e fotocopie.

                                  Con risposta e appello incidentale 4 dicembre 2014 l’attore ha invece chiesto la reiezione dell’appello della controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava gli interessi sulla somma di fr. 2'970.-, ora postulati solo a far tempo dal 1° agosto 2008), ribadendo che il saldo del suo onorario ammontava ad almeno fr. 36'752.20 (dovendosi considerare dei presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.-, un grado di difficoltà di 1.0 e una percentuale di opere effettuate del 59.5%) e che, oltre all’onorario di fr. 4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto già riconosciuto dal Pretore, erano pure dovuti il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 e la rifusione delle spese legali preprocessuali di fr. 5'000.-.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             6.  Nella risposta all’appello l’attore contesta “a titolo prudenziale” la tempestività dell’appello 7 ottobre 2014 dei convenuti, poi parzialmente rettificato il giorno seguente. A torto. Nonostante l’appello e il successivo atto di rettifica dello stesso siano stati dati alla posta solo il giorno successivo a quello riportato nei relativi scritti, e dunque l’8 rispettivamente il 9 ottobre 2014 (cfr. i timbri postali sulle relative buste), entrambi gli atti sono in effetti tempestivi, essendo stati inoltrati entro i 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della sentenza 3 settembre 2014, che, come sostenuto nell’appello (p. 1 e 1/1) e del resto confermato dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. ____________________, è avvenuta l’11 settembre 2014, data in cui la decisione, spedita solo il 9 settembre 2014 (cfr. pure il timbro apposto a retro della sentenza), è stata recapitata ai convenuti (art. 138 cpv. 2 CPC).

 

 

                             7.  Sempre a titolo preliminare, deve pure essere disattesa la domanda con cui l’attore chiede di dichiarare irricevibile l’appello dei convenuti siccome non rispettoso dei requisiti posti per analogia dall'art. 221 cpv. 1 CPC, disposizione in virtù della quale quell'atto deve contenere tra le altre cose la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, l’indicazione del valore litigioso e le domande delle parti, rispettivamente dall’art. 311 cpv. 2 CPC, che impone di allegarvi la decisione impugnata. Il fatto che l’appello non adempia alle esigenze formali previste dalla legge non comporta in effetti la sanzione dell’irricevibilità del gravame se, specialmente - come nel caso di specie - in presenza di parti non rappresentate da un avvocato, dal suo contenuto risulta comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla sua irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5). Nel caso di specie, l’indicazione nel gravame (p. 1) della volontà dei convenuti di ricorrere contro la decisione pretorile 3 settembre 2014 nell’inc. n. OA.2008.489, sia pure non allegata, basta e avanza per individuare la sentenza che si intendeva così impugnare e dunque a chiarire quale ne erano la controparte e il suo rappresentante; il fatto che i convenuti abbiano qui dichiarato di contestare i punti 1, 1.1 e 2 della sentenza e abbiano chiesto, con riferimento al primo punto, che la petizione non venisse accolta, rispettivamente, con riferimento al secondo, che la percentuale dei lavori effettuati fosse ridotta dal 50.5% al 19.5% e che non fossero dovute la fattura di fr. 4'131.85 e - sia pure solo nella motivazione (p. 1/6 e 6/6) - quella di fr. 529.80, rispettivamente ancora, con riferimento al terzo, che le tasse di giustizia e le spese, comprese quelle peritali, fossero poste a carico dell’attore, costituisce una domanda d’appello più che sufficiente; e neppure si può ritenere irricevibile l’appello dei convenuti per il fatto che questi ultimi non abbiano indicato il valore litigioso, che, alla luce delle domande di cui si è detto, ammonta chiaramente a fr. 22’425.25 ed è con ciò superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC). Del resto la controparte non ha subito alcun pregiudizio da queste carenze formali, né lo ha preteso, tanto è vero che è tranquillamente stata in grado di presentare le proprie osservazioni di risposta.

                                  Sull’ulteriore rimprovero dell’attore di carente motivazione del gravame si ritornerà invece più avanti, con riferimento alle singole censure d’appello sollevate dai convenuti.

 

 

                             8.  Con la prima censura d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver ritenuto, sulla base della perizia giudiziaria, che l’attore avesse effettuato il 50.5% delle opere fatturabili, quando a loro dire quella percentuale era solo del 19.5%. Ciò avrebbe dovuto indurlo a riconoscergli al massimo un onorario di fr. 10'998.55, da cui doveva poi essere dedotto l’acconto di fr. 10'760.- già corrisposto, con un saldo a suo favore di fr. 238.55.

                                 

 

                           8.1  L’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI.

                                  In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che egli non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101).

 

 

                           8.2  Nel caso di specie, come ritenuto dal Pretore, non vi è ragione di far astrazione dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.

                                  Il fatto che i convenuti dichiarino ora di non condividere quelle conclusioni e propongano una diversa percentuale, ritenendo in sostanza inverosimile che l’attore avesse effettivamente impiegato le ore in pratica fatturate per quelle prestazioni, non basta per inficiare le conclusioni peritali. I convenuti sembrano in effetti misconoscere che in base al contratto (doc. E, punto 2.2) l’onorario dell’attore non andava calcolato sulla base delle ore da lui impiegate, ma secondo i costi dell’opera e meglio sulla base della percentuale delle opere effettuate rispetto a quelle previste (trasformate poi in ore retribuibili solo nell’ambito del calcolo). Appurato con ciò che la loro stima della percentuale delle opere effettuate dall’attore, formulata sulla base del tempo da lui impiegato, non era in realtà rilevante per la quantificazione del suo onorario, nulla permette di rimettere in discussione la valutazione del perito giudiziario, resa secondo i criteri posti contrattualmente, tanto più che in ogni caso la diversa valutazione proposta dai convenuti (con una percentuale del 5% anziché del 9% per la fase del progetto di massima, del 5% anziché del 19% per la fase del progetto definitivo, del 3% anziché del 13% per la fase della procedura di appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione e del 4% anziché del 7% per la fase del progetto esecutivo, ritenuto che la percentuale del 2.5% per la fase della procedura di autorizzazione non era invece contestata) nemmeno era fondata su alcuna risultanza probatoria, ma si basava su un loro semplice apprezzamento soggettivo del tutto privo di riscontri oggettivi, come detto non sufficiente per derogare dalle conclusioni peritali.

 

 

                             9.  Nel loro gravame i convenuti rimproverano inoltre al Pretore di averli condannati a rifondere all’attore le spese per copie e fotocopie di fr. 529.80 (recte: fr. 570.05) IVA inclusa, esposte nell’ambito della fattura 6 dicembre 2006 (doc. AG). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In nessun punto dell’appello viene in effetti spiegato per quali ragioni di fatto e/o di diritto quella pretesa, accolta dal giudice di prime cure, avrebbe in realtà dovuto essere disattesa.

 

 

                           10.  I convenuti contestano infine il fatto di essere stati obbligati a pagare all’attore fr. 4'131.85 per le prestazioni oggetto della fattura 10 luglio 2007 (doc. AO), rilevando in sostanza come le stesse fossero in realtà comprese nel contratto (doc. E) e meglio in quelle relative al progetto di massima o definitivo. La censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti non si sono in effetti confrontati criticamente con l’argomentazione del Pretore secondo cui quella pretesa non era stata contestata ed in particolare non hanno spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).           

 

 

                           11.  Dal canto suo, l’attore, nell’ambito del suo appello incidentale, rimprovera innanzitutto al Pretore di aver calcolato il suo onorario tenendo conto di un presumibile costo dell’opera di fr. 400'000.- anziché di fr. 615'000.-, di aver considerato un grado di difficoltà della stessa di 0.8 anziché di 1.0 e di aver ritenuto che le prestazioni da lui effettuate ammontassero al 50.5% invece del 59.5% di quelle fatturabili. La correzione di questi erronei accertamenti implicherebbe il riconoscimento a suo favore di un onorario, già dedotto l’acconto ricevuto di fr. 10'000.- (in realtà però di fr. 10'760.-, cfr. doc. 12 e 13), di almeno fr. 36'752.20.

 

 

                         11.1  La richiesta dell’attore di prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un presumibile costo dell’opera di fr. 615'000.-, anziché di fr. 400'000.-, non può essere accolta.

                                  A parte il fatto che, come già indicato nel consid. 2, non è stato spiegato e provato per quale motivo, a fronte di un aumento a fr. 801'291.- + IVA del preventivo delle opere da realizzare (doc. V), il costo dell’opera computabile per l’onorario sarebbe dovuto essere di fr. 615'000.- e in che modo quest’ultima somma avrebbe potuto comportare un onorario pieno dell’attore di fr. 73'150.- e dunque (stante una percentuale di opere a suo dire eseguite del 59.5%) l’onorario parziale di fr. 43'450.- da lui qui rivendicato invece di quello di fr. 31'240.- a suo tempo fatturato nel doc. AG (ritenuto congruo, salvo per la percentuale dei lavori eseguiti, dal perito), si osserva in effetti che il perito giudiziario, richiesto di determinare l’entità delle prestazioni svolte dall’attore per conto dei convenuti (perizia p. 2), non ha assolutamente ritenuto di fondarsi su un presumibile costo dell’opera di fr. 615'000.-, ma per l’appunto solo su quello di fr. 400'000.- stimato contrattualmente (perizia p. 4 e 5), senza per altro che quella sua conclusione sia stata successivamente oggetto di una domanda di completazione o di delucidazione. E del resto, in base al contratto (doc. E, punto 2.2), il costo dell’opera determinante per il calcolo dell’onorario non avrebbe dovuto essere quello risultante dagli eventuali preventivi ma quello calcolato sulla base della liquidazione finale, fermo restando che, se per ipotesi non fosse stato così, l’ultimo preventivo presentato faceva in ogni caso stato di un importo di soli fr. 412'930.- + IVA (doc. AC, con la posizione “architetto” allora ridotta a fr. 50'000.- + IVA), di poco superiore ai fr. 400'000.- inizialmente previsti.

                                  Avendo omesso di versare agli atti le norme SIA 102, che non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194, 4 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157) e che soprattutto non costituiscono un fatto notorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.106, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29), l’attore neppure può infine pretendere un onorario maggiorato sulla base di non meglio precisate disposizioni contenute in queste ultime.

 

 

                         11.2  La domanda dell’attore di prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un grado di difficoltà dell’opera di 1.0 risultante dalle norme SIA 102 anziché quello di 0.8 stabilito dal Pretore è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente con l’argomentazione pretorile secondo cui le parti erano libere, con riferimento al grado di difficoltà dell’opera indicato nel contratto con un coefficiente dello 0.8, di concordare diversi parametri di calcolo rispetto a quelli previsti dalle norme SIA 102 ed in particolare non ha spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).

 

 

                         11.3  L’attore non può essere seguito nemmeno laddove chiede che la percentuale delle opere da lui realizzate sia portata dal 50.5% al 59.5%, rimproverando al perito e con lui al Pretore di aver omesso di considerare le deposizioni di alcuni testimoni nonché la documentazione fotografica e i piani acquisiti a seguito di un’istanza di restituzione in intero (doc. BH, BI e BL).

                                  Già si è detto (consid. 8.2) che nel caso di specie non vi è ragione di far astrazione dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.

                                  L’argomentazione addotta dall’attore a sostegno di un aumento dal 2% al 4% (ossia dal 50% al 100%) della percentuale per la fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dal 7% al 14% (anche qui dal 50% al 100%) della percentuale per la fase dei documenti esecutivi del progetto esecutivo, non è oltretutto convincente e pertinente. Nonostante a suo giudizio i testimoni e la documentazione versata agli atti a seguito di un’istanza di restituzione in intero avrebbero confermato da una parte che i piani a loro inviati erano completi dei dettagli tecnici necessari per inoltrare le loro offerte e addirittura per la messa in opera dei lavori ed erano dunque piani esecutivi pronti per la realizzazione dei lavori, e dall’altra che i piani erano completi dei dettagli esecutivi, egli pare in effetti misconoscere che ciò non è però ancora sufficiente per ammettere che le prestazioni della fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi del progetto esecutivo siano state eseguite in modo completo. Il perito ha al proposito ricordato che la prima di queste due fasi era in realtà ben più estesa e comprendeva segnatamente la determinazione del livello qualitativo dell’esecuzione in accordo con il committente, gli studi di dettaglio della soluzione costruttiva e architettonica con la scelta dei materiali e del loro impiego, la presentazione in scala appropriata quale base per il calcolo dei costi e l’integrazione delle proposte degli specialisti, consulenti e imprese tenuto conto delle esigenze di qualità ed economicità dei mezzi impiegati, concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in ragione di circa il 50% (perizia p. 4); rispettivamente che la seconda, a sua volta pure più estesa di quanto indicato dall’attore, comprendeva segnatamente l’allestimento in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli (ritenuto che a suo dire risultavano essere stati allestiti solo i piani e non i dettagli), la verifica della conformità rispetto piani dell’architetto dei piani degli specialisti, imprese e fornitori, dei piani di fabbricazione e di officina (per lui non eseguita), l’aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi secondo le indicazioni tecniche degli specialisti per quanto non di loro competenza (per lui eseguito solo in modo parziale), la direzione del coordinamento dei piani delle istallazioni (per lui non eseguita), la scelta definitiva dei materiali e dei sistemi costruttivi, degli apparecchi e simili in accordo con il committente (per lui non eseguita), l’aggiornamento dei dettagli architettonici e di costruzione (per lui eseguita) e l’aggiornamento della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi (per lui non eseguito), concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in ragione di circa il 50% (perizia p. 4). Sennonché su tutti questi rilevanti aspetti l’attore non ha ritenuto di confrontarsi in modo critico, se non in modo solo parziale per la prima volta - e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - in questa sede.

                                  In definitiva, a parte sostenere che i piani esecutivi e di dettaglio fossero completi, l’attore non ha così adotto, ancor prima che provato, di aver eseguito in modo completo tutte le prestazioni necessarie per potersi ammettere l’esecuzione integrale delle prestazioni della fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi del progetto esecutivo.

                               

 

                           12.  Nel prosieguo del suo esposto l’attore censura la decisione con cui il Pretore non ha ritenuto di riconoscergli il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (disposizione che è stata riprodotta nell’appendice del contratto di cui al doc. E). La censura deve essere respinta già per il fatto che l’attore nel suo gravame non si è confrontato criticamente con nessuna delle tre argomentazioni, oltretutto alternative e indipendenti, che avevano indotto il Pretore a respingere la sua pretesa, quella secondo cui egli aveva acconsentito a porre fine al rapporto contrattuale che lo legava ai convenuti senza sollevare alcuna obiezione (doc. AF), quella secondo cui non aveva provato che l’eventuale disdetta fosse avvenuta a tempo indebito e quella secondo cui nemmeno aveva dimostrato che quell’eventuale disdetta gli avesse cagionato un pregiudizio, non costituendo una sufficiente motivazione sul tema il fatto che egli abbia sostenuto che non avrebbe potuto validamente opporsi alla revoca e disdetta del mandato e che la fine prematura del contratto era stata ottenuta dai convenuti sulla base di una scusa, ritenuto che il loro scopo era solo quello di non pagargli l’onorario completo previsto dal contratto. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che qualora la sentenza impugnata o - come in concreto - il giudizio su una determinata questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte e soprattutto che l’appello su quella questione può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146).

 

 

                           13.  Con l’appello incidentale è infine pure contestata la decisione con cui il Pretore non aveva riconosciuto all’attore il risarcimento di fr. 5'000.- per le spese legali da lui asseritamente sostenute dall’ottobre 2005 e relative all’esame degli atti, alla discussione con il proprio legale dell’intero incarto e alla ricerca di una possibilità per giungere a una soluzione bonale della vertenza. La pretesa era stata disattesa sostanzialmente per il fatto che dai documenti di causa risultava che il primo scritto del proprio legale era datato solo 14 maggio 2007 e siccome l’attore non aveva portato elementi a comprova della natura e tanto meno dell’entità delle asserite prestazioni legali preprocessuali.

                                  In questa sede l’attore rileva che la pretesa non era in realtà mai stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti e che il suo fondamento qualitativo e quantitativo - stante un dispendio di tempo del suo avvocato di 15 ore retribuibili a fr. 300.- cadauna -  era in ogni caso provato dallo scritto 14 maggio 2007 del suo legale ai convenuti (doc. AN), dai due PE fatti spiccare da quest’ultimo (doc. AQ e AR) e dal deposito all’UEF dei titoli di credito alla base delle due esecuzioni da lui effettuato (doc. AT).

 

 

                         13.1  Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163).

 

 

                         13.2  Nel caso di specie, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di non poter riconoscere all’attore un risarcimento per le asserite spese legali preprocessuali può senz’altro essere confermato. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto vero che la pretesa non sarebbe mai stata contestata dai convenuti negli allegati preliminari (cfr. anzi risposta ad 9.4 p. 3).

                                  E nemmeno si può ritenere che nel caso concreto l’intervento di un legale s’imponesse sia in relazione alla situazione personale dell’attore sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, doveva essere necessario, utile e appropriato. In merito alla situazione personale dell’attore, si osserva in effetti che è notorio che quest’ultimo era ed è tuttora il giudice di pace del Circolo della __________ e dunque disponeva delle necessarie nozioni giuridiche senza dover far capo a terzi. Quanto poi alla natura del patrocinio legale svolto a suo favore, si osserva che lo stesso non è risultato né necessario né tanto meno utile, essendosi in sostanza limitato all’allestimento di una lettera alla controparte (doc. AN), che per altro era la semplice rielaborazione di precedenti scritti a loro già inviati dall’attore stesso (doc. AF, AG, AI e AL), all’inoltro di due PE ai convenuti (doc. AQ e AR) e all’invio all’UEF dei giustificativi alla base di quelle due esecuzioni (doc. AT), fermo restando che le questioni a quel momento litigiose erano più che altro di natura tecnica. Oltretutto, nemmeno è stato dimostrato che quel limitato intervento del legale, effettuato nell’ambito di una divergenza d’opinione tra le parti per un valore di poco meno di fr. 30'000.- (fr. 25'260.30 saldo d’onorario contrattuale [doc. AG] + fr. 4'131.85 onorario per prestazioni fuori contratto [doc. AO]), giustificasse un esborso di ben fr. 5'000.-, ritenuto poi che è per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore ha indicato, senza invero averlo provato, che lo stesso avrebbe necessitato un dispendio di tempo di 15 ore retribuibili a fr. 300.- cadauna (ed anzi nel menzionato scritto di cui al doc. AT egli aveva sostenuto che l’importo di fr. 5'000.- non corrispondeva alle spese legali già effettuate, ma a quelle per la futura procedura d’incasso).

                                  Nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, il lavoro effettuato dal suo legale si lascia così sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del cliente e in una presa di contatto con la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria, causa nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena descritto, di modo che quanto da lui fatturato, quand’anche fosse stato provato nel suo ammontare, potrebbe tutt’al più essergli riconosciuto solo nell’ambito delle eventuali ripetibili (II CCA 18 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.5).

 

 

                           14.  Ne discende che l’appello principale e l’appello incidentale devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili.

                                  Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22’425.25 per l’appello principale rispettivamente di fr. 26'428.80 per l’appello incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che ai convenuti, che non hanno presentato una risposta all’appello incidentale, non possono essere assegnate ripetibili.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 7/8 ottobre 2014 di AP 1 e di AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1'600.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 1'600.- per ripetibili.

 

 

                            III.  L’appello incidentale 4 dicembre 2014 dell’arch. AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                            IV.  Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante incidentalmente. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                            V.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).