Incarto n.
12.2014.187

Lugano

30 ottobre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)

 

 

per statuire nelle cause a procedura sommaria della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord promosse con istanza 8 luglio 2014 da

 

 

Ufficio del Registro di commercio, Biasca

 

 

contro

 

 

IS 1, inc. SO.2014.414

 

IS 2, inc. SO.2014.416

 

IS 3, inc. SO.2014.418

 

 

 

 

 

e ora sull'istanza di gratuito patrocinio presentata dall’amministratore unico delle società appellanti il 28 ottobre 2014;  

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che con tre distinte istanze 8 luglio 2014 l’Ufficio del Registro di commercio ha convenuto in causa davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord, le società IS 1 (inc. SO.2014.414), IS 2 (inc. SO.2014.416) e IS 3 (inc. SO.2014.418), chiedendo al Pretore di assumere le misure necessarie per rimediare alle lacune organizzative costatate dopo la partenza per l’Italia di __________, amministratore unico delle società, con la conseguente perdita della rappresentanza in Svizzera;

 

                                  che con tre distinte decisioni 14 luglio 2014, notificate alle convenute tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale, la Pretura ha assegnato a ognuna delle società un termine di trenta giorni per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria dello scioglimento della società e della sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

                                  che non essendo stato rispettato il termine così assegnato, il Pretore ha emanato il 28 agosto 2014 tre decisioni, con le quali ha accolto le istanze e ha disposto lo scioglimento delle società convenute, ordinandone la liquidazione con le norme legali applicabili al fallimento;

 

                                  che le decisioni sono state notificate alle società convenute mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 2 settembre 2014 (FU 70/2014 pag. 7152 e 7153);

 

                                  che con scritto 7 ottobre 2014 __________, cittadino italiano domiciliato in Italia a __________, qualificandosi come amministratore unico delle tre società convenute ha chiesto la revoca del loro scioglimento e l’assegnazione di un termine per ripristinare la situazione legale, spiegando per quali motivi non gli era stato possibile intervenire in precedenza;

 

                                  che in questa sede sono stati aperti tre distinti incarti: n. 12.2014. 174 per IS 3 12.2014.173 per IS 2 e12.2014.172 per IS 1;

 

                                  che tramite la Cancelleria civile questa Camera ha assegnato il 15 ottobre 2014 a ciascuna delle società appellanti un termine per versare un anticipo delle spese di fr. 1'000.- entro il 31 ottobre 2014;

 

                                  che con scritto 28 ottobre 2014 __________ ha chiesto per ciascuna delle tre società il gratuito patrocinio e l’assegnazione di un legale d’ufficio (richiesta per la quale è stato aperto l’incarto n. 12.2014.187), in quanto esse non avevano liquidità per versare gli anticipi richiesti, essendo state vittime di una truffa;

 

                                  che la domanda può essere decisa senza procedere a ulteriori approfondimenti sulla situazione finanziaria delle società, di cui l’amministratore unico non ha fornito informazioni precise e documentate;

 

                                  che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio di una persona giuridica, infatti, è di principio esclusa (sentenza del Tribunale federale del 6 novembre 2013 5A_685/2013 consid. 3.2, DTF 131 II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2) né sono date nella fattispecie le condizioni per derogare eccezionalmente a tale principio (DTF 119 Ia 337 consid. 4, sentenza del Tribunale federale del 23 novembre 2011 consid. 2.1);

 

                                  che l’istanza 28 ottobre 2014 deve dunque essere respinta senza altre formalità;

 

                                  che giusta l’art. 119 CPC non si prelevano spese giudiziarie nella procedura di gratuito patrocinio, retta dalla procedura sommaria;  

 

                                 che per quel che concerne i rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale del 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1);

 

                                  che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 100'000.- per ogni incarto, pari al valore del capitale sociale di ogni società.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 28 ottobre 2014 presentata per gli incarti n. 12.2014.172, 12.2014.173 e 12.2014.174 è respinta.

 

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie. 

 

                             3.  Notificazione:

 

-

  

- Ufficio del Registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

 

Giudice Epiney-Colombo

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).