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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. __________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 agosto 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con decisione 26 settembre 2014 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 31 ottobre 2014 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 3 dicembre 2014 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha stipulato con la AP 1 un contratto di assicurazione individuale contro gli infortuni con inizio al 1° dicembre 2007. La polizza n. __________ prevedeva, tra le altre prestazioni, il versamento di indennità giornaliere in caso di incapacità di guadagno in seguito a infortunio dopo un termine di attesa di sette giorni (doc. D, doc. 2).
Il 1° ottobre 2008 AO 1 è rimasto vittima di un incidente sul posto di lavoro. Secondo quanto da lui notificato all’assicurazione, egli, scendendo da una scala a pioli, sarebbe scivolato, cadendo sul pavimento in cemento e riportando delle contusioni “al collo, alle anche, alle gambe e alle ginocchia” (doc. G). Il medico, al quale si era rivolto il giorno seguente (deposizione testimoniale dr. __________ E__________, verbale 22 novembre 2012, pag. 2) ha attestato una incapacità lavorativa al 100% dal 2 ottobre 2008 fino a data da determinare (inc. rich. I°, fascicolo documenti assicurazione).
B. Il 5 maggio 2009 AO 1 si è rivolto al dr. med. __________ C__________, il quale ha ritenuto necessaria l’esecuzione di una risonanza magnetica al ginocchio destro, poiché sospettava una “lesione al menisco mediale” (referto 5.5.2009, inc. rich. II°). Il 18 maggio 2009 l’infortunato è dunque stato sottoposto a tal esame, che ha evidenziato una “rottura piuttosto complessa del corno posteriore del menisco mediale” (doc. L) e il 26 giugno 2009 è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro eseguito dal dr. med. __________ C__________ (doc. O e P). Vista la persistenza dei dolori, AO 1 si è rivolto al dr. med. __________ B__________, il quale ha diagnosticato una lesione del menisco dorso mediale del ginocchio destro (doc. Q), consigliando un nuovo intervento chirurgico. Il 23 giugno 2010 AO 1 è stato sottoposto a una nuova artroscopia al ginocchio destro, con successiva “partielle mediale Meniskektomie und Gelenkslavage” (doc. Q). Dal 16 settembre 2010 egli non ha più accusato dolori (petizione, pag. 4 ad 2.2).
C. Dal canto suo la AP 1, dopo avere confermato all’assicurato la ricezione della dichiarazione di sinistro del 1° ottobre 2008 (scritto 17 ottobre 2008, doc. H), ha chiesto a AO 1 di sottoporsi a una visita presso il dr. med. __________ Ca__________, suo medico di fiducia (doc. M). La visita è avvenuta il 12 maggio 2009 e lo specialista ha rilasciato il proprio rapporto il 23 dicembre 2009 (inc. rich. II°). Nel frattempo, con scritto 21 luglio 2009 (doc. I), l’assicurazione ha riconosciuto a AO 1 le indennità giornaliere per l’infortunio del 1° ottobre 2008 conformemente al contratto, comunicandogli nello stesso tempo l’annullamento della polizza assicurativa a seguito di un utilizzo delle prestazioni assicurative di molto superiori alla media e precisando che le prestazioni per l’infortunio del 1° ottobre 2008 avrebbero continuato ad essere corrisposte (doc. I). Con lettera 29 dicembre 2009 la AP 1 ha comunicato a AO 1 che dal 1° gennaio 2010 sarebbe cessato ogni diritto alle prestazioni assicurative, poiché sulla base della valutazione medica effettuata dal dr. med. __________ Ca__________ il nesso di causalità con l’infortunio del 1° ottobre 2008 era estinto (doc. B). Questa posizione è stata confermata a più riprese dalla AP 1 (doc. E e F).
D. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (inc. rich. CM.2011.17) con petizione 8 agosto 2011 AO 1 ha
convenuto in giudizio la AP 1 chiedendone la condanna al pagamento in suo
favore dell’importo di
fr. 37'900.- a titolo di indennità giornaliere a seguito dell’evento del 1° ottobre
2008, così composto: fr. 12'200.- per il periodo 1° gennaio – 2 maggio 2010 (al
50%: fr. 100.- per 122 giorni);
fr. 24'200.- per il periodo 3 maggio – 31 agosto 2010 (al 100%: fr. 200.- per
121 giorni); fr. 1'500.- per il periodo dal 1° settembre al 15 settembre 2010
(al 50%: fr. 100.- per 15 giorni). L’attore sostiene che i disturbi al ginocchio
destro da lui accusati in modo continuato fino a metà settembre 2010 sarebbero la
conseguenza diretta dell’infortunio del 1° ottobre 2008, per cui a torto la AP
1 ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2010.
Con risposta 14 settembre 2011 la AP 1 si è integralmente opposta alla richiesta, sostenendo che tra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e la rottura complessa del corpo e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, che ha richiesto il secondo intervento di artroscopia, non vi fosse un nesso di causalità per lo meno probabile. Con la replica e la duplica le parti hanno riproposto le proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato delle conclusioni scritte, in cui hanno nuovamente confermato le loro domande.
E. Con decisione 26 settembre
2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato la AP 1 a
versare a AO 1 l’importo di
fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010. In sintesi, il primo
giudice, con riferimento alla perizia giudiziaria, ai referti e alle
deposizioni testimoniali dei vari medici che hanno avuto in cura AO 1, ha
considerato che quest’ultimo aveva provato, perlomeno con verosimiglianza preponderante,
il nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e le lesioni al menisco del
ginocchio destro. Egli ha ritenuto che il referto del medico di fiducia della
convenuta, da solo, non fosse in grado di far apparire inattendibili le
conclusioni del perito giudiziario, peraltro corroborate da ulteriori e
convergenti elementi indiziari emersi durante l’istruttoria. Il Pretore ha
quindi concluso che l’incapacità lavorativa di AO 1 fino al 15 settembre 2010
era con “alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre
2008.
F. Con appello 31 ottobre 2014 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 3 dicembre 2014 AO 1 chiede la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata, notificata il 26 settembre 2014, è stata ricevuta il 2 ottobre 2014. L’appello del 31 ottobre successivo è pertanto tempestivo, così come lo è la risposta del 3 dicembre 2014, inoltrata nel termine impartito da questa Camera il 10 novembre 2014.
2. Il Pretore ha ritenuto che l’esistenza del nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco di AO 1 dovesse essere valutata sulla scorta di un esame limitato alla “verosimiglianza preponderante”. Egli ha considerato che la conclusione del perito giudiziario, secondo cui con un alto grado di probabilità vi era un nesso causale tra il trauma subito al ginocchio destro e la lesione del menisco mediale, fosse pure confermata dalle deposizioni testimoniali dei diversi medici che avevano avuto in cura l’attore dopo l’infortunio nonché da altri indizi convergenti emersi nel corso dell’istruttoria. Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto del medico di fiducia della AP 1 del 23 dicembre 2009, da solo, non fosse in grado di far apparire inconferenti e inattendibili le conclusioni del perito giudiziario. Atteso che l’incapacità lavorativa fino al 15 settembre 2010 era “con alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre 2008, egli ha condannato la AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010.
3. L’appellante non contesta la conclusione del Pretore di limitare la valutazione dell’esistenza o meno di un nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco del ginocchio destro di AO 1 ad un esame di verosimiglianza preponderante. L’assicurazione ritiene che l’attore non avrebbe provato con la verosimiglianza preponderante richiesta il nesso di causalità tra l’evento menzionato e l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.
4. La AP 1 ritiene la perizia giudiziaria contraddittoria: essa sarebbe basata essenzialmente su dati anamnestici e non terrebbe conto delle conclusioni dei referti medici del dr. med. __________ E__________ e del dr. med. __________ Ca__________. Proprio attraverso l’audizione testimoniale dei medici citati, l’assicurazione avrebbe fornito elementi sufficienti a far dubitare dell’esistenza di un nesso causale tra l’evento del 1° ottobre 2008 e la lesione del menisco del ginocchio destro, che ha comportato il secondo intervento chirurgico con conseguente inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.
4.1 La perizia giudiziaria soggiace al libero apprezzamento del giudice, come ogni altro mezzo di prova. Criteri d’esame della perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e il suo potere di convincimento. Il giudice deve esaminare se la perizia risponde a tutte le domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e motiva sufficientemente la conclusione. In altri termini il giudice deve essere in grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e la forza di convincimento della perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei, il giudice è tenuto ad attenersi all’opinione del perito; vi si può distanziare soltanto in presenza di fondati motivi (TF 31 maggio 2012, 5A_647/2011, consid. 4.4.6 e riferimenti a DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e DTF 132 II 257 consid. 4.4.1; II CCA 5 febbraio 2014 inc. 12.2012.108 e i riferimenti contenuti).
4.2 Nel caso concreto l’appellante critica la perizia 13 febbraio 2014 (act. XIII) e il relativo complemento 7 maggio 2014 (act. XIV) del dr. med. C__________ C__________, specialista FMH Chirurgia, Traumatologia e Ortopedia, limitandosi a proporre censure generiche, sostenendo che i referti peritali sarebbero contraddittori senza tuttavia indicare puntualmente gli elementi da cui dedurre una tale conclusione. La convenuta si limita a ripercorrere i ragionamenti di una sua personale istruttoria, rielaborando in modo soggettivo i dati emersi dalla perizia e dalle deposizioni testimoniali, nel tentativo di sostenere la sua tesi e scalfire quella del Pretore, senza riuscirci. L’appellante, con riferimento alla risposta A del complemento peritale, ritiene che il perito abbia risposto alle domande basandosi unicamente su dati anamnestici, traendo da questi generiche deduzioni circa l’esistenza del nesso causale. A torto. La domanda di delucidazione A, proposta dalla convenuta, chiedeva al perito di confrontarsi maggiormente e più nel dettaglio con uno specifico atto istruttorio, nel concreto la documentazione del dr. med. __________ E__________. Nel complemento peritale il dr. med. C__________ C__________ ha quindi spiegato che dal rapporto allestito dal dr. med. __________ E__________ il 24 ottobre 2008 risultava che AO 1 soffriva di dolori al ginocchio destro, specificando che “clinicamente è solo documentato che il paziente aveva una flessione di 100° (la quale non è normale, in genere la flessione è sui 145°)…” e che “non viene però descritto se vi è un versamento, né se vi è un’instabilità, né se vi sono dei segni meniscali. Inoltre non sono state eseguite delle radiografie o imaging particolari che documentassero qualcosa”. Egli, in base al fatto che secondo i dati anamnestici il paziente dopo la caduta del 1° ottobre 2008 “presentava di nuovo dolori al ginocchio destro con correlato clinico (diminuzione della flessione)”, ha poi concluso che con un altro grado di probabilità “in quell’occasione il paziente si è procurato la lesione meniscale, anche perché non vi sono altri momenti in cui egli si sarebbe potuto procurare questa lesione” (complemento perizia 7 maggio 2014, pag. 1). La sola risposta alla domanda di delucidazione A, seppure stringata, non basta per inficiare l’attendibilità del referto peritale, basato, oltre che sui dati anamnestici, sullo stato clinico e su tutta la documentazione medica dal 2005 al 2010 messa a disposizione e prodotta agli atti, comprendente lettere, rapporti medici e cartelle cliniche dei medici di fiducia dell’attore e dei medici che lo hanno avuto in cura a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2008 (perizia, pag. 2 - 13). Il perito giudiziario, dopo avere preso visione e riassunto tutta la documentazione medica agli atti, ha chiaramente concluso che “in base alla documentazione a nostra disposizione, quindi i dati anamnestici del paziente, i referti medici e lo stato clinico… con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa fino al 16.09.2010 è la conseguenza del trauma subito l’01.10.2008” (perizia 13 febbraio 2014, ad 6 pag. 21). Con particolare riferimento al quesito peritale no. 2, oggetto del complemento, il perito ha affermato che “in base alla documentazione a nostra disposizione considerando l’entità del trauma ed i disturbi lamentati prima dell’incidente al ginocchio destro con un alto grado di probabilità il trauma [del 1° ottobre 2008, N.d.R.] ha portato ad una “nuova” lesione del menisco” (perizia 13 febbraio 2014, ad 2 pag. 18). Nonostante il paziente prima del 1° ottobre 2008 “con una certa probabilità …aveva già dei danni cartilaginei di lieve entità”, il perito ha escluso che AO 1 soffrisse di una vera e propria artrosi del ginocchio destro e che questa potesse essere la causa dell’inabilità lavorativa (perizia, pag. 16, 18 e segg. ad 3). Nemmeno il rimprovero di avere dedotto dal fatto che dopo il 1° ottobre 2008 non vi sarebbero stati altri momenti in cui l’attore si sarebbe potuto procurare la lesione al menisco del ginocchio destro è sufficiente per ritenere inconcludente o contraddittoria la perizia, tanto più che dagli atti di causa non risultano elementi a sostegno di questa eventualità. Va rilevato che, nonostante l’assenza di prove scientifiche (radiografie o risonanze magnetiche) attestanti la situazione del ginocchio destro prima dell’evento del 1° ottobre 2008 e subito dopo, le conclusioni del perito non appaiono inconferenti o inattendibili, atteso che le stesse sono confermate da ulteriori e convergenti elementi scaturiti dall’istruttoria (vedi consid. 6). Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il referto peritale non può dunque essere ritenuto illogico, inconcludente o in contraddizione con determinati elementi di fatto e lo stesso può essere considerato per il giudizio.
5. Nel seguito del suo appello la convenuta censura le deduzioni operate dal Pretore in base alla perizia e agli atti di causa, secondo cui l’attore aveva saputo dimostrare, con il grado richiesto della verosimiglianza preponderante, che tra l’evento del 1° ottobre 2008 e l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010 vi era un nesso di causalità naturale.
5.1 Il Pretore ha già illustrato esaurientemente dottrina e giurisprudenza in merito al presupposto del nesso causale. In questa sede è sufficiente aggiungere che per costante giurisprudenza sono cause naturali di un determinato danno tutte quelle circostanze senza le quali l’evento non si sarebbe prodotto, rispettivamente non si sarebbe prodotto nei tempi e nei modi in cui si è effettivamente verificato. Non è necessario che l’infortunio sia l’unica causa, o la causa diretta dei disturbi di salute: può anche essere solo una concausa, a condizione che i disturbi di salute non siano concepibili senza tale concausa (DTF 119 V 335 consid. 1 e riferimenti).
5.2 Secondo l’appellante né il perito giudiziario né i medici che hanno avuto in cura l’attore (dr. med. __________ E__________, dr. med. __________ C__________ e dr. med. __________ B__________) avrebbero dichiarato che l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010 sarebbe la conseguenza dell’infortunio del 1° ottobre 2008. La convenuta si limita a proporre un’interpretazione soggettiva delle risultanze istruttorie a sostegno della propria tesi, omettendo di confrontarsi compiutamente con l’esauriente valutazione operata dal Pretore, il quale ha fondato la sua conclusione sul fatto che sia il perito giudiziario, sia le deposizioni testimoniali dei medici che hanno avuto in cura l’attore hanno in sostanza escluso alterazioni degenerative preesistenti al ginocchio destro, tesi sostenuta dalla AP 1. L’appello su questo punto risulta così irricevibile, non adempiendo ai presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, la conclusione del Pretore resiste comunque alla critica per i motivi che verranno esposti in seguito.
5.3 Il perito giudiziario, dopo avere consultato tutti gli atti di causa comprendenti, tra l’altro i referti medici, ha concluso che “con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa fino al 16 settembre 2010 è la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre 2008” (perizia, ad 6 pag. 21). Egli ha in particolare escluso che prima dell’incidente menzionato AO 1 soffrisse “di una vera e propria artrosi del ginocchio destro”, rilevando a questo proposito che la gonalgia cronica diagnosticata dal dr. med. __________ Ch__________ era semplicemente indicativa di dolori al ginocchio e basata unicamente su informazioni anamnestiche, non essendo stati eseguiti esami diagnostici (perizia, ad 1 pag. 16, ad 3 pag. 19). Tale circostanza è peraltro confermata dal dr. med. __________ Ch__________ (verbale audizione 15 aprile 2013, pag. 2). Il primo riscontro di esame strumentale agli atti è costituito dalla risonanza magnetica eseguita su indicazione del dr. med. __________ C__________ il 18 maggio 2009, dalla quale sono emersi la rottura complessa del corpo e corno posteriore del menisco mediale e “segni di modesta gonartrosi con alterazioni al margine del plateau tibiale mediale” (doc. rich. II°, referto del 18 maggio 2009). Anche nella seguente artroscopia eseguita il 26 giugno 2009 dal dr. med. __________ C__________ non è stata riscontrata l’esistenza di una “incipiente gonartrosi” (verbale audizione 18 giugno 2012, pag. 3). Pure il dr. med. __________ B__________, che ha eseguito la successiva artroscopia il 23 giugno 2010 a seguito del persistere dei dolori al ginocchio destro, ha rilevato che la lesione del menisco era da porre in relazione all’infortunio del 1° ottobre 2008 subito da AO 1 e, pur costatando “minimale degenerative Veränderungen” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________, ad 7 e ad 12), che non era stata favorita dall’aspetto degenerativo. Egli, rispondendo alla precisa domanda formulata dalla AP 1, ha spiegato che “aufgrund der fehlenden degenerativen Veränderung der Gelenksoberfläche auf dem inneren Teil des Kniegelenkes und aufgrund der lokalisierten Läsion des Meniskus ist sehr wahrscheinlich eine unfallbedingte Pathologie und nicht eine reine degenerative Pathologie im Vordergrund, dies kann aber eine zusätzliche Rolle im Verlauf gespielt haben” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________, ad 19). In analogia ai principi validi in ambito di assicurazione contro gli infortuni (vedi art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni) egli giunge pertanto alla conclusione che la causa principale della lesione da lui riscontrata al menisco destro nel 2010 è con alta probabilità l’evento del 1° ottobre 2008. Il dr. med. __________ B__________ ha inoltre rilevato la possibilità che la lesione al menisco da lui riscontrata nel 2010 non fosse presente in maniera accentuata nel 2009, quando AO 1 è stato sottoposto al primo intervento di artroscopia eseguito dal dr. med. __________ C__________, rispettivamente che tale lesione non fosse stata vista in quell’occasione (rogatoria dr. med. __________ B__________ ad 8, vedi anche doc. rich. IV° scritto del 25 gennaio 2011 del dr. med. __________ B__________). Appare pertanto poco verosimile che la lesione del menisco al ginocchio destro riscontrata nel 2010 che ha necessitato di un secondo intervento chirurgico sia da ricondurre a una situazione degenerativa.
In queste circostanze sulla base delle convergenti risultanze istruttorie, la decisione del Pretore che ha ritenuto provata con il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di un nesso causale tra la caduta del 1° ottobre 2008 e entrambe le patologie al menisco accusate dall’attore, che hanno portato ad una inabilità lavorativa fino al 16 settembre 2010, resiste alle critiche e può essere confermata.
5.4 L’appellante rimprovera infine al Pretore di avere considerato i rapporti del medico di fiducia della AP 1 contraddittori. Il primo giudice ha ritenuto che il referto del 23 dicembre 2009 del dr. med. __________ Ca__________, sul quale l’appellante aveva fondato la propria tesi, non era sufficiente, da solo, per fare apparire come inconferenti e inattendibili le conclusioni del perito giudiziario, atteso come queste ultime fossero altresì confermate da ulteriori convergenti elementi indiziari. Il Pretore ha in particolare rilevato come le alterazioni meniscali con valenza degenerativa di cui parla il medico di fiducia nel suo referto di aprile 2010 non erano confermate dagli accertamenti artroscopici eseguiti dal dr. med. __________ C__________ e dal dr. med. __________ B__________, se non in maniera lieve e che lo stesso medico di fiducia nel referto precedente del dicembre 2009 aveva riconosciuto che la risonanza magnetica del 18 maggio 2009 aveva mostrato alterazioni degenerative di modesta entità. Il Pretore ha quindi ritenuto che difficilmente e con poca verosimiglianza si poteva attribuire la problematica relativa alla lesione del menisco del ginocchio destro quale conseguenza di un’evoluzione degenerativa, come invece sostenuto in prima sede dall’appellante sulla base dei rapporti del suo medico di fiducia. In questa sede la AP 1 si limita a contrapporre considerazioni generiche a sostegno del proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con la esauriente e minuziosa motivazione del Pretore, rendendo la censura inammissibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
6. Essendo stata provata con il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’incapacità lavorativa dell’attore fino al 15 settembre 2010, la decisione con cui il Pretore ha accolto la petizione può senz’altro essere confermata. Ciò comporta la reiezione dell’appello, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 37'900.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 ottobre 2014 della AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 26 settembre 2014 della Pretura di Locarno-Città è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 2'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'300.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).