Incarto n.
12.2014.189

Lugano

12 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

 

 

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.3987 della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 16 settembre 2014 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’avv.

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera, domanda su cui la convenuta non si è espressa,

 

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2014, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento,

 

appellante la convenuta con atto di appello 31 ottobre 2014 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare lo scioglimento della società,

 

visto il complemento all’appello 3 novembre 2014,

 

vista la comunicazione 6 febbraio 2015 dell’Ufficio del registro di commercio,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 settembre 2014 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto AP 1 Paradiso, dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo che nei confronti della società, priva di persone legittimate a rappresentarla in Svizzera secondo quanto prevede l’art. 814 cpv. 3 CO e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: v. doc. B e C dell’inc. SO.2014.3987) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 819 e 941a cpv. 1 CO);

 

che con ordinanza 22 settembre 2014 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

che con sentenza 22 ottobre 2014 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, ha accolto l’istanza dell’URC e di conseguenza pronunciato lo scioglimento della AP 1 di Paradiso e ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

che con appello 31 ottobre 2014 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di annullare le scioglimento della società e di porre le spese del primo giudizio a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

 

che in questa sede la società ha illustrato gli sforzi intrapresi per ripristinare lo stato di legalità producendo in particolare il contratto di cessione di quote sociali da T__________ a R__________ e G__________ (v. allegato al doc. B), nonché il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 24 settembre 2014 con approvazione della predetta cessione, dimissioni da gerente di T__________ e nomina di R__________ quale nuova gerente (v. allegato al doc. B);

 

che con complemento all’appello 3 novembre 2014 la società ha prodotto il permesso di dimora nel frattempo ricevuto da R__________ (v. doc. H);

 

che la società qui appellante ha trasmesso all’URC in data 22 dicembre 2014 la documentazione inerente la cessione delle quote sociali e la nomina della nuova gerente;

 

che l’__________ ha comunicato in data 6 febbraio 2015 di ritenere la documentazione prodotta sufficiente al ripristino della situazione legale;

 

che all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

che in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

 

che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata dell’11 novembre 2013 prima e con la pubblicazione sul FUSC del 23 luglio 2014 poi, né tanto meno alla diffida pretorile 22 settembre 2014 con cui le era stato assegnato un ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal senso;

 

che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; da ultimo II CCA 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221);

 

che effettivamente, se da un alto la nomina di una nuova gerente con diritto di firma individuale è avvenuta prima della pronunzia pretorile, ossia in data 24 settembre 2014 (v. doc. B), d’altro lato il rilascio del permesso di dimora in Svizzera alla nuova gerente è avvenuto solo in data 28 ottobre 2014 (v. doc. H), pertanto dopo il citato giudizio, di modo che quel fatto deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede;

che tutta la documentazione comprovante il ripristino della situazione legale è stata nel frattempo trasmessa all’__________ il quale ha comunicato a questo giudice di ritenerla sufficiente;

che alla luce di quanto precede l’istanza 16 settembre 2014 risulta nei fatti superata;

 

che, in definitiva, la decisione di prima sede va riformata nel senso che l’istanza dell’__________ va respinta, con conseguente annullamento dell’ordine di messa in liquidazione;

 

che le spese processuali e la ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (v. doc. A dell’inc. SO.2014.3987; sentenze del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; 19 agosto 2010, inc. n. 4A_315/2010, consid. 2; II CCA 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

 

che, nondimeno, per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

 

che la presente procedura, come già quella dinnanzi al Pretore, avrebbero potuto essere evitate se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili per entrambi i gradi di giudizio (cfr. per analogia sentenze del Tribunale federale 22 novembre 2012, inc. n. 4A_411/2012, consid. 3; 1° marzo 2013, inc. n. 4A_560/2012, consid. 4; II CCA 24 giugno 2013, inc. n. 12.2013.57; 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62; 19 dicembre 2014, inc. n. 12.2014.197; 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221);

 

che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

 

 

Per questi motivi

 

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG

 

 

decide:                  I.  L’appello 31 ottobre 2014 di AP 1, __________ è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.


§
Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, invariati i dispositivi n. 2 e 3, è così riformata:

 

                                   1.     L’istanza 16 settembre 2014 dell’AO 1 è respinta.

 

                                     

                             II.  Le spese processuali di appello di fr. 300.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato

 

Antonio Fiscalini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).