sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.582 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio - Nord promossa con istanza 16 settembre 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera, domanda su cui la convenuta non si è espressa,
nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 3 novembre 2014, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento,
appellante la convenuta con atto di appello 14 novembre 2014 con cui chiede di respingere l’istanza dell’Ufficio del Registro di commercio e di rimanere iscritta nel Registro di commercio,
vista la comunicazione 17 dicembre 2014 dell’istante,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 16
settembre 2014 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla
Pretura del Distretto di Mendrisio AP 1, chiedendo che nei confronti della
società, priva di persone legittimate a rappresentarla in Svizzera secondo
quanto prevede l’art. 814 cpv. 3 CO e invano diffidata (sia per raccomandata
che tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B e C dell’inc. SO.2014.582) al
ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art.
154 cpv. 3 ORC, 819 e 941a cpv. 1 CO);
che con decisione 17 settembre 2014 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con sentenza 3 novembre 2014 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, ha accolto l’istanza dell’URC e dichiarato sciolta la AP 1 di __________, quindi ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con appello 14 novembre 2014 AP 1 postula la reiezione dell’istanza dell’URC adducendo il ripristino della situazione legale e in particolare la nomina di un nuovo amministratore (correttamente: gerente) con diritto di firma individuale, nella persona di __________, cittadino __________ dimorante a __________, avvenuta nel corso dell’assemblea tenutasi il 3 novembre 2014 (v. doc. C e F);
che la società qui appellante ha già trasmesso all’URC la documentazione (v. doc. F) comprovante le modifiche decise nel corso della citata assemblea e il ripristino delle esigenze prescritte dalla legge;
che l’URC ha comunicato in data 17 dicembre 2014 di ritenere la documentazione prodotta sufficiente al ripristino della situazione legale;
che all’appello in esame,
inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile
avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto
processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova
procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; per molte II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62);
che nel caso di specie la nomina del nuovo amministratore (correttamente: gerente) con diritto di firma individuale e dimora in Svizzera, debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, ossia un fatto che si è verificato il medesimo giorno dell’emanazione della pronunzia pretorile, di modo che il primo giudice non poteva esserne a conoscenza mentre quel fatto deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62);
che, in definitiva, l’appello deve essere accolto e la decisione di prima sede riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;
che per quanto riguarda le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. C e D; sentenza del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62), vale quanto segue. Da una parte occorre considerare che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), dall’altra che la presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto. Ciò premesso, in applicazione dell’art. 108 CPC, la società deve sopportare le spese processuali da essa inutilmente causate e che per la presente sede sono fissate in fr. 400.-. Sempre in applicazione dell’art. 108 CPC non si assegnano ripetibili (CPC Comm, Trezzini, art.108, pag. 444).
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 14 novembre 2014 di AP 1, __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 novembre 2014 della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio - Nord, inc. SO.2014.582, invariati i dispositivi n.
5 e 6, è così riformata:
1. L’istanza 16 settembre 2014 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
2-4. Annullati
II. Le spese processuali di fr. 400.-, in parte già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).