Incarto n.
12.2014.198

12.2014.199

Lugano

2 dicembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

 

 

per statuire nella causa inc. n. SO.2014.179 (procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 1° ottobre 2014 da

 

 

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

chiedente l’espulsione della conduttrice dall’appartamento di 3 locali nella Casa al __________, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 4 novembre 2014, facendo ordine alla convenuta AP 1 Verdegaal di mettere a disposizione immediata degli istanti l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;

 

appellante la convenuta, che con atto del 13 novembre 2014, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore e chiede di rimettere la causa in istruttoria;  

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che con contratto del 12 settembre 2009 __________ ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di tre locali al pianoterreno della Casa “__________, con una pigione mensile di fr. 848.- oltre a un acconto di fr. 202.- (doc. A) per le spese accessorie;

                                  che con lettera 3 luglio 2014 l’amministratrice dello stabile ha chiesto alla conduttrice il pagamento di fr. 5'560.- per le pigioni scoperte da marzo a luglio 2014 entro 30 giorni, con la comminatoria della procedura di sfratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. C);

 

                                  che il 18 agosto 2014 l’amministratrice ha notificato alla conduttrice, mediante l’apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 30 settembre 2014 (doc. D);

 

                                  che la conduttrice non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza del 30 settembre 2014;

 

                                  che l’amministratrice dello stabile, in rappresentanza dei comproprietari, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia, con istanza 1° ottobre 2014, lo sfratto dell’ex conduttrice dall’appartamento oggetto del contratto;  

 

                                  che il 2 ottobre 2014 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;

 

                                  che con scritto 17 ottobre 2014 la conduttrice ha chiesto agli istanti di ritirare la domanda di sfratto, spiegando di essersi attivata per cercare un’altra sistemazione, di aver fatto domanda per prestazioni assistenziali e facendo valere la presenza nell’appartamento del figlio maggiorenne in situazione di disagio psicosociale;

 

                                  che con decisione 4 novembre 2014 il Pretore ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era valida e che le osservazioni della conduttrice non contenevano argomenti tali da impedire la domanda di espulsione e ha fatto pertanto ordine alla conduttrice di riconsegnare immediatamente i locali agli istanti, disponendo l’esecuzione effettiva dell’espulsione;

 

                                  che con atto del 13 novembre 2014, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la convenuta contesta la decisione del Pretore, rimproverandogli di non aver accertato lo stato dei fatti e di non aver fissato un’udienza di contraddittorio;

 

                                  che l’appello e la domanda di gratuito patrocinio non sono stati notificati alla controparte;

 

                                  che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

 

                                  che il Pretore ha indicato come rimedio contro la sua decisione l’appello, ritenendo in tal modo implicitamente dato il valore litigioso di almeno fr. 10'000.-;

 

                                  che ci si potrebbe interrogare su tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore della procedura di sfratto può essere tutt'al più assimilato al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010 consid. 1.2), che, nel caso concreto, corrisponde in sostanza alla pigione che sarebbe stata dovuta tra la data d'inoltro dell'istanza e quella della decisione pretorile;

 

                                  che il quesito può comunque rimanere irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;

 

                                  che il Pretore ha accertato la validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 settembre 2014, ordinando quindi l’espulsione immediata della convenuta dall’appartamento di tre locali da lei occupato;

 

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                  che la convenuta rimprovera al Pretore di non aver “minimamente accertato lo stato dei fatti”, di non aver convocato le parti per un’udienza di contraddittorio e di non aver valutato se la convenuta era in grado di agire senza l’aiuto di un legale, viste le pesanti ripercussioni dell’espulsione, e chiede che “la causa venga rimessa in istruttoria”;

 

                                  che essa espone inoltre il suo grave stato di bisogno, producendo la documentazione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in appoggio alla sua domanda di gratuito patrocinio;

 

                                  che i giudici d’appello devono decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

 

                                  che nella procedura sommaria il Pretore può rinunciare a convocare le parti per un’udienza (art. 256 cpv. 1 CPC), dando alla parte convenuta la possibilità di esprimere per iscritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC);

 

                                  che la convenuta ha potuto presentare le proprie osservazioni all’istanza, in risposta all’ordinanza 2 ottobre 2014, dalla quale risultava chiaramente l’intenzione del Pretore di decidere sulla base degli atti senza convocare le parti per un’udienza;

 

                                  che in tali osservazioni la convenuta ha ammesso la mora nel versamento delle pigioni, ha spiegato di aver chiesto prestazioni assistenziali che le avrebbero permesso di far fronte ai debiti e ha fatto valere l’aspetto umano del suo caso, e le difficoltà nel trovare un nuovo alloggio, senza offrire prove su quanto affermato;

 

                                  che nel caso concreto i fatti determinanti per il giudizio sono di conseguenza pacifici già dall’istanza e dai documenti agli atti (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;

 

                                  che non si vede quindi quali altri accertamenti avrebbe dovuto fare il Pretore, tanto più che nelle osservazioni del 17 ottobre 2014 la convenuta ha ammesso di essere in mora e ha esposto la propria situazione di disagio sociale, che non può tuttavia impedire alla locatrice di disdire validamente il contratto se ne sono date le condizioni, come è avvenuto in concreto;

 

                                  che a ragione pertanto il Pretore ha deciso l’espulsione della convenuta dall’ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

 

                                  che vista l’articolata risposta 17 ottobre 2014 e la semplicità della procedura, il Pretore non aveva inoltre motivo di ritenere l’interessata incapace di condurre la propria causa e di assegnarle un patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 69 CPC;

 

                                  che nell’esecuzione di una decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare che le persone interessate non siano improvvisamente private dell'alloggio (sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);

 

                                  che l’espulsione deve essere eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);

 

                                  che il Pretore ha invero deciso l’espulsione immediata dall’alloggio, ma in pendenza d’appello l’appellante ha ottenuto una moratoria di fatto di almeno un mese;

 

                                  che l’appellante non può a ogni modo prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

 

                                  che l’espulsione dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 4 novembre 2014, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dalla parte locatrice;

 

                                  che in definitiva l’appello è manifestamente infondato e può essere deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

 

                                  che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello (e per la quale è stato aperto l’incarto 12.2014.199) deve a sua volta essere respinta;

 

                                  che la documentazione prodotta a sostegno della domanda di gratuito patrocinio attesta l’indigenza dell’appellante, al beneficio di prestazioni assistenziali, e la sua mancanza di mezzi finanziari (art. 117 lett. a CPC) ma l’appello, manifestamente infondato già a un primo esame, era sprovvisto di ogni probabilità di successo, così che manca la seconda condizione cumulativa prevista per aver diritto al gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC);  

                                  che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma visto il suo stato di bisogno si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

 

                                  che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

 

                                  che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

 

                                  che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 13 novembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 4 novembre 2014 del Pretore del Distretto di Vallemaggia, inc. SO.2014.179, è confermata.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello. 

 

                             3.  La domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

 

                             4.  Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.


                             5.  Notificazione:

 

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

                                 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).