Incarto n.
12.2014.205

Lugano

27 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.1 a procedura semplificata (risarcimento del danno da incidente della circolazione stradale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 13 febbraio 2014 da

 

 

 AP 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 20 ottobre 2014, ponendo gli oneri processuali di fr. 300.- complessivi a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 1'000.- per ripetibili;

 

appellante l’attrice che con atto di appello 20 novembre 2014 chiede la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'000.- oltre interessi, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con risposta all’appello 9 dicembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                   A.    Il 27 settembre 2011, alle ore 12:00, è avvenuto un incidente della circolazione stradale a __________) sulla strada principale, tra un autoveicolo __________ condotto da AP 1, assicurata dalla compagnia di assicurazioni A__________, e un autoveicolo __________ guidato da AO 1, assicurato dalla compagnia di assicurazioni B__________. Al momento della collisione, avvenuta in un tornante in pendenza, AP 1 percorreva la strada in salita e AO 1 si trovava sulla corsia opposta. Il veicolo di AP 1 ha subìto un danno alla fiancata sinistra e quello diAO 1 alla parte anteriore sinistra. I costi della riparazione del veicolo di AP 1 sono stati assunti dalle assicurazioni delle parti nella misura del 50% del danno.

 

                                   B.   Con istanza di conciliazione 26 settembre 2013 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011 (incarto CM.2013.27). Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il 13 febbraio 2014 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Vallemaggia una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Tale importo comprende il costo della riparazione del veicolo (fr. 7'541.20), l’aumento del premio assicurativo in 5 anni (fr. 1'013.25), il costo del veicolo sostitutivo (fr. 324.-) e la riparazione di un torto morale per aver il convenuto durante l’udienza di conciliazione invitato l’attrice a promuovere la causa “a __________” (petizione, pag. 4/5). Secondo l’attrice il convenuto ha provocato l’incidente invadendo la corsia di marcia sulla quale ella stava circolando. Con risposta 13 marzo 2014 il convenuto ha contestato la versione dei fatti esposta dall.ttrice, ritenendola l’unica responsabile dell’incidente, e ha postulato la reiezione della petizione, protestando tasse, spese e ripetibili. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.

 

                                   C.   Con decisione 20 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.-, le spese e le ripetibili di fr. 1'000.- a carico dell’attrice.

 

                                   D.   Con appello 20 novembre 2014 l’attrice impugna la decisione pretorile e ne chiede la riforma nel senso di accogliere la petizione 13 febbraio 2014 e di condannare il convenuto a versarle l’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 9 dicembre 2014 il convenuto propone di respingere l’appello, protestando spese e ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

e considerato

 

in diritto:                

 

                             1.  A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

 

                             2.  L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

 

                             3.  Nella fattispecie il Pretore, dopo aver ricordato i principi applicabili al risarcimento dei danni materiali provocati da un incidente stradale, ha accertato che le parti avevano fornito versioni discordanti sulla dinamica dell’incidente, ognuna sostenendo che era l’altra ad aver invaso la corsia opposta, ed è giunto alla conclusione che l’attrice non aveva potuto provare una responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente della circolazione. Il Pretore ha spiegato che “i danni riscontrati dal veicolo dell’attrice quale conseguenza della collisione con l’autoveicolo del convenuto non provano, come asserito erroneamente dall’istante, un’invasione di corsia da parte della __________ poiché tali danni possono riscontrarsi allo stesso modo se si segue la versione del convenuto” (pag. 4/5). L’art. 45 LCStr, prosegue il primo giudice, non sarebbe applicabile in concreto in quanto la strada dove si è svolto l’incidente è sì in pendenza, ma permette l’incrocio di due veicoli senza difficoltà e senza l’obbligo d’effettuare retromarcia (pag. 5). Su tali accertamenti il Pretore ha dunque respinto la petizione, rilevando che la pretesa di risarcimento relativa al veicolo sostitutivo era prescritta.

 

                             4.  Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4a edizione, pag. 291 n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In concreto, spettava quindi all’attrice dimostrare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra a suo dire effettuata dal convenuto, ovvero nel fatto di aver invaso la corsia opposta.

 

                             5.  L’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto. Essa sostiene che la collisione del 27 settembre 2011 era imputabile solo al convenuto, che ha invaso la corsia opposta e urtato sulla fiancata sinistra l’autoveicolo dell’attrice, correttamente posizionato sulla propria corsia (appello, pag. 4). Il proprio veicolo, a differenza di quello del convenuto, non si sarebbe spostato dopo l’impatto, circostanza che dimostrerebbe che essa non può aver invaso la corsia opposta. In riferimento alla documentazione fotografica agli atti, l’appellante spiega che “l’ombra del veicolo proiettata sulla strada si trova ad una distanza molto ravvicinata dal guardrail, ciò che ne dimostra la posizione al momento della collisione”. A sostegno della propria tesi, l’appellante afferma che l’autopostale non ha subìto alcun ritardo, “ciò che sarebbe senza dubbio avvenuto se l’automobile dell’attrice fosse stata al centro della strada” (appello, pag. 7). L’appellante richiama inoltre l’art. 45 cpv. 1 LCStr, affermando che nel caso di una strada in pendenza incombe maggiore responsabilità al conducente che discende (“l’appellato avrebbe dovuto essere più vigile alla guida, in particolare procedendo ad un’andatura idonea alle circostanze che gli avrebbe permesso di frenare in tempo e dunque di non invadere la corsia opposta (…). È da notare inoltre il fatto che l’incrocio è avvenuto in una curva, ragione per cui il convenuto in quel punto avrebbe dovuto prestare ancora più attenzione ad eventuali veicoli che giungevano dal fondovalle” (appello, pag. 8).

 

                             6.  In appello l’attrice ripropone in sostanza l’argomentazione da lei esposta in prima sede con la petizione 13 febbraio 2014, che il Pretore non ha condiviso. Ci si potrebbe anche interrogare sulla ricevibilità dell’appello, alla luce delle severe condizioni poste dal Tribunale federale per la motivazione di un rimedio di diritto (consid. 2). Il quesito può rimanere indeciso, visto che a ogni modo l’appello si rivela infondato, come si vedrà in seguito.

 

                             7.  L’attrice rimprovera sostanzialmente al primo giudice di non aver ritenuto provata la tesi dell’invasione di corsia da parte del convenuto. In questa sede essa sostiene che dalle prove agli atti, segnatamente la fotografia del suo veicolo dopo la collisione (doc. D), è evidente la responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente. L’istruttoria di causa, come rilevato con pertinenza dal Pretore, non consente tuttavia di giungere alle conclusioni auspicate dall’appellante. A fronte di due versioni contrastanti dei protagonisti dell’incidente, il Pretore ha apprezzato le altre prove disponibili. Ha spiegato, in particolare, per quali motivi non riteneva probanti la fotografia agli atti (doc. D), la circostanza che il veicolo autopostale aveva potuto percorrere senza ostacoli la strada dopo la collisione (doc. E) e la posizione finale del veicolo dell’attrice. All’apprezzamento probatorio operato dal primo giudice l’appellante contrappone la propria visione dei fatti, che non trova però riscontro nell’istruttoria. I testimoni M__________ e V__________, dipendenti delle compagnie assicuratrici, che si erano recati sul posto per un sopralluogo, hanno riferito che le versioni dei conducenti erano discordanti e che non vi era alcuna prova sulla dinamica dell’incidente. Tenuto conto che la strada era sufficientemente larga per permettere l’incrocio di due veicoli, le compagnie assicuratrici hanno deciso di liquidare il sinistro tra di loro dividendo a metà la somma dei due danni e si sono accordate in tal senso (deposizioni 28 aprile 2014). La fotografia doc. D, su cui l’appellante insiste, non prova alcunché, se non che il veicolo dell’attrice, che a suo dire non era stato spostato, circolava più al centro della carreggiata che non a destra come avrebbe dovuto (art. 34 cpv. 1 LCStr, 7 Ordinanza sulla LCStr). Per quel che concerne gli obblighi del conducente su una strada in pendenza, giusta l’art. 45 LCStr, il Pretore ha spiegato che la strada dove si è svolto l’incidente era abbastanza larga per permettere l’incrocio di due veicoli e ha dunque escluso una violazione delle regole della circolazione stradale da parte del convenuto. Tale accertamento resiste alle critiche, invero generiche, dell’appellante e poggia sulle particolareggiate deposizioni testimoniali dei dipendenti delle compagnie assicuratrici, sulla fotografia doc. D e sul fatto che la strada è rimasta percorribile dopo la collisione (doc. E), come dimostrato dal passaggio senza difficoltà del veicolo autopostale. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore risulta condivisibile alla luce dell’istruttoria e si deve dunque concludere che non è stata provata la responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente della circolazione stradale.

 

                             8.  Le pretese dell’attrice si rivelano di conseguenza del tutto infondate, non essendo stata provata la responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente del 27 settembre 2011. Né può essere accolta la pretesa per il costo del veicolo sostitutivo in fr. 324.-, a dire dell’appellante riconosciuta dal convenuto. L’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto prescritta tale pretesa e rileva che il convenuto aveva ammesso tale posta del danno nella risposta di causa e che è quindi obbligato a rifonderle tale importo. La censura è manifestamente infondata. Nella risposta di causa il convenuto non ha, infatti, riconosciuto di dovere personalmente alcunché all’attrice, ma si è limitato a indicare che quest’ultima poteva rivolgersi alla compagnia assicuratrice B__________ per ottenere il rimborso della metà del danno (risposta, pag. 5 in fondo). A ragione quindi il Pretore ha negato il risarcimento anche di tale pretesa.

 

                             8.  Esclusa la responsabilità esclusiva del convenuto, non è necessario pronunciarsi sulle singole poste di danno fatte valere dall’attrice in questa sede. Va tuttavia rilevato che la censura sulla riparazione del torto morale, formulata in tre righe (pag. 10 dell’appello), oltre a essere irricevibile per i motivi esposti in precedenza (consid. 2), appariva del tutto infondata per la palese assenza delle condizioni richieste dall’art. 49 CO, neppure allegate in prima sede.

 

                             9.  In conclusione, quindi, l’appello si rivela infondato nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata va confermata. Gli oneri processuali (tassa di giustizia, spese e ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).  Il valore litigioso ammonta a fr. 10'000.-.

 

 

per questi motivi,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 20 novembre 2014 di AP 1 è respinto.

 

                             2.  Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.-, già parzialmente anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1'500.- a titolo di ripetibili d’appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-      

-     

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).