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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.838 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 dicembre 2001 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 e AO 2
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chiedente la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi e il contestuale rigetto delle
opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi fatti spiccare nei loro
confronti, con protesta di tassa, spese e ripetibili;
domanda alla quale i convenuti si sono opposti formulando a loro volta una
richiesta di condanna in via riconvenzionale al pagamento di fr. 56'546.- oltre
interessi, pretesa poi aumentata a fr. 86'036,40 con le conclusioni;
sulle quali il pretore si è pronunciato con decisione 16 ottobre 2014, con cui ha accolto parzialmente sia la domanda principale, limitatamente a fr. 3'500.- più interessi, sia la domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 17'448,90, ponendo a carico delle parti spese e ripetibili in base al relativo grado di soccombenza;
appellante l'attore principale che con
appello 26 novembre 2014 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di
accogliere la petizione per fr. 9'000.- oltre interessi, e modificare la
ripartizione di spese e ripetibili di prima sede, con protesta di spese e
ripetibili d'appello;
richieste alle quali si sono opposti i convenuti con risposta 26 gennaio 2015,
formulando contestualmente un appello incidentale con il quale chiedono la
riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione
e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 77'036,40 oltre
interessi, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto che con scritto 9 marzo 2015 l'appellante principale ha comunicato di ritirare l'appello e ha chiesto lo stralcio della procedura;
considerato come gli appellati (nonché appellanti incidentali) abbiano preso
posizione con scritto 11 marzo 2015 osservando come l'ipotesi di decadenza
dell'appello comporti la messa a carico dell'attore di spese giudiziarie e
ripetibili anche per l'appello incidentale;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che l'arch. AP 1 è stato incaricato da AO 1 e AO 2 di fornire una serie di prestazioni d'architetto relative all'edificazione di una casa d'abitazione su un fondo di loro proprietà (contratto 7 giugno 1999 doc. A);
che tra le parti sono sorti motivi di dissidio in merito alla remunerazione delle prestazioni dell'architetto, rispettivamente alle pretese risarcitorie nei suoi confronti per asseriti danni derivanti da un'invocata inadempienza contrattuale;
che con petizione
19 dicembre 2001 l'arch. AP 1 ha chiesto alla Pretura di condannare AO 1 e AO 2
al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi a saldo del suo onorario e il contestuale rigetto delle opposizioni interposte ai
relativi precetti esecutivi fatti spiccare nei loro confronti, con protesta di
tassa, spese e ripetibili;
che i convenuti si sono opposti alla
petizione formulando a loro volta una richiesta di condanna in via
riconvenzionale al pagamento di fr. 56'546.- oltre interessi, pretesa poi
aumentata a fr. 86'036,40 in sede di conclusioni;
che con decisione 16 ottobre 2014 il
Pretore ha accolto parzialmente la domanda principale (limitatamente a fr.
3'500.- più interessi e relativo rigetto delle opposizioni ai PE), così come la
domanda riconvenzionale (limitatamente a fr. 17'448,90), ponendo a carico delle
parti spese e ripetibili in base al relativo grado di soccombenza;
che con appello 26
novembre 2014 l'attore ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso
di accogliere la petizione per fr.
9'000.- oltre interessi, e modificare la ripartizione di spese e ripetibili di
prima sede, con protesta di spese e ripetibili d'appello;
che i convenuti si sono opposti all’appello
con risposta 26 gennaio 2015, formulando a loro volta appello incidentale
chiedente la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere
integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale
limitatamente a fr. 77'036,40 oltre interessi, con protesta di spese e
ripetibili;
che con comunicazione del 9 marzo 2015 l'appellante principale ha comunicato di ritirare l'appello chiedendo lo stralcio della
procedura;
che gli appellati e appellanti incidentali hanno preso posizione con scritto 11
marzo 2015 rilevando come la decadenza dell'appello principale comporti la
messa a carico dell'attore di tutte le spese giudiziarie e delle ripetibili,
comprese quelle relative all'appello incidentale, comunicazione in merito alla
quale l'appellante principale non ha preso posizione;
che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, così che può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b n. 3 LOG);
che l'appello può essere ritirato
fintanto che la Corte non abbia statuito e il suo ritiro comporta anche la
caducità dell'appello incidentale (art. 312 cpv. 2 lett. c CPC; DTF 138 II
788);
che, dovendosi così procedere con lo stralcio dell’appello principale e di quello incidentale, occorre statuire in merito alle spese e alle ripetibili;
che le spese processuali dell'appello principale (art. 106 CPC),
fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (art. 7, 13 e 22 cpv. 5 LTG nella versione in vigore dal 10
febbraio 2015) e tenuto conto dello stralcio dopo la fase della risposta
all'appello, vanno poste a carico dell'appellante, che è pure tenuto a
rifondere agli appellati ripetibili, tenuto conto
della presentazione della risposta all'appello (contenuta nello scritto 26
gennaio 2015);
che gli oneri della procedura d'appello incidentale, fissati in conformità dei
parametri summenzionati, vanno pure posti a carico dell'appellante principale che,
con il ritiro della sua impugnazione ha fatto decadere quella incidentale (art.
312 cpv. 2 lett. c CPC), riconoscendo agli appellanti
incidentali ripetibili commisurate allo sforzo profuso per la presentazione
dell'impugnativa (contenuta nell'allegato del 26 gennaio 2015);
che il valore litigioso delle summenzionate procedure di appello,
importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
ammonta a fr. 22'948,90 per l'appello
principale (fr. 5'500.- dell'azione principale oltre a fr.
17'448,90 dell'azione riconvenzionale) e a fr. 63'087.50 per l'appello
incidentale (fr. 3'500.- dell'azione principale oltre fr. 59'587.50 dell'azione riconvenzionale).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 26 novembre 2014 dell'arch. AP 1 è stralciato dai ruoli.
2.Le spese processuali della procedura d'appello principale di
complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante principale, che
rifonderà agli appellati fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per l'appello
principale.
3.L'appello incidentale 26 gennaio 2015 di AO 1 e AO 2 è stralciato
dai ruoli.
4.Le spese processuali della procedura d'appello incidentale di
complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'appellato incidentale, che
rifonderà agli appellanti incidentali fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per
l'appello incidentale.
5. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Giudice Damiano Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).