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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4363 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 14 ottobre 2014 da
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 |
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata del convenuto dall’abitazione sita in Via C__________ __________ a __________, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore ha accolto con decisione 24 novembre 2014;
appellante il convenuto con atto di appello 5 dicembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza in ordine e subordinatamente nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli istanti con osservazioni (recte: risposta) 5 gennaio 2015 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 4 e AP 1, sposatisi nel 1991, vivono separati di fatto dall’ottobre 2011, la prima nell’ex abitazione familiare in via P__________ __________ a __________, il secondo nella poco distante casa in via C__________ __________ sempre a __________, a quel momento intestata al suocero AO 1 e dal dicembre 2011 divenuta di proprietà dei figli AO 4 e AO 3 con usufrutto a favore dei genitori AO 1 e CO 2 (cfr. doc. A); dal 19 dicembre 2013 tra AO 4 e AP 1 è pendente una causa di divorzio introdotta unilateralmente dalla moglie;
che con raccomandata 11 agosto 2014 (doc. B) AO 4 e AO 3 in applicazione delle norme sul contratto di comodato (art. 310 CO) hanno invitato AP 1 a liberare l’abitazione di Via C__________ __________ entro il 30 settembre 2014, richiesta contestata da quest’ultimo (doc. C);
che con istanza 14 ottobre 2014, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, AO 4, AO 3, AO 1 e AO 2 hanno chiesto l’espulsione immediata di AP 1 dall’abitazione da lui ancora occupata, rilevando come la stessa non fosse stata riconsegnata al termine del contratto di comodato rispettivamente continuasse ad essere occupata in violazione delle norme sul possesso (art. 928 CC) e sulla proprietà (art. 641 CC); il convenuto si è opposto all’istanza;
che con la decisione 24 novembre 2014 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza: egli, per quanto qui interessa, ha innanzitutto rilevato che AO 4 e AP 1 nell’ottobre 2011, al momento della separazione di fatto, si erano accordati verbalmente nel senso che il marito occupasse a titolo gratuito l’abitazione ora litigiosa; nonostante le obiezioni del convenuto, egli ha quindi accertato che l’occupazione della casa era avvenuta a titolo gratuito ed ha ritenuto non provata la tesi difensiva secondo cui l’occupazione dovesse avvenire fino al termine della procedura di divorzio; ha così concluso che il contratto di comodato poteva essere disdetto giusta l’art. 310 CO, ciò che era avvenuto con effetto al 30 settembre 2014;
che con l’appello 5 dicembre 2014 che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 5 gennaio 2015, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza in ordine e subordinatamente nel merito, rilevando che i fatti alla base della stessa non erano incontestati o immediatamente comprovabili rispettivamente che la situazione giuridica non era chiara: l’occupazione dell’abitazione non era in effetti avvenuta nell’ambito di un contratto di comodato, ma si fondava su un assetto convenzionale sui generis adottato nel contesto dell’intervenuta separazione coniugale, che doveva valere fino alla conclusione di un accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio, al più tardi fino al termine della procedura di divorzio;
che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175);
che sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);
che nel caso di specie le condizioni per una tutela giurisdizionale nei casi manifesti non sono adempiuti, non potendosi ritenere che i fatti rilevanti erano incontestati o immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica era chiara;
che è innanzitutto incontestabile, in fatto, che l’occupazione a titolo gratuito dell’abitazione in parola è avvenuta in forza di un accordo concluso tra il convenuto e la moglie (con il consenso almeno implicito del padre AO 1, allora proprietario dell’immobile), finalizzato a regolare provvisoriamente i loro rapporti personali a seguito della loro separazione di fatto e della conseguente necessità di trovare una collocazione provvisoria al convenuto tenuto a lasciare l’abitazione familiare (così la petizione di divorzio inoltrata dalla moglie, doc. 1 p. 6);
che la qualifica giuridica da dare a questo accordo - definito dal convenuto come un contratto sui generis adottato nel contesto dell’intervenuta separazione coniugale e considerato dagli istanti inizialmente come un contratto di comodato ad uso non determinato - non è affatto chiara, tant’è che in occasione dell’udienza di discussione del 4 novembre 2014 gli stessi istanti hanno per finire ammesso che “la messa a disposizione a titolo gratuito della casa è forse parte degli accordi di divorzio” (p. 1): tanto basta per escludere l’esistenza di una fattispecie suscettibile di una tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
che, a prescindere da quanto precede, pare già sin d’ora escluso che quell’accordo possa essere costitutivo di un contratto di comodato ad uso non determinato (nel quale il comodatario è sostanzialmente in balia del comodante, che può determinare a suo gradimento il momento della restituzione della cosa in applicazione dell’art. 310 CO), essendo anzi verosimile la pattuizione di un comodato ad uso determinato (ai sensi dell’art. 309 CO), con effetto fino alla conclusione dell’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio o al più tardi, in mancanza di diverse disposizioni del giudice, fino al termine della procedura di divorzio (riservato beninteso il caso dell’abuso di diritto): la moglie ha in effetti ammesso che quella soluzione era stata adottata “vista l’imminente separazione dei coniugi e la loro volontà di intraprendere delle trattative per addivenire alla sottoscrizione di una convenzione regolante le conseguenze accessorie al divorzio” (doc. 1 p. 6); essa ha poi aggiunto che l’attuale domanda di restituzione era dovuta al fatto che “le parti non hanno raggiunto nessun accordo” ed era inoltre causata dall’”atteggiamento poco collaborativo del marito nelle discussioni extragiudiziarie” (doc. 1 p. 6); ed ha infine rilevato, a conferma del fatto che l’accordo aveva un’estensione temporale assai più ampia, che il convenuto, in sostituzione dell’abitazione di cui era chiesta la restituzione, avrebbe potuto continuare ad “occupare un appartamento più piccolo”, “sempre a titolo gratuito, in uno degli appartamenti di cui costei è comproprietaria a __________” (doc. 1 p. 7); nulla prova invece che l’abitazione sia stata concessa al convenuto solo “in attesa che trovasse un appartamento per sé” (istanza p. 2), anche perché quella situazione si è poi protratta per lunghissimo tempo;
che del resto, sempre a questo proposito, non va neppure dimenticato che con la soluzione adottata la moglie aveva in pratica convinto il marito a “lasciare” l’abitazione coniugale (allora intestata al padre AO 1 e dal dicembre 2011 divenuta di proprietà sua e del fratello AO 3), ciò che di principio non sarebbe stato tenuto a fare, salvo diversa disposizione del giudice, fino al termine della procedura di divorzio (Schwander, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 9 ad art. 169 CC): pare pertanto ovvio che anche quella soluzione dovesse poter valere fino a quel medesimo termine;
che in tali circostanze è tutt’altro che scontato, in diritto, che la restituzione dell’abitazione possa essere validamente chiesta in forza di una semplice disdetta (in applicazione dell’art. 310 CO), tanto più che nemmeno risulta, né è stato preteso, che nel frattempo sia spirato l’uso e il tempo determinato dall’accordo (motivo di cessazione del contratto giusta l’art. 309 cpv. 1 CO), gli istanti non essendosi per il resto prevalsi dell’eventuale abuso di diritto commesso dal convenuto per non aver sino ad oggi concluso le trattative di divorzio (questione che per altro nemmeno avrebbe potuto essere esaminata in questa particolare procedura, cfr. DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.5; TF 2 luglio 2012 5A_471/2012 consid. 5.1; II CCA 18 giugno 2014 inc. n. 12.2014.59) o dell’esistenza delle condizioni eccezionali di cui al cpv. 2 della norma;
che l’occupazione dell’abitazione essendo giustificata da un accordo contrattuale è poi escluso che la sua restituzione possa essere postulata in base alle norme sul possesso (art. 927 CC; Ernst, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 6 ad art. 927 CC, tanto più che in concreto il possesso del convenuto nemmeno era fondato su atti di illecita violenza) e sulla proprietà (art. 641 CC; Wiegand, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 49 seg. ad art. 641 CC);
che in accoglimento dell’appello l’istanza deve pertanto essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso indicato qui di seguito, seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
che il valore di una causa concernente beni immobili va determinato in base alla relativa domanda (art. 91 CPC), che nell’occasione è rappresentata dalla richiesta (di carattere patrimoniale: cfr., con riferimento a una causa ex art. 641 cpv. 2, CC, TF 19 agosto 2008 4A_247/2008 consid. 1.1, 15 luglio 2010 5A_173/2010 consid. 1, 7 marzo 2011 5A_639/2010 consid. 1.1) volta alla riconsegna dei locali occupati dal convenuto: nella presente fattispecie ben si può ritenere che il valore della lite possa così essere quantificato tenendo conto delle possibili pigioni per le quali gli istanti avrebbero potuto dare in uso i locali ora oggetto di restituzione dopo l’inoltro della causa (TF 19 agosto 2008 4A_247/2008 consid. 1.1; cfr. Bohnet, nota alla sentenza TF 5 aprile 2011 4A_18/2011, in: SZZP 2011 p. 298) e corrisponda almeno al valore ipotetico dell’utilizzo dell’ente locato fino a che la riconsegna non può essere eseguita (Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, n. 45 ad art. 91; TF 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010 consid. 1.2; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 11 maggio 2012 inc. n. 12.2012.60), importo che in concreto, come del resto ritenuto dal Pretore e non contestato dalle parti, risulta sicuramente superiore a fr. 10'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 5 dicembre 2014 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 24 novembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è annullata e così riformata:
1. L’istanza di espulsione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare dagli istanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 200.- sono a carico degli appellati, che rifonderanno all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).