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Incarto n. 12.2014.219 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4075 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 26 settembre 2014 da
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CO 2 (I) CO 3 (I) CO 4 (I) CO 5 (I) CO 6 (I) CO 7 (I) CO 8 CO 1
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contro |
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RE 1 (I) , (I)
PI 2 PI 3 (I) PI 4 (I)
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con cui le istanti hanno chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 marzo 2014 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, nei procedimenti per reclamo riuniti iscritti ai numeri R.G. __________, domanda accolta dal Pretore con decisione 1° ottobre 2014;
ed ora sui due reclami entrambi datati 5 dicembre 2014 della convenuta RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e della convenuta PI 1 (inc. n. 12.2014.219) volti a respingere integralmente l’istanza di exequatur o in via subordinata a respingerla almeno nei confronti dell’istante CO 1, ai quali le istanti si sono opposte con due risposte entrambe datate 16 febbraio 2015;
preso atto dei due allegati di replica spontanea inoltrati entrambi il 6 marzo 2015 dalle convenute RE 1 e PI 1, degli ulteriori scritti datati 2 aprile 2015 delle convenute RE 1 e PI 1 e dei due allegati di duplica spontanea inoltrati entrambi il 7 aprile 2015 dalle istanti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa civile (risarcimento del danno) rubricata con il n. __________ e promossa con atto di citazione 21 giugno 2013, con ordinanza 20 marzo 2014 (doc. R inc. n. SO.2014.4075) il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, statuente nell’ambito dei procedimenti per reclamo riuniti iscritti ai numeri R.G. __________, ha autorizzato F__________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 43'700'000.-; ha autorizzato Mi__________ __________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 41'400'000.-; ha autorizzato Im__________ __________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 5'175'000.-; ha autorizzato CO 4 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 4'255'000.-; ha autorizzato CO 4 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1’955'000.-; ha autorizzato S__________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 18’475'000.-; ha autorizzato CO 3 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1'150'000.-; ha autorizzato CO 8 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 4'600'000.-; ed ha autorizzato CO 2 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 460'000.-. Per il resto ha rigettato i reclami riuniti così come tutte le conclusioni degli allora reclamanti, confermando, sempre per il resto, il provvedimento reclamato.
Con attestazione 17 luglio 2014 (doc. S inc. n. SO.2014.4075) il Tribunale ha confermato l’esecutività della decisione in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 26 settembre 2014, fondata sugli art. 38 segg. CLug, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 (risultante dalla fusione di F__________ __________, M__________ S.p.A. e altre società), CO 6 (già S__________ S.p.A.), CO 7 (già I__________ S.p.A.), CO 8 e, per quanto potesse occorrere, CO 1, hanno convenuto in giudizio RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di dichiarare esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza 20 marzo 2014 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B.
Con decisione 1° ottobre 2014 il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- a carico dei convenuti in solido (dispositivo n. 2).
3. Con i due reclami 5 dicembre 2014, che qui ci occupano, le convenute RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e PI 1 (inc. n. 12.2014.219) hanno chiesto in via principale di respingere integralmente l’istanza di exequatur, rilevando come il Pretore non fosse competente a decidere l’istanza in assenza di loro beni sequestrabili nella sua giurisdizione nel settembre 2014 e come la decisione impugnata fosse comunque contraria all’ordine pubblico svizzero. In via subordinata hanno chiesto di respingerla almeno nei confronti dell’istante CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era stata autorizzata al sequestro conservativo nei loro confronti.
4. Delle risposte 16 febbraio 2015 con cui le istanti hanno postulato la reiezione dei reclami, delle repliche spontanee inoltrate il 6 marzo 2015 dalle convenute RE 1 e PI 1, degli ulteriori scritti datati 2 aprile 2015 delle convenute RE 1 e PI 1 e delle dupliche spontanee inoltrate il 7 aprile 2015 dalle istanti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado (cfr. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2ª ed., n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). Siccome i reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione e sono motivati sostanzialmente allo stesso modo, si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
6. Preliminarmente va esaminata la domanda delle istanti volta all’estromissione dagli atti di causa delle repliche spontanee 6 marzo 2015, a loro dire inoltrate ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione delle risposte ai reclami stabilito dalla giurisprudenza e che in concreto iniziava a decorrere il 21 febbraio 2015. La richiesta dev’essere disattesa. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare alla parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 26 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149).
7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26).
8. In questa sede le convenute RE 1 e PI 1 contestano innanzitutto la competenza territoriale del Pretore a statuire sull’istanza di exequatur evidenziando che nel settembre 2014 non vi sarebbero stati loro beni sequestrabili nella sua giurisdizione. La censura, ricevibile in questa sede siccome avente per oggetto i presupposti per la decisione di exequatur di primo grado (Staehelin/Bopp, op. cit., ibidem; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 24 ad art. 45 CLug), è infondata.
L’art. 39 cpv. 2 CLug prevede, per quanto è della competenza territoriale del giudice dell’exequatur, che la stessa è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione o, per quanto è qui di rilievo, dal luogo dell’esecuzione.
Per parte della dottrina e della giurisprudenza (Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 6 e 8 ad art. 39 EuGVO; OLG München 23.08.2010 – 25 W 1207/10 [doc. 50]; II CCA 13 novembre 1996 inc. n. 12.96.161 pubbl. in RSDIE 1997 p. 411), il luogo dell’esecuzione non è solo quello del tribunale del luogo dove il debitore possiede dei beni ma anche e soprattutto quello dove il creditore intende ottenere l’esecuzione nella previsione - anche solo probabile - che, in quel luogo, il debitore potrà crearsi, in futuro, dei beni patrimoniali, cosicché nel caso concreto, visto l’ovvio interesse delle istanti al sequestro in Svizzera (poi concretizzato con il doc. 39) non solo dei beni di proprietà delle due convenute qui reclamanti, ma anche di quelli che rientravano nella loro titolarità e pertinenza, non vi sarebbe motivo di misconoscere la competenza territoriale del Pretore.
Se però anche si volesse seguire l’opinione degli altri autori (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 8 ad art. 39 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 44 ad art. 39 CLug), secondo cui la mera intenzione dei creditori di chiedere l’exequatur della decisione in un determinato luogo potrebbe non essere ancora sufficiente ma dovrebbe essere corroborata dalla verosimile esistenza di motivi giustificanti un’esecuzione in quel luogo (alla data dell’istanza o del relativo giudizio), nella fattispecie l’esito non sarebbe comunque stato diverso. Le istanti hanno in effetti reso verosimile l’esistenza nel momento determinante (tra il 26 settembre 2014 e il 1° ottobre 2014) di motivi giustificanti un’esecuzione dell’ordinanza a Lugano, ossia l’esistenza in quel luogo di beni di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza delle due convenute qui reclamanti. Con l’istanza esse hanno da una parte reso verosimile, versando agli atti l’annotazione della Polizia giudiziaria del 20 febbraio 2014 (doc. T inc. n. SO.2014.4075), che il 10 febbraio 2014 la convenuta RE 1, nella sua qualità di fiduciante (con il padre, il convenuto PI 2) del conto corrente n. __________ intestato a __________, aveva bonificato EUR 400'000.- su un conto intestato a una sua società (doc. 19 inc. n. 12.2014.218 p. 167) denominata __________ SA aperto presso la banca luganese __________ e dall’altra hanno reso verosimile, producendo un estratto del reclamo presentato il 3 gennaio 2014 dalla convenuta PI 1 avverso l’ordinanza cautelare 20 dicembre 2013 (doc. V inc. n. SO.2014.4075 p. 67), che costei aveva ammesso di aver accreditato nel gennaio 2012 EUR 2'500'000.- su un proprio conto aperto presso la luganese __________ (sia pure non più esistente il 26 novembre 2014, data del successivo sequestro [cfr. doc. 39], cfr. doc. 3 di parte convenuta inc. n. 12.2014.219), rispettivamente che EUR 7'000'000.- sequestrati in Svizzera nel luglio 2013 (e meglio proprio a Lugano, cfr. doc. U inc. n. SO.2014.4075) erano di sua spettanza. Con le risposte ai reclami esse hanno inoltre reso verosimile che le convenute RE 1 e PI 1 erano proprietarie o almeno beneficiarie economiche delle azioni di __________ (doc. 21 inc. n. 12.2014.218 p. 15, 22 inc. n. 12.2014.218 p. 20, 23 inc. n. 12.2014.218 p. 1, 24 inc. n. 12.2014.218 p. 6, 16 p. 103; nel doc. 25 inc. n. 12.2014.218 esse risultano nel febbraio 2012 essere state re-intestatarie di parte di quelle azioni) poi intestate nell’aprile 2012 alla società luganese __________ (doc. 26 inc. n. 12.2014.218 p. 4 e 5, 27 inc. n. 12.2014.218, 28 inc. n. 12.2014.218, 29 inc. n. 12.2014.218, ritenuto che un’azione è rimasta intestata al convenuto PI 2), rispettivamente che, tramite il G__________ S.p.A. allora controllato dalla “famiglia __________”, avevano avuto rapporti bancari con la luganese B__________ SA (doc. 17 p. 22), ora __________ SA (sia pure non più in essere nel dicembre 2014, cfr. doc. 6 di parte convenuta); ed hanno pure reso verosimile che la convenuta PI 1 era stata membro del consiglio d’amministrazione della succursale luganese, radiata nel giugno 2013, di S__________ SA, __________, __________ (doc. 38 inc. n. 12.2014.219). Del tutto irrilevante al proposito è invece il fatto, evidenziato dalle convenute RE 1 e PI 1 con scritti 2 aprile 2015, che i sequestri in seguito ordinati a __________ (nulla è invece dato a sapere per quelli ordinati quel medesimo giorno a __________ e a __________, cfr. doc. 39) possano essersi rivelati infruttuosi (cfr. doc. 8 di parte convenuta inc. n. 12.2014.218).
9. Le convenute RE 1 e PI 1 si prevalgono in seguito del motivo d’impedimento definito dall’art. 34 cpv. 1 CLug, norma secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, esse ravvisando una manifesta violazione dell’ordine pubblico svizzero nel fatto che il sequestro conservativo dei loro beni fosse stato ammesso senza che fosse stata provata l’esistenza di tali beni a Lugano, tanto più che nell’ordinamento giuridico svizzero nemmeno era possibile dar seguito a un sequestro come quello ordinato dal tribunale italiano di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza dei convenuti senza indicare dove si trovavano detti beni, con ciò meramente investigativo.
La censura è infondata. Per ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1), rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III 534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto da non risultare più compatibile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1), ritenuto che tra i principi fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, i principi fondamentali del diritto del fallimento segnatamente la parità di trattamento dei creditori, come pure la culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 27 ad art. 34 CLug; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113).
Nel caso di specie il fatto che in Svizzera un sequestro non sia possibile qualora non sia stata provata l’esistenza di beni sequestrabili in quel luogo rispettivamente non possa avere finalità meramente investigative è ben lungi dal dimostrare che il sequestro conservativo concretamente ordinato dal tribunale italiano (che per altro lasciava intendere l’esistenza di beni sequestrabili in Svizzera [doc. R inc. n. SO.2014.4075 p. 75 seg.] e che, nonostante l’amplia formulazione dei beni da sequestrare presso le persone interessate dal provvedimento, non risultava avere finalità meramente investigative) sia contrario all’ordine pubblico materiale svizzero (in tal senso II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113), tanto più che nemmeno risulta, né tanto meno è stato spiegato, se e in che modo la decisione straniera violi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento menzionati in precedenza. Del resto, in generale lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo ad un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante - dal diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113) e non entra qui in considerazione.
10. Le convenute RE 1 e PI 1 lamentano infine il fatto che l’istanza di exequatur sia stata accolta anche nella misura in cui era stata promossa da CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era stata autorizzata al sequestro conservativo nei loro confronti. La censura, volta in sostanza a sanzionare il difetto di legittimazione attiva di quella società, è ricevibile (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) e fondata. Per essere legittimato, l’istante deve infatti essere una “parte interessata” giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug, o in altri termini dev’essere l’avente diritto indicato nella decisione da delibare, un suo successore a titolo universale o singolare oppure una qualsiasi persona abilitata secondo il diritto dello Stato originario ad avvalersi della decisione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 5.3). Nel caso di specie è invece incontestabile che CO 1, sia pure coinvolta nel procedimento in Italia, non era però né creditrice né successore in diritto di una delle creditrici delle convenute nell’ordinanza italiana, né ha mai preteso di esserlo. Emblematico è del resto il fatto che nell’istanza di exequatur essa sia stata indicata tra le istanti solo “per quanto possa occorrere” (p. 2 e 4).
11. Ne discende che i reclami devono essere parzialmente accolti solo nella misura in cui all’istante CO 1 dev’essere disconosciuta la legittimazione attiva.
Le spese processuali e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 121'170'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Le procedure relative ai reclami 5 dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n. 12.2014.219) sono congiunte.
II. I reclami 5 dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n. 12.2014.219) sono parzialmente accolti.
§ Di conseguenza la decisione 1° ottobre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è riformata nel senso che l’istanza di exequatur 26 settembre 2014 è respinta nella misura in cui è stata promossa da CO 1 ed è accolta nella misura in cui è stata promossa dalle altre istanti (dispositivo n. 1), ritenuto che le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- sono poste a carico delle convenute in solido per 7/8 e di CO 1 per 1/8 (dispositivo n. 2).
III. Le spese processuali del reclamo di RE 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico della reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese processuali del reclamo di PI 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico della reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).