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Incarto n. |
Lugano 14 dicembre 2015/jh |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e S. Camponovo (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Butti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.178 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione (azione creditoria) 22 dicembre 2011 da
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AP 1 (I)
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contro |
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AO 1
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con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di
EUR 88'895.04, oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2009, protestate tasse, spese
e ripetibili;
richiesta cui si è opposta la convenuta nel corso delle prime arringhe, ritenuto che non aveva presentato una risposta neppure entro il termine suppletorio fissatole, e che il Pretore ha respinto con decisione 10 novembre 2014;
appellante l’attore con atto di appello 12 dicembre 2014 con cui chiede di annullare il primo giudizio e di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta ha comunicato in data 27 febbraio 2015 di rinunciare a proporre una formale risposta limitandosi a contestare integralmente le argomentazioni e le richieste dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 è una società con sede
a __________, attiva nel settore fiduciario; AP 1 è un commercialista attivo a __________
(I).
La prima, rappresentata da M__________, ha stipulato il 27 febbraio 2008 a __________
un contratto con il secondo, conferendogli un incarico di “consulenza
aziendale e societaria”, con “diritto agli onorari previsti dalla
vigente Tariffa professionale, inerenti la prestazione richiesta, da
corrispondersi al termine dell’incarico” (doc. C).
B. AP 1 ha emesso verso la
suddetta società tre note professionali in relazione a tale incarico per
complessivi
EUR 88'895.04 e meglio: “Nota proforma n. 101 p del 25 luglio 2008,
competenze per: 1. Vostro incarico pratica __________s: prestazioni rese come
da dettaglio allegato” per EUR 6'427.20; “Nota proforma n. 025 p del 10
febbraio 2009 Rif.to Vs. incarico in data 27.02.2008 per consulenza prestataVi
per società __________, come da dettaglio a Voi già trasmesso” per EUR
28'454.40; “Nota Proforma n. 039 p del 9 marzo 2009 Rif.to Vs. incarico in
data 27.02.2009 per consulenza prestataVi per società T__________ Srl, come da
dettaglio a Voi già tramesso” per EUR 54'013.44 (doc. D).
Alle fatture prodotte non è stata allegata alcuna distinta delle prestazioni
svolte.
C. Il commercialista per le
proprie tre note professionali, rimaste impagate, ha fatto spiccare contro la
menzionata società il PE n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 129'787.-,
oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2009 (doc. F).
A seguito di opposizione, il 3 ottobre 2011 egli ha avviato la procedura
conciliativa (inc. CM.2011.622 della Pretura di Lugano): all’udienza del 23 novembre
2011 egli solo è comparso e conseguentemente in tale data gli è stata
rilasciata la relativa autorizzazione ad agire (doc. B).
D. Con petizione 22 dicembre
2011 AP 1 ha quindi convenuto in causa AO 1 presso la Pretura del Distretto di
Lugano per l’importo di EUR 88'895.04, oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2009, con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
La convenuta non ha presentato una risposta neppure entro il termine
suppletorio fissato dal Pretore.
Con ordinanza 11 giugno 2012 quest’ultimo ha comunicato alle parti “che allo
stato attuale delle risultanze probatorie il procedimento non appare maturo per
il giudizio, cosicché le parti vanno citate per le prime arringhe, dove
l’attore potrà notificare le prove che s’impongono onde migliorare il corpo
probatorio della sua allegazione”.
E. All’udienza di prime
arringhe del 13 settembre 2012 l’attore ha prodotto una dichiarazione scritta
di T__________ Srl per la quale le prestazioni fornitele dalla convenuta, a
mezzo dell’attore, sarebbero state onorate da detta società a responsabilità
limitata “attraverso la fornitura d’imbarcazione del valore commerciale di
oltre 60’000.- Euro” doc. G).
La convenuta, non patrocinata da un legale a quello stadio di causa, si è
opposta alla petizione ed ha contestato la pretesa dell’attore.
L’istruttoria (nel corso della quale pure la convenuta si è invece avvalsa di
un rappresentante legale) è consistita in diverse audizioni testimoniali.
Con conclusioni scritte 30 gennaio 2014 e 31 gennaio 2014 l’attore,
rispettivamente la convenuta, hanno confermato le loro antitetiche tesi e domande.
F. Con decisione 10 novembre
2014 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- e condannandolo a rifondere
alla convenuta fr. 3'500.- a titolo di ripetibili (moderate, siccome il suo
patrocinatore è subentrato solo a processo già ampiamente avviato).
In sostanza, il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che l’assenza di
esplicite contestazioni alle tre note professionali e la preclusione del
convenuto non esentavano l’attore dall’onere di provare il fondamento delle
pretese dedotte in giudizio. Non sussistendo agli atti alcuna prova in merito
alle prestazioni fatturate, alla loro composizione, al tempo impiegato, ecc., e
neppure in relazione a quanto (a dire dell’attore) la convenuta avrebbe
fatturato ai suoi clienti per l’operato dell’attore, il Pretore ha concluso per
la reiezione della petizione.
G. Con appello 12 dicembre 2014
l’attore ha impugnato il giudizio pretorile chiedendo il suo annullamento e la
sua riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese
e ripetibili. Egli sostiene che il contratto stipulato tra le parti è eloquente
in merito alle loro intenzioni, che è irrilevante se la convenuta abbia
fatturato o meno le proprie prestazioni, che quest’ultima non ha mai contestato
le note professionali inviatele, che il Pretore avrebbe dovuto raccogliere
d'ufficio le prove mancanti oppure avrebbe dovuto conformarsi alle note
prodotte e non favorire con il proprio giudizio la parte preclusa (che non
pagherebbe così alcunché per la propria inerzia procedurale). Con l’atto
d’appello l’appellante ha prodotto, oltre alla sentenza impugnata, una serie di
documenti (doc. B, C e D).
La convenuta con scritto 27 febbraio 2015 ha dichiarato “di non aver
intenzione di proporre formale risposta all’appello […] limitandomi a
contestare integralmente argomentazioni e richieste dello stesso appello”,
e si è opposta alla produzione dei suddetti documenti.
e considerato
in diritto:
1.La decisione
pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale,
impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC); il valore di causa supera infatti
fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene un errato
accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto: si tratta di
argomenti invocabili in questa sede (art. 310 CPC).
2.Con
l’appello l’attore ha prodotto, oltre alla sentenza impugnata, anche una serie
di documenti (doc. B, C, D) affermando che si tratta dei dettagli delle fatture
(appello, pag. 9).
Come già spiegato da questa Camera (da ultimo: sentenza II CCA 5 novembre 2015
inc. 12.2014.35 consid. 2.1) le parti possono chiedere all’autorità di appello
di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei
nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto
quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata (cosiddetti “nova”),
quanto quelli preesistenti se facendo uso della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo
grado (ossia ”pseudo nova”); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è
pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché
di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte. In ogni caso è
però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati
rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova
procedura civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,
senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti.
In concreto tutti i documenti prodotti in questa sede dall’appellante non
possono essere acquisiti agli atti, siccome sono verosimilmente preesistenti
alla decisione impugnata e l’appellante poteva e doveva produrli, se del caso,
in prima istanza, nei tempi e nei modi proceduralmente corretti. È evidente
infatti che il dettaglio delle prestazioni svolte sussisteva già al momento
dell’emanazione delle fatture, tant’è che lo stesso appellante afferma di
averle a suo tempo consegnate al rappresentate della convenuta (appello, pag. 7).
Giova comunque osservare che i citati documenti non sono né datati, né firmati,
né allestiti su carta intestata di modo che, anche se fossero stati ammessi,
sarebbero stati comunque praticamente privi di valore probatorio.
3. Occorre ora esaminare qual
è il diritto applicabile alla presente fattispecie.
Entrambe le parti qualificano il loro rapporto quale mandato (ossia: mandato
propriamente detto) ai sensi dell’art. 394 CO, ritenendo applicabile alla
fattispecie il diritto svizzero. Invero l’attore nulla ha mai eccepito in
merito, essendosi semplicemente limitato (nella petizione, pag. 2 e nelle
conclusioni scritte, pag. 2) a citare la suddetta norma. Il convenuto, invece,
ha sollevato la questione solo in sede conclusionale, risolvendo per l’applicabilità
del diritto svizzero (memoriale conclusivo, pag. 2 e 3).
La questione non è stata oggetto di esame dal parte del Pretore, che ha di
fatto però ritenuto applicabile alla fattispecie il diritto svizzero. Anche
l’appellante non la solleva con il gravame.
3.1 Al riguardo non è possibile
seguire la tesi della convenuta secondo cui le parti hanno voluto perlomeno “coscientemente,
ma tacitamente” eleggere il diritto svizzero (conclusioni scritte, pag. 3).
Per escludere che le parti abbiano operato una tale elezione, basta infatti
porre mente anche solo al fatto che il contratto stipulato tra le parti (v.
doc. C) contiene numerosi riferimenti a normative di diritto italiano
(dall’intitolazione del contratto, alle indicazioni nelle clausole contrattuali
n. 2, 7 e 9, all’informativa ai clienti e alla scheda dei clienti allegate).
3.2 Ciò detto, è incontestato
che l’appellante è domiciliato in Italia e vi è quindi un elemento di
internazionalità ai sensi dell’art. 1 LDIP.
Secondo l’art. 117 cpv. 1 LDIP, se le parti non hanno scelto il
diritto applicabile, il contratto è retto dal diritto dello Stato con il quale
esso è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia
quella con lo Stato nel quale la parte che deve eseguire la prestazione
caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a
un’attività professionale o commerciale, nel quale ha una stabile
organizzazione (art. 117 cpv. 2 LDIP). Atteso che nel mandato la
prestazione caratteristica è la prestazione del servizio (art. 117 cpv. 3 lett.
c LDIP) e che nella fattispecie la parte che doveva eseguire questa
prestazione, ossia l’attore, aveva il suo domicilio in Italia, è pertanto
applicabile il diritto di quest’ultimo Stato.
4. Secondo l’art. 1703 del Codice
Civile Italiano (CCI) il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga
a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
L’art. 1709 CCI prevede che il mandato si presume oneroso; la misura del
compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
4.1 Nella fattispecie, il
contratto tra le parti rinvia agli onorari “previsti
dalla vigente Tariffa professionale” (doc. C, clausola n. 3). Tuttavia,
tale tariffa non è stata versata agli atti e non costituisce un fatto notorio o
facilmente individuabile e tanto meno d’ufficio applicabile. Non resta quindi
che una determinazione giudiziaria fondata sul criterio dell’equità (Cass. 13
febbraio 1970, n. 352). Ai fini della liquidazione in via equitativa del
compenso dovuto a un professionista ex art. 1709 e 2225 CCI, il giudice di
merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità
dell’attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente. Ne
consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l’attore non
ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare
la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessato
dall’obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili
affinché possa procedervi (Cass. 29 agosto 2003, n. 12681).
4.2. Orbene, agli atti non figura
alcunché che possa in qualsivoglia modo permettere a questa Camera di valutare il
lavoro svolto dall’attore: non vi è un dettaglio delle prestazioni, non vi è
l’esplicitazione cartacea (il prodotto) di dette prestazioni. E ciò malgrado il
fatto che il Pretore - nonostante il mancato inoltro della risposta di causa -
abbia con ordinanza 11 giugno 2012 comunicato alle parti che il procedimento
non era maturo per un giudizio e che le stesse erano pertanto citate per le
prime arringhe “dove l’attore potrà notificare le prove che s’impongono onde
migliorare il corpo probatorio alla sua allegazione”.
Di tali immaturità del giudizio e del mancato miglioramento del proprio corpo
probatorio l’attore ne deve quindi sopportare le conseguenze.
4.3 Anche le dichiarazioni
testimoniali di R__________ e T__________, richiamate dall’appellante, non sono
sufficienti per poter quantificare, fosse anche in via equitativa, l’onorario
reclamato da quest’ultimo. Certo, il teste R__________ ha riferito che
l’attore, presentatogli da M__________, ha prestato un’attività continuativa
per circa un anno, e in tale contesto ha predisposto un parere e una stima
sull’entità della massa successoria del defunto __________ (verbale d’audizione
testimoniale 23 aprile 2013, pag. 2), ma nulla è dato sapere in merito
all’onere che ne è derivato per l’attore (così come neppure è dato avere agli
atti detto parere e detta stima). Anche il teste T__________ ha dal canto suo
attestato un intervento dell’attore presso la sede della T__________ Srl per
acquisire i documenti e le informazioni necessarie per la cessione dell’azienda,
come pure di aver incontrato l’attore tre/cinque volte sull’arco di due mesi (verbale d’audizione testimoniale citato, pag.
4). Nuovamente, nulla permette di valutare l’onere lavorativo dell’attore.
A fronte delle suddette testimonianze risulta che perlomeno la concretizzazione
cartacea del lavoro dell’attore avrebbe facilmente potuto essere versata agli
atti. D’altronde non si comprende per quale motivo, e l’appellante neppure lo
spiega in questa sede, perché non abbia prodotto in prima istanza il dettaglio
delle sue prestazioni, prodotte poi tardivamente in appello, a maggior ragione
alla luce della sollecitazione del Pretore in tal senso (cfr. ordinanza 11
giugno 2012).
4.4 Di transenna, giova
aggiungere che anche applicando il diritto svizzero, il giudizio rimarrebbe il
medesimo. Il rapporto tra le parti sarebbe sempre un mandato (propriamente
detto: art. 394 CO) e l’onere probatorio in merito all’ammontare dell’onorario resterebbe
a carico dell’attore (art. 8 CC; Fellmann
in: Berner Kommentar, Art. 394, N. 488), così come le conseguenze del
suo mancato ossequio.
5. L’appellante rimprovera poi
al Pretore di non aver fatto uso della facoltà offerta dall’art. 153 cpv. 2 CPC
e di aver sostenuto solo nella decisione finale che le prove fornite non erano
sufficienti. Non è così. In effetti il Pretore, malgrado l’assenza di una
risposta, ha costatato che la causa non era matura per il giudizio ed ha citato
le parti per le prime arringhe, segnalando all’attore la possibilità di
notificare le prove che si imponevano onde migliorare il corpo probatorio della
sua allegazione (cfr. ordinanza 11 giugno 2012).
In tal modo il primo giudice ha applicato, oltre all’art. 223 cpv. 2 CPC, anche
l’art. 153 cpv. 2 CPC (v. L. Killias
in: Berner Kommentar ZPO, Band II, Art. 223, N. 12; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., 2a ed., Art. 153, N. 9, Art. 223, N. 7; Trezzini, CPC Comm., art. 223, pag.
998). Ora è evidente che, a fronte delle chiare indicazioni contenute nella
suddetta ordinanza, l’attore, patrocinato da un legale, non poteva
ragionevolmente pretendere che il primo giudice doveva anche indicargli quali
prove si rivelavano necessarie per ossequiare all’onere probatorio che gli
incombeva. Ciò a maggior ragione nel presente caso, ove il Pretore ha persino
precisato dove si trovavano gli aspetti problematici, ossia nei doc. C e D
(cfr. ordinanza citata).
6. In conclusione l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sul valore litigioso di EUR 88'895.04; importo questo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). Considerato che l’appellata ha comunicato di non essere intenzionata a proporre formale risposta all’appello, non può esserle attribuita un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese giudiziarie l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 12 dicembre 2014
di AP 1, __________ (I), è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
3’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
|
- avv.; - avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).