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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) |
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visto l'appello 19 dicembre 2014 presentato da
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AP 1 rappresentata dal suo amministratore unico __________
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contro |
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la sentenza emessa il 10 dicembre 2014 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria SO.2014.388 promossa nei confronti dell’appellante da
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AO 1
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per ottenere l’adozione delle misure previste dall’art. 731b CO, la società essendo priva dell’organo di revisione abilitato ai sensi dell’art. 727 CO, domanda che il Pretore ha accolto il 10 dicembre 2014, pronunciando lo scioglimento della società e la sua liquidazione in via di fallimento;
preso atto che il 19 dicembre 2014 l’amministratore unico della società convenuta ha interposto “ricorso” contro la decisione del Pretore, riservandosi di presentare nei “prossimi giorni” i documenti comprovanti l’opting out di revisione;
constatato che la ricorrente è stata invitata il 30 dicembre 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 15 gennaio 2015 l’importo di fr. 1’000.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 16 gennaio 2015 alla ricorrente è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 27 gennaio 2015 per versare l’anticipo di fr. 1’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso;
considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito del rimedio e deve dichiararlo inammissibile;
rilevato che le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta al rimedio di diritto;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-;
decide: 1. L'appello 19 dicembre 2014 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 200.- sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).