Incarto n.
12.2014.28

Lugano

20 novembre 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4 marzo 2005 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

 tutti rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, pretese modificate con le conclusioni nel senso della condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi nonché dell’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 2013 ha parzialmente accolto, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 3 febbraio 2014, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellante incidentalmente l’attrice con risposta e appello incidentale 14 marzo 2014, con cui chiede di respingere l’appello principale e di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre beninteso a confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

mentre i convenuti con risposta 19 maggio 2014 postulano la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Con contratto d’appalto 17 maggio 2000 (doc. A), retto dalle norme SIA 118, AP 1 e AP 2, rappresentati dalla direzione lavori __________ (in seguito: DL), hanno incaricato l’impresa AO 1 di eseguire, per una mercede di fr. 1'820'257.25 IVA inclusa (comprensiva in particolare di un ribasso del 5% e di un’ulteriore deduzione contrattuale dello 0.75% per “Bauwesen” ecc.), le opere da capomastro relative all’edificazione di due ville bifamigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, costituito in proprietà per piani prima della costruzione e le cui quote, ciascuna di 250/1000, erano intestate rispettivamente a __________ (il foglio PPP n. __________), a __________ (il foglio PPP n. __________) a AP 2 (il foglio PPP n. __________) e a AP 1 (il foglio PPP n. __________).

                                  A seguito di divergenze con la committenza, l’impresa ha interrotto i lavori ed ha in seguito rescisso il contratto.

 

 

                             2.  Con petizione 4 marzo 2005 AO 1, che nel frattempo aveva chiesto e ottenuto in via supercautelare l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, poi confermata in via cautelare limitatamente a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________ e a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________, ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________. Essa, in estrema sintesi, ha rivendicato il saldo della sua mercede, calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05, doc. E, F e AG), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25, doc. R e AG) e dell’IVA al 7.6% (fr. 177'984.34), aggiungendo le opere a regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 399'651.95, doc. G e AG), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90, doc. B e AG) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65, doc. B e AG), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'590.78), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha chiesto l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sui due fondi intestati alle controparti.

                                  I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

 

 

                             3.  Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una prova peritale, le parti, con gli allegati conclusionali, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attrice, per tener conto delle risultanze peritali, ha tuttavia modificato parzialmente le sue richieste, auspicando ora la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________. Essa ha rilevato che la sua mercede andava calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25) e dell’IVA all’8% (fr. 187'351.95), aggiungendo le opere a regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 409'216.10), la fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 26'244.35), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'929.60), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha limitato l’importo per il quale chiedeva l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale alla somma che le era stata riconosciuta in sede di annotazione provvisoria.

 

 

                             4.  Con sentenza 16 dicembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligato altresì a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili. Egli ha ritenuto che il saldo dovuto all’attrice ammontava complessivamente a fr. 988'795.70, tenuto conto dei lavori liquidati e firmati / liquidazioni n. 1-12 (fr. 2'173'220.80 IVA al 7.5% esclusa), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'000.- IVA al 7.5% esclusa), delle opere a regia (fr. 332'827.90 IVA al 7.5% esclusa), della fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 21'870.30 IVA al 7.5% esclusa), degli aumenti per gli anni 2001 e 2002 (fr. 86'111.20 IVA al 7.5% esclusa) e dell’IVA al 7.6% (fr. 201'554.30), dedotti gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha ammesso l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale per l’importo (inferiore) per cui era stata riconosciuta la sua annotazione in via provvisoria.

 

 

                             5.  Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

                                  Con appello 3 febbraio 2014 i convenuti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.

                                  Con risposta e appello incidentale 16 settembre 2013 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre beninteso a confermare l’iscrizione dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- arrotondati oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, rilevando come le sue spettanze dovessero essere calcolate tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'000.-) e dell’IVA all’8% (fr. 187'333.85), aggiungendo le opere a regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 409'216.10), la fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 26'244.35), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'927.77) e gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80), per complessivi fr. 1'169'320.33.

                                  Con risposta 19 maggio 2014 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello incidentale.

 

 

                             6.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             7.  Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 1 ed accolta l’eccezione circa l’assenza di solidarietà tra i convenuti, ha rilevato - per quanto qui interessa - che questi ultimi avevano sollevato tutta una serie di obiezioni in merito al credito vantato dall’attrice, e meglio “mancata preventiva informazione e conferma da parte della DL per l’esecuzione di opere a regia e per i relativi prezzi, contestazioni relative a misure e quantità di diverse posizioni e prezzi, contestazioni riguardo all’entità delle opere a regia, alle pretese per aumenti salariali e per prezzi materiale”, a seguito delle quali nulla sarebbe stato più dovuto all’attrice, e avevano contestato “la ripartizione dell’aggravio ipotecario sulle singole quote di PPP”.

                                  Ciò premesso, sulla base di 8 testimonianze assunte (testi __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), da lui parzialmente riprodotte e definite “dettagliate e articolate”, “nonché sulla base delle verifiche effettuate dal perito giudiziario (perizia p. 12 e segg.)”, ha innanzitutto concluso che “tutte le contestazioni sollevate dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alla loro fatturazione, alle ordinazioni supplementari, alle modifiche in corso d’opera, alle relative discussioni e accordi, all’asserita mancata preventiva informazione della committenza (in realtà invece puntualmente informata sia direttamente sia per il tramite della DL che la rappresentava) e alla verifica delle opere da parte della DL”, risultavano infondate.

                                  Seguendo il conteggio esposto dall’attrice in sede di conclusioni, egli ha in seguito ritenuto, sulla base della prova peritale (p. 6-8), che il credito a favore dell’attrice poteva essere determinato in fr. 988'795.70 (ritenuto che per i lavori liquidati e firmati / liquidazioni n. 1-12 occorreva fondarsi sull’importo accertato dal perito, da cui occorreva dedurre l’IVA al 7.5% [fr. 2'173'220.80]; che i lavori come da liquidazione n. 13, non confermati dal perito, potevano essere parzialmente ammessi in virtù della testimonianza di __________ [fr. 38'000.-]; che per le opere a regia bisognava prendere in considerazione l’importo accertato dal perito, di fr. 357'790.-, da cui occorreva dedurre l’IVA al 7.5% [fr. 332'827.90]; che per la fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 bisognava considerare l’importo accertato dal perito, da cui occorreva dedurre l’IVA al 7.5% [fr. 21'870.30]; che per gli aumenti per gli anni 2001 e 2002 andava considerato l’importo accertato dal perito, da cui occorreva dedurre l’IVA al 7.5% [fr. 86'111.20]; che andava poi aggiunta l’IVA al 7.6% [fr. 201'554.30]; e che dovevano essere dedotti gli acconti corrisposti [fr. 1’864'788.80]). Ed ha quindi rilevato che su quella somma decorrevano gli interessi di mora al tasso del 6.25% preteso dall’attrice (art. 190 cpv. 1 norma SIA 118, doc. P).

                                  Per quanto concerne infine la ripartizione a carico di ogni singola quota di PPP, egli ha ritenuto che, “nella particolarità della fattispecie concreta, anche in questa sede possa essere senz’altro seguito il criterio già adottato in sede di iscrizione provvisoria, che ha trovato conferma da parte del perito”.

 

 

                             8.  In questa sede i convenuti rimproverano principalmente al Pretore una carenza di motivazione della sua sentenza, rilevando come egli non abbia spiegato in modo sufficientemente chiaro le ragioni per cui aveva deciso di respingere alcune obiezioni o eccezioni da loro sollevate rispettivamente non si sia espresso su altre. Essi ritengono che in tal modo il loro diritto di essere sentiti protetto dall’art. 29 Cost. sarebbe stato violato, ciò che imponeva l’annullamento della decisione. In via subordinata ripropongono in questa sede le loro argomentazioni.

 

 

                           8.1  La censura dei convenuti relativa alla violazione del loro diritto di essere sentiti - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo dei due gravami nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116).

                                  A questo proposito si osserva che, contrariamente a quanto preteso dall’attrice (risposta all’appello p. 2 seg. e 22), il fatto che i convenuti non abbiano ritenuto di inserire nel petitum di causa, nemmeno in via subordinata, la richiesta di annullamento della decisione impugnata, non è tale da comportare l’irricevibilità di quella loro domanda. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità della domanda di giudizio va applicata con cautela e che non può essere sanzionato l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 67 ad art. 311; DTF 137 III 617 consid. 6.2, 137 III 313 consid. 1.3; II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che i convenuti, pur non avendo formalizzato nel “petitum” la domanda di annullare la sentenza, l’hanno però menzionata a più riprese nei considerandi del loro appello (p. 4, 6, 8, 9, 15, 18, 21 e 22), ove hanno pure lamentato in più occasioni la carente motivazione del giudizio impugnato (appello p. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 21), ciò che non è sfuggito alla controparte, la quale ha potuto regolarmente esprimersi sulla questione.

 

 

                           8.2  Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale cantonale di cui all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Esso esige che l’autorità giudicante indichi le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 26 ad art. 285; DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ibidem; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., ibidem; DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 26 marzo 2012 inc. n. 12.2010.71).

 

 

                           8.3  Nel caso di specie è incontestabile che la motivazione contenuta nella sentenza pretorile non adempie assolutamente le condizioni minime poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

                                 

 

                        8.3.1  La motivazione resa dal giudice di prime cure è innanzitutto largamente insufficiente laddove, sulla base di alcune testimonianze da lui parzialmente riprodotte nonché sulla base di non meglio precisate verifiche effettuate dal perito giudiziario in alcune pagine del suo referto, ha concluso che “tutte le contestazioni sollevate dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alla loro fatturazione, alle ordinazioni supplementari, alle modifiche in corso d’opera, alle relative discussioni e accordi, all’asserita mancata preventiva informazione della committenza (in realtà invece puntualmente informata sia direttamente sia per il tramite della DL che la rappresentava) e alla verifica delle opere da parte della DL”, risultavano infondate. Non è in effetti dato a sapere in cosa consistessero esattamente le singole contestazioni dei convenuti, indicate nel giudizio solo in modo generico, per quali ragioni di fatto e di diritto ciascuna di esse dovesse essere respinta e a quali di quelle contestazioni si riferissero le prove menzionate nella sentenza.

 

 

                        8.3.2  Ma, soprattutto, il Pretore ha disatteso, senza esprimere nella sua decisione alcuna considerazione in fatto e in diritto, una serie di obiezioni e eccezioni sollevate delle parti.

                                  Nonostante le puntuali richieste dei convenuti, egli non ha preso posizione sulle riserve da loro sollevate sul referto reso dal perito giudiziario, che a loro dire, basandosi perlopiù sulle liquidazioni o sui rapporti a regia controfirmati dalla DL - da lui ammesse anche se per loro non erano vincolanti -, non dava mai la prova certa dell’esecuzione dei lavori da parte dell’attrice nella misura da questa pretesa e della congruità della mercede esposta, dal che la sua scarsa forza probatoria; non ha esaminato la contestazione secondo cui la fissazione dei nuovi prezzi non era avvenuta conformemente all’art. 16 delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A); non ha chiarito se l’attrice avesse rispettato le disposizioni riportate all’art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A) concordate per poter esigere l’esecuzione e il pagamento delle opere a regia; non ha esaminato la contestazione secondo cui l’attrice non aveva rispettato le disposizioni per il riconoscimento degli aumenti per salari e materiali previste dagli art. 24 segg. delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A); non si è espresso sull’eccezione di inadempimento del contratto e di compensazione formulata in conseguenza del soprasso del preventivo, della mancata informazione sugli aspetti finanziari, della mancata fornitura della cauzione prevista dall’art. 58 delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A) e dell’indebita e intempestiva risoluzione del contratto; non si è chinato sulla contestazione in merito alla data di decorrenza degli interessi di mora (mentre la contestazione avente per oggetto il tasso d’interesse applicabile, da essi pure menzionata in questa sede, è in realtà irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in seconda istanza, art. 317 cpv. 1 CPC); e non si è pronunciato sulle contestazioni in merito alla ripartizione dell’ipoteca legale sulle singole quote di PPP.

                                  Per completezza di motivazione, si aggiunga che anche l’attrice, nell’appello incidentale (p. 36 segg.), ha a sua volta giustamente avuto modo di lamentare la mancata trattazione da parte del giudice di prime cure di alcune sue richieste, in particolare quella circa l’aggiunta del ribasso del 5% rispettivamente dello sconto del 10% sulle opere a regia invece dedotti dal perito giudiziario e con lui dal Pretore, quella in merito al tasso IVA da riconoscere (dell’8% anziché del 7.6%) e infine quella sull’errore di calcolo in cui il perito giudiziario sarebbe incorso nella quantificazione delle opere a regia (pari a fr. 363'840.- anziché di fr. 357'790.-).

 

 

                             9.  In questa sede i convenuti censurano anche la decisione, questa sì sufficientemente motivata dal Pretore, con cui quest’ultimo aveva parzialmente ammesso la pretesa dell’attrice relativa ai lavori di cui alla liquidazione n. 13, ritenendo che il loro ammontare (di fr. 38'226.25, doc. R), contestato a suo tempo dai convenuti, poteva essere parzialmente riconosciuto (in ragione di fr. 38'000.-), pur non essendo stato confermato dal perito giudiziario, in virtù della testimonianza resa da __________, responsabile del cantiere per l’attrice. La censura, volta a misconoscere questa pretesa, è fondata. In effetti il semplice fatto che quel teste possa aver dichiarato che “le liquidazioni sono state tutte controfirmate dalla DL ad eccezione degli ultimi lavori compiuti a cavallo della sospensione del cantiere che non hanno potuto essere evidentemente sottoposti alla DL pari a fr. 38'000.-“ (cfr. la sua deposizione nell’inc. n. DI.2002.292 prodotta agli atti quale doc. AF) è ben lungi dal dimostrare che le opere relative all’ultima liquidazione, non più dimostrabili e con ciò non accettabili da un punto di vista peritale (perizia p. 6 e 37), rientrassero negli accordi tra le parti e il loro ammontare corrispondesse effettivamente alla somma rivendicata.

 

 

                           10.  La decisione impugnata, insufficientemente motivata rispettivamente priva di motivazione in tutta una serie di punti e con ciò resa in manifesta violazione del diritto di essere sentiti delle parti, deve pertanto essere annullata e la causa va rinviata al primo giudice (cfr. Reetz / Hilber, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 318; in tal senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno 2015 inc. n. 11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad opera di questa Camera, che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e toglierebbe loro un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo nell’accertamento dei fatti) affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti, provveda all’emanazione di un nuovo giudizio tenendo conto di quanto si è detto nei considerandi che precedono (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre 2014 inc. n. 12.2012.197, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116).

 

 

                           11.  Gli appelli delle parti devono così essere evasi nel senso dei considerandi, ritenuto che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'169'320.- (fr. 988'795.70 per l’appello principale e fr. 180'524.30 per l’appello incidentale) e da commisurarsi in considerazione dell’esito della lite, vanno caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 3 febbraio 2014 di AP 1 e AP 2 e l’appello incidentale 14 marzo 2014 di AO 1 sono evasi nel senso che la sentenza 16 dicembre 2013 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

 

 

                             II.  Le spese processuali di complessivi fr. 8’000.- sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).