Incarto n.
12.2014.33

Lugano

24 marzo 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

 

per statuire nella causa inc. n. SO.2013.1064 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 5 dicembre 2013 da

 

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva della gerenza e dell’organo di revisione, che il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto con decisione 31 gennaio 2014, pronunciando lo scioglimento della società convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;

 

appellante il socio e direttore __________ con atto 7 febbraio 2014, in cui preannuncia il ripristino della situazione legale;

 

mentre l’istante non ha presentato una risposta all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

che con istanza 5 dicembre 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla Pretura di Locarno-Campagna la società AP 1, chiedendo che nei confronti della società, priva di amministratore unico e senza gerenza, e invano diffidata (tramite lettera raccomandata e pubblicazione sul FUSC: doc. B e C dell’inc. SO.2013.1064) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);

 

che con decisione 31 gennaio 2014 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO in accoglimento dell’istanza ha pronunciato lo scioglimento della AP 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;

 

che con atto 7 febbraio 2014 __________ socio e direttore con firma individuale della società, dichiara di “voler fare ricorso” e motiva le carenze organizzative con una lunga assenza per una malattia grave, spiegando che l’organo di revisione e la gerenza sarebbero stati comunicati “nei prossimi giorni” all’Ufficio del Registro di commercio;

 

che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 20'000.- (pari al capitale sociale della convenuta) è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);

 

che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

 

che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

 

che oltre a essere motivato un appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio, vale a dire che dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti).

 

che l’Ufficio del Registro di commercio non si è espresso sull’appello;

 

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

 

che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

 

che nel caso concreto l’appellante ha invero preannunciato il ripristino della situazione legale “nei prossimi giorni” ma fino a ora non risulta aver designato il nuovo organo di revisione o la persona incaricata della sua gerenza, né tanto meno lo ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio;

 

che nello scritto 7 febbraio 2014 non figura inoltre alcuna critica all’operato del Pretore, l’appellante essendosi limitata a spiegare di aver avuto “diversi inconvenienti” a causa di una lunga assenza per una malattia grave;

 

che di conseguenza tale scritto non può essere considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC, motivo per cui la Camera deve dichiararlo irricevibile e non può dunque esaminare nel merito la vertenza;  

 

che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili all’istante, la quale non si è espressa sull’appello;

 

che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 7 e 13 LTG visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;

 

 

 

 

Per questi motivi

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG

 

 

decide:                       

 

                                   1.   L’appello 7 febbraio 2014 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di appello in complessivi fr. 200.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

La Presidente

Giudice Epiney-Colombo

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).