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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Butti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.217 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 24 marzo 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 28'758.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2009 e di ordinare all’Ufficiale del registro fondiario di Lugano di iscrivere per tale importo in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori in suo favore ed a carico della part. n. __________ RFD di __________ (ora frazione __________) di proprietà della convenuta, già iscritta in via provvisoria;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria, e che il Pretore con sentenza 8 gennaio 2014 ha accolto, condannando quest’ultima al pagamento di fr. 28'758.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2009 e confermando per pari importo l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale precedentemente iscritta sulla part. n. __________ RFD di __________ (ora frazione __________);
appellante la convenuta che con atto di appello 7 febbraio 2014 chiede, previa completazione della perizia giudiziaria ed assunzione delle prove già oggetto della domanda di restituzione in intero, la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di respingere la petizione e cancellare l’ipoteca legale provvisoria, in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda all’assunzione delle citate prove ed emetta un nuovo giudizio; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 26 marzo 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è proprietaria del
mapp. n. __________ RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________), in
località __________ (doc. C), sul quale è stata edificata un’abitazione
unifamiliare, la cui progettazione e direzione lavori è stata affidata allo
Studio di architettura __________ (di seguito Studio __________).
Con contratto d’appalto 4 settembre 2008 (doc. D) AO 1 è stata incaricata di
eseguire le opere inerenti la fornitura ed la posa dei serramenti nella
suddetta abitazione, sulla base dei prezzi e quantità indicati nel capitolato
di offerta del 14 marzo 2007 allestito dallo Studio __________ (doc Q), per una
mercede forfettaria di fr. 101'850.- IVA inclusa.
Al termine dei lavori, sulla base della liquidazione finale allestita dalla
direzioni lavori, AO 1 ha emesso per le opere svolte una fattura da cui
risultava, tenuto conto degli acconti versati, un saldo a suo favore di fr. 28'758.-
(doc. F).
Non ottenendo quanto richiesto, con scritto 11 dicembre 2009 l’appaltatrice ha
sollecitato il pagamento della predetta fattura (doc. G). La committente per il
tramite del suo legale, ha contestato quanto ancora preteso rimproverando
all’appaltatrice di aver fornito un prodotto difforme da quello richiesto e sostenendo
l’esistenza di difetti (doc. I).
B. Dopo aver ottenuto, con
decreto supercautelare 22 dicembre 2009 poi confermato in via cautelare il 22
febbraio 2010, l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori per la somma di fr. 28'758.- oltre interessi al
5% dall’11 dicembre 2009 sul fondo oggetto dei lavori (inc. n. DI.2009.1888), AO
1, con tempestiva petizione del 24 marzo 2010, ha convenuto in giudizio AP 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 28'758.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre
2009 e l’iscrizione in via definitiva per uguale importo dell’ipoteca legale. In
estrema sintesi l’attrice ha sostenuto di essere stata inizialmente incaricata
di eseguire le opere elencate nel contratto d’appalto di cui al doc. D (ancorché
da essa non accettato e sottoscritto) e che poi in corso d’opera la
committente, per il tramite della sua direzione lavori, le avrebbe chiesto
delle opere supplementari (doc. E). A suo dire, i serramenti forniti e posati
corrisponderebbero a quanto richiesto dalla committenza, tutte le opere
sarebbero state realizzate a regola d’arte e quindi la convenuta avrebbe
ingiustificatamente rifiutato di corrisponderle il saldo ancora dovuto.
Con risposta 28 maggio 2010 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo
che l’attrice non avrebbe eseguito le opere appaltate nei termini previsti dal
contratto, cagionandole così importanti costi supplementari (elencati e
quantificati nel doc. H), e che in base alla clausola ripresa in calce al
contratto (doc. D) avrebbe comunque dovuto in caso di ritardo concederle uno
sconto del 10% sulla fattura finale in luogo del 3% riconosciuto in sede di
liquidazione; clausola che sostiene essere stata per essa un punto
soggettivamente essenziale per la delibera dei lavori. La convenuta ha
sostenuto inoltre di non aver mai ordinato o approvato l’esecuzione di opere
supplementari e che in ogni caso quanto fornito e posato dall’attrice non
rispetterebbe né i parametri richiesti, in particolare per quanto concerne
l’isolamento fonico, né le regole dell’arte (cosi come risulterebbe dalla
perizia di cui al doc. 2), comportando la necessità di sostituire i serramenti,
lavoro già fatto eseguire da un’altra ditta. Essa ha infine rilevato che in
ogni caso il minor valore dell’opera e i danni causati da controparte
compenserebbero ampiamente la sua pretesa.
L’attrice, in replica, ha negato eventuali responsabilità per difetti d’opera
ribadendo di aver fornito serramenti conformi a quanto postulato dalla
direzione lavori nel capitolato d’offerta (doc. Q) e rispettando le regole
dell’arte. Essa ha inoltre rilevato che la stessa direzione lavori, quale
rappresentante della committente, avrebbe richiesto e approvato le opere
supplementari, dunque le obiezioni sollevate da controparte sarebbero del tutto
infondate.
Con la duplica la convenuta ha confermato le eccezioni al pagamento della
mercede già sollevate con la risposta.
C. Nel corso dell’istruttoria, e
meglio dopo la presentazione dei propri quesiti peritali, in data 9 luglio 2010
la convenuta ha inoltrato un’istanza di restituzione in intero volta all’assunzione
della documentazione fotografica allestita da M__________ __________ della
ditta __________ (doc. 7), della relativa corrispondenza intercorsa con
quest’ultima (doc. 6 e 8) e delle testimonianze di M__________ e W__________ __________.
La convenuta ha motivato la sua richiesta adducendo che al rientro di un suo
soggiorno all’estero, durante il quale avrebbe fatto sostituire dalla predetta
ditta buona parte dei serramenti forniti e posati a suo tempo dall’attrice,
sarebbe stata informata dal suo amministratore M__________ __________ che
durante i lavori di sostituzione dei serramenti sarebbe emerso che diverse
opere realizzate a suo tempo dall’attrice non erano state eseguite a regola
d’arte, circostanza che la stessa ditta avrebbe fotografato e documentato. A
suo dire l’assunzione dei doc. 6-8 e l’audizione dei due testimoni sarebbe
servita quindi a confermare quanto da lei sostenuto con gli allegati scritti,
ossia che le opere eseguite dall’attrice non erano state adempiute a regola
d’arte, rilevando inoltre come tali prove sarebbero risultate importanti anche
per l’allestimento del referto peritale.
Il Pretore, dopo aver raccolto le osservazioni 20 luglio 2012 della
controparte, con decreto 20 agosto 2012 ha respinto l’stanza per mancanza dei
presupposti dell’art. 138 CPC/TI, non avendo l’istante dimostrato né la
tempestività della propria domanda, né la mancanza di negligenza. Il primo
giudice ha rilevato infatti come dai documenti prodotti non emergeva né quando
siano stati effettivamente sostituti i serramenti a suo tempo forniti e posati
dall’attrice, né quando siano state scattate le fotografie o quando l’istante
ne sia venuta a conoscenza, tanto più che la tempistica dei fatti illustrata
dalla stessa appariva poco credibile anche alla luce di quanto comunicato in
occasione della presentazione delle proprie domande peritali, ossia che nel
frattempo aveva già provveduto a sostituire tutti i serramenti (cfr. domande
peritali 7 maggio 2012, pag. 2 in mezzo), sollevando così il dubbio che i mezzi
di prova richiesti avrebbero potuto essere scoperti ben prima dell’inoltro
dell’istanza.
D. Completata l’istruttoria di
causa - nell’ambito della quale è stata tra l’altro respinta l’istanza di completazione/delucidazione
della perizia giudiziaria dell’ing. F__________ __________ postulata dalla
convenuta - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
sentenza 8 gennaio 2014, ha accolto integralmente la petizione, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 28'758.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre
2009, confermando per tale importo l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca
legale, già precedentemente iscritta in via provvisoria, sulla part. n. __________
RFD di __________ (ora frazione __________) e ponendo la tassa e le spese di
giustizia di complessivi fr. 3'500.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all’attrice fr. 4'000.- per ripetibili.
Il primo giudice, ritenuto incontestato che tra le parti è stato concluso un contratto
d’appalto per una mercede a corpo di fr. 101'850.- , sulla base dei riscontri
emersi dalle dichiarazioni testimoniali e facendo proprie le conclusioni del
perito giudiziario, ha riconosciuto all’attrice il diritto al saldo della
mercede richiesta per la fornitura e posa dei serramenti sull’abitazione della
convenuta. Richiamati gli art. 363 e 364 CO, nonché la dottrina e la
giurisprudenza sviluppate intorno all’art. 369 CO, il Pretore ha anzitutto escluso
una responsabilità dell’attrice per una carenza dell’isolamento fonico dei
vetri e serramenti, rilevando come dall’istruttoria era emerso: che fra
l’appaltatrice e la committente non vi era mai stato un contatto diretto, in
quanto la direzione lavori fungeva da tramite per quanto riguardava sia i
desiderata della committenza che i requisiti dei serramenti da fornire; che gli
infissi forniti e posati dall’attrice corrispondevano a quanto pattuito fra
quest’ultima e la direzione lavori sulla base del capitolato d’offerta di cui
al doc. D; che per contro non risultasse invece comprovato che la committente
avesse posto delle esigenze riguardo all’isolamento acustico dei vetri prima
della delibera o della posa dei serramenti da parte della convenuta e neppure
che tali eventuali desiderata fossero stati comunicati all’appaltatrice (sentenza
impugnata, pag. 6 e 7).
In merito agli asseriti difetti, il giudice di prime cure ha dapprima evidenziato
come la perizia giudiziaria non aveva permesso di confermare le conclusioni
contenute nel referto peritale prodotto dalla convenuta (doc. 2), poiché quest’ultima
aveva nel frattempo fatto sostituire gran parte dei serramenti posati
dall’attrice, impedendo così al perito giudiziario di verificare se le opere
contestate erano state eseguite a regola d’arte e limitando inoltre la prova di
eventuali difetti ai soli due serramenti visionati dal perito di parte. Ciò
premesso, ha ammesso al riguardo l’esistenza di un difetto, ma ha nondimeno respinto
le pretese fatte valere dalla convenuta ex art. 368 CO, poiché quest’ultima era
venuta meno al proprio onere probatorio, non avendo comprovato e quantificato
il minor valore dell’opera (decisione impugnata, pag. 8 e 9). Per quanto
concerne poi gli asseriti e non contestati ritardi nella consegna delle opere, il
Pretore, dopo aver accertato che gli stessi non erano imputabili all’attrice, ha
ritenuto comunque non provata la tesi della convenuta, secondo cui tali ritardi
avrebbero dovuto comportare lo sconto del 10% anziché del 3% concesso
dall’appaltatrice in sede di liquidazione e che tale sconto fosse una condizione
soggettivamente essenziale del contratto d’appalto. Ne ha concluso che la
pretesa di maggior sconto per il ritardo nella consegna postulata della
convenuta non poteva essere riconosciuta, ritenuto che quest’ultima non era
neppure stata in grado di dimostrare l’eventuale entità dei danni patiti dal
ritardo (sentenza impugnata, pag. 9 e 10). Il primo giudice ha infine dedotto dalle
emergenze istruttorie che la direzione lavori aveva richiesto in corso d’opera
l’esecuzione di opere supplementari, le quali sono state poi effettivamente
eseguite dall’attrice ed approvate dalla stessa direzione lavori in sede di
liquidazione finale. Egli ha quindi riconosciuto il diritto dell’attrice alla
loro remunerazione, e ciò indipendentemente da quanto concretamente autorizzato
dalla committente, siccome l’appaltatrice poteva in buona fede credere che la
direzione lavori disponesse dei necessari poteri di rappresentanza ex art. 32 e
segg. CO. Condividendo e facendo propria la conclusione del perito giudiziario,
il Pretore ha inoltre ritenuto congruo e corretto l’ammontare delle prestazioni
supplementari fatturate dall’attrice (decisione impugnata, pag. 10 e 11).
E. Con appello 7 febbraio 2014 la
convenuta postula, previa completazione della perizia giudiziaria ed assunzione
delle prove (produzione di documenti ed audizione testimoniale) già oggetto dell’istanza
di restituzione in intero, in via principale la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione ed ordinare all’Ufficiale del registro fondiario
di Lugano di cancellare l’ipoteca legale iscritta, in via subordinata il suo
annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda
all’assunzione delle citate prove ed emetta un nuovo giudizio; il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 26 marzo 2014 l’attrice chiede la reiezione integrale del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, in diritto.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Preliminarmente occorre
esaminare se l’appellante possa pretendere in questa sede l’assunzione delle prove
richieste, ossia la completazione della prova peritale mediante la posa al
perito di una domanda di delucidazione alla risposta al quesito n. 2 di parte
convenuta (“premettendo che l’esperto non abbia risposto alla seconda parte
della domanda posta, specifichi dapprima se i vetri devono di principio avere
le etichette alle quali fa riferimento e in seguito quale è la differenza
qualitativa e di prezzo tra la tipologia di vetro prevista nel documento di
ordinazione (doc. M) e quelli invece trovati nel garage”) - quesito questo già
formulato in precedenza con l’istanza 30 aprile 2013 di completazione e delucidazione
della perizia e che a suo tempo non era stato ammesso dal Pretore (cfr.
ordinanza 28 giugno 2013) - nonché l’assunzione di documenti (doc. 6-8) e della
testimonianza di W__________ __________ prove queste già oggetto della domanda
di restituzione per intero che è stata poi respinta dal primo giudice (cfr. decreto
28 agosto 2012).
2.1 Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove in due determinati casi: da una
parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che
contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”),
quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo
grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC), p. 1393, ad art. 317 CPC); dall’altra, giusta l’art. 316
cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal
Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389 ad art. 316
CPC; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317;
sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12 febbraio 2014 inc. n.
12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48).
In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano
essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso
anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006, pag.
6684; Vouilloz, La preuve dans le
Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO,
n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op.cit,
n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,
senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit.,
ibidem; sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12 febbraio 2014
inc. n. 12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto 20015 inc. n. 12.2015.48).
2.2 In concreto è escluso che l’appellante possa pretendere in questa sede la completazione della perizia.
Ritenuto che l’assunzione
di quella prova era già stata postulata al Pretore, è innanzitutto evidente che
la stessa non possa essere qui richiesta in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC, non
trattandosi di un “novum” autentico, ossia di una prova venuta in essere
solo dopo l’emanazione della decisione pretorile.
L’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), non ha d’altro canto spiegato se ed eventualmente in quale misura quella
prova potesse costituire un “pseudo novum” ammissibile sempre ai sensi
dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ossia se l’assunzione in prima sede di quella prova,
preesistente, non gli sarebbe stata possibile facendo uso della diligenza
ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete. Essa non si confronta,
pur essendo tenuta a farlo (Reetz /
Hilber, op. cit., n. 32 ad art. 317), con gli argomenti - esposti
nell’ordinanza 28 giugno 2013 - che avevano indotto il giudice di prime cure a
respingere quella prova (ossia con l’assunto secondo cui l’istanza di
completazione e delucidazione del quesito peritale n. 2 non poteva essere
ammessa siccome la convenuta aveva provveduto alla sostituzione dei serramenti
forniti e posati dall’attrice prima che venisse allestita la perizia
giudiziaria, impedendo cosi all’esperto di rispondere a diversi quesiti tra cui
il quesito n. 2 di cui chiedeva ora la completazione o delucidazione) ed in
particolare non ha illustrato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli
argomenti sarebbero errati o non condivisibili (art. 311 cpv. 1 CPC; sentenze II
CCA 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96).
Oltretutto, l’appellante non ha
spiegato neppure in questa sede per quale motivo abbia provveduto a far
sostituire tutti i serramenti forniti e posati dall’attrice prima
dell’allestimento della perizia giudiziaria volta ad accertare appunto se le
opere eseguite dall’attrice erano conformi alle regole dell’arte, svalutando così
la portata probatoria della stessa perizia, prova tra l’altro postulata anche dalla
stessa convenuta in occasione dell’udienza preliminare (cfr. act. VII).
Inoltre, nell’ambito del giudizio di apprezzamento anticipato della prova, si
osserva che la stessa sarebbe stata verosimilmente irrilevante per l’esito
della lite, ciò che nemmeno giustifica la sua eventuale assunzione da parte di
questa Camera ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC, che oltretutto costituisce una
semplice facoltà e non un obbligo: in effetti la domanda di completazione della
perizia era chiaramente inutile, in quanto il perito giudiziario aveva già spiegato,
specialmente alle risposte ai quesiti di parte convenuta n. 1, 2 e 3, che non
era più possibile stabilire la presenza di eventuali difetti nei serramenti
forniti e posati dall’attrice, poiché gli stessi erano stati quasi interamente
sostituiti (pag. 9 della perizia), che le caratteristiche tecniche relative
all’isolamento acustico e termico indicate nel doc S si riferiscono solo al telaio
dei serramenti e non ai vetri, rispettivamente che il valore isolante (Ug) dei vetri trovati in garage non poteva essere
definito con precisione perché gli stessi non avevano più le etichette, ma che
era comunque ipotizzabile un valore pari o superiore (1.1.- 1.3 W/m²K) a quello
dei vetri indicati nel documento di ordinazione di cui al doc. M (perizia pag.
9 in alto), fatto quest’ultimo che la nuova domanda, così come formulata, non
era idonea a rimettere in discussione.
2.3 Anche la richiesta di assumere
in questa sede le prove già postulate innanzi al Pretore con istanza di
restituzione in intero (ossia la produzione dei doc. 6-8 ed la testimonianza di
W__________ __________), da questi poi respinta con decreto 20 agosto 2012
(cfr. consid. C), è infondata e deve pertanto essere respinta.
Si osserva anzitutto che, come giustamente rilevato dal primo giudice, la
convenuta non ha provato la tempestività e la mancanza di negligenza per non
aver prodotto i mezzi di prova nei termini procedurali, ciò che escludeva
quindi l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero. In occasione
della presentazione delle proprie domande peritali la convenuta aveva in
effetti già affermato di aver provveduto alla sostituzione di tutti i
serramenti forniti e posati a suo tempo dall’attrice (cfr. domande peritali di
parte convenuta 7 maggio 2012, pag. 2 in mezzo) quindi avrebbe potuto scoprire
i mezzi di prova richiesti ben prima dell’inoltro dell’istanza. Oltretutto,
l’appellante nemmeno in questa sede spiega il motivo per cui ha prodotto
tardivamente tali prove, limitandosi a ribadire che “solo il 13 giugno 2012
[…] ha saputo dell’esistenza della documentazione […] ed è solo il 21 giugno
2012 l’ha poi ricevuta e ne ha potuto verificare il contenuto e la rilevanza per
il giudizio” (appello, pag. 12).
Se ciò non bastasse, si osserva che in ogni caso l’appellante nemmeno ha
provato in questa sede la rilevanza di quelle prove. In effetti essa afferma
che si tratta di “documenti probatori nuovi e rilevanti per il giudizio solo
prendendone visione” (appello, pag. 12), sennonché – come verrà illustrato in
seguito – tali prove non sono determinanti per l’esito della causa.
3. Sempre a titolo preliminare
si impone di rilevare che nel caso di specie l’appello risulta in buona parte
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non
si confronta infatti criticamente con gran parte delle argomentazioni pretorili,
riproponendo semplicemente la propria interpretazione dei fatti e limitandosi
perlopiù a trascrivere, con qualche piccola modifica redazionale e brevi
commenti relativi al giudizio pretorile, quanto già scritto nel suo memoriale
conclusivo (ciò vale in particolare per i punti 10, 11 e 13 dell’appello che
corrispondono rispettivamente ai punti 7.5, 7.6 e 7.3 delle conclusioni). Tale
modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l’atto d’appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la
decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa
sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit, 2ª ed., n. 36 ad art. 311;
ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad
art. 311; sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid.
4; sentenze II CCA del 25 novembre 2014 inc. 12.2013.111, 14 gennaio 2015 inc.
n. 12.2014.131, 5 maggio 2015 inc. 12.2014.80), fermo restando inoltre che,
secondo costante ed univoca giurisprudenza, la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza
oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce
una valida motivazione d’appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (Trezzini, op.cit., p. 1367 ad art. 311
CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale Federale 5A_438/2012
del 27 agosto 2012 consid. 2.2, 4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1,
4D_103/2012 del 14 maggio 2013; sentenze II CCA del 6 febbraio 2014 inc. n.
12.2012.191, 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 5 maggio 2015 inc. n.
12.2014.80).
Ciò premesso si osserva che, nonostante le ampie citazioni tratte dall’allegato
conclusionale rendono la quasi totalità dell’appello (in particolare da pag. 6
a 11 e da pag. 15 a 18 punti 10, 11 e 13) irricevibile poiché non conforme ai
requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC, lo stesso, come si esporrà nei considerandi
successivi, è comunque infondato anche nel merito.
4. Con la prima serie di
censure, l’appellante rimprovera al Pretore un’errata valutazione delle prove
per aver considerato che la qualità dei serramenti forniti dall’attrice
corrispondeva a quanto indicato nel doc. D, che solo dopo la posa degli stessi
è stato sollevato dalla committente il problema dell’insonorizzazione fonica
dei vetri e che comunque tale desiderata non è stata comunicata alla ditta
appaltatrice, escludendo cosi una responsabilità dell’attrice per una carenza
dell’isolamento fonico dei vetri e dei serramenti sulla base dell’art. 369 CO.
4.1 A detta
dell’appellante dall’istruttoria è emerso che i serramenti forniti dall’attrice
non corrispondono a quanto indicato nel contratto d’appalto (doc. D, posizione
102, pag. 4) e che gli stessi sono di media-bassa qualità (appello, pag. 7 in
alto).
La censura è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, dalla perizia giudiziaria si
evince infatti che “i serramenti sono valutati di classe media” (perizia,
pag. 12), ma “soddisfano le esigenze elencate nel doc. D” (perizia, pag.
13). Inoltre, come accertato anche dal Pretore, il teste arch. L__________ __________
(dipendente dello Studio __________ che si è occupato personalmente della direzione
lavori sul cantiere dell’appellante) ha precisato che le specifiche tecniche
dei serramenti da fornire erano state indicate dalla direzione lavori nel
capitolato d’offerta (doc. D) e che quanto fornito e posato dall’attrice era da
un punto di vista tecnico superiore a quanto indicato nel capitolato (verbale
d’udienza testimoniale 22 febbraio 2011, pag. 6). Anche il teste D__________ __________
(tecnico progettista, dipendente dell’attrice che si è occupato dell’organizzazione
dei lavori sul cantiere), ha ribadito che sono stati forniti e posati dei
serramenti con le caratteristiche termiche indicate a pag. 4 del contratto
d’appalto (doc. D) e che in particolare i vetri posati hanno un coefficiente di
dispersione calorica di 1.1, il quale permetteva di rispettare appieno il
coefficiente richiesto nel capitolato d’appalto per i serramenti (verbale
d’audizione testimoniale 22 febbraio 2011, pag. 4 in mezzo).
4.2. L’appellante ritiene inoltre
che le caratteristiche foniche dei vetri sono state discusse con la direzione
lavori e comunicate alla ditta appaltatrice prima della fase di progettazione e
di ordinazione dei serramenti. Essa rinvia al riguardo al bollettino di ordinazione dei vetri 5 marzo 2009 (doc. M,
pag. 2) ove è indicato “su richiesta del nostro cliente le chiedo di
inviarci una certificazione scritta sulle caratteristiche dei vetri (valore U,
caratteristiche foniche)” nonché a quanto affermato dall’arch. L__________ __________
in occasione della sua audizione testimoniale e verbalizzato a pag. 6 ultime 4
righe e pag. 7 (cfr. appello, pag. 7): “i signori AP 1 mi avevano detto che
i vetri avrebbero dovuto essere molto prestanti, performanti. Al riguardo vi
pure una richiesta scritta […] Ci sono svariate e-mail della committente a noi
e alla AO 1, ove si indicava la necessità di queste caratteristiche dei
serramenti”.
Sennonché il Pretore ha spiegato che sulla base delle e-mail prodotte (doc. S,
T e V) e dalla deposizione dell’arch. L__________ __________ risulta che solo
dopo la posa dei serramenti la committente avrebbe sollevato il problema
dell’insonorizzazione fonica dei vetri, che non risulta per contro comprovato
che la committente avesse posto esigenze riguardo all’isolamento acustico dei
vetri prima della loro posa da parte dell’impresa e che anche fosse stato il
caso, dagli atti non emerge comunque che tali desiderata fossero stati
comunicati all’appaltatrice (cfr. sentenza impugnata, pag. 7).
L’arch. L__________ __________ ha infatti dichiarato “una volta entrata
nell’abitazione, nel senso che vi è andata a vivere, la signora AP 1 ci ha reso
partecipe del fatto che secondo lei i serramenti erano poco insonorizzati” (verbale
d’udienza testimoniale 22 febbraio 2011, pag. 6 in mezzo). Nell’e-mail del 15
gennaio 2009 (doc. S) inviato da D__________ __________ della AO 1 allo Studio __________,
all’attenzione dell’arch. Luigi __________, è indicato che “per quanto
concerne le caratteristiche dei vetri, verranno rispettate le richieste
indicate nel capitolato d’offerta”, allegando tra l’altro la documentazione
concernente l’isolamento dei serramenti postulata dalla committenza. Nell’e-mail
23 ottobre 2009 inviato dall’arch. L__________ __________ alla convenuta è
indicato che “la tipologia dei serramenti forniti corrisponde a quanto
concordato con lei a seguito della visione delle verifiche termiche e acustiche
inviate dalla stessa AO 1 prima della stipula del contratto”, al quale è
stata allegata anche la documentazione testé menzionata (doc. T). Dallo scambio
di e-mail intervenuto tra R__________ __________, amministratore unico
dell’impresa appaltatrice, e la convenuta nel corso del mese di settembre e
inizio ottobre 2009 (doc. V), risulta che solo alla richiesta dell’attrice di
procedere al pagamento del saldo della mercede la convenuta ha opposto il
problema della mancata insonorizzazione fonica (“sound proof”) dei
vetri.
Alla luce di quanto appena illustrato emerge chiaramente che i serramenti
forniti dall’impresa appaltatrice corrispondono a quanto concordato con la
direzione lavori rispettivamente a quanto indicato nel contratto d’appalto, che
solo dopo la posa dei serramenti la committente ha sollevato la questione della
carenza dell’isolamento fonico dei vetri e che in ogni caso tale requisito non
era stato comunicato a suo tempo all’appaltatrice. Ne consegue che a giusta
ragione il primo giudice ha escluso una responsabilità dell’attrice per una
carenza dell’isolamento fonico dei vetri e dei serramenti sulla base dell’art.
369 CO.
4.3 Del tutto infondato è
infine l’ulteriore assunto dell’appellante secondo cui il Pretore non avrebbe
considerato altre prove, segnatamente il doc. P e il doc. V ultime 4 pagine,
dalle quali, a suo dire, risulterebbe che l’aspetto dell’isolamento acustico
dei vetri sia stato comunicato preliminarmente alla ditta appaltatrice.
Anzitutto nell’e-mail del 23 ottobre 2009 (doc. P pag. 5) inviato dall’arch. L__________
__________ all’attrice (e meglio a D__________ __________), con copia per
conoscenza alla convenuta, la direzione lavori riporta solo le lamentele (tra
cui quella relativa all’isolamento autistico dei serramenti) sollevate della
committente al termine dei lavori. Anche il contenuto dell’e-mail 9 ottobre
2009 inviato da R__________ __________ alla convenuta (doc. V, ultime 4 pagine)
è irrilevante ai fini del giudizio su tale aspetto e anzi smentisce la tesi
dell’appellate. In tale scritto egli ha risposto infatti alle obiezioni
sollevate dalla convenuta al momento dell’inoltro della liquidazione finale,
ribadendo tra l’altro di aver fornito i vetri così come richiesto dal
capitolato d’appalto. Tale scritto è quindi chiaramente posteriore alla posa
dei serramenti.
Al riguardo va evidenziato inoltre che, come indicato dal primo giudice, e non
contestato dall’appellante, fra l’appaltatrice e la committente non vi mai stato
alcun contatto diretto, la direzione lavori fungendo da tramite per quanto riguarda
sia i desiderata della committenza sia i requisiti dei serramenti da fornire (sentenza
impugnata, pag. 6 in fondo e 7 in alto).
In definitiva, alla luce delle emergenze di causa di cui sopra, le
argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise e su questo punto
l’appello è quindi respinto.
5. L’appellante contesta il
Pretore laddove, dopo aver riconosciuto l’esistenza di alcuni difetti nei
lavori eseguiti dall’attrice, le ha rimproverato di non aver dimostrato
l’ammontare del minor valore dell’opera. A suo dire sarebbe invece il primo
giudice che, respingendo in modo ingiusto i mezzi di prova offerti con
l’istanza di completazione della perizia rispettivamente con la domanda di
restituzione di intero, le avrebbe di fatto impedito di comprovare e supportare
tali riscontri.
Preliminarmente si osserva che la censura risulta irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il solo fatto che l’appellante si è
limitata a ricopiare, con solo qualche modifica redazionale, quanto da lei
scritto a suo tempo nell’allegato conclusivo (pag. 7 e segg, punto 7.6), senza
confrontarsi con le considerazioni che avevano indotto il Pretore a negare la
possibilità di far valere i diritti di garanzia secondo l’art. 368 CO. La stessa
risulta in ogni caso manifestamente infondata. Il Pretore, nel giudizio
impugnato, ha respinto le contestazioni dell’appellante, rilevando che la
perizia giudiziaria non aveva permesso di confermare se i difetti indicati nel
referto peritale di parte convenuta (doc. 2) fossero da ricondurre all’operato
dell’attrice, in quanto la convenuta aveva nel frattempo fatto sostituire tutti
i serramenti a suo tempo forniti e posati dalla ditta appaltatrice (sentenza impugnata,
pag. 8). Il primo giudice ha poi ritenuto che, anche volendo ammettere
l’esistenza di un difetto nei citati serramenti, la committente non aveva in
ogni caso dimostrato l’ammontare del minor valore dell’opera, mancando agli
atti qualsiasi prova atta a comprovare i costi supportati per la sostituzione
dei serramenti o l’eventuale minor valore delle opere eseguite (sentenza impugnata,
pag. 9).
L’appellante non si confronta con le conclusioni pretorili, limitandosi ad
asserire di essere stata ingiustamente impedita dal produrre le prove a
sostegno delle sue allegazioni, nel tentativo di ovviare al suo comportamento tenuto
nell’ambito dell’assunzione della prova peritale. Giova ricordare infatti che in
occasione dell’udienza preliminare del 18 ottobre 2010 (act. VII), la convenuta
aveva chiesto di esperire una perizia giudiziaria sulla corretta esecuzione dei
lavori e sulla congruità dei materiali forniti, prova ammessa dal Pretore con
ordinanza 18 ottobre 2012 (act. XXXIV), salvo poi inspiegabilmente far sostituire
tutti i serramenti a suo tempo forniti e posati dall’attrice prima
dell’allestimento della perizia. Quindi è la stessa convenuta che ha impedito
di ottenere un referto peritale a sostegno delle sue allegazioni, segnatamente
in merito all’esistenza e all’entità dei difetti. Nella fattispecie l’unico
supporto probatorio consiste nei documenti agli atti e nelle testimonianze
assunte; prove queste che però non permettono di dedurre né l’entità degli
eventuali difetti imputabili all’attrice né di quantificare la riduzione della
mercede in proporzione al minor valore dell’opera.
Inoltre, contrariamente a quanto vuol fare intendere l’appellante, neppure le prove
rifiutate dal Pretore (tra l’altro a ragione, cfr. sopra consid. 2.2 e 2.3) avrebbero
permesso di dimostrare la necessità di un rifacimento totale di tutte le opere,
rispettiva-mente di quantificare l’ammontare del minor valore dell’opera.
Come già rilevato, l’appellante non indica peraltro neppure in questa sede per
quale motivo ha fatto sostituire tutti i serramenti prima dell’allestimento
della perizia giudiziaria e di conseguenza in quale modo il perito, e pertanto
anche il Pretore, poteva stabilire se i difetti erano di una gravità tale da
rendere inaccettabile o inservibile l’opera, rispettivamente quantificare
l’ammontare della riduzione della mercede.
Come accertato dal primo giudice, dalla perizia di parte allestita dall’ing. R__________
__________ (doc. 2) - la quale di principio non ha forza probatoria anche se
confermata dal perito medesimo assunto quale teste, ma che in assenza di una
perizia giudiziaria può nondimeno essere valutata dal primo giudice in virtù
dell’art. 90 CPC/TI e posta a fondamento del giudizio (Cocchi/trezzini, CPC-TI massimato e commentato, m. 22 e 24
ad art. 90) – emerge l’esistenza di un difetto di posa nei serramenti forniti
dall’attrice, non confermabile però in sede di perizia giudiziaria poiché la
convenuta aveva nel frattempo fatto sostituire tutti i serramenti posati. Nessuna
testimonianza o documento agli atti, come accertato dallo stesso Pretore, si
esprime però sulla gravità di tali mancanze esecutive, rispettivamente sulla
necessità di un rifacimento totale delle opere, sui costi necessari per la loro
sostituzione o su un’eventuale minor valore dell’opera. Nemmeno l’assunzione
delle prove rifiutate (a ragione) dal Pretore e richieste nuovamente (in modo
irrito) in appello - ossia la completazione della perizia giudiziaria, la
produzione dei doc. 6-8 e l’audizione testimoniale di W__________ __________ - avrebbero
provato qualcosa in merito. Per quanto concerne la domanda di completazione
della perizia si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 2.2). Gli altri
mezzi di prova, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non avrebbero
dimostrato l’ammontare del minor valore dell’opera. Infatti, anche nell’ipotesi
che la documentazione fotografica allestita dall’artigiano che ha sostituito i
serramenti (doc. 8) e lo scambio di corrispondenza tra quest’ultimo e la
convenuta (doc. 6 e 7) fosse stata assunta agli atti e che il teste W__________
__________ avesse confermato il contenuto degli stessi, tali prove non
avrebbero fornito quegli elementi tecnici necessari per consentire al Pretore
di decidere in merito alla questione a sapere se i difetti erano di una gravità
tale da rendere inaccettabile o inservibile l’opera rispettivamente di
quantificare l’ammontare della riduzione della mercede, risultando quindi non determinanti
per l’esito della lite.
Nel caso di specie, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la convenuta
venendo meno al suo onere probatorio non ha dimostrato né i costi sopportati
per la sostituzione dei serramenti né l’ammontare dell’eventuale minor valore,
non può assolutamente essere considerato errato e deve pertanto essere
confermato. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
6. Con riferimento ai ritardi nella
fornitura dei serramenti e nell’esecuzione delle opere, l’appellante rimprovera
anzitutto il Pretore per aver ritenuto che gli stessi non siano stati cagionati
da inadempienze dell’attrice, sostenendo che agli atti vi sono delle prove da
lui dimenticate che permettono di concludere esattamente il contrario (appello,
pag. 13 e segg.).
6.1 L’appellante rinvia, al
riguardo, allo scambio di e-mail tra l’attrice e la direzione lavori (doc. R) -
dal quale, a suo dire, emergerebbe come i lavori siano cominciati alla fine del
mese di febbraio 2009, pertanto il mese che il contratto d’appalto indicava
come data di consegna dell’opera - nonché al bollettino di ordinazione dei
vetri (doc. M) che riporta la data del 5 marzo 2009. L’appellante sembra
travisare la documentazione agli atti.
Nell’e-mail 15 gennaio 2009 inviato da D__________ __________ allo Studio __________
(doc. R, pag. 2), l’appaltatrice avvisava infatti la direzione lavori che non
avrebbe potuto rispettare il termine di consegna e posa dei serramenti previsto
a causa di ritardi di terzi sul cantiere, invitando tra l’altro quest’ultima ad
avvisare la committente proprio per evitare incomprensioni future.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante il fatto - per altro addotto
per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in
questa sede - che i vetri sono stati ordinati con notevole ritardo, visto che
il relativo bollettino di ordinazione (doc. M) porta la data del 5 marzo 2009,
non dimostra in alcun modo che i ritardi nella consegna delle opere siano stati
causati da inadempienze dell’attrice, tanto più che nell’e-mail summenzionato
viene espressamente indicato “notiamo che gli intonaci di fondo non sono
ancora stati eseguiti […]. Tale inconveniente non ci permette di poter rilevare
le quote definitive per la fabbricazione dei serramenti, come pure l’ordinazione
dei vetri e di conseguenza allunga il termine di fornitura”.
Temerario è inoltre l’assunto dell’appellante secondo cui lo scambio di e-mail
di cui al doc. P dimostra come l’attrice abbia eseguito i lavori con notevole
ritardo, visto che l’e-mail sono dei mesi di ottobre e novembre 2009 (appello,
pag. 13 in fondo). Tali e-mail (come sarà spiegato nel successivo consid. 7) si
riferiscono invero ai lavori supplementari eseguiti dall’attrice su richiesta
della committente e quindi sono irrilevanti ai fini del giudizio sul tema dei
ritardi nella consegna delle opere.
Del tutto infondato è infine anche l’ulteriore assunto dell’appellante secondo
cui l’attrice non ha ossequiato al suo onere probatorio volto a dimostrare che
i ritardi di consegna non erano ad essa imputabili (appello, pag. 14 in alto).
Come già rilevato sopra ed accertato dal Pretore, infatti, l’istruttoria ha
dimostrato che l’attrice ha dovuto ritardare la consegna e la posa dei
serramenti a causa di ritardi sul cantiere provocati da altri artigiani (doc.
R, pag. 2; teste arch. L__________ __________ verbale di udienza 22 febbraio
2011, pag. 6). Di conseguenza l’appello va respinto anche su questo punto.
6.2. Sempre in merito ai ritardi
l’appellante critica il Pretore per aver reputato che essa non poteva
pretendere uno sconto maggiore rispetto a quello del 3% concesso dall’attrice
in sede di liquidazione. A suo dire dall’interrogatorio formale di R__________ __________
risulterebbe che esisteva un accordo che prevedeva l’applicazione di uno sconto
del 10% nel caso in cui i lavori non fossero stati conclusi entro il mese di
febbraio del 2008 (recte 2009) e, di conseguenza, ritenuto che ciò non è
avvenuto per fatti imputabili all’attrice il Pretore avrebbe dovuto applicare lo
sconto del 10% e non unicamente quello del 3% (appello pag. 14 in mezzo). Per
quanto concerne la mancata inadempienza dell’attrice per i ritardi nella
consegna delle opere si rinvia a quanto illustrato al considerando precedente. Per
il resto, il primo giudice ha spiegato che, anche nell’ipotesi in cui vi
fossero stati dei ritardi imputabili all’attrice, dall’istruttoria non era
emerso alcun riscontro a sostengo della tesi della convenuta secondo cui tali
ritardi avrebbero dovuto comportare uno sconto del 10% anziché del 3%
effettivamente concesso in sede di liquidazione (doc. F e L), e che tale sconto
fosse un punto soggettivamente essenziale del contratto d’appalto (giudizio
impugnato, pag. 10 in alto). L’appellante nemmeno si confronta con la
motivazione pretorile, limitandosi come detto a sostenere che il contratto
prevedeva uno sconto del 10% nel caso in cui, come è avvenuto in concreto, le
opere non fossero terminate entro i termini stabiliti, sicché al riguardo il
gravame è finanche irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
Vero è che in calce al contratto d’appalto era stata inserita a mano dallo
Studio __________ una clausola che prevedeva “se non finisce il lavori per
la fine di febbraio 2009 10% di sconto “(doc. D, pag. 11). Tuttavia, contrariamente
a quanto asserito dall’appellante, in merito allo sconto in questione R__________
__________ ha affermato: “potrebbe anche corrispondere, però loro avrebbero
dovuto metterci nelle condizioni di poter rispettare il termine. Noi abbiamo
delle mail scritte alla __________ lamentandoci che non potevamo rispettare
questo termine, perché l’avanzamento del cantiere non ci permetteva di montare
le finestre” (verbale d’interrogatorio formale 19 giugno 2012, risposta n.
4 pag. 5). Circostanza quest’ultima che come rilevato sopra è stata confermata dalla
stessa direzione lavori (cfr. teste arch. L__________ __________ verbale di
udienza 22 febbraio 2011, pag. 6).
Per tacere del fatto che è la stessa appellante ad ammettere che il contratto
d’appalto di cui al doc. D non è mai stato sottoscritto dalle parti (appello,
pag. 4, punto 3). Quindi essa è malvenuta a voler poi invocare la clausola in
esso contenuta.
Va sottolineato inoltre che, come indicato dal Pretore (sentenza impugnata,
pag. 10), la convenuta non è stata in grado, neppure in questa sede, di
dimostrare l’eventuale entità dei danni che essa avrebbe patito dagli asseriti
ritardi nella consegna delle opere, ciò che comporterebbe in ogni caso la
reiezione di ogni pretesa fatta valere a riguardo. Alla luce di tali emergenze
istruttorie l’argomentazione dell’appellante deve essere disattesa e l’appello
respinto anche su questo punto.
7. Per quanto concerne le opere
supplementari, l’appellante rimprovera al Pretore un’errata valutazione delle prove
e un’errata applicazione del diritto.
7.1 A suo dire dagli atti non
risulta che lei o la sua direzione lavori abbiano ordinato delle opere
supplementari, ad eccezione di quella relativa alla fornitura e la posa di un
vetrata curva per la vasca jacuzzi (appello, pag. 15 in fondo); unico lavoro
per il quale l’appellante ha tra l’altro poi riconosciuto l’importo richiesto
di fr. 4'578.40 (appello, pag. 18 in fondo).
Essa rileva inoltre che dai bollettini di lavoro doc. E e dalle testimonianze
degli operai dell’attrice non risulterebbe in modo chiaro se e quali lavori
supplementari siano stati effettivamente eseguiti e neppure se gli stessi
corrispondano poi a quelli riportati nella liquidazione finale doc. L “tra
l’altro nemmeno sottoscritta dalle parti”. Infine sostiene che pure il
teste D__________ __________ ha potuto confermare la richiesta di opere
supplementari solo consultando i documenti (doc. P e L) allestiti dalla sua
datrice di lavoro, rilevando altresì che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla controparte, a detta del teste gli stessi sarebbero stati ordinati
direttamente dalla committente (appello, pag. 15).
Preliminarmente si rileva che la censura, non confrontandosi adeguatamente con
le conclusioni pretorili su questo aspetto, ma limitandosi a contrapporvi una
personale interpretazione dei fatti, travisando in parte anche il contenuto dei
documenti agli atti e le testimonianze assunte, non adempie ai requisiti di
motivazione previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC risultando pertanto irricevibile.
In ogni caso la critica è comunque anche infondata.
Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, dalla testimonianza dell’arch.
L__________ __________, il quale giova ribadirlo si è occupato personalmente
delle direzione lavori sul cantiere dell’appellante, emerge che in corso
d’opera sono stati richiesti dei lavori supplementari, i cui costi sono stati
poi da lui approvati in sede di liquidazione finale (verbale d’audizione
testimoniale 22 febbraio 2011, pag. 6 in mezzo) e che dalle varie testimonianze
dei diversi operai intervenuti sul cantiere emerge anche l’effettiva esecuzione
di tali lavori. Infatti quest’ultimi, contrariamente a quanto asserito
dall’appellante, hanno confermato di aver effettuato le ore indicate nei bollettini
di cantiere di cui al doc. E (audizione testi G__________ __________, M__________
__________, M__________ __________, S__________ __________, F__________ e P__________,
verbali d’udienza 22 febbraio 2011, pag. 1; 27 giugno 2011 pag. 1, 3 e 4; 19
giugno 2012, pag. 2 e 3). Al riguardo vi è pure la testimonianza di D__________
__________, il quale alla domanda se la committente ha richiesto opere supplementari
ha risposto per l’affermativa, indicando tra l’altro nel dettaglio quali erano
(verbale d’audizione testimoniale 22 febbraio 2012, pag. 4 in fondo e pag. 5 in
alto) L’appellante sembra contestare la credibilità di quest’ultimo teste, dato
che afferma che “la controparte ha ritenuto fosse meglio sottoporre subito
dei documenti allestiti dal datore di lavoro che […] ben difficilmente
un dipendente arriva a sconfessare” (appello, pag. 15 in mezzo). L’audizione
testimoniale risulta tuttavia confermata dalla documentazione agli atti: dall’e-mail
22 ottobre 2009 (doc. P, pag. 3) inviato dall’attrice alla direzione lavori emerge
l’esecuzione di lavori supplementari; nell’e-mail 23 ottobre 2009 (doc. P, pag.
5) inviato dalla direzione lavori all’attrice è indicato ”sono a confermare
le lavorazioni supplementari concordate durante il sopralluogo di ieri”;
nella liquidazione finale (doc. L) sono indicate le posizioni relative alle
opere supplementari, la quale, contrariamente a quanto afferma l’appellante, è
stata verificata ed approvata dalla direzione lavori (teste arch. L__________ __________
verbale d’udienza 22 febbraio 2011, pag. 6 in mezzo).
7.2. L’appellante ritiene inoltre
che se anche si volesse concludere che sia stata la direzione lavori ad
ordinare l’esecuzione di lavori supplementari, dottrina e giurisprudenza non
permettono di arrivare alla conclusione sostenuta dal primo giudice, ossia che
l’appaltatrice poteva in buona fede ritenere che la direzione lavori disponesse
dei necessari poteri di rappresentanza ex art. 32 e segg. CO. A suo dire
infatti la direzione lavori per poter assumere a suo nome degli obblighi
finanziari importanti (come quelli pretesi dall’attrice) e per riconoscere
delle fatture emesse dagli artigiani avrebbe necessitato di una sua
autorizzazione esplicita, ciò che in concreto non è pero mai avvenuto (appello,
pag. 16 e segg.).
Le argomentazioni addotte dall’appellante volte a sovvertire la tesi pretorile,
oltre a limitarsi a generiche censure senza confrontarsi con specifiche
circostanze, devono essere disattese.
Nel settore della costruzione esiste una presunzione naturale che un
architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione
dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché questi si rivolge o fa
un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari,
che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente
al mandante come se fosse il proprio (Gauch,
Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1923 e 2743; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte,
3ª ed., n. 799). Come giustamente rilevato dall’appellante, vi sono però dei
limiti. L’architetto non può compiere tutti gli atti giuridici; sono esclusi in
particolare quelli suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti
per il mandante, quali, ad esempio, l’aggiudicazione di lavori agli appaltatori
o il riconoscimento della liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono
poteri specifici (sentenze del Tribunale Federale 4A_435/2014 del 5 febbraio
2015, consid. 4.1; 4C.93/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2.2; 118 II 315 consid. 2a; Schwager,
op. cit., n. 807 e 841). Tuttavia qualora l’architetto non disponga di una
procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto
riguardo alle circostanze, il suo comportamento ha contribuito a
far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza di un potere di
rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; 131 III
151 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1, sentenza del Tribunale Federale 4A_82/2011
consid. 4.4; il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura esterna
apparente”), rispettivamente se dal suo silenzio, o quantomeno dai suoi atti
concludenti durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere, emerge che
vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza
del Tribunale Federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; sentenze II
CCA 29 settembre 2008 inc. n. 12.2007.179, 26 maggio 2015 inc. n. 12.214.60; Schwager, op. cit. n. 870).
Nella presente fattispecie, non risulta se allo Studio __________ è stata
conferita una procura esplicita per aggiudicare i lavori supplementari contestati
all’appaltatrice. La questione può nondimeno restare indecisa.
Come rettamente rilevato dal Pretore, indipendentemente da quanto
effettivamente autorizzato dalla convenuta, dai suoi comportamenti l’appaltatrice
poteva in buona fede ritenere che la direzione lavori disponesse dei necessari
poteri di rappresentanza anche per le opere supplementari, aggiuntive a quelle
oggetto del contratto d’appalto. Dagli atti di causa risulta infatti che la
direzione lavori ha ordinato all’attrice l’esecuzione di tali opere su
sollecito della stessa convenuta, la quale veniva poi regolarmente informata
sull’avanzamento dei lavori come pure sulla scelta dei materiali (doc. P). Da tali
circostanze è evidente che la convenuta ha contribuito a far nascere nella
controparte l’impressione dell’esistenza di un potere di rappresentanza, ossia
che lo Studio __________ agisse in suo nome e per suo conto.
Se a questo si aggiunge che l’istruttoria ha dimostrato che è stata la stessa convenuta
ad incaricare l’attrice di eseguire le opere supplementari contestate (circostanza
questa suffragata dalle testimonianze di G__________ __________ e D__________ __________
menzionate al considerando precedente) o che comunque era cosciente
dell’esecuzione di tali opere e della loro qualità di opere supplementari (doc.
P) e che nulla ha mai eccepito in merito, ben si può ritenere che le opere in
questione siano state accettate dall’appellante perlomeno per atti concludenti.
8. In definitiva, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, sia per la domanda principale sia per quella subordinata, con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali di appello, insieme ad un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 28'758.-; importo questo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è calcolata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
per i quali motivi
richiamati per le spese giudiziarie gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e Il Rtar
decide:
1. L’appello 7 febbraio 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali d’appello di fr. 3’500.- , in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente la vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)