Incarto n.
12.2014.36

Lugano

28 gennaio 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Sartori-Lombardi (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.82 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 31 agosto 2010 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34'000.- oltre interessi al 5% dall’8 febbraio 2010, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma imprecisata poi quantificata con le conclusioni in fr. 34'696.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2010, in subordine quella stessa condanna con l’ordine alla controparte di procedere alla riparazione gratuita dell’opera con la comminatoria dell’art. 292 CP, e in entrambi i casi la liberazione a suo favore della garanzia bancaria nel frattempo prestata, domanda avversata dall’attrice;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 8 gennaio 2014, con cui ha respinto la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 1’500.-, le spese di fr. 4'450.- e le ripetibili di fr. 3'500.-, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la convenuta riconvenzionale al pagamento di fr. 10’745.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010 con conseguente liberazione della garanzia bancaria prestata, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- per 1/5 a carico della convenuta riconvenzionale e per 4/5 a carico dell’attore riconvenzionale, tenuto altresì a rifonderle fr. 3'180.- per ripetibili;

 

appellante l’attrice con appello 10 febbraio 2014, con cui chiede la riforma del giudizio del Pretore sulla domanda riconvenzionale nel senso di essere condannata a pagare alla controparte solo fr. 6'495.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010 con conseguente liberazione della garanzia bancaria prestata e di porre la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- per 1/10 a suo carico e per 9/10 a carico dell’attore riconvenzionale, tenuto altresì a rifonderle fr. 5'472.- per ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado;

 

appellante il convenuto con appello incidentale 24 marzo 2014, con cui chiede la riforma della sentenza pretorile sulla domanda riconvenzionale nel senso di condannare la controparte a pagargli fr. 33’995.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010 con conseguente liberazione della garanzia bancaria prestata e di porre la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- a carico della convenuta riconvenzionale, tenuta altresì a rifondergli fr. 3’500.- per ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto delle risposte 24 marzo e 26 maggio 2014 con cui entrambe le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Nel gennaio 2009 AO 1 e AP 1 hanno concluso un contratto di appalto avente per oggetto l’edificazione di un’abitazione bifamigliare da realizzare sulla part. n. __________ RFD __________. Il contratto è stato stipulato nella forma “chiavi in mano” per un prezzo a corpo di complessivi fr. 620'000.- IVA compresa (doc. B). Nell’aprile di quell’anno, a seguito di alcune modifiche del progetto, le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di appalto, che annullava e sostituiva il precedente, con una mercede a corpo di fr. 670'000.- IVA compresa (doc. C).

 

 

                             2.  A garanzia dello scoperto risultante dall’esecuzione delle opere, AP 1, con istanza (super)cautelare 8 aprile 2010, ha postulato l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori di fr. 34'000.- a carico del fondo oggetto degli interventi. In sede di discussione le parti, impregiudicate le rispettive ragioni, hanno concordato la sostituzione dell’ipoteca legale con l’emissione di una garanzia bancaria di fr. 18'000.- (doc. I), poi prestata. Con decisione 9 agosto 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha pertanto assegnato all’istante un termine di 60 giorni per l’inoltro della causa di merito (doc. M).

 

 

                             3.  Con petizione 31 agosto 2010 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 34'000.- oltre interessi. A mente dell’attrice, le opere commissionate, compresi alcuni interventi non previsti nel contratto e ordinati in seguito, sarebbero state portate a termine. Il convenuto avrebbe però omesso di versare il saldo contrattuale di fr. 30'000.- (doc. E e F) e la mercede per le opere supplementari di fr. 4'000.- (doc. G).

                                  Con risposta 6 ottobre 2010 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione. A suo dire, il saldo della mercede non sarebbe né corretto né esigibile, visto e considerato che alcuni lavori non erano stati terminati e che parte delle opere fornite presentavano dei difetti che ne determinavano un minor valore, stimato, tramite perizia di parte, in fr. 100'000.- (doc. 10). Pure contestate erano le presunte opere supplementari, mai ordinate ed eseguite. Egli ha pertanto chiesto che venisse riconosciuto un credito in suo favore, da determinare tramite perizia, oggetto della domanda riconvenzionale e che in subordine fosse pure ordinato alla controparte di procedere alla riparazione gratuita dell’opera con la comminatoria dell’art. 292 CP, il tutto con la contestuale liberazione della garanzia bancaria fornita.

 

 

                             4.  Esperita l’istruttoria, in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive domande: l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 34'000.- o almeno di fr. 11'550.- più interessi e la reiezione della domanda riconvenzionale; il convenuto, oltre alla reiezione della petizione, ha invece chiesto l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale tendente ad ottenere, in via principale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 34'696.- più interessi e, in subordine, alla riparazione gratuita dell’opera difettosa, in entrambi i casi con la liberazione a suo favore della garanzia.

 

 

                             5. Con sentenza 8 gennaio 2014 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 1'500.-, le spese di fr. 4'450.- e le ripetibili di fr. 3'500.-. Nel contempo egli ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta riconvenzionale al pagamento di
fr. 10'745.- oltre interessi con contestuale restituzione della garanzia bancaria, e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- per 1/5 a carico della convenuta riconvenzionale e per 4/5 a carico dell’attore riconvenzionale, tenuto altresì a rifonderle fr. 3'180.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, sulla scorta della documentazione versata agli atti e della perizia giudiziaria, ha innanzitutto accertato la mancata completazione dell’opera ed ha quantificato il valore dei lavori non eseguiti in complessivi fr. 15'045.-, per cui ha riconosciuto all’attrice il diritto al pagamento della mercede residua solo in ragione di fr. 14'955.-, a cui si aggiungevano altri fr. 1'000.- per le opere supplementari. Egli ha in seguito accertato un minor valore dell’opera di fr. 26'700.- per la sua difettosità. Ciò l’ha in definitiva indotto a respingere la petizione e ad accogliere l’azione riconvenzionale per la somma di fr. 10'745.-.

 

 

                             6.  Con appello 10 febbraio 2014 l’attrice chiede di riformare la sentenza pretorile sulla domanda riconvenzionale nel senso di ridurre la somma da versare alla controparte a fr. 6'495.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010 con conseguente liberazione della garanzia bancaria prestata e di porre la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- per 1/10 a suo carico e per 9/10 a carico dell’attore riconvenzionale, tenuto altresì a rifonderle fr. 5'472.- per ripetibili. Essa critica la decisione pretorile per quanto attiene al minor valore dell’opera con riferimento alla porta d’entrata principale, ritenendo che l’eliminazione del difetto, limitato alla mancanza di sicurezza della porta, montata al contrario, richiederebbe una spesa di soli fr. 300.- anziché di fr. 4'550.-, comprensivi della fornitura di una nuova porta, come invece stabilito dal Pretore. Il giudice di prime cure avrebbe inoltre determinato erroneamente il valore dell’azione riconvenzionale, ciò che avrebbe come conseguenza una diversa ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili.

                                        Il convenuto, con risposta 24 marzo 2014, ha concluso per la reiezione dell’appello, presentando nel contempo appello incidentale, con il quale postula la riforma della sentenza pretorile sulla domanda riconvenzionale nel senso di aumentare a fr. 33’995.- oltre interessi la somma dovutagli dalla controparte con conseguente liberazione della garanzia bancaria prestata e di porre la tassa di giustizia di fr. 2'100.- e le spese di fr. 4'450.- a carico della convenuta riconvenzionale, tenuta altresì a rifondergli fr. 3’500.- per ripetibili. Egli rimprovera al Pretore di non aver ritenuto difettosa la scala che collegava il piano terreno al primo piano, quando invece per il perito giudiziario si sarebbe imposta la sua demolizione parziale e il suo rifacimento con un costo di fr. 24'100.- anziché dei fr. 850.- considerati dal giudice di prime cure nella sentenza. E rimprovera al Pretore un’erronea determinazione del valore della domanda riconvenzionale con richiesta di modificare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Con risposta 26 maggio 2014 l’attrice postula la reiezione dell’appello presentato in via incidentale.

 

 

                             7.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             8.  Nella fattispecie è pacifico che fra le parti è sorto un contratto di appalto, nella forma del contratto di impresa generale, avente per oggetto l’edificazione di un’abitazione bifamigliare con mercede fissata a corpo, a norma degli art. 363 segg. CO.

                                  In questa sede non è più contestata la questione relativa alla mancata completazione dell’opera, così come rettamente accertato dal Pretore, che, di fatto, ne ha diminuito il valore.

                                  Tranne per i due casi di cui si dirà, tutti i difetti lamentati dal convenuto nell’ambito dei propri allegati di causa e puntualmente riscontrati dal perito giudiziario non sono a loro volta più oggetto di contestazione tra le parti e non è pertanto necessario entrare nuovamente nel merito. Le uniche censure sollevate dall’attrice riguardano l’errato montaggio della porta d’entrata, mentre il convenuto rimprovera al Pretore di non avere ritenuto difettosa la scala tra il piano terreno ed il primo piano.

                               

 

                             9.  Tra i vari difetti riscontrati nell’opera, che ne determinano un minor valore, il giudice di prime cure, avvalendosi della perizia giudiziaria, ha stabilito che la porta d’entrata principale non era stata montata correttamente ma al contrario e che, pertanto, la stessa doveva essere sostituita, quantificando la relativa spesa in fr. 4'550.- (cfr. perizia giudiziaria p. 18 seg.).

 

 

                           9.1  Per l’attrice, il montaggio al contrario della porta d’entrata non costituirebbe invece un difetto, ritenuto oltretutto che detto montaggio sarebbe stato richiesto dal committente medesimo, per motivi di spazio. La stessa si fondava al proposito sulle allegazioni del proprio titolare, __________, che, sottoposto a interrogatorio formale (ad. 5 e 11), avrebbe dichiarato che era stato proprio il convenuto a volere la porta con l’apertura verso l’esterno, e secondo il quale soltanto in un secondo tempo, dopo l’informazione ricevuta dallo specialista in serramenti __________, il convenuto avrebbe notificato tale difetto, che sarebbe però limitato ad una mancanza di sicurezza del serramento dalla parte esterna. Secondo l’attrice, il Pretore avrebbe dunque ritenuto erroneamente che ad essere, per il convenuto, un problema, rispettivamente un difetto fosse il montaggio della porta e non la riduzione di sicurezza quale conseguenza di quel montaggio. A suo dire, la riparazione del difetto poteva essere eseguita con la semplice messa in sicurezza della porta mediante un intervento di fissaggio del pannello al telaio dell’anta utilizzando del silicone speciale, con una spesa valutata dal perito in fr. 300.-, che costituirebbe un intervento economico e proporzionato atto ad eliminare adeguatamente il difetto. La sostituzione della porta, come stabilito dal Pretore, con una spesa di fr. 4'550.- costituirebbe, per contro, una misura ingiustificata e non proporzionata.

 

 

                           9.2  Come evidenziato dal convenuto, il problema alla porta non consiste tanto nel fatto di sapere se la stessa dovesse essere aperta verso l’esterno, come poi fatto, quanto nel fatto che la stessa fosse stata montata al contrario, ritenuto che in questa sede l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile di irritualità in ordine della sua tesi difensiva secondo cui il montaggio della porta al contrario sarebbe però stato eseguito su esplicita indicazione del convenuto. È incontestabile che a seguito del montaggio al contrario della porta, la stessa - dato che i suoi fermapannello si trovavano all’esterno ed era quindi facile, togliendo il pannello, smontare la porta stessa ed entrare in casa (teste __________ p. 1) - non offriva la sicurezza richiesta, come confermato nell’ambito della perizia giudiziaria (p. 18). Il perito ha altresì avuto modo di ribadire che l’intervento economico, a cui l’attrice ha fatto riferimento, si limitava unicamente ad eliminare un vizio della porta così montata e che solo lo smontaggio della porta attuale e la sua sostituzione con una porta predisposta per l’apertura verso l’esterno rappresentava un intervento a regola d’arte (cfr. perizia giudiziaria p. 18 seg.). Nella fattispecie non si tratta dunque di eliminare semplicemente un difetto, con una soluzione di “rattoppo”, bensì di considerare un intervento a perfetta regola d’arte, come correttamente effettuato dal Pretore, il quale non aveva motivo per discostarsi dalle conclusioni cui era giunto il perito. Il relativo costo di riparazione è stato valutato peritalmente in fr. 4'550.- e tale importo deve essere considerato per la determinazione del minor valore dell’opera realizzata dall’attrice, così come stabilito nell’ambito della sentenza pretorile che, su questo punto, resiste alle censure sollevate dall’attrice e va così confermata.

 

 

                           10.  Da parte sua, il convenuto rimprovera al Pretore di aver errato nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, segnatamente della perizia giudiziaria, e di aver applicato in maniera non corretta le norme relative ai difetti dell’opera (art. 367 segg. CO), laddove aveva stabilito che la scala tra il piano terreno ed il primo piano presentava un difetto unicamente nella misura in cui il profilo era sotto il livello della piastrella con un conseguente minor valore pari a fr. 850.-. Secondo il convenuto, la differenza di altezza tra i vari gradini della scala, superando in almeno due punti il margine di tolleranza indicato dal perito di +/- 1 cm (quarto e sedicesimo scalino), sarebbe invece tale da far ritenere la scala come non eseguita a regola d’arte. Contestando le conclusioni del perito che ritenevano la differenza tra le alzate siccome accettabili, fatte proprie dal Pretore, egli considera dunque necessario procedere alla demolizione parziale della scala ed al rifacimento della stessa, con un costo valutato, in conformità al referto peritale, di fr. 24'100.-.

 

 

                         10.1  Giusta l’art. 90 CPC/TI il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alla risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza. Trattandosi di una perizia, i criteri d’esame sono la sua completezza, la sua comprensibilità e il suo potere di convincimento. Il giudice deve esaminare se la perizia risponde a tutte le domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e motiva sufficientemente la conclusione. In altri termini, il giudice deve essere in grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e sulla forza di convincimento della perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono manifestamente contradditorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei, il giudice è tenuto ad attenersi all’opinione del perito; vi si può distanziare soltanto in presenza di fondati motivi (TF 31 maggio 2012 5A_647/2011; II CCA 13 agosto 2013 inc. n. 12.2012.170, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101).

 

 

                         10.2  Nel caso in esame, sia la perizia giudiziaria, sia la sua completazione e delucidazione sono da ritenere sufficientemente esaustive, dettagliate e coerenti. Il perito, pur avendo tra le altre cose ammesso la difettosità del sedicesimo gradino verso il primo piano (perizia giudiziaria p. 11), ha innanzitutto avuto modo di accertare che, preso atto delle modifiche progettuali intervenute, la scala realizzata corrispondeva sostanzialmente per la sua conformazione e per la sua dimensione a quanto l’attrice si era impegnata ad eseguire in base al contratto e che il concetto di riparazione andava quindi limitato alla correzione del difetto menzionato al punto 1j p. 16 della perizia, ossia alla sistemazione delle fughe irregolari di 2 gradini e di una piastrella nel secondo gradino, per un costo stimato in fr. 850.-, ritenuto che le imprecisioni delle alzate erano di una dimensione tale da poter essere considerate accettabili rispetto alle normali tolleranze dimensionali (cfr. perizia giudiziaria p. 17). Nell’ambito della completazione e delucidazione della perizia l’esperto, pur avendo ammesso la sicura difettosità del sedicesimo gradino (più basso di 3.2 cm rispetto allo scalino precedente e soprattutto di 2.4 cm rispetto all’alzata media teorica a fronte di un margine di tolleranza di 1 cm, cfr. completazione e delucidazione della perizia p. 4 seg.), l’irregolarità del quarto gradino (più alto di 1.1 cm rispetto all’alzata media teorica a fronte di un margine di tolleranza di 1 cm, cfr. completazione e delucidazione della perizia p. 4 seg.) e l’esistenza di differenze d’altezza di quasi tutti i gradini (sia pure rientranti, tranne nei due casi appena menzionati, nel margine di tolleranza di 1 cm rispetto all’alzata media teorica, cfr. completazione e delucidazione della perizia p. 4 seg.), ha confermato quanto già esposto con il suo precedente referto, segnatamente che l’intervento di riparazione della scala tra il piano terreno ed il primo piano doveva essere limitato alla correzione dei difetti nell’esecuzione dei gradini (completazione e delucidazione della perizia p. 9), ossia alla sistemazione delle fughe irregolari e di una piastrella. Egli ha in sostanza ritenuto che questi limitati difetti dei gradini non giustificavano ancora il rifacimento della scala, il cui costo era stato da lui stimato in fr. 24'100.- (completazione e delucidazione della perizia p. 9). Ciò non significa però, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che gli stessi debbano restare privi di conseguenze. A fronte dell’incontestabile difettosità del manufatto e della non ragionevole necessità di rifare lo stesso, la soluzione corretta è in definitiva quella di considerare un minor valore della scala che, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, questa Camera determina in via equitativa in fr. 5'000.-, che vanno aggiunti ai
fr. 850.- già riconosciuti per ovviare ad altri problemi della stessa.

                                 

 

                           11.  Restano ancora da esaminare le censure sollevate da entrambe le parti in merito alla determinazione del valore dell’azione riconvenzionale, che avrebbe comportato un’erronea quantificazione e ripartizione delle spese e delle ripetibili.

                                  L’attrice sostiene al proposito che il valore della domanda riconvenzionale era stato determinato erroneamente in
fr. 66'000.- anziché in fr. 76'796.-, per cui, posto l’accoglimento dell’appello in relazione alla riduzione dell’importo riconosciuto all’attore riconvenzionale (in realtà non verificatosi), ne risulterebbe una diversa ripartizione delle spese, che dovrebbero essere poste a carico della controparte nella misura di 9/10 e non più di 4/5 mentre le ripetibili a carico di quest’ultima dovrebbero ammontare a fr. 5'472.- e non a fr. 3'180.- come stabilito dal Pretore. Il convenuto sostiene per contro che il valore dell’azione riconvenzionale poteva essere quantificato con precisione solo dopo l’amministrazione delle prove ed in particolare dopo l’espletamento della perizia giudiziaria: a suo dire, il valore dell’azione riconvenzionale corrisponderebbe dunque all’importo di fr. 34'696.- indicato nell’ambito delle conclusioni scritte e non a fr. 66'000.- come deciso dal Pretore, per cui, posto l’accoglimento dell’appello incidentale in relazione all’aumento dell’importo riconosciuto a suo favore (ammesso, come detto, solo in ragione di fr. 5'000.-), le tasse e le spese di giustizia dovevano essere caricate integralmente all’attrice, tenuta altresì a rifondergli fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

 

                               

                         11.1  In concreto si tratta di verificare se il primo giudice abbia accertato correttamente il valore dell’azione riconvenzionale e con ciò determinato correttamente la soccombenza delle parti, fermo restando che per costante giurisprudenza il Pretore dispone in ogni caso di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile in seconda istanza unicamente in caso di eccesso e di abuso del potere di apprezzamento (III CCA 23 gennaio 2012 inc. n. 13.2011.81; II CCA 11 agosto 2005 inc. n. 12.2005.5, 24 marzo 2005 inc. n. 12.2004.15).

 

 

                         11.2  Il Pretore ha fissato il valore dell’azione principale in fr. 34'000.-. A suo giudizio, il valore dell’azione riconvenzionale, benché non formalmente indicato nel petitum della domanda, era desumibile dalle motivazioni della stessa: opponendo alla richiesta di pagamento attorea un minor valore dell’opera di fr. 100'000.- (stimato su una perizia di parte) e chiedendo il pagamento della differenza a suo favore, l’attore riconvenzionale lo aveva di fatto quantificato in fr. 66'000.- (fr. 100'000.- ./. fr. 34'000.-).

                                  Ora, con l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale il convenuto, basandosi su una perizia di parte (doc. 10), ha effettivamente indicato un importo di fr. 100'000.- quale minor valore dell’opera, da determinarsi precisamente sulla base delle risultanze dell’istruttoria ed in particolare della perizia giudiziaria.

                                  È vero che egli ha inizialmente indicato che il minor valore dell’opera ammontava a fr. 100'000.- e che a tale somma bisognava aggiungere le opere incluse nel prezzo ma da lui pagate direttamente in ragione di fr. 10'796.- (cfr. risposta e domanda riconvenzionale p. 5 punto “ad 3 e 4” d e p. 6 punto 3). È però altrettanto vero che queste ultime pretese, già esposte al punto “ad 3 e 4” a1, a6 e a10 del suo allegato iniziale, sono state da lui inglobate nell’importo totale quantificato inizialmente in
fr. 100'000.- e fatto valere quale minor valore dell’opera (nel punto “ad 3 e 4” d della risposta e domanda riconvenzionale si dice in effetti che “le posizioni indicate ad 3 e 4 a e b del presente memoriale comportano un minor valore dell’opera, per un importo che … viene stimato in fr. 100'000.-”), tanto è vero che con la duplica e replica riconvenzionale egli ha poi menzionato solo la somma complessiva di fr. 100'000.- (p. 3 ad 5b).

                                  Di principio non si può quindi rimproverare al Pretore di aver calcolato erroneamente il valore dell’azione riconvenzionale, avendo il giudice di prime cure già preso in considerazione la differenza tra l’importo indicato inizialmente dall’attore riconvenzionale e la pretesa attorea di fr. 34'000.-, stabilendo dunque un valore di causa di fr. 66'000.-. Nulla cambia, ai fini del giudizio, il fatto che l’attore riconvenzionale abbia in seguito ridotto la propria pretesa in corso di causa a seguito delle risultanze dell’istruttoria. La valutazione del Pretore sul valore litigioso può pertanto essere condivisa e le considerazioni esposte in questa sede su quel tema dall’attrice e dal convenuto non meritano tutela alcuna, tanto più che nemmeno vi è motivo di modificare l’entità delle ripetibili assegnate in prima istanza, che, tenuto conto del grado di soccombenza delle parti, rientrano nei limiti previsti della tariffa applicabile (le ripetibili “piene” attribuite sarebbero in effetti state di fr. 5'300.-, somma questa che rientra tra l’8% e il 15% del valore litigioso, percentuali attribuibili a fronte di un valore di fr. 66'000.-, cfr. art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar)).

                                  Le richieste di entrambe le parti intese ad una diversa ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, nonché ad una modifica delle ripetibili, devono di conseguenza essere respinte.

 

 

                           12.  Ne discende, in parziale accoglimento del solo appello incidentale, che la domanda riconvenzionale dev’essere accolta per fr. 15'745.- oltre interessi, con conseguente modifica del relativo giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.

                                 

 

                           13.  Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 4’250.- per l’appello principale e di fr. 23'250.- per quello incidentale, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

                                  Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 13 LTG). L’indennità ripetibile è calcolata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 Rtar.

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 10 febbraio 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Le spese processuali della procedura di appello di fr. 750.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili.

 

 

                            III.  L’appello incidentale 24 marzo 2014 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 gennaio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                  

                                         2.1   Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 15'745.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010.

                                         2.3.  La tassa di giustizia di fr. 2'100.-, e le spese di fr. 4'450.-, sono poste a carico dall’attore riconvenzionale per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta riconvenzionale, alla quale l’attore riconvenzionale rifonderà fr. 2'650.- per parti di ripetibili.

 

 

                            IV.  Le spese processuali della procedura di appello incidentale di
fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante incidentale per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante incidentale rifonderà fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

                            V.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere         

        

 

 

 

 

 

 

        

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).