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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc. n. 12.2014.41 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui ha chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 25'000.- oltre interessi legali dal 20 settembre 2011 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
domanda parzialmente avversata dalla convenuta che con risposta (correttamente: osservazioni) 17 agosto 2012 ha postulato l’accoglimento parziale della petizione, limitatamente a fr. 1'446.- oltre interessi dal 14 ottobre 2011, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di fr. 18'695.85 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale;
sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 9 gennaio 2014 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 12'213.15 oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011, rigettando in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona e accogliendo parzialmente la riconvenzionale unicamente nella misura di fr. 2'236.75 oltre interessi legali dal 21 agosto 2012;
appellante la convenuta con appello 18 febbraio 2014, in cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'446.- e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 7'087.95, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 21 marzo 2014 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stato assunto dalla AP 1 a partire dal 1° febbraio 2009 e a tempo indeterminato in qualità di istruttore fitness, con un salario orario lordo di fr. 23.- per circa 20 - 30 ore settimanali. Contestualmente all’assunzione il lavoratore ha accettato il regolamento aziendale della datrice di lavoro (doc. C, 2). A partire dal 1° aprile 2010 la retribuzione oraria di AO 1 è stata sostituita da un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- per l’attività di istruttore fitness a tempo pieno, oltre una retribuzione supplementare di fr. 60.- l’ora per i corsi di aerobica (petizione, ad 2, pag. 3, risposta, ad 2a, pag. 2; doc. E – G, 9 – 9.1). Il 6 giugno 2011 AO 1 ha comunicato alla AP 1 le proprie dimissioni con effetto al 31 agosto 2011. Dal 6 al 26 giugno 2011 il lavoratore è risultato inabile al lavoro al 100% a seguito di infortunio. Il 14 giugno 2011 la datrice di lavoro ha comunicato a AO 1 di accettare le sue dimissioni, esonerandolo dal presentarsi sul posto di lavoro e informandolo che sarebbe stato “indennizzato come da piano di lavoro” con i dovuti conteggi delle ore, vacanze e deduzioni e esortandolo a volere riconsegnare immediatamente le chiavi della palestra (doc. N). Il 17/27 ottobre 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti della AP 1 il PE n. __________ di fr. 25'000.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito e causa dell’obbligazione “stipendio giugno-luglio-agosto 2011 + provvigioni abbonamenti annuali e prodotti alimentari + indennità sfruttamento immagine dopo il licenziamento” (inc. rich. CM.2012.7, doc. B).
B. Previo infruttuoso tentativo di conciliazione (inc. rich. CM.2012.7) con petizione 14 giugno 2012 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento in suo favore di complessivi fr. 25'000.-, come pure il rigetto definitivo dell’opposizione del PE n. __________ dell’UEF di __________ di medesimo importo, così composti: fr. 15'030.- netti a titolo di salario per i mesi da giugno ad agosto 2011 (comprensivi dell’indennità per i corsi di aerobica), fr. 5'000.- per le provvigioni sui nuovi abbonamenti, fr. 3'000.- per le provvigioni sui prodotti integratori alimentari, fr. 1'000.- per lo sfruttamento della sua immagine dopo la disdetta e fr. 970.- per le spese legali preprocessuali. Con risposta 17 agosto 2012 la convenuta ha postulato il parziale accoglimento della petizione limitatamente a fr. 1'446.- oltre accessori e, in via riconvenzionale la condanna dell’attore al versamento di complessivi fr. 18'695.85 (fr. 4'017.30 per le ore che l’attore avrebbe effettuato in meno negli anni 2010-2011; fr. 6'550.20 per la minor durata dei corsi di aerobica; fr. 4'851.20 per i contributi di previdenza professionale ancora a carico dell’attore; fr. 3'277.17 per l’imposta alla fonte per gli anni 2010-2011 a carico del lavoratore). L’attore, con risposta riconvenzionale, si è integralmente opposto alle pretese della convenuta. All’udienza di dibattimento del 26 novembre 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato al dibattimento finale ribadendo le proprie domande e allegazioni con memoriali scritti.
C. Statuendo con decisione 9 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare a AO 1 la somma complessiva di fr. 12'213.15, oltre interessi legali, e rigettando per il medesimo importo in via definitiva il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando l’attore a versare alla convenuta la somma complessiva di fr. 2'236.75 oltre accessori.
D. Con appello 18 febbraio 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla somma di fr. 1'446.- e la riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 7'087.95. Con risposta 21 marzo 2014 AO 1 postula la reiezione integrale del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 14 gennaio 2014 e ricevuta dall’appellante il 20 gennaio 2014. L’appello 18 febbraio 2014 è tempestivo, così come lo è la risposta del 21 marzo 2014, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 19 febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Il Pretore aggiunto ha considerato che non vi era stata alcuna interruzione immediata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore ma che quest’ultimo era stato esonerato da parte del datore di lavoro dall’obbligo di prestare la propria opera. Il primo giudice ha di seguito ritenuto che al momento della disdetta del rapporto contrattuale, il regime di lavoro in essere tra le parti prevedeva una retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.- per un tempo pieno, e ha pertanto respinto la tesi della convenuta, secondo cui le parti avrebbero concordato una riduzione del tempo di lavoro a 25 ore settimanali, con retribuzione oraria, per i mesi da giugno ad agosto 2011. Il Pretore aggiunto ha quindi riconosciuto al lavoratore l’importo complessivo di fr. 12'213.15 a titolo di salario per i mesi da giugno ad agosto 2011, tenuto conto del periodo di malattia dal 6 al 26 giugno 2011 e della retribuzione percepita dall’attore dal 1° luglio 2011 per la sua collaborazione presso un’altra palestra. Il primo giudice ha per contro respinto tutte le altre pretese fatte valere dal lavoratore. Egli ha altresì accolto parzialmente la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 2'236.75. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che dall’istruttoria non fosse emerso in alcun modo che AO 1 nel 2010 e nel 2011 avesse lavorato meno ore rispetto a quanto pattuito, come invece sostenuto dalla datrice di lavoro. Il primo giudice ha poi respinto la pretesa concernente la restituzione della somma di fr. 4'851.20 relativa ai contributi di previdenza LPP per gli anni 2010 e 2011 che la datrice di lavoro aveva versato all’istituto di previdenza ma che sarebbero stati a carico del lavoratore mentre ha riconosciuto parzialmente quella relativa all’importo versato dalla datrice di lavoro all’autorità di tassazione a saldo delle imposte alla fonte del lavoratore per gli anni 2010 e 2011 (sino a giugno) non coperte dalla trattenuta salariale operata dalla datrice di lavoro per quel periodo.
3. Con la prima censura l’appellante contesta la conclusione del Pretore aggiunto in merito alla rimunerazione del lavoratore per i mesi da giugno ad agosto 2011 e lamenta un’errata valutazione delle prove. A suo dire le parti da giugno 2011 avrebbero concordato una riduzione del tempo di lavoro con il passaggio da un salario fisso mensile ad un salario orario. Il Pretore aggiunto, sulla base delle risultanze istruttorie e contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ha escluso che la datrice di lavoro avesse accettato la proposta di modifica del contratto formulata dall’attore e concernente la riduzione dell’orario di lavoro e del sistema di retribuzione per i mesi da giugno ad agosto 2011 e ha concluso che al momento della disdetta del rapporto di lavoro da parte del lavoratore il 6 giugno 2011 il regime di lavoro in essere tra le parti era ancora quello a tempo pieno con un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.-.
3.1 L’appellante critica la decisione pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe considerato che la proposta di modifica formulata dall’attore sarebbe stata accettata dalla datrice di lavoro. Al riguardo essa rinvia alla e-mail 4 giugno 2011 del lavoratore (doc. L/8), dalla quale, a suo dire, risulterebbe “la reciproca e concorde volontà delle parti di modificare il regime contrattuale da orario pieno e paga fissa mensile a orario ridotto e paga oraria per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011” (appello, pag. 3 e 4). Va rilevato che il Pretore aggiunto ha preso in considerazione la e-mail del 4 giugno 2011 e spiegato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, dal contenuto della stessa in realtà non si poteva dedurre un’accettazione della proposta del lavoratore (decisione impugnata, pag. 5 in fondo e pag. 6 in alto). In merito l’appellante si limita a riproporre la propria interpretazione soggettiva del contenuto di tale scritto, estrapolando unicamente un passaggio, dal quale a suo dire si evincerebbe la concorde e reciproca volontà in merito alla modifica contrattuale. Egli omette tuttavia di confrontarsi compiutamente con la valutazione operata dal Pretore aggiunto, il quale ha invece valutato nel suo insieme e globalmente il contenuto della e-mail, giungendo alla conclusione che da tale scritto non potesse essere dedotta un’accettazione della proposta di modifica (decisione impugnata, pag. 5 e 6). Su questo punto l’appello è irricevibile, non adempiendo ai presupposti di motivazione posti dall’art. 311 CPC. Sia come sia, la motivazione pretorile resiste comunque alla critica per i motivi che verranno esposti di seguito.
3.2 Controverso nel caso di specie è la questione a sapere se a partire da giugno 2011 fra le parti è intervenuta una modifica contrattuale in relazione al tempo di lavoro e alla relativa retribuzione. Come per la conclusione, anche la modifica del contratto di lavoro presuppone la concorde e reciproca manifestazione di volontà delle parti (art. 1 CO; Wyler, in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, n. 36 ad art. 320 CO), vale a dire il consenso di entrambe le parti sui punti oggettivamente e soggettivamente essenziali, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2a ed., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (cfr. II CCA dell’8 luglio 2014 inc. n. 12.2013.203 , consid. 6; Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31), nel caso di specie alla datrice di lavoro.
3.3 L’appellante critica il Pretore aggiunto per avere tenuto conto, nella valutazione delle prove, della testimonianza di __________ B__________, il quale sarebbe stato licenziato per motivi gravi dalla convenuta, e avrebbe ad ogni modo reso solo una “testimonianza vaga”. La pretesa inattendibilità del teste è sollevata dall’appellante per la prima volta solo in questa sede ed è pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, limitandosi a ritenere tale testimonianza “vaga”, senza indicarne i motivi, risulta pure inammissibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica è comunque anche infondata. Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove, ciò che non è tuttavia il caso nella fattispecie, contrariamente a quanto pretende l’appellante (sulla questione vedi IICCA del 17 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.202). Il solo fatto che il teste sia stato licenziato dalla convenuta non è ancora sufficiente per dubitare delle sue dichiarazioni, che trovano peraltro riscontro anche in altre risultanze istruttorie, come si dirà qui di seguito.
3.4 Pacifico e non contestato che da aprile 2010 l’attore lavorava presso la AP 1 con un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- per l’attività di istruttore fitness a tempo pieno, oltre una retribuzione supplementare di fr. 60.- l’ora per i corsi di aerobica (petizione, ad 2, pag. 3, risposta, ad 2a, pag. 2; doc. E – G, 9 – 9.1). Dagli atti emerge che il lavoratore, con scritto 23 maggio 2011, ha formulato alla datrice di lavoro la seguente proposta di modifica: “a partire dal primo Giugno fino alla fine di Agosto le mie ore di sala saranno ridotte al 60% ovvero 25 ore alla settimana retribuite con tariffa oraria da concordare, i corsi di aerobica continueranno come da precedente contratto” (doc. H).
L’appellante sostiene di avere accettato tale proposta di modifica formulata dal lavoratore in relazione alla riduzione del tempo di lavoro, rinviando a comprova di tale allegazione alla e-mail del 4 giugno 2011 inviata dall’attore alla datrice di lavoro, nella quale il lavoratore indica che “il 23 Maggio vi ho inviato una mail per dei chiarimenti e per una proposta di collaborazione, …, durante il nostro incontro il giorno seguente avete accettato la mia proposta, ve l’ho chiesto almeno tre volte e avete detto si, dal primo Giugno al 30 Agosto passare a circa il 60% delle ore in sala quindi 25 ore a settimana e mantenere i corsi” (doc. L). A comprova della sua tesi la datrice di lavoro ritiene inoltre che i piani di lavoro (doc. 5 e doc. 6) attesterebbero l’intervenuto accordo delle parti circa la riduzione del monte ore “in linea con la modifica delle condizioni di lavoro proposta dall’attore e accettata dalla convenuta” (appello, pag. 5). A suo dire, i piani di lavoro rappresenterebbero la messa in esecuzione dell’accordo circa la riduzione del monte ore. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che la datrice di lavoro abbia accettato la proposta di modifica, vale a dire che vi fosse accordo su tutti i punti oggettivamente e soggettivamente importanti. In primo luogo la proposta concerneva pure la modifica della retribuzione, che da salario mensile fisso avrebbe dovuto essere modificata in salario orario da “concordare” (doc. H). L’appellante, venendo meno al suo obbligo di allegazione, nulla riferisce in merito e l’istruttoria non ha portato elementi che potessero chiarire tale aspetto. Si rileva inoltre che dal contenuto della stessa e-mail del 4 giugno 2011 emerge come secondo l’attore la datrice di lavoro non aveva dato seguito all’accordo e pertanto la sollecitava a presentare un “orario che rispetti il nostro accordo, ho già perso quasi una settimana di preparazione e tra 11 giorni avrò il primo esame” (doc. L/8). Dall’istruttoria emerge poi che per l’attore la riduzione del tempo di lavoro era legata alla possibilità, nel tempo rimanente, di dedicarsi allo studio e all’aggiornamento (petizione, ad. 3, pag. 4; verbale audizione teste __________ B__________, 31 gennaio 2013, pag. 9; verbale audizione teste __________ M__________, 7 maggio 2013, pag. 28; verbale interrogatorio attore, 16 settembre 2013, pag. 42). Questo aspetto rappresentava per l’attore un punto importante, tant’è vero che proprio perché le parti non avevano trovato un’intesa sull’organizzazione del lavoro che tenesse conto della esigenze di studio del lavoratore (in particolare la possibilità di avere mezze giornate libere), egli ha poi deciso di inoltrare la disdetta per la fine del mese di agosto 2011 (verbale interrogatorio attore, 16 settembre 2013, pag. 43 in fondo; verbale audizione teste __________ P__________ 7 marzo 2013, pag. 23). In queste circostanze l’appellante non può essere seguita, laddove ritiene che i piani di lavoro (doc. 5 e doc. 6) costituirebbero la semplice messa in esecuzione del’intervenuto accordo circa la riduzione delle ore. Come visto sopra ciò non è comunque sufficiente a dimostrare la reciproca e concorde volontà su tutti i punti oggettivamente e soggettivamente importanti concernenti la modifica contrattuale proposta da AO 1. Come rettamente ritenuto dal Pretore aggiunto, tale conclusione è pure supportata dal teste __________ B__________, la cui attendibilità, contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, non appare dubbia. Egli afferma infatti che “vi era stata la richiesta da parte dell’attore di ridurre la sua percentuale lavorativa in quanto era sua intenzione intraprendere degli studi….Di queste richieste se ne è discusso durante le riunioni settimanali e che per quanto di mia conoscenza una risposta definitiva non era stata data” (verbale audizione 31 gennaio 2013, pag. 9). Ne discende che la valutazione delle prove operata dal Pretore aggiunto regge alle critiche e la censura va respinta. L’appellante, alla quale incombeva l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare l’asserita modifica contrattuale, di modo che al momento della disdetta del 6 giugno 2011 il regime in vigore tra le parti era quello previgente, ossia un tempo di lavoro a tempo pieno per un salario fisso mensile pari a fr. 4'500.-.
4. L’appellante contesta poi l’entità delle pretese riconosciute dal Pretore aggiunto all’attore per il periodo da giugno ad agosto 2011 pari all’importo complessivo di fr. 12'213.15, sostenendo che egli avrebbe giudicato “ultra petita” (appello, pag. 6).
A questo proposito vale la pena ricordare che anche sotto l’egida del nuovo CPC in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 58 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di ogni singola posizione. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel o nei petita, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un’altra (Trezzini, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 158; SJ 1994 p. 94; II CCA 27 giugno 2011 inc. n. 12.2009.115). Ne discende che la censura dell’appellante, peraltro irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), deve essere respinta.
5. Con l’ultima censura l’appellante rimprovera il Pretore aggiunto per avere respinto la sua domanda riconvenzionale relativa al rimborso dell’importo complessivo di fr. 4'851.20 quale differenza tra quanto trattenuto mensilmente a titolo di contributo LPP a carico del lavoratore e quanto invece avrebbe dovuto essere trattenuto per il periodo aprile 2010 – giugno 2011. Il Pretore aggiunto, sulla base dei certificati di previdenza LPP annessi (doc. 16), ha accertato che il contributo periodico a carico del dipendente per l’anno 2010 ammontava a fr. 318.35 e quello per il 2011 a fr. 328.20. Il primo giudice ha altresì considerato che, siccome a norma di legge spetta alla datrice di lavoro versare gli interi contributi all’istituto LPP e, considerato che nel caso di specie non risultavano debiti nei confronti di tale istituto, la datrice di lavoro, trattenendo mensilmente unicamente fr. 80.- dal salario del lavoratore “ha implicitamente accettato di prendersi carico anche di una parte dei contributi periodici di spettanza dell’attore” (decisione impugnata, pag. 17). La datrice di lavoro afferma di essere venuta a conoscenza dell’importo effettivo a carico del lavoratore dopo la fine del contratto di lavoro e a sostegno della propria tesi rinvia ai certificati LPP per gli anni 2010 e 2011 (doc. 16), i quali sarebbero stati rilasciati il 1° settembre 2011, rispettivamente il 24 maggio 2012. Anche se i certificati di previdenza LPP sono effettivamente stati rilasciati dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ciò non significa che la datrice di lavoro non avesse tutte le informazioni necessarie per calcolare l’entità del contributo LPP già prima della conclusione del contratto di lavoro con AO 1. L’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori sottoposti al regime LPP l’obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza registrato. Secondo l’art. 66 LPP l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori è stabilito dall’istituto di previdenza nelle disposizioni regolamentari. Il datore di lavoro deve all’istituto l’intero contributo e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza. Dal momento in cui la datrice di lavoro adempie al suo obbligo di affiliazione ai sensi dell’art. 11 LPP, concludendo un contratto di affiliazione con un istituto previdenziale registrato, essa, sulla base del regolamento previdenziale di tale istituto, dispone di tutte le informazioni necessarie per potere calcolare il contributo LPP a carico del lavoratore da dedurre mensilmente dal salario e non deve aspettare il rilascio del certificato previdenziale dell’assicurato per determinarlo. La negligenza della datrice di lavoro nel calcolare l’ammontare del contributo LPP non può essere imputata al lavoratore, il quale in buona fede può contare sul fatto che il conteggio di salario sia corretto e che le deduzioni delle assicurazioni sociali corrispondono a quanto effettivamente deve essere trattenuto. Nel caso concreto dai conteggi di salario prodotti (doc. E, F, G) risulta che a partire da aprile 2010 la datrice di lavoro ha dedotto mensilmente l’importo di fr. 80.- quale contributo LPP. Agli atti non vi sono invece altri riscontri, e nemmeno è stato allegato dall’attrice riconvenzionale, che permettono di ritenere che il lavoratore sapeva o avrebbe dovuto in buona fede concludere che la deduzione mensile di fr. 80.- non corrispondeva a quanto avrebbe dovuto essere trattenuto a titolo di contributo LPP a carico del lavoratore. L’allegazione dell’appellante, secondo cui l’importo di fr. 80.- sarebbe stato calcolato su “base valutativa” (appello, pag. 7), sollevata peraltro per la prima volta solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 317 CPC), non è suffragata da alcun riscontro agli atti. Ne discende che anche su questo punto la censura è infondata.
6. In definitiva nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 17'064.35 (art. 94 cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).
Il valore litigioso per interporre eventuale ricorso al Tribunale federale è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 12'213.15.-. Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 4'851.20. Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 94, 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 18 febbraio 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile
2. Non si prelevano spese processuali. AP 1 verserà a AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura .
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).