|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.1 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione (azione di risarcimento danni) 19 aprile 2013 da
AO 1,
contro
AP 1,
AP 2,
AP 3
__________,
AP 4,
AP 5,
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 223'237,10 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Vallemaggia;
domanda avversata dai convenuti con risposta 30 agosto 2013;
e ora sulle eccezioni dell’assenza di interesse degno di protezione dell’attore e di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, che il Pretore ha respinto con decisione processuale 31 gennaio 2014 mentre ha respinto la causa in quanto rivolta nei confronti di S__________ per difetto di legittimazione passiva;
appellanti i convenuti AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 che, con atto di appello 5 marzo 2014 chiedono la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare inammissibile la petizione per mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore e di respingerla per mancanza della loro legittimazione passiva, protestate spese e ripetibili di appello, mentre in via subordinata chiedono l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione, protestate spese e ripetibili di appello;
mentre con risposta 7 maggio 2014 l’attore postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. In
data 18 agosto 2008 è avvenuto un grave inquinamento del fiume __________ con
conseguente moria di almeno 4'000 pesci. È stato accertato che l’inquinamento
era stato causato dall’immissione di ammoniaca allo stato gassoso miscelata ad
acqua proveniente dalle condotte della pista di ghiaccio __________ (ora AP 4).
Il Procuratore pubblico, con decreto d’accusa 3 marzo 2009, ha attribuito a AO 1, all’epoca dei fatti referente della __________ Sagl, società a cui il
locale municipio aveva affidato dal 2004 tutti gli interventi di una certa
importanza in relazione alla manutenzione della pista, la responsabilità
dell’inquinamento e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30
aliquote da fr. 40.- cadauna, con la sospensione condizionale per 2 anni e a
una multa di fr. 700.-. Statuendo sull’opposizione, il Presidente della Pretura
penale con sentenza 14 gennaio 2010 ha confermato a carico di AO 1 la proposta
di pena del Procuratore pubblico e ha riconosciuto a favore dello Stato del
Cantone Ticino, e quindi a carico del condannato, l’importo di fr. 12'782.-,
rinviando per la rimanenza delle pretese civili al foro competente. In buona
sostanza il giudice penale ha riconosciuto un ruolo determinante, parificabile
a un direttore dei lavori, da parte dell’accusato nell’operazione di
evacuazione del gas all’origine dell’inquinamento. AO 1 è così stato
considerato autore mediato dell’inquinamento mentre AP 2 e AP 1 (il primo dal
giugno 2008 responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e il
secondo impiegato a metà tempo nei mesi invernali quale tuttofare e nei
rimanenti mesi quale volontario su chiamata), che avevano introdotto la
sostanza inquinante nel pozzo presente nei pressi dell’impianto (pozzo che poi
defluisce in un riale collegato al fiume __________), sono stati considerati
autori diretti privi di intenzione dolosa (v. doc. B).
B. Con sentenza 6 agosto 2010 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello ha respinto il ricorso per cassazione presentato da AO 1. La corte cantonale ha in particolare respinto la tesi del ricorrente secondo la quale AP 2 e AP 1, la cui qualifica di autori diretti non era contestata, avevano agito con dolo, perlomeno eventuale (v. doc. C).
Il Tribunale
federale ha a sua volta respinto con sentenza 23 giugno 2011 il ricorso
interposto da AO 1 contro il giudizio testé citato. Anche la corte federale ha
ritenuto che nel comportamento dei due addetti alla pista non era possibile
riconoscere un dolo eventuale, ossia che avessero accettato la realizzazione
del risultato (v. doc. D).
Preso atto dei giudizi penali con decisione 13 marzo 2012 il Consiglio di Stato
ha posto a carico di AO 1 l’importo di fr. 61'188.- (che già tiene conto del
risarcimento di fr. 12'782.- deciso in sede penale) a copertura del danno
provocato alla fauna ittica (v. doc. AA).
C. Con
petizione 19 aprile 2013 AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2, AP 3, __________, il AP
4 (designazione corretta in AP 4: v. Act. II) e la AP 5 chiedendo siano condannati in solido al pagamento di fr. 223'237,10 e di conseguenza il
rigetto in via definitiva dei precetti esecutivi notificati ai convenuti. In
sintesi, dopo aver descritto gli interventi di recupero dell’ammoniaca presente
nelle serpentine della pista di pattinaggio di __________ a partire dal maggio
2007, l’attore ha sostenuto di non aver avuto alcun ruolo, se non effettuare
delle misurazioni, nell’operazione di recupero dell’ammoniaca svoltasi il 18
agosto 2008 che era invece stata organizzata e coordinata da AP 3, responsabile
della logistica e della manutenzione della pista di ghiaccio, membro della
locale società di pattinaggio, persona di fiducia e tuttofare AP 4, e
materialmente messa in atto da AP 1 e AP 2. Ne consegue, secondo l’attore, una
responsabilità per atto illecito a carico dei predetti. Inoltre, secondo la
tesi attorea, doveva essere ascritta una responsabilità al AP 4 quale
proprietario della pista di ghiaccio data la cattiva manutenzione dell’impianto
e alla AP 5 quale padrone d’azienda in ragione dell’agire dei suoi subordinati.
Nel calcolo del danno AO 1 ha inserito la multa, la tassa di giustizia e le
spese legali della procedura penale, i risarcimenti alla parte civile, il torto
morale, le spese dei precetti, quelle delle procedure di conciliazione e quelle
legali della causa civile, nonché delle posizioni di danno riferite alla __________
Sagl e alla __________ srl.
In sede di risposta i convenuti hanno chiesto che la petizione sia dichiarata
inammissibile in ordine e respinta nel merito. Secondo i convenuti farebbe
difetto la loro legittimazione passiva e mancherebbero i presupposti
processuali previsti all’art. 59 CPC. A loro avviso inoltre, alla luce delle
chiare risultanze delle sentenze penali, non vi sarebbe alcun fondamento
giuridico per condannare uno o più convenuti al risarcimento di un danno
all’attore. Essi rimproverano a quest’ultimo di non aver proceduto sulla base
della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici (LResp) e sostengono che AP 2 e AP 1 non sono dipendenti del AP 4
rispettivamente della AP 5 mentre AP 3 non è dipendente del citato Comune e
neppure dipendente o ausiliario della citata società.
D. Nel
corso dell’udienza del 10 ottobre 2013 la parte attrice ha precisato che le
parti convenute non costituivano un litisconsorzio necessario e che
l’istruttoria permetterà di definire il grado e l’entità della responsabilità
di ognuna. Nella medesima sede i convenuti hanno contestato l’esistenza di un
interesse degno di protezione dell’attore a far accertare una loro
responsabilità come pure la loro legittimazione passiva. Il Pretore, con
l’accordo delle parti, ha così deciso di limitare il procedimento all’esame dei
presupposti processuali e della legittimazione passiva di ognuna delle parti
convenute.
Con decisione processuale 31 gennaio 2014 il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate
dai convenuti salvo quella riferita alla legittimazione passiva di __________
che è stata negata in quanto municipale del AP 4. Il primo giudice ha avantutto
considerato realizzato il presupposto dell’interesse degno di protezione
dell’attore volto a stabilire se sussiste una responsabilità extracontrattuale
delle parti coinvolte nell’inquinamento delle acque. In merito alla problematica
della legittimazione passiva, premesso come l’attore aveva citato i convenuti
adducendo motivazioni diverse ma riferite a una medesima fattispecie, il
Pretore ha ritenuto che nulla ostava alla chiamata in causa di AP 1 ed AP 2
sulla base dell’art. 41 CO, di AP 3 nella sua qualità di “operatore” agente per
conto del AP 4 e della AP 5, del Comune e della società quali padroni d’azienda
giusta l’art. 55 CO e infine del Comune quale proprietario dell’opera ai sensi
dell’art. 58 CO, titolo di responsabilità per il quale rispondeva in base al
diritto federale.
E. Con atto di appello 5 marzo 2014 Silvano Donati, AP 2, AP 3, il AP 4 e la AP 5 hanno chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare inammissibile la petizione di AO 1 per mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore e di respingerla per mancanza di legittimazione passiva delle parti convenute; in via subordinata hanno chiesto di annullare il dispositivo no. 1 della medesima decisione e ritornare l’incarto al Pretore per nuova decisione. Degli argomenti degli appellanti, così come di quelli contenuti nella risposta 7 maggio 2014 dell’attore, che postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono.
e considerato
in diritto:
1. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. La prima censura sollevata dagli appellanti
concerne il tema dell’interesse degno di protezione dell’attore. Essi
sostengono avantutto che detto interesse non è dato poiché, anche nella
denegata ipotesi in cui fosse accertata una loro responsabilità, il danno è
stato causato allo Stato e non all’attore. Secondo gli appellanti l’interesse
dell’attore a far valere il danno che ritiene di aver subito a seguito della
condanna penale non esiste e in ogni caso non è degno di protezione, dato che
egli non potrà mai essere risarcito di questo danno da parte loro sulla base
delle disposizioni sugli atti illeciti. Gli appellanti negano comunque la
commissione di un atto illecito e, nella denegata ipotesi contraria, negano
l’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra l’atto illecito e il danno
che l’attore sostiene di aver subito.
3. Il concetto di interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC è stato illustrato dal Pretore mentre gli
appellanti e l’appellato hanno a loro volta citato dottrina e giurisprudenza
sul tema a sostegno delle loro contrapposte tesi. Riassuntivamente è utile qui
ricordare da un lato che l’interesse degno di protezione può essere di natura
fattuale o giuridica, può essere economico ma anche ideale, d’altro lato che
nelle azioni condannatorie detto interesse è di regola manifesto (v. Zingg in: Berner Kommentar ZPO, Art. 59,
N. 35 e 39). Ciò premesso, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attore ha
sicuramente un interesse degno di protezione, in concreto di natura economica,
a proporre un’azione di risarcimento danni, ossia un’azione condannatoria, nei
confronti dei convenuti, coinvolti in ruoli diversi nell’inquinamento delle
acque avvenuto nell’agosto 2008. Manifestamente a torto pertanto gli appellanti
pretendono che l’attore non avrebbe un interesse all’azione poiché il danno
vantato non andrebbe in ogni caso da loro risarcito. Essi non spiegano in
realtà la loro tesi che sembra fare riferimento alla problematica della natura
del danno o a quella della legittimazione attiva. È vero che gli appellanti
citano un contributo dottrinale che mette in relazione la legittimazione attiva
e l’interesse degno di protezione (v. Zingg,
op. cit., Art. 59, cfr. 37). Tuttavia, il commentatore richiama una sentenza
del Tribunale federale (DTF 137 III 293) che esamina la legittimazione attiva nell’ambito
di un’azione di accertamento concernente dei diritti reali, e meglio
l’interesse dell’attore ad accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra i
convenuti e un terzo non parte al procedimento (e quindi non soggetto alla
forza esecutiva del giudizio di accertamento). Ora, premesso che gli appellanti
non hanno contestato la legittimazione attiva dell’attore (v. ultra), essi non
spiegano come i principi dedotti dalla predetta giurisprudenza possano trovare
applicazione nell’ambito della presente azione condannatoria, di modo che l’appello
risulta invero irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Inerenti
invece il merito della vertenza, e quindi estranei al presupposto in esame,
sono i riferimenti alla commissione di un atto illecito e al nesso di causalità
tra questo e il pregiudizio. In altri termini gli appellanti tentano di negare
l’esistenza dell’interesse degno di protezione opponendo le loro personali
conclusioni riguardanti alcune condizioni della responsabilità civile, ciò che
è ovviamente del tutto errato.
La decisione del Pretore di riconoscere all’attore un interesse degno di
protezione ad agire in giudizio nei confronti degli appellanti merita pertanto
conferma.
4. Gli appellanti ritengono poi errata la conclusione
del Pretore riguardo alla loro legittimazione passiva (ad eccezione ovviamente
delle considerazioni che hanno condotto a negare l’esistenza di questo
presupposto di merito per __________).
Il Pretore ha già esposto il significato del concetto in esame. In questa sede
giova precisare che l’azione di risarcimento del danno dev’essere diretta
contro il soggetto responsabile: l’autore colpevole del danno nella
responsabilità aquiliana, rispettivamente colui che realizza lo stato di fatto
al quale la legge attribuisce una responsabilità oggettiva, ossia, per il presente
contesto, il padrone d’azienda e il proprietario dell’opera (per molti v. Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, § 2, n. 67, 68; Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2a ed., § 19, n. 10).
Ciò premesso occorre rilevare che l’appello, che si limita dapprima a generiche
contestazioni riferite alla petizione ed espone in seguito una serie di ipotesi
su possibili relazioni tra AP 1, AP 2 e AP 3 con il AP 4 e la AP 5 (ossia un’associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC), ma senza concreti riferimenti ai
fatti di causa e soprattutto senza adeguato confronto con il giudizio
impugnato, risulterebbe irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC).
In ogni modo le conclusioni del Pretore appaiono corrette per i seguenti
motivi.
AP 2, responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e AP 1,
impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti
mesi volontario su chiamata (v. doc. B, pag. 16 in alto; doc. C, pag. 6, consid. 2.1 in fine; doc. LL e MM), sono gli autori diretti
dell’inquinamento delle acque verificatosi il 18 agosto 2008, come emerge
chiaramente dalle sentenze penali sopra ricordate. Per quale ragione
difetterebbe la loro legittimazione passiva in un’azione fondata sull’art. 41
CO non è invero dato comprendere, fermo restando che l’assenza di dolo nel loro
agire, stabilita in sede penale, non è rilevante ai fini del riconoscimento del
presupposto di merito qui in esame.
AP 3, membro del comitato della AP 5, responsabile della logistica e della
manutenzione della pista (v. doc. B, pag. 4, consid. 1 i. f.; doc. H, pag. 1),
già per queste sue funzioni non può validamente dichiararsi estraneo agli
eventi e pertanto la sua legittimazione passiva, sempre riferita a un’azione
fondata sull’art. 41 CO, non può certo essere esclusa (sul ruolo avuto dal
citato convenuto nell’operazione sfociata nell’inquinamento del giorno 18
agosto 2008 v. doc. H, pag. 3 e 4; doc. DD, pag. 4 e 5).
La AP 5 è il gestore dell’impianto (v. doc. B, pag. 4, consid. 1) e il rapporto
di subordinazione (che è notoriamente una relazione di fatto: v. ad es. Brehm in: Berner Kommentar, Art. 55 OR,
N. 7) con AP 3, AP 2 e AP 1 emerge dai documenti qui sopra citati: la sua veste
di padrone d’azienda ai sensi dell’art. 55 CO e così la sua legittimazione
passiva risultano pacifiche.
Il AP 4 è il proprietario dell’impianto, rispettivamente il titolare di diritti
reali su parte del medesimo (v. doc. B, pag. 4, consid. 1): la sua
legittimazione passiva nel quadro di un’azione fondata sull’art. 58 CO è
pertanto evidente.
La decisione impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto.
5. Anche se l’appello dev’essere respinto già per
i motivi esposti ai considerandi che precedono, questa Camera ritiene
opportuno, ai fini del prosieguo della vertenza, aggiungere quanto segue.
La responsabilità del padrone d’azienda non esclude la responsabilità personale
dei lavoratori o ausiliari in base all’art. 41 CO (v. Deschenaux/Tercier, op. cit., § 9, n. 12; Werro, CR-CO I, 2a ed., art.
55 CO, n. 12 e 40). Errano pertanto gli appellanti nell’affermare che la
legittimazione passiva di AP 1, AP 2 e AP 3 AP 3 non è data nel caso in cui
hanno agito quali dipendenti o ausiliari della AP 5.
La LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di
strade, edifici e altre opere appartenenti all’ente pubblico (v. RtiD II-2004,
pag. 683; Werro, La responsabilité
civile, pag. 164, n. 629). A ragione quindi il Pretore ha osservato che quale
proprietario dell’opera il Comune risponde in base al diritto federale (ossia
l’art. 58 CO). Di conseguenza a torto gli appellanti rimproverano all’attore di
non aver seguito la procedura prevista dalla citata legge cantonale. Abbondanzialmente
si osserva ancora che l’art. 55 CO si applica anche all’ente pubblico nel caso
in cui i suoi agenti non hanno agito nell’ambito di un compito di diritto
pubblico (v. Werro, op. cit., pag.
130, n. 494), contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti.
Essi hanno poi sostenuto che il loro (eventuale) atto illecito non sarebbe
stato compiuto nei confronti dell’attore, ma semmai nei confronti dello Stato e
pertanto non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannarli al
risarcimento all’attore di qualsiasi danno, mancando almeno il rapporto di
causalità adeguata tra l’eventuale atto illecito e il preteso danno,
rispettivamente il nesso causale nell’ambito delle responsabilità oggettive. Con
queste asserzioni gli appellanti introducono la distinzione tra i soggetti colpiti
dal danno. Questa distinzione concerne però la legittimazione attiva, ossia
l’identificazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del
danno, non la legittimazione passiva, ossia il soggetto all’origine del danno.
Ora, si osserva che i convenuti non hanno contestato la legittimazione attiva
dell’attore nella loro risposta, né nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2014,
né infine in questa sede. Questo difetto di allegazione impedisce a questa
Camera di chinarsi sul tema citato, ancorché trattasi di una questione di
diritto (sull’obbligo di contestazione della legittimazione, attiva o passiva,
nei procedimenti retti dalla massima dispositiva v. sentenza del TF 11 novembre
2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009, pag. 146; II CCA 26 febbraio
2014, inc. 12.2012.83, consid. 2; Hohl,
Procédure civile, Vol. I, n. 793 e 943; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art.181, N. 642 e riferimenti; W.
Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, pag. 17 seg., in
particolare pag. 23). In ogni modo la tesi degli appellanti, oltre a riferirsi
erroneamente alla legittimazione passiva, andrebbe dichiarata irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essi non hanno infatti spiegato per
quale motivo l’attore non potrebbe far valere le differenti posizioni di danno
elencate alle pag. 16 e 17 del suo allegato introduttivo. Inoltre la semplice
negazione dell’esistenza della causalità, sia riferita alla responsabilità per
colpa che a quella oggettiva, senza alcun riferimento ai fatti di causa, non
adempie nuovamente alle esigenze di motivazione di una censura d’appello.
6. In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile,
dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione processuale
impugnata. Gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per
la continuazione della procedura.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1
CPC) e sono fissate in considerazione della natura incidentale del giudizio
(art. 104 cpv. 2 CPC), quindi in base ai criteri dell’art. 2 cpv. 1 LTG. Gli
appellanti rifonderanno inoltre alla parte appellata un’equa indennità per
ripetibili stabilita in base ai criteri indicati agli art. 11 cpv. 5 e 13 Rtar.
Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni
previste dall’art. 93 LTF. Il valore litigioso è di fr. 223'237.10.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 96, 104, 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello
5 marzo 2014 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, nella misura in cui è ricevibile,
è respinto.
§ Di conseguenza gli
atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la
continuazione della procedura.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipati, sono posti in solido a carico degli appellanti che con il medesimo vincolo rifonderanno alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).