|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Canepa Meuli (giudice supplente) |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.105 (procedura semplificata) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 14 aprile 2011 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'674.70, oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2008 su fr. 11'795.90 e dal 17 agosto 2008 su fr. 4'878.80, la convalida per pari importo del sequestro n. __________ pronunciato il 31 marzo 2010 dalla Pretura di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ del 13 aprile 2010 dell’UE di Lugano e la rifusione delle spese relative alla procedura di sequestro quantificate in fr. 4'119.70, con protesta di spese processuali e ripetibili;
richieste avversate dalla convenuta con osservazioni 30 giugno 2011, la quale ha postulato la reiezione della petizione e la revoca del sequestro, con protesta di spese processuali e ripetibili, e che il Pretore di Lugano, sezione 2, ha integralmente accolto con decisione 29 gennaio 2014;
appellante la convenuta che con atto di appello 6 marzo 2014 chiede la riforma del primo giudizio, nel senso di respingere la petizione e di revocare il sequestro dei fondi n. __________, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 ha eseguito lavori da giardiniere, elencati in diversi bollettini (doc. B e C), nella proprietà di AP 1, denominata “Villa C__________”, ai fondi n. __________, per i quali ha emesso due fatture, una di fr. 11'795.90 del 30 maggio 2008 (doc. D) e l’altra di fr. 19'878.- del 17 luglio 2008 (doc. E). Sulle due fatture è stato pagato un solo acconto di fr. 15'000.- da parte della società P__________ SA (doc. F). Dopo diversi solleciti di pagamento (doc. G-O), indirizzati sia a AP 1 a V__________ che alla società P__________ SA, il 30 marzo 2010 AO 1 ha promosso istanza di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 4 LEF avanti alla Pretura di Lugano, sezione 5, avendo nel frattempo la convenuta trasferito il suo domicilio a Malta (doc. P). L’istanza è stata accolta e il 31 marzo 2011 è stato emesso il decreto di sequestro n. __________ (inc. __________, Pretura di Lugano, sezione 5). Il 13 aprile 2011 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano contro AP 1, domiciliata a S (M) a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________, per l’importo di fr. 11'795.90 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2008 e di fr. 4'878.80 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2008, vantando come titolo di credito le due predette fatture (doc. D e E). Il precetto è stato notificato alla debitrice in via edittale a mezzo FUCT e FUC.
B. L’escussa ha interposto opposizione per il tramite dei suoi legali (doc. R) e quindi AO 1 ha promosso nei suoi confronti un’azione creditoria avanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, tendente al riconoscimento del credito e alla convalida del sequestro. Ha chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr. 16'674.70 oltre interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza delle fatture poste in esecuzione, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo, la conferma del sequestro, nonché il rimborso di fr. 4'119.70 corrispondenti alle spese sostenute per la procedura di sequestro, come da fattura redatta dal suo legale (doc. S), comprensiva di spese processuali (doc. T) e spese ripetibili (doc. S).
C. Con osservazioni 30 giugno 2011, la convenuta ha eccepito preliminarmente la competenza territoriale del giudice adito. Nel merito si è opposta alla petizione, sostenendo di non essere stata la committente dei lavori di giardinaggio svolti dall’attrice, motivo per cui la mercede sarebbe dovuta da altri. Ha contestato le fatture per spese legali, di giustizia e ripetibili relative alla procedura di sequestro e si è opposta alla convalida dello stesso. Con decisione 5 settembre 2011, il Pretore di Lugano, sezione 2, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta. Ha quindi proceduto all’assunzione delle prove testimoniali notificate all’udienza di discussione del 31 agosto 2011. Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni, rinunciando a comparire per il dibattimento finale e confermando le rispettive domande di giudizio.
D. Con decisione 29 gennaio 2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 250.-, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2'800.- a titolo di ripetibili.
E. Avverso la predetta sentenza è insorta AP 1 con atto di appello 6 marzo 2014 mediante il quale chiede la riforma del giudizio di primo grado nel senso di respingere la petizione, con conseguente revoca del sequestro n. __________ del 31 marzo 2010 sui fondi n. __________ e conferma dell’opposizione al PE __________ del 13 aprile 2010 dell’UE di Lugano. L’appellata con osservazioni (correttamente: risposta) 14 aprile 2014 si è invece opposta all’appello, chiedendone la reiezione integrale.
e considerato
in diritto:
1. A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in una vertenza con un valore superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
La tempestività del gravame è data, l’appello 6 marzo 2014 essendo stato inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 127, cons. 2), a partire dalla data di notificazione della decisione impugnata. La risposta 14 aprile 2014 della controparte è tempestiva, tenuto conto che la notifica è avvenuta il 17 marzo 2014 (art. 312 cpv. 2 CPC).
2. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la convenuta era la committente dei lavori eseguiti dall’attrice, fondandosi sulle deposizioni di alcuni testi, da lui ritenuti maggiormente probanti rispetto alla deposizione del teste R__________, all’epoca “compagno di vita” della convenuta e interessato alla vertenza. Ha poi rilevato che la convenuta aveva sollevato solo contestazioni generiche sull’ammontare delle pretese dell’attrice, per altro non riprese nelle conclusioni, e ha pertanto accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento di fr. 16'674.70 e fr. 4'119.70, convalidando il sequestro n. __________ sui fondi n. __________ e rigettando l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
3. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’art. 157 CPC stabilisce che il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’accertamento dei fatti rispettivamente la valutazione delle prove sono da ritenersi arbitrarie e contrarie all’art. 9 della Costituzione federale in casi circoscritti, più precisamente quando il giudice non ha manifestamente riconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, oppure quando ha omesso di prendere in considerazione, senza un motivo oggettivo, un mezzo di prova importante e determinante per la decisione, ed infine quando è giunto a conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 140 III 266).
4. L’appellante censura un’errata applicazione del diritto ed un errato accertamento dei fatti da parte del Pretore. Questi avrebbe basato la sua decisione esclusivamente su alcune parti delle testimonianze rilasciate da F__________, M__________, P__________ e della deposizione del membro del consiglio di amministrazione dell’attrice, W__________, mentre non avrebbe considerato la documentazione agli atti ed in particolare le dichiarazioni del teste R__________. Le considerazioni di prima istanza violerebbero la dottrina e la giurisprudenza in materia di apprezzamento delle prove che il giudice è tenuto a rispettare alla luce in particolare dell’art. 157 CPC.
4.1 L’appellante non ha sostanziato in concreto in che cosa consisterebbe l’errato accertamento dei fatti e l’errata applicazione del diritto per rapporto alla valutazione delle prove compiuta dal primo giudice. Piuttosto le sue censure si sono limitate ad esporre i legami che i testimoni F__________, M__________, P__________ e W__________ hanno con l’attrice, per giungere alla conclusione che le loro dichiarazioni non dovrebbero ritenersi del tutto indipendenti e il Pretore non avrebbe pertanto dovuto prenderle in considerazione. Questa motivazione non rappresenta, da sola, una censura concludente, in quanto si tratta di una valutazione del tutto personale che non trova alcun riscontro agli atti. L’appellante si è limitata ad esporre per quale motivo la sua personale rappresentazione dei fatti andrebbe preferita alla valutazione delle prove operata del Pretore. Il fatto che le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non corrispondano con quelle dell’appellante non costituisce una valida motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC (DTF 137 III 226, pag. 234, 140 III 264 pagg. 266-267).
4.2 L’appellante sostiene per la prima volta in questa sede che la maggior parte dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria erano poco attendibili perché strettamente legati all’attrice. In prima sede essa non si era opposta all’assunzione di tali testimoni, né ne aveva messo in dubbio l’imparzialità (cfr. verbale di udienza del 31 agosto 2011, pag. 2). Nel corso delle varie audizioni dei testimoni la convenuta ha avuto la possibilità di porre loro domande concludenti e precise (art. 173 CPC) per far emergere un potenziale interesse nell’esito della causa, tale da privare del valore probatorio le deposizioni ritenute dubbie a posteriori. L’appellante non può essere seguita quando pretende che la sola deposizione del testimone R__________, tra l’altro definitosi “compagno di vita” della convenuta e anzi l’unico a dichiarare di avere un interesse nell’esito della causa (atto VIII, udienza 19 aprile 2012), possa sovvertire tutte le altre risultanze istruttorie, le quali, valutate nel loro complesso, conducono ad una conclusione univoca sulla fattispecie. Nell’ambito di un giudizio si può fare astrazione dal contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da apparire inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie, dato che tutte le altre testimonianze rilasciate, eccetto quella, unica, di __________, convergono verso la medesima versione dei fatti. La conclusione del Pretore, che ha privilegiato le altre risultanze testimoniali vista la loro maggiore concludenza probatoria, regge dunque alle critiche.
5. L’appellante contesta di essere stata committente dei lavori di giardinaggio e di avere personalmente incaricato la ditta attrice di eseguirli sulle sue proprietà a __________. Tale tesi non è stata dimostrata, ed è anzi emerso il contrario. Il teste F__________ ha riferito che la convenuta era cliente abituale e che le opere da eseguire venivano sempre discusse con lei e R__________, il quale fungeva da direzione lavori. Anche nel caso dei lavori elencati nei bollettini doc. B e C il teste ha riferito che la convenuta è stata committente e che gli accordi contrattuali e l’esecuzione sono avvenuti secondo le modalità usuali. I contatti con la ditta appaltatrice erano tenuti sia dalla convenuta sia dal suo compagno R__________ ed entrambi davano indicazioni su come eseguire i lavori. Il ruolo attivo avuto dalla convenuta risulta pure dalla testimonianza di P__________, la quale ha riferito di sapere che i contatti iniziali erano stati intavolati direttamente con la convenuta, la quale durante l’esecuzione dei lavori aveva pure telefonato diverse volte per discuterne con F__________.
6. A detta dell’appellante (appello, pag. 6, punto 20) l’attrice sarebbe legata da un contratto di subappalto con la ditta P__________ SA, la quale fungeva da capomastro, o con R__________ SA, rappresentata da R__________, la quale dirigeva i lavori, mentre per parte sua sarebbe stata soltanto terza beneficiaria del contratto concluso, direttamente o tramite la P__________ SA, tra R__________ quale rappresentante della R__________ SA e l’attrice. Tale argomentazione era già stata esposta nelle conclusioni di prima istanza (atto X, punto 14, pag. 5) e accennata nelle osservazioni (atto III, pag. 5, sesto paragrafo). Dall’istruttoria non è però emerso alcun elemento probatorio a suffragio di questa ricostruzione dei fatti. Il teste R__________, che più di altri doveva conoscere esattamente le eventuali relazioni contrattuali instauratesi tra la convenuta e le citate società terze, si è limitato a riferire che “sono stato io a nome della R__________ a commissionare i lavori che la parte attrice ha svolto presso la Villa C__________ di __________”, senza però chiarire in che termini e a che titolo, e senza riferire dell’esistenza di eventuali contratti di appalto rispettivamente subappalto così come esposto dalla convenuta nelle sue argomentazioni. Il teste F__________ ha per contro spiegato, in modo chiaro, per quale motivo l’acconto di fr. 15'000.- era stato pagato da P__________. Egli ha riferito: “ricordo che effettivamente come indicato nella fattura in doc. E abbiamo incassato un acconto di fr. 15'000 dalla P__________ SA. In quella occasione la signora AP 1 mi aveva in concreto chiesto un piacere. La medesima infatti sosteneva di avanzare una sorta di credito nei confronti di P__________ e avrebbe preferito che fosse questa società a saldare le nostre prestazioni. La stessa mi aveva peraltro garantito che comunque quanto da noi eseguito sarebbe stato pagato da lei nell’ipotesi in cui P__________ non avesse onorato la fattura. Per questo motivo abbiamo modificato su richiesta dellaAP 1 la fattura a P__________. Quest’ultima peraltro dopo il versamento del primo acconto di fr. 15'000.- non ha più pagato comunicandoci di non avere più soldi. Da lì abbiamo fatturato il resto alla signora AP 1 come per altro previsto dall’inizio”. Anche la teste P__________ ha confermato le medesime circostanze. La versione dei fatti esposta dai due testi emerge anche nel sollecito di pagamento del 21 aprile 2009, indirizzato alla convenuta, nel quale si legge che “come da sua richiesta del 17.07.08, abbiamo ri-intestate e spedite le stesse fatture alla ditta P__________ SA di __________ per il pagamento, fermo restando che da parte sua vi era la garanzia dei pagamenti. A tutt’oggi abbiamo ricevuto da P__________ SA un solo acconto di fr. 15'000.-…La P__________ SA ci ha comunicato che è impossibilitata a saldare le fatture…”, avverso al quale non risulta vi sia stata reazione della convenuta nel senso di contestarne il contenuto. Gli accenni del teste R__________ che, dato l’interesse in causa da lui stesso dichiarato, si devono vagliare con estrema prudenza, da soli non bastano a chiarire eventuali dinamiche contrattuali tra società e convenuta. Nemmeno il teste F__________, già direttore di E__________, attivo però in un periodo precedente all’esecuzioni dei lavori oggetto della vertenza (2006-2007), è stato chiaro al proposito, pur avendo riferito di “alcune compensazioni” che la società doveva effettuare, “per crediti detenuti dalla immobiliare del signor _________, tuttavia senza altri riscontri certi e documentati.
7. Secondo l’appellante, l’attrice non avrebbe neppure fatto fronte in causa all’obbligo che le incombeva di provare la sussistenza e la congruità della pretesa. Tale argomentazione è tardiva (art. 317 CPC), in quanto non è mai stata sollevata in prima sede. Comunque i testi M__________ e F__________, come pure W__________, nella sua deposizione secondo l’art. 192 CPC, hanno confermato che i lavori elencati nei doc. B e C sono stati tutti eseguiti senza contestazione alcuna da parte della convenuta e di R__________. La sistemazione del giardino risale ai mesi di aprile-luglio 2008, mentre le fatture indirizzate alla convenuta portano la data del 30 maggio 2008 (doc. D) e del 17 luglio 2008 (doc. E). Da allora e fino all’inizio delle procedure esecutive e della causa di merito, non risulta che la convenuta abbia mai contestato di essere committente e la congruità delle fatture inviatele. Davanti al Pretore la convenuta ha poi ancora omesso di contestare la congruità della pretesa, lacuna che non può sanare in appello proponendo la tesi secondo la quale non avrebbe potuto esprimersi sull’entità del credito della controparte in quanto non avrebbe avuto alcun ruolo contrattuale. La convenuta ha ricevuto le fatture e ha preso conoscenza del loro ammontare, ciò che bastava per contestarle tempestivamente. Non è nemmeno necessaria, come invece pretende l’appellante, la produzione agli atti di un contratto scritto da parte dell’attrice. Per il contratto d’appalto non è prevista alcuna forma scritta (art. 363 CO), e l’obbligazione contrattuale può nascere anche in altra forma, sia verbalmente che per accordi concludenti. L’appaltatrice ha eseguito i lavori, quale sua prestazione contrattuale caratteristica, mentre la committente, non contestandoli, li ha riconosciuti e quindi è tenuta ad onorarli. Se ne deve dunque concludere che l’attrice ha provato il credito da da essa vantato offrendo prove sufficienti, mentre la convenuta non è riuscita a portare la prova di quanto obiettato per opporsi alla petizione.
8. Infine, l’appellante contesta l’accoglimento della pretesa di fr. 4'119.70 vantata dall’attrice per la rifusione di tasse e spese giudiziarie e legali della procedura di sequestro, esposte nel dettaglio ai doc. S, T e U prodotti agli atti. Il Pretore ha rilevato che sulle stesse spese, in sede di osservazioni (atto III, pag. 7), la convenuta ha proposto una contestazione del tutto generica senza motivazione alcuna, non più ripresa nelle conclusioni. In appello la convenuta ha sottolineato che con la decisione del 12 settembre 2011, il Pretore di Lugano, sezione 5, le aveva già posto a carico le tasse di giustizia e le spese per fr. 300.-, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili. La contestazione si rivela tardiva, poiché era stata lasciata cadere nelle conclusioni di causa, con la conseguenza che non può più essere riproposta in questa sede (art. 317 CPC). A ogni modo, la censura sarebbe infondata anche se si potesse vagliarla nel merito. Per stessa indicazione dell’appellante, infatti, la decisione di cui si prevale è stata emanata nell’incarto SO.2011.1502 (appello, pag. 9 punto 29), e quindi nell’ambito della procedura sommaria con la quale è stato confermato il sequestro n. __________, sulla base della verosimiglianza del credito (atto X, conclusioni convenuta, pag. 3, punto 8). Tale procedura, in virtù degli art. 278 LEF e 251 let. a CPC, aveva per oggetto l’opposizione al decreto di sequestro rilasciato dalla stessa Pretura, sezione 5, e non la precedente procedura di pronuncia del sequestro in quanto tale. Le spese processuali e ripetibili attribuite nella decisione 12 settembre 2011 sono quindi relative alla decisione su opposizione al sequestro. Dalla documentazione prodotta agli atti dall’attrice, peraltro mai contestata in modo puntuale dalla convenuta, risultano invece le spese legali e tasse pagate dall’attrice per procedere al sequestro a tutela del suo credito. Le conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto all’attrice il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per il sequestro nella misura pretesa (doc. S, T, U), reggerebbe dunque alla critica anche se l’appello fosse ricevibile su questo punto.
9. Visto quanto precede, la decisione del Pretore regge alle critiche e va confermata. L’appello della convenuta deve dunque essere respinto. Gli oneri processuali per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di complessivi fr. 20'794.40 oltre accessori (importo totale ottenuto dalla somma di fr. 16'674.70 oltre interessi, cfr. sentenza pretorile atto XIII, dispositivo punto 1.1, e di fr. 4'119.70, cfr. ibidem dispositivo punto 1.4), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente, che rifonderà all’attrice un’equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi
decide
1. L’appello 6 marzo 2014 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Gli oneri processuali di appello di fr. 1'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).