Incarto n.
12.2014.56

Lugano

14 marzo 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

 

vista la domanda di restituzione in intero presentata il 10 febbraio 2014 (correttamente: l’11 marzo 2014) da

 

 

  AP 1 

  AP 2 

 

 

relativa

 

 

alla decisione 17 febbraio 2014 della Presidente della Seconda Camera civile inc. 12.2014.6, che stralciava dai ruoli l’appello da loro presentato il 9 gennaio 2014 contro la decisione emanata il 17 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria SO.2013.5130 (espulsione di ex conduttore in mora) promossa nei loro confronti da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 1, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con decisione 17 febbraio 2014 inc. 12.2014.6 la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, statuendo nella composizione a giudice unico, ha stralciato dai ruoli l’appello di IS 1 e IS 2 per mancato versamento dell’anticipo delle spese nei due termini di pagamento assegnati, e non è quindi entrata nel merito dell’appello;

 

                                         che con lettera datata 10 febbraio 2014 e consegnata alla posta l’11 marzo 2014, IS 1 e IS 2 adducono di aver versato l’anticipo richiesto con una settimana di ritardo a causa di gravi problemi di salute e producono un certificato medico 26 febbraio 2014, due lettere di dimissione 6 dicembre 2013 e 3 febbraio 20114__________, Pronto soccorso e una richiesta di esame radiologico per un appuntamento al 25 febbraio 2014, chiedendo che la Camera entri nel merito del loro appello;

 

                                         che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621);

 

                                         che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);                                                                                         

 

                                         che, per l’art. 149 CPC, il giudice decide definitivamente;

 

                                         che nella fattispecie gli istanti fanno valere come motivo dell’impedimento di versare entro il 10 febbraio 2014 l’anticipo delle spese loro richiesto “gravi problemi di salute” di entrambi e il “momento difficile” in cui essi si sono trovati;

 

                                         che IS 1 è stato visitato al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano, Civico, il 3 febbraio 2014 per una “contrattura importante della muscolatura paravertebrale dorso lombare in riduzione degli spazi intervertebrali” e il 18 febbraio 2014 gli è stato fissato un appuntamento per il 25 febbraio 2014 allo scopo di eseguire una MRI dorsale e lombare;

 

                                         che dal canto suo IS 2 è stata visitata il 26 febbraio 2014 da uno specialista in ginecologia e ostetricia, che ha attestato una gravidanza alla quindicesima settimana e ha ritenuto inabile la paziente al 50% del rendimento dal 5 febbraio 2014 per due mesi;

 

                                         che i documenti prodotti non permettono di ritenere che questi problemi di salute siano così gravi da aver potuto impedire all’uno o all’altra di versare l’importo richiesto entro il 10 febbraio 2014, rispettivamente di incaricare un terzo di farlo;

 

                                         che chi inoltra un appello deve, infatti, organizzarsi in modo da poter fornire tempestivamente le necessarie anticipazioni delle spese;

 

                                         che i richiedenti non hanno dunque reso verosimile un impedimento non colposo o lievemente colposo al tempestivo pagamento dell’anticipo;

 

                                         che di conseguenza l’istanza è infondata già a prima vista e può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico, senza necessità di notificarla alla controparte;

 

                                         che le spese processuali vanno poste a carico degli appellanti in solido, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale la domanda non è stata notificata;

 

                                         che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 81’720.-, come accertato dal Pretore;

 

                                         che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

 

 

decide:                    1.   La domanda di restituzione in intero 11 marzo 2014 di AP 1 e AP 2 è respinta.

 

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dei richiedenti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                        

                                   3.   Notificazione:

 

- __________

- __________

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       

 

(giudice Epiney-Colombo)

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).