Incarto n.
12.2014.58

Lugano

7 ottobre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2013.389 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 23 ottobre 2013 da

 

 

 AP 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto a ritirare il PE n. __________ dell’UE di Lugano e a risarcirgli l’importo di fr. 14'258.40 oltre interessi;

 

domande alle quali si è opposto il convenuto con scritti 8 novembre 2013 e 3 gennaio 2014, e che il Pretore con sentenza 20 febbraio 2014 ha dichiarato irricevibili, ponendo tasse e spese in complessivi fr. 100.- a carico dell’attore;

 

appellante l’attore che con appello 12 marzo 2014 ha chiesto in sostanza la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’ammissione della petizione;

 

mentre il convenuto non ha presentato alcuna risposta;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                   A.    Con istanza di conciliazione del 19 luglio 2013 AO 1 si è rivolto all’autorità di conciliazione presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nell’intento di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano da AP 1, e la condanna di quest’ultimo al pagamento di complessivi fr. 6’860.- (fr. 4'000.- per prestazioni rimaste impagate e fr. 2'860.- a titolo di risarcimento per la presunta perdita/sottrazione di strumenti di lavoro). All’udienza del 25 settembre 2013 AP 1 ha avanzato una pretesa riconvenzionale per la somma di fr. 13'740.- a titolo di risarcimento delle spese sostenute per terminare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento __________ a Caslano e per la perdita di due mesi di pigione (cfr. scritto del 20 settembre 2013, nell’inc. CM.2013.428). Accertata la mancata conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato a AO 1 l’autorizzazione ad agire, senza menzionare le pretese riconvenzionali della controparte.

 

 

                                   B.   Il 23 ottobre 2013 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, una petizione con cui chiede di condannare AO 1 al ritiro del PE n. __________ e al pagamento di fr. 14'258.40 oltre interessi a titolo di risarcimento per la perdita di due pigioni (fr. 3'000.-) e dei costi da lui sostenuti per terminare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento. AO 1 si è opposto alle richieste dell’attore con i suoi scritti 8 novembre 2013 e 3 gennaio 2014.

 

 

                                   C.   Con decisione del 20 febbraio 2014 il Pretore ha annullato l’udienza prevista per il 24 febbraio 2014 e ha dichiarato la petizione 23 ottobre 2013 irricevibile per carenza del presupposto processuale della preventiva conciliazione, contemplato dall’art. 197 CPC, e ha posto le spese giudiziarie a carico dell’attore.

 

 

 

                                   D.   AP 1 è insorto contro la decisione del Pretore con atto del 12 marzo 2014, nel quale ha in sostanza chiesto l’accoglimento della petizione. AO 1 non ha presentato una risposta all’appello.

 

 

e considerato

 

in diritto:                

 

 

                             1.  A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in una vertenza con un valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. Ne deriva che l’atto 12 marzo 2014, denominato “ricorso”, è da trattare come un appello.

 

 

                             2.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione 23 ottobre 2013 in quanto non vi era stata una procedura preventiva di conciliazione, giusta l’art. 197 CPC, per le pretese vantate dall’attore. Il primo giudice ha ritenuto “che l’attore non può rifarsi alla procedura di conciliazione promossa nei suoi confronti dal qui convenuto con istanza 19 luglio 2013 (…), poiché quella conciliazione si riferiva appunto a una pretesa del qui convenuto, tant’è vero che, non essendo intervenuta conciliazione l’autorizzazione ad agire in causa è stata rilasciata a quest’ultimo e non al qui attore” (sentenza 20 febbraio 2014, inc. SE.2013.389).

 

 

                             3.  L’attore contesta la decisione del Pretore di non entrare nel merito della sua petizione e rileva di aver presentato al Segretario assessore della medesima Pretura tutta la documentazione utile per decidere le sue pretese. Chiede dunque, in sostanza, il rinvio della causa alla Pretura per lo svolgimento dell’udienza annullata dal Pretore e un nuovo giudizio sul merito delle sue pretese, in base alla petizione e ai documenti già presentati in sede di conciliazione. La motivazione dell’appello è invero succinta e ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità del rimedio. A ogni modo le domande di giudizio sono chiare e l’appellante spiega di aver già presentato le sue pretese in occasione dell’udienza di conciliazione, rimproverando al Pretore di non essere entrato nel merito della petizione 23 ottobre 2013. Si può dunque entrare nel merito dell’appello, tanto più che il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra i quali rientra lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

 

 

                             4.  L’art. 197 CPC sancisce il principio secondo cui la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità cantonale. Dai lavori preparatori e dal Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, risulta che la volontà del legislatore era quella di imporre come regola la procedura preventiva di conciliazione a norma dell’art. 197 CPC, con lo scopo da una parte di sgravare i tribunali e dall’altra di facilitare alle parti l’accesso alla giustizia con una procedura meno costosa, nonché di responsabilizzare maggiormente le parti (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) dell’8 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6595 e 6613). L’art. 197 CPC sancisce così il principio dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione preventivo: “dapprima conciliare, poi giudicare” (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6700), mentre l’art. 198 CPC elenca i casi in cui la procedura di conciliazione non ha luogo. La procedura obbligatoria di conciliazione prima dell’avvio della causa giudiziaria costituisce un presupposto processuale la cui carenza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, a norma dell’art. 60 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 7; II CCA 1° giugno 2012, inc. n. 12.2011.141; Honegger in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 1307, n. 10 ad art. 197 CPC). La sanzione della mancata conciliazione obbligatoria è, in applicazione dell’art. 59 CPC, l’irricevibilità dell’azione o dell’istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 910 e 911).

 

 

                             5.  Il verbale dell’udienza di conciliazione del 25 settembre 2013 menziona esplicitamente: “il convenuto fa valere in via riconvenzionale una pretesa di complessivi fr. 13'740.- a valere quale minor valore e risarcimento danni a dipendenza del contratto di appalto in oggetto” (cfr. inc. CM.2013.428). Nel caso concreto l’appellante aveva quindi annunciato le proprie pretese mediante riconvenzione già nella procedura di conciliazione promossa nei suoi confronti dal qui appellato. Il Segretario assessore, autorità di conciliazione, ha tuttavia rilasciato l’autorizzazione ad agire unicamente all’attore, senza menzionare le pretese riconvenzionali del convenuto. Si tratta ora di stabilire se nel caso concreto la petizione del 23 ottobre 2013 doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione.

 

 

                             6.  È controversa la questione a sapere se il convenuto possa rivolgersi al tribunale qualora l’attore principale non presenti la petizione dopo il tentativo di conciliazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_499/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.3.1 e rif.). Secondo alcuni autori l’autorizzazione ad agire deve essere rilasciata unicamente all’attore principale. Nel caso in cui quest’ultimo lasci decorrere infruttuoso il termine per l’introduzione dell’azione, decade anche la litispendenza della domanda riconvenzionale. Durante il termine per promuovere la causa il convenuto si troverebbe quindi in una situazione d’incertezza, ragion per cui dovrebbe introdurre un’istanza di conciliazione piuttosto che far valere le proprie pretese in via riconvenzionale (Sutter-Somm, Das Schlichtungsverfahren der ZPO: Ausgewählte Problempunkte, SZZP 1/2012, pag. 69 e segg.). Secondo altri autori, invece, l’autorità di conciliazione deve rilasciare l’autorizzazione ad agire anche al convenuto che presenta una domanda riconvenzionale, così che egli possa adire il tribunale anche se l’attore principale non introduce la causa nel termine previsto dall’art. 209 cpv. 3 e 4 (cfr. Bohnet, CPC commenté, ad art. 209 CPC, n. 7 e 11; Staehelin/ Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, § 14 Rz 35a e § 20 Rz 32a). Questi autori ritengono che la domanda riconvenzionale sia un’azione autonoma. Tale argomentazione trova appoggio nel Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006 (op. cit., FF 2006 pag. 6712), secondo il quale la domanda riconvenzionale è “un’azione indipendente che sussiste anche in caso di ritiro della petizione o di non entrata in materia su quest’ultima”. Una domanda riconvenzionale presentata in procedura di conciliazione sarebbe quindi da considerare un’azione autonoma. L’art. 209 cpv. 2 lett. b CPC prevede del resto che l’autorizzazione ad agire contiene l’eventuale domanda riconvenzionale. Tale formulazione ha un senso solo se permette al convenuto di rivolgersi al tribunale indipendentemente dal comportamento dell’attore (Bohnet, commento a sentenza in RSPC 2014 pag. 337).

                             7.  Nel caso concreto le pretese vantate dall’attore con la petizione 23 ottobre 2013 sono già state cifrate e discusse nel corso della procedura di conciliazione avviata dalla controparte (inc. CM. 2013.428), come risulta dal verbale del tentativo di conciliazione. In tali circostanze l’autorità di conciliazione avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione ad agire a entrambe le parti. Nelle circostanze appena descritte il rifiuto del Pretore di entrare nel merito della petizione 23 ottobre 2013 configura pertanto un formalismo eccessivo. L’appello va quindi accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché convochi le parti per l’udienza orale, obbligatoria in assenza di una esplicita e concorde rinuncia ai sensi dell’art. 233 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_65/2014 del 1° settembre 2014, destinata alla pubblicazione) ed emani in seguito un nuovo giudizio nel merito della vertenza.

 

 

                             8.  Le spese processuali di appello seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC). Nella fattispecie la controparte non si è espressa sull’appello, né essa è all’origine della decisione di non entrata in materia emanata dal Pretore. Si può quindi rinunciare in equità a prelevare spese processuali (art. 107 CPC). L’appellante ha agito personalmente senza l’assistenza di un patrocinatore professionista e non ha fatto valere indennità di inconvenienza. Il valore di causa ammonta a fr. 14'258.40.

 

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                              I.  L’appello 12 marzo 2014 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 20 febbraio 2014 è annullata e l’incarto è rinviato al Pretore affinché entri nel merito della causa e disponga il seguito della procedura.

 

 

                             II.  Non si prelevano spese processuali.             

 

 

 

 

 

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-    

-     

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).