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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2013.5160 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 5 dicembre 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'451.25 oltre interessi al 15% dal 29 aprile 2013 su fr. 19'377.90 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 4 marzo 2014 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 17 marzo 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con risposta 7 aprile 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Su richiesta 21 gennaio 2003 (doc. A) della società __________ (di seguito definita “azienda”) e di AP 1 (poi indicato come “titolare della carta”), AO 1 (poi definita “banca”) ha rilasciato loro una carta di credito aziendale __________, destinata ad essere utilizzata da quest’ultimo, allora suo direttore (cfr. pure doc. 2).
Il 16 aprile 2013 (doc. D), la banca, preso atto del fallimento dell’azienda, avvenuto il 22 febbraio 2013 (doc. 2), ha diffidato il titolare della carta, nella sua qualità di debitore solidale, a pagare lo scoperto - nel frattempo mai contestato e con ciò implicitamente accettato - derivante dall’utilizzo della carta di credito aziendale, allora pari a fr. 19'451.25. Invano.
2. Con istanza a procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 5 dicembre 2013, avversata da AP 1 in occasione dell’udienza di discussione del 10 febbraio 2014, AO 1, riassunti i fatti ritenuti rilevanti, ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 19'451.25 oltre interessi al 15% dal 29 aprile 2013 su fr. 19'377.90 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lui interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E).
3. Con decisione 4 marzo 2014 il Pretore aggiunto ha accolto integralmente l’istanza, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 400.- e le ripetibili di fr. 1'400.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che i rappresentanti dell’istante disponevano della necessaria capacità processuale. Nel merito, dopo aver accertato che nel contratto di carta di credito venuto in essere tra le parti l’azienda e il convenuto si erano impegnati in solido a rispettare gli obblighi contrattuali nei confronti dell’istante, ha senz’altro ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ed ha escluso che l’impegno del convenuto potesse essere costitutivo di una fideiussione nulla per vizio di forma. Preso atto che le condizioni generali alla base del contratto prevedevano che i conteggi dovevano essere inviati solo all’azienda, di cui per altro il convenuto era ora l’amministratore unico, com’era stato il caso, e che in assenza di una loro contestazione entro 30 giorni, a sua volta non avvenuta, essi valevano come approvati, ha in definitiva ritenuto fondato il credito dell’istante, al quale ha aggiunto gli interessi moratori al saggio del 15% pure concordato nelle condizioni generali.
4. Con l’appello 17 marzo 2014 che qui ci occupa, a cui l’istante si è opposta con risposta 7 aprile 2014, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ribadisce di non aver sottoscritto a titolo personale il contratto di carta di credito rispettivamente di non aver potuto contestare per tempo i relativi conteggi, che mai gli erano stati inviati e che oltretutto erano semplici documenti di parte. Ripropone la tesi secondo cui il suo eventuale impegno solidale andrebbe semmai qualificato come una fideiussione nulla per vizio di forma. Contesta l’applicazione di un tasso d’interesse del 15%, del tutto fuori mercato, semmai da sostituire con quello legale del 5%. E lamenta l’attribuzione alla controparte, senza una sufficiente motivazione, di un’indennità per ripetibili, nonostante la stessa avesse agito in causa tramite i suoi organi societari.
5. Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
In base alla giurisprudenza (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).
Sempre in base alla giurisprudenza (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (cfr. pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190, 12 agosto 2013 inc. n. 12.2013.99).
6. Il Tribunale federale, con sentenza 21 aprile 1998 (4C.26/1998, i cui considerandi da 1 a 3 sono tra l’altro stati pubblicati nella raccolta ufficiale, in DTF 124 III 305), ha già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie simile alla presente (relativa a una carta di credito aziendale messa a disposizione di un dipendente, poi azionato quale debitore solidale dalla stessa banca qui istante a seguito del fallimento del suo datore di lavoro), promossa invero nell’ambito di una procedura ordinaria, a cui appare senz’altro giustificato far qui riferimento.
In quell’occasione - e queste considerazioni possono essere riprese per analogia anche in questa causa - i giudici federali avevano dapprima evidenziato che il contratto relativo alla carta di credito era venuto in essere fra l’istante, quale banca che aveva rilasciato la carta, e la datrice di lavoro del convenuto, quale richiedente. Essi avevano poi rilevato che a questa stipulazione si era aggiunto l’accordo del convenuto (che era stato indicato nel formulario di sottoscrizione in quel caso quale “responsabile finanziario e contabile” e in questo quale “direttore”, cfr. doc. A), il quale aveva ottenuto il diritto di utilizzare la carta, aveva assunto l’obbligo di rispettarne le condizioni di utilizzo e si era pure impegnato, solidalmente con la datrice di lavoro, a onorare le obbligazioni sorte dall’utilizzo. Ciò significava che l’istante era così conscia sia dell’esistenza del rapporto triangolare che della relazione di lavoro tra la richiedente e il convenuto titolare della carta (consid. 2b).
Nel prosieguo, i giudici avevano esaminato se la pattuizione della responsabilità solidale in relazione ai debiti scaturenti dall’uso della carta di credito violasse l’art. 327a cpv. 3 CO. Al proposito essi avevano innanzitutto rammentato che le modalità che caratterizzavano la stipulazione di un accordo nullo ai sensi della norma non erano importanti e che risultava lesivo della stessa sia l’accordo giusta il quale il dipendente si impegnava a rimborsare le spese necessarie all’esecuzione del lavoro alla datrice di lavoro, sia quello con cui il lavoratore si impegnava a provvedere direttamente al saldo di tali spese nei confronti di terzi. In concreto, a loro giudizio, non era vero che con la sottoscrizione della clausola di responsabilità solidale non si era inteso porre i suddetti costi a carico del dipendente: dal testo dell’offerta relativa alla carta di credito aziendale si poteva infatti, semmai, desumere la volontà di richiedere in primo luogo alla datrice di lavoro il pagamento del debito. In altre parole, la clausola di responsabilità solidale costituiva il mezzo per poter pretendere dal lavoratore l’importo dovuto qualora la richiedente della carta fosse insolvente. Quest’eventualità si era verificata, appunto, nella fattispecie, essendo stato decretato il fallimento della datrice di lavoro. Poiché però, in una simile evenienza, il dipendente non aveva più la possibilità di ottenere dalla datrice di lavoro il rimborso dell’importo pagato, la clausola di responsabilità solidale veniva, in pratica, a corrispondere all’assunzione dei costi necessari all’esecuzione del lavoro, ciò che era in contrasto con quanto prescritto dall’art. 327a cpv. 3 CO. Ne discendeva, sempre a loro giudizio, la nullità dell’accordo a suo tempo sottoscritto dal convenuto (consid. 3).
Da quanto precede, si deve di principio ritenere che anche nel caso ora in esame, a prescindere dal buon fondamento o meno delle altre censure sollevate in questa sede dal qui convenuto, la clausola di responsabilità solidale, che l’istante aveva pacificamente posto alla base della sua istanza, era da considerare nulla (così pure CCC 19 maggio 2005 inc. n. 16.2004.78 pubbl. in RtiD II-2005 p. 738), almeno nella misura in cui la carta di credito aziendale era stata utilizzata dal convenuto per le spese necessarie all’esecuzione del lavoro.
7. Conscia di questa problematica, nel caso di specie l’istante, proponendo una tesi che il Tribunale federale aveva dichiarato irricevibile nella sentenza sopra menzionata (consid. 4 non pubblicato), ha evidenziato che la carta di credito sarebbe in realtà stata utilizzata dal convenuto con tutt’altre finalità e meglio solo a fini personali rispettivamente anche dopo il 22 febbraio 2013, data del fallimento della sua datrice di lavoro, e che di conseguenza questi abuserebbe del suo diritto a prevalersi della nullità della clausola di responsabilità solidale. L’argomentazione non migliora la posizione processuale dell’istante. In effetti, a parte il fatto che dalla mera elencazione, nei relativi estratti (doc. B e C), dei beneficiari delle spese effettuate con la carta nel periodo in cui si è verificato lo scoperto (dal 16 gennaio al 9 marzo 2013) - per altro solo in minima parte (e meglio in ragione di fr. 2'289.55) relative ad acquisti o servizi successivi al 22 febbraio 2013 - nemmeno è evincibile con la necessaria certezza fattuale se ed eventualmente in quale misura le stesse potessero non essere connesse con l’attività lavorativa del convenuto per conto della sua datrice di lavoro (attiva in qualità di mandataria nell’ambito finanziario e fiduciario, cfr. doc. 2) e fossero invece solo personali, si osserva che la conclusione che ne ha poi tratto l’istante, secondo cui in tal modo il convenuto commetterebbe un abuso di diritto a prevalersi della nullità del suo impegno solidale, non sarebbe in ogni caso tale da giustificare una tutela giurisdizionale nei casi manifesti (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.5; TF 2 luglio 2012 5A_471/2012 consid. 5.1), in tali circostanze non potendosi in effetti ammettere che la situazione giuridica sia chiara ai sensi dell’art. 257 CPC.
8. Ne discende, in definitiva, che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in esame non può in realtà trovare accoglimento. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, essa non può tuttavia essere respinta nel merito, ma dev’essere solo respinta in ordine (art. 257 cpv. 3 CPC), ritenuto che una tale domanda, sia pure non espressamente formulata nell’appello, era implicitamente contenuta nella richiesta di generica reiezione dell’istanza formulata a quel momento.
9. Alla luce di quanto si è detto, l’appello dev’essere accolto solo parzialmente nel senso cioè che l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 19'451.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), pressoché integrale, dell’istante e appellata.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 17 marzo 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 4 marzo 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.- sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’400.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di fr. 400.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).