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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata in materia di affitto agricolo inc. n. SE.2011.339 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 13 ottobre 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l'attore ha chiesto
di accertare l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo fra le parti e
di far ordine ai convenuti, con la comminatoria dell'art. 292 CPC, di astenersi
dal comunicare a terzi di essere in possesso di un valido contratto di affitto
per l'utilizzo dei pascoli di competenza dell'Ente patriziale attore;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione integrale della
petizione, protestate spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 5 marzo
2014 ha parzialmente accolto, limitatamente alla domanda di accertamento negativo;
appellanti i convenuti con atto di appello 2 aprile 2014, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione e accertare l'esistenza di un contratto agricolo tra le parti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni (correttamente: risposta) 22 maggio 2014 postula
la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Sull'arco
di un ventennio circa, in circostanze di tempo e con modalità di cui si dirà
meglio in seguito per quanto rilevante ai fini del giudizio, AP 2 e AP 1 hanno
utilizzato una decina di ettari di terreno agricolo di proprietà del AO 1 (in
seguito Patriziato) quale pascolo estivo per gli animali allevati e gestiti
dalla loro azienda agricola. Le superfici in questione corrispondono a tre
fondi attualmente situati in territorio dei Comuni di L (sezione V) e C
(sezione C).
2.Con
scritto 19 aprile 2004 AP 2 chiedeva all'amministrazione patriziale la "conferma
scritta che il sottoscritto AP 2 usufruisce del pascolo ex pezza Patriziato I
in esclusiva da 20 anni e potrà usufruirne in futuro (Conferma richiesta dal
Cantone per poter trasformare l'azienda in parte all'allevamento di vacche
nutrici)" (doc. E). L'Ufficio patriziale rispondeva il 26 aprile 2004 attestando
"l'usufrutto dei pascoli del nostro Patriziato per il periodo
d'alpeggio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Patriziale" (doc. F).
Con scritto 15 febbraio 2007 il Patriziato comunicava a AP 2 quanto segue:
"Possiamo constatare come negli ultimi anni non ha usufruito del pascolo
ed inoltre vi è un considerevole imboschimento dello stesso. Questa è una situazione
che non possiamo accettare. Ci vediamo quindi costretti a riesaminare l'accordo
di affitto per l'anno 2007 e mettiamo quindi a concorso l'uso di tale terreno"
(doc. G). Con raccomandata 9 marzo 2007 (doc. 5) AP 2 prendeva posizione in
merito ricordando il termine di preavviso di un anno per una disdetta conforme
alla legislazione sull'affitto agricolo, menzionando la scadenza contrattuale
usuale dell'11 novembre e contestando di conseguenza la disdetta intimatagli il
15 febbraio 2007.
Negli anni successivi il contenzioso tra le parti in merito all'affitto dei
pascoli in questione è stato oggetto di un corposo scambio di corrispondenza,
di numerose decisioni del Patriziato, sfociate in altrettante procedure
ricorsuali che qui non occorre riepilogare, bastando l'accenno alle ripetute
decisioni del Consiglio di Stato con le quali sono state annullate ben tre
procedure di concorso indette nel 2009 (doc. 6), nel 2010 (doc. 14) e nel 2011
(doc. 10) per l'affitto dei suddetti pascoli, così come l'annullamento della decisione
dell'Assemblea patriziale del 2010 che ne autorizzava l'affitto (doc. 8).
3.Con
petizione 13 ottobre 2011, preceduta dal fallimento del tentativo di conciliazione,
il Patriziato ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1 chiedendo al Pretore di
accertare l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo fra le parti e di
far altresì ordine ai convenuti, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di
astenersi dal comunicare a terzi di essere in possesso di un valido contratto
di affitto per l'utilizzo dei pascoli di proprietà dell'attore.
Con osservazioni (correttamente: risposta) 14 novembre 2011 i convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione pretendendo di disporre di un valido
contratto di affitto agricolo, vista la nullità della disdetta a loro
notificata dal Patriziato.
Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si
sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande con i memoriali conclusivi del
24 settembre 2012.
4.Con
sentenza 5 marzo 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
accertando l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo tra le parti,
ponendo a carico dei convenuti in solido la tassa di giustizia di fr. 200.-,
nonché le ripetibili di fr. 1'500.-.
Riepilogati i rapporti instauratisi tra le parti nel corso degli anni ed
elencate la varie procedure giudiziarie sfociate in decisioni delle autorità
preposte (Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo), il giudice
di prime cure ha illustrato le norme legali federali e cantonali che
disciplinano l'affitto agricolo (in particolare LAAgr, LDFRAAgr e previgente
LCAA) e quelle che regolano la procedura decisionale in caso di affitto o
locazione di beni appartenenti al Patriziato (LOP e Regolamento patriziale). Il
primo giudice ha accertato che l'uso dei pascoli oggetto del contendere non è
mai stato messo a pubblico concorso, deducendone che tra le parti non è quindi
stato possibile stipulare un valido contratto di affitto agricolo, un tale rapporto
giuridico essendo precluso appunto a fronte del mancato espletamento della
necessaria procedura. A mente del Pretore non giustificherebbe una diversa
conclusione neppure l'utilizzo di un'erronea denominazione o di espressioni
imprecise nella corrispondenza scambiata dalle parti nel corso dei pluriennali
rapporti.
Il giudice di prime cure ha pertanto qualificato l'uso prolungato sull'arco di
più anni dei pascoli da parte dei convenuti quale godimento dei beni patriziali
ai sensi della legislazione cantonale (art. 28 LOP) e del Regolamento
patriziale (art. 7, doc. F, OO e SS). Applicando per analogia le disposizioni
in materia di disdetta di contratti di affitto agricolo, unitamente al disposto
dell'art. 296 cpv. 3 CO, il Pretore ha quindi posticipato l'effetto della disdetta
del 15 febbraio 2007 (doc. G) alla prima scadenza utile successiva, ovvero
all'11 novembre 2008, tenuto conto della mancata contestazione da parte dei
convenuti "nei tempi e nei modi previsti dalla legge"
(sentenza impugnata pag. 5 consid. c).
5.Con
l’appello 2 aprile 2014 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, e accertare l'esistenza di un contratto
agricolo tra le parti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni (correttamente: risposta) del 22 maggio 2014 l'appellato postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
6.Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
7.Lamentando
preliminarmente l'assenza di consenso esplicito della convenuta AP 1 all'inoltro
dell'atto di appello unitamente al marito, l'appellato pretende che i coniugi
si sarebbero nel frattempo separati o divorziati e che sarebbe pure venuto meno
il loro rapporto di comproprietà dell'azienda agricola famigliare. Il convenuto
avrebbe altresì perso i diritti al godimento dei beni patriziali, non
disponendo della relativa cittadinanza, al contrario appunto della oramai ex
moglie.
L'obiezione risulta poco precisa nella misura in cui confonde l'esigenza del
consenso alla rappresentanza da parte del legale (mandato di patrocinio
peraltro presunto) con la questione della legittimazione delle parti e del loro
attuale interesse a rimanere in lite (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Visto
l'esito del giudizio, il rilievo può comunque rimanere indeciso e questa Corte
non è pertanto tenuta a provvedere ad accertamenti ulteriori in merito alle suddette
circostanze di fatto ora invocate dall'appellato, ma non dimostrate.
8.Rievocati
i fatti salienti, gli appellanti contestano la decisione del Pretore che ha ritenuto
non sussistere alcun contratto di affitto agricolo tra le parti siccome non
sarebbe stata ossequiata la forma del concorso pubblico prescritta dalla legge
e che qualifica come legittima la disdetta inviata il 15 febbraio 2007, seppur
con effetto solo a decorrere dall'11 novembre 2008. A loro parere, il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto per aver invocato
l'art. 296 CO, senza considerare che per gli anni successivi alla data in cui
la disdetta avrebbe esplicato i suoi effetti (ovvero dal 2009 fino al 2011
compreso) i convenuti avrebbero "continuato ad usufruire della
locazione dei mappali" (appello pag. 3). Essi ritengono quindi che
"la mancata reazione da parte del proprietario dei fondi equivale alla
nascita per atti concludenti di un nuovo rapporto di locazione con conseguente
necessità di inoltrare una nuova e corretta disdetta, operazione mai
avvenuta!" (appello pag. 4).
Gli appellanti si dichiarano altresì non convinti dall' "interpretazione
che viene data alla relazione (più che ventennale!) intercorsa fra le parti che
il Giudice non riconosce quale contratto di affitto agricolo" (appello
pag. 4). Il giudizio pretorile contrasterebbe a questo proposito con le
dichiarazioni rese dal precedente affittuario e dallo stesso appellato in varie
occasioni.
9.L'appello
è irricevibile perché non si confronta adeguatamente con il giudizio impugnato.
Gli appellanti persistono infatti nell'invocare l'esistenza di un contratto di
affitto agricolo tra le parti (a tratti, come risulta dalle citazioni di cui
sopra, impropriamente qualificato come locazione), senza entrare nel merito
della natura del rapporto giuridico instauratosi negli anni, così come dedotto
dal Pretore che, illustrata appunto la natura giuridica dei due distinti rapporti
giuridici, ha escluso dapprima l'esistenza di un contratto di affitto agricolo
e accertato per contro l'esistenza di un accordo per il godimento dei beni patriziali
valido fino all'11 novembre 2008.
L'appello, imperniato sulla granitica convinzione dei convenuti di essere al
beneficio di un contratto di affitto agricolo, neppure si confronta con le conclusioni
pretorili in merito all'esigenza di un concorso pubblico, ritenendo a torto di
poterle sovvertire con la categorica e lapidaria affermazione secondo la quale
"nulla muta e nulla serve disquisire in merito alla mancanza di
un'assegnazione sotto forma del concorso pubblico" (appello pag. 4).
Su questo punto l'appello si rileva pertanto irricevibile (art. 311 CPC).
10. Abbondanzialmente si rileva
come, se anche si volessero esaminare le censure con riferimento al rapporto
giuridico sorto tra le parti per il godimento dei beni patriziali, e si volesse
altresì prescindere dal rilevarne la carente motivazione anche in merito alla
questione dell'applicazione dell'art. 296 CO, le tesi degli appellanti
sarebbero in ogni modo da respingere nel merito.
Correttamente il Pretore ha infatti appurato come i convenuti non abbiano
avviato alcuna causa giudiziaria di contestazione della disdetta, con il
risultato che questa è da ritenere valida per la scadenza dell'11 novembre 2008
e non può più essere rimessa in discussione.
Dagli atti non emergono altresì elementi per ritenere che l'appellato abbia
avuto comportamenti passibili di ingenerare una situazione di insicurezza circa
le sue reali intenzioni a valere da tale data e non si può pertanto ritenere
che egli abbia rinunciato a prevalersi degli effetti della propria disdetta, e
meglio che abbia dato il consenso a che si instaurasse un nuovo regime
contrattuale. Risulta al contrario evidente la volontà del Patriziato di
interrompere la relazione contrattuale con i convenuti e nel contempo di procedere
mettendo a concorso l'affitto dei fondi agricoli in questione, intenzione preannunciata
già con la disdetta del 15 febbraio 2007 (doc. G) e che emerge dai ripetuti
tentativi messi in atto a partire dal 2009 (doc. 6, 8, 10, 14), peraltro senza
successo come descritto ai considerandi precedenti (cfr. consid. n. 2).
Viste le circostanze concrete, non si ravvedono pertanto gli estremi
dell’esistenza di una riconduzione tacita del contratto per atti concludenti, a
fronte dell'inconfutabile espressione di volontà della controparte di non
essere interessata alla conclusione di un nuovo contratto (DTF 119 II 147
consid. 5). La conclusione di un nuovo contratto, per altro, avrebbe richiesto
le condizioni previste dagli art. 12 LOP e 13 LCDFRAA, come esposto dal
Pretore.
11. Ne discende che l’appello dei convenuti, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il Pretore ha determinato il valore litigioso indicandolo come "superiore a CHF 10'000.- ma inferiore alla soglia di CHF 30'000.-" (sentenza pag. 6), menzionando in calce alla decisione che il rimedio di diritto proponibile era l'appello. Le parti non hanno contestato tale apprezzamento e non vi sono agli atti elementi tali da ritenere dato un valore superiore alla cifra minima indicata dal Pretore in fr. 10'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 2 aprile 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido i quali, con medesimo vincolo di solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).