Incarto n.
12.2014.66

Lugano

31 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 24 maggio 2013 da

 

 

RE 1

rappr. dall’avv. __________,

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. dall’avv. RA 2,

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'311.85 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 e l’iscrizione in via definitiva delle due ipoteche legali degli artigiani già annotate in via provvisoria, domande alle quali si è opposta la convenuta che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice a un importo da precisare dopo istruttoria a titolo di risarcimento del danno;

 

nell’ambito della quale il Pretore, in accoglimento dell’istanza dell’attrice, ha condannato il 22 ottobre 2013 la convenuta al versamento di fr. 8'000.- a titolo di cauzione per le ripetibili e in seguito, con decisione incidentale 7 marzo 2014, ha preso atto del mancato versamento della cauzione nel termine suppletorio e ha stralciato dai ruoli la domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice riconvenzionale, condannata inoltre a versare alla controparte un’indennità ripetibile di fr. 300.-;

 

reclamante l’attrice che con reclamo 4 aprile 2014 chiede l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr. 5'400.- e il versamento diretto in suo favore del maggior anticipo già versato dall’attrice riconvenzionale, in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio del fascicolo al Pretore affinché ricalcoli l’importo delle ripetibili, il tutto previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame e l’adozione di provvedimenti cautelari, protestando inoltre spese e ripetibili;

 

mentre l’attrice riconvenzionale propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che con decisione 15 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, su istanza della ditta RE 1, ha ordinato in via supercautelare l’annotazione di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori a carico di due fondi di proprietà di CO 1, e meglio per l’importo di fr. 15'494.95 oltre interessi a carico della particella n. __________ e per fr. 28'247.50 oltre interessi a carico della particella n. __________, entrambe del RFD di __________;

 

                                  che esperita l’istruttoria, con decisione 29 aprile 2013 il medesimo giudice ha ordinato l’annotazione in via provvisoria delle predette ipoteche legali, assegnando all’istante un termine per promuovere la causa di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;

 

                                  che su istanza di conciliazione 15 marzo 2013 inoltrata da RE 1, alla stessa è stata rilasciata il 29 aprile 2013 l’autorizzazione ad agire per la causa creditoria relativa al credito per il quale era stata chiesta la garanzia dell’ipoteca legale;

 

                                  che con petizione 24 maggio 2013 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 38'311.85 oltre interessi, postulando altresì l’iscrizione in via definitiva delle predette ipoteche legali provvisorie;

 

                                  che con risposta 26 agosto 2013, completata con atto 2 settembre 2013, la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al pagamento di fr. 68'475.- a titolo di risarcimento del danno;

 

                                  che con istanza 5 settembre 2013 RE 1 ha postulato che la convenuta sia astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 33'000.- per la domanda riconvenzionale, in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, domanda alla quale si è opposta la convenuta;

 

                                  che con ordinanza 6 settembre 2013 (act. IV) il Pretore ha sospeso la causa di merito e ha annullato il termine assegnato all’attrice per presentare la risposta riconvenzionale e la replica;

 

                                  che con osservazioni 30 settembre 2013 la convenuta ha chiesto di respingere l’istanza di cauzione;

 

                                  che con decisione 22 ottobre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza 5 settembre 2013, imponendo alla convenuta di versare una cauzione processuale di fr. 8'000.- e ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.- a carico dell’attrice per 1/3 e per la rimanenza a carico della convenuta, condannata altresì a rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili;

 

                                  che il 4 novembre 2013 l’attrice ha presentato, senza esserne richiesta dal Pretore, la replica, chiedendo di riattivare la procedura poiché riteneva inutile attendere l’esito della procedura incidentale relativa alla cauzione processuale;

 

                                  che il Pretore ha notificato il 5 novembre 2013 l’allegato spontaneo, assegnando alla convenuta il termine per la presentazione della duplica, presentata il 6 dicembre 2013 (act. XIII);

 

                                  che nuovamente senza esserne richiesta l’attrice ha presentato il 13 novembre 2013 la risposta riconvenzionale (act. XII), che il Pretore ha notificato il 14 novembre 2013 alla controparte, assegnandole il termine per la presentazione della replica riconvenzionale;

 

                                  che il 16 dicembre 2013 la convenuta ha presentato la replica riconvenzionale, alla quale ha fatto seguito il 19 dicembre 2013 la duplica riconvenzionale;

 

                                  che il reclamo interposto il 4 novembre 2013 dalla convenuta contro la decisione sulla cauzione è stato respinto il 15 gennaio 2014 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 13.2013.100);

 

                                  che dopo varie vicissitudini procedurali, di cui si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio odierno, con decisione 7 marzo 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale per mancato versamento della cauzione processuale e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico di CO 1 per fr. 400.- e a carico di RE 1 per fr. 100.-, riconoscendo a RE 1 un’indennità ripetibile di fr. 300.- e disponendo la restituzione a CO 1 del maggior anticipo da questa versato, in fr. 3'500.-;

 

                                  che con reclamo 4 aprile 2014 (inc. 12.2014.66) RE 1 ha impugnato la decisione 7 marzo 2014 per quel che concerne la ripartizione della tassa di giustizia e la restituzione del maggior anticipo versato dalla convenuta e attrice riconvenzionale;

 

                                  che nel contempo la reclamante ha postulato l’adozione in sede di appello di provvedimenti supercautelari e cautelari (incarto n. 12.2014.67), intesi a far ordine alla Pretura di bloccare il maggior anticipo di fr. 3'500.- “a garanzia delle ripetibili a cui l’attrice avrà diritto in caso di accoglimento del presente reclamo” e il conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo;

 

                                  che la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di misure provvisionali con decisione 7 maggio 2014 (inc. 12.2014.67) e ha respinto l’8 maggio 2014 l’istanza relativa al conferimento dell’effetto sospensivo;

 

                                  che nella risposta del 27 maggio 2014 la controparte ha proposto di respingere il reclamo e di confermare la decisione del Pretore;

 

                                  che delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi;

 

                                  che la decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

 

                                  che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

 

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il Pretore ha stabilito in fr. 500.- la tassa di giustizia e le spese del decreto di stralcio, suddivise in ragione di fr. 400.- a carico della convenuta e attrice riconvenzionale e di fr. 100.- a carico dell’attrice e convenuta riconvenzionale, e ha fissato in fr. 300.- l’indennità ripetibile in favore della convenuta riconvenzionale;

 

                                  che il primo giudice ha ripartito tra le parti le spese processuali, ritenendo parzialmente soccombente sulle ripetibili l’attrice e convenuta riconvenzionale, che poteva astenersi dal presentare la replica prima e la risposta riconvenzionale poi durante la sospensione della causa, così che non si giustificava di indennizzare i costi di patrocinio così evitabili;

 

                                  che la reclamante ripercorre con dovizia di particolari la cronistoria della vertenza che la oppone alla controparte e rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, un accertamento manifestamente inesatto dei fatti per non aver esposto lo svolgimento della precedente procedura tra le parti e i continui rinvii chiesti dalla controparte, né aver spiegato la sospensione della causa e le conseguenze di quest’ultima decisione;

 

                                  che in primo luogo vanno stralciati dal procedimento di reclamo tutti i documenti prodotti in questa sede e respinto il richiamo dell’incarto SO.2012.137, nella procedura di reclamo non essendo ammissibili l’allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                  che in questa sede non è in discussione la direzione del processo da parte del Pretore (art. 124 cpv. 1 CPC) e le sue scelte sulle proroghe e sui rinvii, contrariamente a quanto sembra ritenere la reclamante, ma solo la questione delle spese giudiziarie relative allo stralcio dell’azione riconvenzionale di cui alla decisione 7 marzo 2014;

 

                                  che pertanto non è necessario esaminare le diffuse critiche della reclamante sulla durata del procedimento, inutili per il giudizio odierno;

 

                                  che in questa sede si tratta di determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella suddivisione delle spese processuali e nella fissazione delle ripetibili riconosciute alla reclamante, come quest’ultima sostiene (reclamo, pag. 9);

 

                                  che in concreto lo stralcio dell’azione riconvenzionale si riconduce pacificamente al fatto che la convenuta e attrice riconvenzionale non ha versato la cauzione processuale nemmeno nel termine suppletorio impartito dal Pretore;

 

                                  che pertanto l’attrice riconvenzionale è di principio da considerare soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC;

 

                                  che nella risposta riconvenzionale del 14 novembre 2013 l’attrice aveva indicato in fr. 2'000.- l’importo delle ripetibili che le sarebbero state dovute nel caso in cui l’azione riconvenzionale fosse stata stralciata, motivo per cui il Pretore l’ha ritenuta parzialmente soccombente, avendole accordato solo fr. 300.-, importo “sufficiente per indennizzare il tempo del suo patrocinatore per riflettere in merito alla necessità o no di presentare la risposta riconvenzionale”;

 

                                  che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);

 

                                  che l’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;

 

                                  che a norma del citato Regolamento le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata se la causa non termina con un giudizio di merito (art. 13 cpv. 2);

 

                                  che nel caso di specie il legale della reclamante sostiene di aver impiegato almeno 15 ore lavorative, fatturate a fr. 300.- l’ora (reclamo, pag. 11) per la procedura riconvenzionale poi stralciata, sicché rivendica ripetibili per almeno fr. 5'400.-, tenuto anche conto delle spese vive e dell’IVA, spiegando che l’importo di fr. 2'000.- indicato nella risposta riconvenzionale teneva conto dell’impegno profuso sino a quel momento;

 

                                  che l’attrice ha inviato l’allegato di replica il 4 novembre 2013, quando la causa era sospesa in attesa di definizione della procedura incidentale sulla cauzione processuale (ordinanza del 6 settembre 2013), e ha chiesto in modo insistente di riattivare la procedura, ciò che il Pretore ha fatto per atti concludenti notificando la replica alla controparte e assegnando a quest’ultima il termine per presentare il proprio allegato; 

 

                                  che l’attrice ha poi inviato la risposta riconvenzionale il 13 novembre 2013, senza che il Pretore le avesse assegnato il termine per farlo (risposta riconvenzionale, pag. 2);

 

                                  che la controparte non ha versato la cauzione processuale, sicché tutti gli atti di patrocinio compiuti per l’azione riconvenzionale si sono in definitiva rivelati inutili;

 

                                  che in concreto l’attrice si è assunta deliberatamente il rischio di svolgere atti inutili presentando di sua iniziativa gli allegati del 4 e del 13 novembre 2013 e riattivando di fatto la procedura prima ancora della scadenza fissata per il versamento della cauzione, pur essendo già convinta che la controparte non l’avrebbe prestata (cfr. replica 4 novembre 2013, pag. 2);

 

                                  che la decisione del Pretore di riconoscere all’attrice solo ripetibili ridotte per lo stralcio dell’azione riconvenzionale, in applicazione del principio secondo cui le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha provocate (art. 108 CPC) non appare arbitraria tenuto conto delle circostanze concrete;

 

                                  che l’importo di fr. 300.- stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione);

 

                                  che il Pretore ha deciso di restituire all’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 3'500.-, dopo aver prelevato dall’anticipo di fr. 4'000.- versato per l’azione riconvenzionale la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- (art. 111 CPC);

 

                                  che la richiesta della reclamante di versare direttamente a lei l’importo di fr. 3'500.- a copertura delle ripetibili a lei dovute si rivela infondata, in quanto le pretese di natura pecuniaria vanno fatte valere in conformità di quanto disposto dalla LEF;

 

                                  che in definitiva il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto;

 

                                  che gli oneri processuali e le ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 6’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;

 

Per questi motivi,

 

 

decide                  1.  Il reclamo 4 aprile 2014 di RE 1 è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità ripetibile. 

 

                             3.  Notificazione a:

 

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

                  

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).