Incarto n.
12.2014.71

Lugano

12 maggio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a cifra 2 LOG)

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.100 (procedura semplificata, azione di accertamento in materia di locazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 ottobre 2013 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

 

 

 

chiedente l’accertamento che non era dovuta dall’attrice la pigione di fr. 650.- mensili dal 12 giugno 2013, la liberazione in favore dell’attrice delle pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'913.- mensili dal 12 giugno 2013 fino al ripristino dell’ente commerciale locato in via __________;

 

domande accolte con decisione 13 febbraio 2014 dal Pretore aggiunto;

 

appellante il convenuto, che con scritto del 21 aprile 2014 indirizzato alla Pretura spiega l’assenza all’udienza di discussione e chiede l’annullamento della decisione in quanto lesiva del suo diritto di essere sentito;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che AP 1 (locatore) ha concesso in locazione a AO 1 (conduttrice) un locale commerciale a uso negozio dell’usato e un posteggio scoperto in via __________, dal 1° settembre 2012 per durata indeterminata, disdicibile con preavviso di sei mesi la prima volta il 30 settembre 2013, con una pigione di fr. 650.- mensili, pagabile anticipatamente (doc. B);

 

                                         che con istanza 29 gennaio 2013 la conduttrice si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco per chiedere l’eliminazione dei difetti presenti nel negozio (in particolare la presenza di ratti), il divieto al locatore di penetrare nei locali senza il consenso della conduttrice e il deposito della metà della pigione fino ad eliminazione dei difetti (doc. C);

 

                                         che il 12 giugno 2013 si è verificato un incendio nel negozio locato (doc. H);

 

                                         che in seguito alle istanze 4 luglio e 12 settembre 2013 della conduttrice, l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco ha convocato le parti per l’udienza di conciliazione e dopo un primo rinvio chiesto dal locatore causa sua assenza, ha riconvocato le parti per il 1° ottobre 2013;

 

                                         che il locatore non ha ritirato il plico raccomandato spedito il 9 settembre 2013 (incarto richiamato 58/2013) e non è comparso senza giustificazioni all’udienza del 1° ottobre 2013, al cui termine l’Ufficio di conciliazione ha rilasciato alla conduttrice l’autorizzazione ad agire nei confronti del locatore;

 

                                         che con istanza 22 ottobre 2013 la conduttrice ha convenuto il locatore davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare che non era dovuta la pigione dal 12 giugno 2013, che le pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione erano da liberare in favore della conduttrice, e che il locatore era condannato a versare alla conduttrice fr. 1'913.- mensili dal 12 giugno 2013 fino alla ripristino dell’ente locato, con protesta di tasse e spese e ammissione dell’attrice al beneficio del gratuito patrocinio;

 

                                         che il convenuto non ha presentato osservazioni nel termine impartito dal Pretore, prorogato su sua richiesta;

 

                                         che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza di dibattimento il 13 febbraio 2014, con l’avvertenza che in caso di mancata comparsa di una parte il giudice poteva decidere sulla base di quanto dichiarato e prodotto dalla parte comparsa al dibattimento;

 

                                         che il plico raccomandato contenente la citazione, spedito il 13 gennaio 2014, è stato ritornato alla Pretura il 21 gennaio 2014, il convenuto non avendolo ritirato (fascicolo corrispondenza, inc. SE.2013.100);

 

                                         che la Pretura ha inviato una seconda volta la convocazione tramite usciere comunale, raggiungendo il destinatario il 16 febbraio 2014;

 

                                         che nel frattempo, all’udienza del 13 febbraio 2014, l’attrice ha confermato le sue richieste, mentre il convenuto è rimasto assente ingiustificato;

 

                                         che con decisione 13 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, ha accertato che la pigione non era dovuta dal 12 giugno 2013, che le pigioni depositate erano da liberare in favore del convenuto per fr. 198.- e per il resto in favore della conduttrice e ha condannato il convenuto a versare alla conduttrice fr. 1'393.- mensili dal 12 giugno 2013 al 30 marzo 2014, ponendo la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.- a carico del convenuto, condannato inoltre a rifondere all’attrice fr. 1'200.- per ripetibili;

 

                                         che con scritto del 21 aprile 2014 indirizzato alla Pretura AP 1 spiega l’assenza all’udienza di discussione e chiede l’annullamento della decisione in quanto lesiva del suo diritto di essere sentito, avendo ricevuto la convocazione per l’udienza dopo che la stessa era avvenuta;

 

                                         che la Pretura ha trasmesso lo scritto alla Seconda Camera del Tribunale d’appello, per essere trattato come un’impugnazione della decisione 13 febbraio 2014;

 

                                         che l’appello, unico rimedio di diritto proponibile in una vertenza con valore superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), non è stato notificato alla controparte;

 

                                         che in sostanza l’appellante fa valere la lesione del suo diritto di essere sentito per aver ricevuto la convocazione all’udienza per il dibattimento del 13 febbraio 2014 solo il 16 febbraio 2014, quando gli è stata recapitata tramite usciere comunale;

 

                                         che secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno (cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 579);

 

                                         che un invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato lultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni, a condizione che il destinatario potesse attendersi con una certa probabilità di ricevere un tale invio (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59 consid. 1b);

 

                                         che il plico raccomandato contenente la decisione è stato notificato al convenuto il 14 febbraio 2014 ed è stato ritornato alla Pretura il 24 febbraio 2014, per mancato ritiro da parte del destinatario (estratto del tracciamento degli invii L Posta, busta respinta);

 

                                         che il termine per appellare di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) è pertanto iniziato a decorrere dallultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni, vale a dire nel caso concreto dal 24 febbraio 2014;

 

che l’atto 21 aprile 2014 è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;

 

che in ogni caso la consegna tramite usciere comunale il 16 febbraio 2014 della citazione per l’udienza del 13 febbraio 2014 non avrebbe giovato al convenuto;

 

che la convocazione per l’udienza, infatti, è regolarmente avvenuta mediante l’invio 13 gennaio 2014 per plico raccomandato, ritornato alla Pretura il 21 gennaio 2014 per mancato ritiro da parte del destinatario;

 

che AP 1 era a conoscenza almeno dal 26 novembre 2013 dell’esistenza della procedura giudiziaria (fascicolo corrispondenza, SE.2013.100) e doveva quindi aspettarsi comunicazioni per plico raccomandato da parte dell’autorità giudiziaria, ciò che gli imponeva di prendere le misure necessarie per il ritiro delle raccomandate in caso di sua assenza o di conferire procura a una persona di sua fiducia;

 

che la citazione per l’udienza era quindi da ritenere validamente notificata il 21 gennaio 2014 e il diritto di essere sentito del convenuto era stato rispettato;

 

che un secondo invio tramite usciere comunale della citazione non ritirata era dunque inutile e sprovvisto di ogni valore giuridico, e la sua tardiva consegna non poteva mutare il fatto che la citazione era da ritenere validamente ricevuta il 21 gennaio 2014;

 

che di conseguenza l’appello si rivela tardivo e come tale improponibile, così che la Camera può decidere, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

 

                                         che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla parte attrice, alla quale l’appello non è stato notificato;

 

                                         che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15’000.-;  

 

                                         che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura semplificata di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 21 aprile 2014 di AP 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

La presidente                      

Giudice Epiney-Colombo

 

 

 

 

Rimedi giuridici (rimedi giuridici pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).