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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.636 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e sequestro 11 febbraio 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 13 febbraio 2013 dalla Prima Sezione della Corte d’assise di __________ e meglio il dispositivo (a p. 1370 della sentenza) che condannava il convenuto, in solido con altri, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti, da liquidarsi in separata sede, ma con immediata assegnazione su tale liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-, e di ordinare, fino a concorrenza di CHF 12'237'300.- (pari a EUR 10'000'000.-), il sequestro presso __________, di tutti gli averi accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________, comprensiva in particolare del conto EUR, del conto USD, del conto CHF, del conto GBP e del deposito titoli, nonché di tutti gli averi accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________ oppure direttamente al convenuto, comprensiva in particolare di un deposito titoli e di un conto EUR, domanda che il Pretore con decisione 11 febbraio 2014 ha accolto;
ed ora sul ricorso (recte: reclamo) 2 maggio 2014 con cui il convenuto ha chiesto in via preliminare di sospendere il procedimento e nel merito di respingere l’istanza e revocare il sequestro, al quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 24 luglio 2014;
richiamata la decisione 24 giugno 2014 (inc. n. 12.2014.88) con cui la presidente di questa Camera ha stralciato dai ruoli, a seguito del ritiro della domanda, la richiesta volta alla concessione del gratuito patrocinio formulata dal convenuto il 21 maggio 2014;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con sentenza n. __________ del 13 febbraio 2013 (doc. C) la Prima Sezione della Corte d’assise di __________ ha dichiarato colpevole, tra gli altri, l’imputato RE 1 dei reati a lui ascritti ai capi 1 (associazione per delinquere, art. 416 commi 1° e 2° c.p.) e 37 (rivelazione di segreti di Stato, art. 262 commi 1° e 4° c.p.), riuniti fra loro dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato a una pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione (p. 1365 seg.).
Per quanto qui interessa, il Tribunale, in quella medesima pronuncia (a p. 1370), ha pure condannato RE 1, in solido con gli imputati __________, __________, __________, __________ e __________, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile costituita CO 1, danni da liquidarsi in separata sede, sin d’ora assegnando su tale liquidazione una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-. L’11 dicembre 2013 al dispositivo relativo alla provvisionale è stata rilasciata la formula esecutiva (cfr. doc. D).
2. Con istanza 11 febbraio 2014, fondata sugli art. 38 segg. della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]), CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 13 febbraio 2013 dalla Prima Sezione della Corte d’assise di __________ (doc. C), munita della formula esecutiva (doc. D), e meglio il dispositivo di condanna del convenuto, in solido con altri, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti, da liquidarsi in separata sede, ma con immediata assegnazione su tale liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-, e che fosse ordinato, fino a concorrenza di CHF 12'237'300.- (il controvalore di EUR 10'000'000.-, cfr. doc. E), il sequestro presso __________ di tutti gli averi accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________, comprensiva in particolare del conto EUR, del conto USD, del conto CHF, del conto GBP e del deposito titoli, nonché di tutti gli averi accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________ oppure direttamente al convenuto, comprensiva in particolare di un deposito titoli e di un conto EUR, domanda che il Pretore ha accolto quel medesimo giorno.
3. Con il reclamo 2 maggio 2014 che qui ci occupa, il convenuto chiede in via preliminare di sospendere il procedimento fino ad evasione dell’appello da lui tempestivamente introdotto in Italia (doc. 4), a suo dire senz’altro destinato all’accoglimento, e nel merito di respingere l’istanza e revocare il sequestro, rilevando come la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur da una parte violasse manifestamente l’ordine pubblico svizzero e dall’altra fosse in contrasto con altre decisioni emesse nel medesimo procedimento (doc. 5-8).
4. Della risposta 24 luglio 2014 con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Confrontata con una decisione estera suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (qual è pacificamente la provvisionale dell’art. 539 c.p.p., cfr. TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 4.3 e 6.2; cfr. pure TF 26 settembre 2013 5A_366-367/2013; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) ed oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è l’atto di appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - può, tra le altre cose, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), oppure riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni (art. 46 paragrafo 3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196).
5.1 Nel caso di specie la sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), postulata in via preliminare dal convenuto, non può entrare in linea di conto. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che la sospensione del riconoscimento e dell’exequatur, che per altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non avevano potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196).
5.1.1 Nel caso concreto i motivi addotti dal convenuto a sostegno della richiesta di sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur (segnatamente l’assenza di un giudizio motivato sul tema della provvisionale e l’inesistenza di un danno risarcibile in base al diritto materiale tanto più in mancanza di una condanna per reati contro il patrimonio), che, per sua ammissione, coincidevano con quelli addotti in sede di appello, erano invece già stati sottoposti alla Corte di assise di appello di __________ (cfr. reclamo p. 4 e con riferimento all’atto di appello 31 gennaio 2014, doc. 4) e in ogni caso avrebbero potuto già essere esposti in precedenza e meglio in occasione dell’udienza innanzi alla Corte d’assise del 5 dicembre 2012, nel corso della quale l’istante aveva provveduto ad esporre le ragioni a favore della condanna del convenuto e degli altri imputati al risarcimento di somme ingenti, se del caso da far oggetto di una condanna provvisionale (cfr. doc. G). Entrambi non possono in definitiva giustificare una sospensione della procedura, che, come detto, riveste del resto un carattere eccezionale.
5.1.2 Si aggiunga, per completezza di motivazione, che gli argomenti addotti nell’occasione dal convenuto, quand’anche fossero stati ammissibili, sarebbero stati destinati all’insuccesso. Dal tenore della sentenza, secondo cui “una disamina approfondita merita la richiesta di risarcimento avanzata all’udienza del 5 dicembre 2012 dalla parte civile costituita CO 1. Nelle conclusioni che risultano versate al processo verbale di quella udienza, CO 1 indicava i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del reato di cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di __________, RE 1, __________, __________, __________ e __________ (…). Non va revocato in dubbio che per conseguire i profitti enormi rivenienti dalla attività della associazione per delinquere per la quale tutti i predetti imputati sono stati condannati per averla promossa, organizzata, o per avervi semplicemente partecipato, e documentati dalle memorie depositate nell’interesse della società medesima dall’avvocato __________, gli imputati hanno utilizzato le strutture aziendali: tali danni sono stati quantificati, quanto ai danni patrimoniali nell’importo di EUR 59'614'000.-, ammontare nel quale sono ricomprese le somme che CO 1 dovrà corrispondere quale responsabile civile. Ma sono davvero ingentissimi - altresì - i danni non patrimoniali patiti dalla parte civile CO 1 in considerazione della assoluta gravità dei fatti di cui sopra, ed in particolare (cfr. foglio 5 delle richiamate conclusioni 5 dicembre 2012) dei danni all’immagine ed alla reputazione commerciale, conseguenti “allo scandalo anche mediatico derivante dai fatti di reato in contestazione, come dimostrano i numerosi articoli di stampa prodotti … che vedono associato il nome di CO 1 alla commissione dei gravi illeciti per cui è processo”. Al riguardo, sostiene la parte civile, tale voce di danno è da ricondursi alla eccezionale gravità del delitto di associazione per delinquere: “risulta infatti particolarmente lesivo per una azienda dotata di grande visibilità nei mercati di tutto il mondo e che tra l’altro fornisce ex lege prestazioni di estrema delicatezza per lo Stato - quali servizi di intercettazioni telefoniche e comunicazioni di tabulati e anagrafiche degli utenti nell’ambito di indagini penali - scoprire che al proprio interno era venuta a costituirsi un’organizzazione criminale … si tratta quindi di un danno d’immagine specifico”. Gli imputati predetti vanno dunque condannati, sulla scorta dei rilievi testé portati e condivisi dalla Corte a risarcire in solido fra loro il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile costituita CO 1. Tali danni andranno liquidati in separata sede, ma sin d’ora si assegna su tale liquidazione una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-“ (cfr. sentenza doc. C p. 1360-1362), si evince in effetti che la decisione sulla condanna provvisionale, oltre ad essere stata sufficientemente motivata, aveva per oggetto un danno effettivamente risarcibile in base al diritto materiale, e meglio proprio quello illustrato e documentato all’udienza del 5 dicembre 2012 dall’istante (le cui conclusioni sono ora state versate agli atti sub doc. G), con “rilievi” che erano poi stati “condivisi dalla Corte”. Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, non è poi vero che con la provvisionale la Corte d’assise aveva condannato il convenuto al risarcimento del danno causato dai reati contro il patrimonio (segnatamente dall’appropriazione indebita commessa tra le altre cose nell’ambito dell’associazione per delinquere, inizialmente pure oggetto del capo 1, cfr. sentenza doc. C p. 8 seg.), per i quali nel frattempo era però stato prosciolto (cfr. sentenza 28 maggio 2010 della Sezione del Giudice per le indagini preliminari e dell’Udienza Preliminare del Tribunale di __________, doc. 5 p. 392, confermata dalla sentenza 20 settembre 2011 della Corte Suprema di Cassazione, doc. 6), e che in assenza di reati di quel genere non vi sarebbe stato alcun danno risarcibile: come si è visto, essa, rammentato il proscioglimento da quei reati (cfr. sentenza doc. C p. 12 seg.), ha invece ritenuto che la provvisionale era dovuta per rifondere i “danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del reato di cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di …, RE 1 … “ indicati nelle conclusioni di cui al doc. G (i cui “rilievi” erano stati “condivisi dalla Corte”), ritenuto che in quel allegato era stato per l’appunto specificato che gli stessi non si riferivano ai reati patrimoniali ma proprio essenzialmente alle attività illecite di “raccolta d’informazioni” (corruzione, spionaggio, hackeraggio e dossieraggio di soggetti terzi) poi oggetto della condanna penale; sempre nel doc. G (i cui “rilievi”, come detto, erano stati “condivisi dalla Corte”) è quindi stato esposto il fondamento legale materiale alla base della condanna al risarcimento del danno, intravisto nell’art. 2043 c.c. (p. 4 segg.), ritenuto che alcune ulteriori considerazioni sul tema (e meglio quelle esposte a p. 8 seg., ove è stato aggiunto che in base alla giurisprudenza ivi menzionata il danno d’immagine “specifico” poteva dare luogo a risarcimento anche a prescindere dall’avvenuto accertamento di eventuali conseguenze dannose derivanti dalla commissione dei reati fine dell’organizzazione criminosa) sono persino state ricopiate tra virgolette nella sentenza impugnata.
5.2 Resta da stabilire se la decisione della Prima Sezione della Corte d’assise di __________ possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera senza condizioni, come stabilito dal Pretore, ritenuto che giusta l’art. 45 paragrafo 1 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35.
5.2.1 Nel caso di specie il convenuto si prevale innanzitutto del motivo d’impedimento definito dall’art. 34 paragrafo 1 CLug, norma secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, egli ravvisando nel fatto che la Prima Sezione della Corte d’assise di __________ lo abbia in sostanza condannato al versamento di “punitives damages” esorbitanti una manifesta violazione dell’ordine pubblico materiale svizzero. La censura non può essere accolta. Nell’occasione il convenuto non è assolutamente stato condannato al pagamento di “punitives damages” esorbitanti (decisione, questa, che sarebbe sì stata contraria all’ordine pubblico materiale svizzero, cfr. Walther, Kommentar zum LugÜ, n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, Basler Kommentar, n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) - istituto giuridico contemplato nel sistema angloamericano del common law ma non conosciuto dal diritto italiano - bensì alla rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall’istante, ritenuto senz’altro esistente, e per il momento attribuito, ancorché verosimilmente maggiore, quanto meno nella limitata misura in cui lo stesso era considerato sufficientemente liquido (art. 539 n. 2 c.p.p.): la dottrina italiana ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’istituto della provvisionale di cui all’art. 278 cpv. 2 c.p.c. - poi concretizzato anche dall’art. 539 cpv. 2 c.p.p. - dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo ed è di per sé irrevocabile nonché modificabile solo mediante l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile - complemento giurisprudenziale, 4ª ed., n. X/1 seg. ad art. 278 c.p.c. e Appendice 2005, n. X/1 ad art. 278 c.p.c.; in tal senso pure Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 6 ad art. 278 c.p.c.; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26). Ciò posto, e richiamati da una parte il carattere eccezionale della riserva dell’ordine pubblico (DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) e dall’altra il divieto di riesame nel merito della decisione da delibare (art. 36 e 45 paragrafo 2 CLug), la sentenza italiana non può essere ritenuta manifestamente arbitraria o abusiva e nemmeno confiscatoria o punitiva: il risarcimento provvisorio è in effetti stato attribuito, oltretutto in modo prudenziale, in funzione dell’effettivo danno causato all’istante (quello patrimoniale quantificato in EUR 59'614'000.- e quello non patrimoniale, non quantificato nella sentenza, ma definito “davvero ingentissimo”), ritenuto che il suo carattere ingente era da addebitare proprio agli atti illeciti compiuti dal convenuto e dai coimputati. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la condanna alla provvisionale prevista dal diritto italiano non è manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale svizzero (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30), precisando che istituti analoghi non sono affatto sconosciuti nel diritto svizzero, ritenuto che a determinate condizioni l’art. 126 cpv. 3 CPP consente al giudice penale di pronunciarsi solo sul principio del fondamento delle pretese civili e di rinviare per il resto al foro civile, oppure di emanare una decisione parziale limitata a talune delle pretese di risarcimento dell’accusatore privato (TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 8, 8.3 e 8.4).
5.2.2 Il convenuto, adducendo che in precedenti decisioni (ordinanza 4 ottobre 2011 della Sezione XII Penale del Tribunale di __________, doc. 7, e ordinanza 12 gennaio 2012 della Prima Corte d’assise di __________, doc. 8), in parte già oggetto di delibazione in Svizzera (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, versata agli atti quale doc. B), le autorità italiane avevano escluso che il danno a favore dell’istante potesse essere superiore a EUR 2'597'400.-, ritiene infine che al riconoscimento e all’esecutività della sentenza in Svizzera ostava pure l’art. 34 paragrafo 3 e 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto rispettivamente con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla Convenzione o in un Paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto. La censura, in realtà riferibile solo all’art. 34 paragrafo 4 CLug (il precedente giudizio di exequatur in Svizzera non costituendo in effetti una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto ai sensi del paragrafo 3 della norma) non può trovare accoglimento. Quand’anche si volesse ammettere che la disposizione sia applicabile anche nel caso concreto, ossia in presenza di decisioni emanate nello stesso Stato in cui era poi stata emessa la decisione oggetto di exequatur (critico al proposito Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 56 ad art. 34 EuGVO), si osserva in effetti che le decisioni di cui ai doc. 7 e 8 non sono in contrasto (termine che va inteso in senso restrittivo, cfr. Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 49 ad art. 34 EuGVO) con la decisione della Prima Sezione della Corte d’assise di __________ (doc. C), ritenuto che le prime avevano per oggetto il sequestro conservativo dei beni del convenuto, ossia la prestazione di una semplice garanzia, mentre la seconda costituisce un vero e proprio giudizio di condanna al pagamento (cfr. per analogia il precedente giurisprudenziale riportato da Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 51 ad art. 34 EuGVO, secondo cui non vi è contrasto tra una sentenza straniera che riconosce una pretesa e una decisione interna che nega il gratuito patrocinio per l’assenza di probabilità di successo della stessa causa).
6. Ne discende che il gravame, infondato, dev’essere respinto.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 10'000'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 2 maggio 2014 di RE 1 è respinto.
II. Le spese processuali in complessivi CHF 4’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).