Incarto n.
12.2014.74

Lugano

5 maggio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Butti

 

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OA.2009.89 (responsabilità dell’ente pubblico per intervento chirurgico) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 29 maggio 2009 da

 

 

AP 1

RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 1'404'295.- e fr. 16'872.- a titolo di interessi al 31 dicembre 2009 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010, riservato l’adeguamento secondo le risultanze istruttorie, domanda alla quale si è opposto il convenuto, che ha sollevato l’eccezione di perenzione;

 

eccezione sulla quale il Pretore aggiunto si è determinato con sentenza 24 marzo 2014, respingendo la petizione per intervenuta perenzione e la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice per mancanza della possibilità di esito favorevole;

 

appellante l’attrice che con atto di appello del 2 maggio 2014 chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere l’eccezione di perenzione, di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria in prima sede e di condannare il convenuto a versarle congrue ripetibili ma almeno fr. 8'000.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;

 

richiamata la decisione del 10 luglio 2014 (inc. n. 12.2014.75) con cui la Presidente di questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d’appello formulata dall’appellante contestualmente al gravame;

 

mentre il convenuto con risposta 7 novembre 2014 postula la reiezione integrale del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto

                            A.  Nel 2005 AP 1 ha accusato dei dolori ad entrambe le mani, poi acutizzatesi nel corso del 2006. Il suo medico curante dr. med. F__________ l’ha quindi indirizzata al dr. med. L__________, specialista in chirurgia della mano e medico aggiunto presso il reparto di chirurgia dell’Ente ospedaliero Regionale di __________ (doc. 3), il quale, esperiti i necessari accertamenti medici, ha diagnosticato una sindrome da tunnel carpale bilaterale con predominanza destra e ha proposto a AP 1 di effettuare l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano destro al canale carpale (doc. E e F). Il 6 dicembre 2006 AP 1 è stata quindi operata dal dr. med. L__________ presso l’Ospedale __________ (doc. G). Dopo l’intervento la sua situazione valetudinaria è peggiorata con la manifestazione di dolori persistenti alla mano destra (doc. H-N). Il 9 luglio 2007 AP 1 è stata perciò sottoposta ad un intervento di revisione del tunnel carpale destro, eseguito dal dr. med. C__________ presso l’Ospedale __________ (doc. P e R). Nonostante questo secondo intervento AP 1 ha continuato a lamentare forti dolori alla mano destra, con formicolio e disturbi irritativi in direzione delle dita e infine insorgenza di una depressione (doc. S, U e V). Essa è stata sottoposta a diverse cure di tipo farmacologico e fisioterapico senza successo (doc. T e CC).
Nel frattempo, il 20 settembre 2007, AP 1 ha inoltrato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità una richiesta di prestazioni invalidità (plico doc. Z).

                            B.  Il 24 settembre 2008 AP 1, giusta l’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp; RL 2.6.1.1) ha notificato AO 1 (di seguito AO 1) una pretesa risarcitoria di complessivi fr. 1'367'989.- per le conseguenze dell’intervento del 6 dicembre 2006 (doc. B).
Le trattative intavolate con Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, l’assicurazione di responsabilità civile dell’AO 1, non hanno sortito alcun risultato.

                            C.  Con petizione 29 maggio 2009 IS 1 ha quindi convenuto in causa l’AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1'404'295.- e fr. 16'872.- a titolo di interessi al 31 dicembre 2009 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010, riservato l’adeguamento secondo le risultanze istruttorie, a titolo di risarcimento del danno per gli esiti dell’intervento eseguito il 6 dicembre 2006. L’attrice rimprovera al chirurgo che l’ha operata di aver sbagliato la diagnosi e l’indicazione per l’intervento e di non averla compiutamente informata, e chiede pertanto il risarcimento del danno derivante dall’incapacità lavorativa susseguente all’intervento, riservandosi di adeguare gli importi richiesti a dipendenza delle risultanze istruttorie. La causa è stata sospesa e riattivata più volte dalle parti, entrate in trattative che non hanno dato esiti. Nella risposta del 29 aprile 2013 il convenuto ha sollevato l’eccezione di perenzione e si è opposto alla domanda. All’udienza del 7 giugno 2013 la procedura è stata limitata all’esame della questione delle perenzione eccepita dal convenuto. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica, limitati al tema dell’eccezione di perenzione, le parti hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.

                            D.  Con sentenza 24 marzo 2014 il Pretore aggiunto ha ritenuto fondata l’eccezione di perenzione. Dopo aver ripercorso la cronistoria degli interventi subiti dall’attrice, il primo giudice ha reputato che l’interessata era a conoscenza del danno invalidante già al momento in cui ha presentato la domanda di prestazioni all’AI, il 20 settembre 2007 (doc. Z), e che pertanto le sue pretese erano già perente quando sono state annunciate al convenuto il 24 settembre 2008 (doc. B). Il Pretore aggiunto ha di conseguenza respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la domanda di assistenza giudiziaria (dispositivo n. 2), non ha prelevato spese processuali e ha posto a carico dell’attrice un’indennità ripetibile di fr. 5'000.- in favore del convenuto (dispositivo n. 3).

                            E.  Con appello 2 maggio 2014 l’attrice è insorta contro la citata sentenza chiedendone la riforma, nel senso di respingere l’eccezione di perenzione, di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria in prima sede e di condannare il convenuto a versarle congrue ripetibili ma almeno fr. 8'000.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione del 10 luglio 2014 (inc. n. 12.2014.75) la Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio formulata dall’appellante contestualmente al gravame. Con risposta 7 novembre 2014 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

e considerato

 

in diritto

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             2.  Il Pretore aggiunto ha ritenuto che la notifica delle pretese (a norma degli art. 19 e 25 Lresp) del 24 settembre 2008 fosse tardiva in considerazione del fatto che l’attrice al più tardi al momento dell’inoltro della richiesta per l’ottenimento di prestazioni AI, il 20 settembre 2007, era a conoscenza di tutti gli aspetti legati al danno e fosse in grado di valutare a grandi linee il danno complessivo. A mente del giudice di prime cure, essendo rimasti dei dolori definiti “cronici” dalla stessa attrice, si poteva ritenere con ragionevole approssimazione che il processo che provocava gli stessi fosse concluso. Egli ha inoltre reputato che il peggioramento dello stato di salute dell’attrice intervenuto nel settembre 2010 non era di rilievo, poiché già al momento dell’inoltro della domanda AI la sua situazione valetudinaria era invalidante. Donde la perenzione della notifica delle pretese di risarcimento del danno patito e la reiezione della petizione.

                             3.  L’appellante contesta la conclusione del Pretore aggiunto e ritiene, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza del danno complessivo unicamente al momento in cui l’Ufficio AI, con decisione resa il 28 dicembre 2010, ha riconosciuto un grado di invalidità del 100% dal 1° dicembre 2007 e del 50 % dal 1° giugno 2006. Essa sostiene che, in ogni caso, al 24 settembre 2007 (ossia un anno prima della notifica delle pretese) il suo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, che fino a quel momento non conoscesse nemmeno a grandi linee l’evoluzione della sua situazione medico-valetudinaria e di conseguenza neppure gli elementi per fondare le proprie pretese risarcitorie, ciò che comporta la non decorrenza del termine di perenzione annuale.

                          3.1.  Pacifica è nella fattispecie l’applicazione della Lresp. Tale legge prevede l’adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l’azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L’azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell’autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare con successo un’azione giudiziaria (DTF 131 III 61 consid. 3.1.1, 126 II 163 consid. 3c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99 consid. 1c; Werro, Commentaire romand CO I, 2a ed, Basilea 2012, n. 17 ad art. 60 CO; Däppen, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 6 e 7 ad art. 60 CO). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3; Brehm, in Berner Kommentar, 4a ed., Berna 2013, n. 27 e segg. ad art. 60 CO).
Secondo il principio dell’unità del danno, questo non dev’essere considerato come la somma di pregiudizi distinti, ma va valutato nel suo insieme. Ne risulta che il termine di prescrizione non corre in caso di evoluzione della situazione, prima che l’ultimo elemento del danno sia intervenuto (DTF 92 II 1 consid. 3; Brehm, op. cit. , n. 29 segg. ad art. 60 CO). In presenza di una situazione in evoluzione, il punto di questione è quello di sapere se la stessa si è a un certo momento stabilizzata, oppure sia stata prevedibile con un sufficiente grado di sicurezza (sentenza del Tribunale federale 4A_329/2009 del 1°dicembre 2010 consid. 3.2; DTF 112 II 118 consid. 4, 108 Ib 97 consid. 1c; sentenza II CCA del 2 ottobre 2013 inc. n. 12.2011.191).

                          3.2.  Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, non è possibile affermare che già al momento della richiesta di prestazioni AI, ossia il 20 settembre 2007, sarebbe stato possibile per l’attrice quantificare, almeno a grandi linee, il danno complessivo da lei patito, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta che già allora la sua situazione valetudinaria poteva ritenersi stabilizzata. Invero, il dr. med. L__________, chirurgo che ha eseguito il primo intervento, nel suo rapporto del 1° ottobre 2007 inviato all’Ufficio AI, ha ritenuto che lo stato di salute dell’attrice era suscettibile di miglioramento (cfr. il rapporto medico nel plico doc. Z). La stessa cosa emerge anche dal successivo rapporto del 28 ottobre 2007 allestito dal dr. med. Fa__________, medico che ha eseguito la valutazione per la terapia del dolore (cfr. rapporto medico nel plico doc. Z). Solo dal rapporto 18 marzo 2008 del dr. med. F__________, medico curante dell’attrice, risulta che il suo stato di salute era sostanzialmente stazionario (cfr. rapporto medico nel plico doc. Z). Circostanza confermata anche dal medico dell’AI dr. med. P__________ (cfr. annotazione del medico del 12.6.2008 nel plico doc. Z). Pertanto, come già sopra rilevato, solo a quel momento il processo che aveva provocato il danno poteva ritenersi concluso e poteva quindi sussistere la conoscenza dell’intero danno. Ne consegue che il termine di perenzione è iniziato a decorrere al più presto il 18 marzo 2008. Avendo l’attrice inoltrato le proprie pretese il 24 settembre 2008 (doc. B) il termine annuale di cui all’art. 25 Lresp non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto ed istruire la causa anche nel merito.

                             4.  Visto quanto precede, il giudizio pretorile di reiezione della petizione per intervenuta perenzione deve pertanto essere annullato. Ritenuto che i fatti alla base del giudizio devono essere ancora accertati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC) e che la petizione, oltretutto non oggetto di un giudizio completo sui suoi aspetti rilevanti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC; in tal senso pure sentenze II CCA 15 marzo 2013 inc. n. 12.2012.219, 29 settembre 2014 inc. n. 12.2013.22), non può essere decisa in questa sede, la causa va rinviata al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura.

                             5.  L’appellante chiede inoltre di riformare il dispositivo con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di prima sede (dispositivo 2).
Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119)
In concreto, il dispositivo pretorile che ha respinto il gratuito patrocinio in prima sede era impugnabile con un reclamo nel termine di 10 giorni dall’intimazione della sentenza, come tra l’altro indicato in grassetto nei rimedi giuridici sul tema in calce alla decisione del Pretore aggiunto. La sua impugnazione con l’atto d’appello, inoltrato il trentesimo giorno utile dall’intimazione della sentenza pretorile, è dunque tardiva. Il dispositivo n. 2 è dunque definitivo.

                             6.  L’appello in esame può così essere accolto con riferimento solo ai dispositivi n. 1 e 3 della sentenza impugnata.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellato (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono fissate senza tener conto dell’elevato valore di causa, in considerazione del fatto che il tema oggetto del presente giudizio è limitato al quesito della perenzione delle pretese, quindi in base ai criteri degli art. 2 LTG e 11 cpv. 5 Rtar. Ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale fa invece stato il valore litigioso di complessivi fr. 1'421'167.-.

 

per i quali motivi,

richiamati per le spese giudiziarie l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

 

 

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 2 maggio 2014 di AP 1 è parzialmente accolto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                  § Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza 24 marzo 2014 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

 

                             II.  Le spese processuali di complessivi fr. 2’000.- già anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato che rifonderà a controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      la vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).