Incarto n.
12.2014.77

Lugano

30 maggio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)

 

vista la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 24 aprile 2014 da

 

 

 IS 1 

 IS 2 

entrambi rappr. dall’avv.  RA 1 

 

 

relativa

 

 

alla decisione 11 marzo 2013 inc. 12.2011.101 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, dispositivo n. III (spese giudiziarie)

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che con decisione 11 marzo 2013 inc. 12.2011.101 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’appello presentato da IS 1 e IS 2 contro la sentenza 11 aprile 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, ha negato loro l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e ha posto a loro carico le spese processuali di complessivi fr. 1'000.-, con vincolo di solidarietà, e di un’indennità ripetibile di fr. 1'600.- in favore della controparte;

 

                                  che il Tribunale federale ha respinto il 25 novembre 2013 inc. 4A_248/2013 il ricorso degli appellanti e la loro domanda di assistenza giudiziaria, ponendo a loro carico in solido le spese giudiziarie di fr. 1'500.-;

 

                                  che con istanza 24 aprile 2014, rivolta all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, IS 1 e IS 2, dopo aver ripercorso la cronistoria della vicenda giudiziaria, hanno chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non avere redditi né sostanza sufficiente per far fronte alle spese giudiziarie;

 

                                  che con ordinanza 6 maggio 2014 la Presidente della Camera ha invitato gli istanti a spiegare e illustrare in modo completo e concreto la loro situazione finanziaria e a documentare l’asserita impossibilità di far fronte alle spese giudiziarie di seconda istanza;

 

                                  che nel termine impartito gli istanti hanno prodotto una parte della documentazione richiesta, ribadendo di non essere in grado di far fronte alle spese giudiziarie con il limitato reddito e di non poter ulteriormente gravare l’immobile di proprietà;

 

                                  che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);

 

                                  che il condono, vale a dire la rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 112);

 

                                  che la Legge sulla tariffa giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe essere competente per statuire sul condono relativo alle spese processuali dovute nella procedura di appello (Tappy, in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);

 

                                  che il condono delle spese processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;

 

                                  che per decidere sul condono è rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se gli istanti sono nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 1'000.- (dispositivo n. III della sentenza 11 marzo 2013);

 

                                  che così invitati dalla Presidente della Camera, gli istanti hanno prodotto le loro tassazioni 2013 (IS 1) e 2012 (IS 2), dalle quali risulta un reddito esente da imposta, ma non hanno inviato la documentazione relativa al reddito mensile 2013 e 2014 e al contratto di mutuo ipotecario;

 

                                  che IS 2, infatti, è comproprietaria (30/100) del fondo part. n. __________ RFD __________, sezione __________, con diritto esclusivo sugli appartamenti n. 2 e 3, il cui valore ufficiale è di fr. 75'449.40 come dall’attestazione del Comune di __________;

 

                                  che sulla quota dell’immobile grava un’ipoteca di fr. 50'000.- e l’interessata sostiene di non poter ulteriormente aumentare il mutuo ipotecario, essendo sprovvista di reddito sufficiente;

 

                                  che nella fattispecie non si può ammettere l’esistenza di un’indigenza permanente, già solo per l’esistenza di un immobile in proprietà;

 

                                  che a ogni modo, visto l’ammontare delle spese processuali di seconda istanza, in complessivi fr. 1'000.-, si può ragionevolmente esigere dagli istanti, responsabili in solido, che abbiano a pagare tale importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere mensile di fr. 42.- ciascuno;

 

                                  che la domanda di condono deve dunque essere respinta;

 

                                  che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura;

 

 

decide:                 1.  La domanda di condono 24 aprile 2014 di IS 1 e IS 2 è respinta.

 

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

 

 

                             3.  Notificazione:

 

- avv.    

 

                                  Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

 

                                        

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

 

(giudice Epiney-Colombo)

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).