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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
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sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.247 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 novembre 2012 da
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AP 1 AP 2
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contro |
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AO 1 AO 2
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chiedente l’annullamento del contratto di compravendita di un esercizio pubblico a __________ e del relativo contratto di locazione, oltre alla condanna alla rifusione di complessivi fr. 123'775.-, oltre interessi;
pretesa che i convenuti
hanno entrambi, separatamente, proposto di respingere, contestando tra l’altro
l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo, con argomenti di cui si dirà, per
quanto rilevanti, nei successivi considerandi;
ribadite le rispettive tesi e allegazioni nelle comparse scritte e in occasione
delle arringhe finali all’udienza del 27 febbraio 2014, il Pretore ha statuito
con sentenza 26 marzo 2014, con la quale ha respinto la petizione ponendo tassa
e ripetibili a carico degli attori soccombenti;
appellanti gli attori che, con appello 12 maggio 2014, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli appellati, con separate risposte 28 luglio e 25 agosto postulano entrambi la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 18 marzo 2011 AO
1 ha ceduto a AP 2, vendendone l’inventario, l’esercizio pubblico e negozio
denominato “P F” a M (doc. D). Con contratto di locazione di medesima
data AO 1 ha pure locato i relativi spazi a AP 2, debitrice solidale AP 1 (doc.
E).
B. Con lettera
3 ottobre 2011 AP 2 ha notificato a AO 1 e alla AO 2 di contestare il contratto
di compravendita poiché viziato da errore essenziale, rispettivamente dolo, ai
sensi degli art. 23 e segg. CO siccome l’attività svolta non avrebbe permesso
di conseguire una cifra d’affari come promesso al momento della vendita (doc.
I). Con lettera 24 ottobre 2011 AP 2 ha precisato che pure il contratto di
locazione, siccome strettamente connesso alla compravendita, era caratterizzato
dal medesimo vizio di volontà e che pertanto né lui, né AP 1, si ritenevano
obbligati (doc. K). Tra le parti non è stato raggiunto un accordo vista la
chiatra opposizione di AO 1 (doc. J) e AO 2 (doc. B).
C. Con
petizione 28 novembre 2012 AP 2 e AP 1, previo fallimento del tentativo di
conciliazione promosso dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3 (inc.
CM.2012.396), hanno convenuto in giudizio dinanzi al medesimo Pretore AO 1 e AO
2, chiedendo l’annullamento del contratto di compravendita e del contratto di
locazione stipulati il 18 marzo 2011, e di condannare i convenuti in solido a
rifondere agli attori complessivi fr. 123'775.-, oltre interessi.
A mente degli attori entrambi i contratti stipulati sarebbero viziati da errore
e/o dolo e il loro conseguente annullamento comporterebbe il diritto alla
restituzione delle prestazioni, ovvero del prezzo di vendita di fr. 90'000.-,
dei canoni di locazione versati e della garanzia prestata, rispettivamente la
rifusione di un importo speso per l’avvio dell’attività e del danno patito per
mancato guadagno.
D. Con risposta
17 gennaio 2013 il convenuto AO 1 ha chiesto di respingere le domande degli
attori. Medesima richiesta è stata formulata con risposta 2 febbraio 2013 da AO
2, che ha preliminarmente chiesto al Pretore di pronunciarsi in merito alla
proponibilità del litisconsorzio. Con replica e duplica, così come con le
arringhe finali all’udienza del 27 febbraio 2014, le parti hanno ribadito le
rispettive tesi, allegazioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.
B. Con giudizio
26 marzo 2014 il Pretore ha respinto la petizione ponendo tassa e ripetibili a
carico degli attori soccombenti.
Accertato il ruolo svolto da AO 2 per conto di AO 1, il Pretore ha qualificato
il prospetto di cessione aziendale indirizzato ai potenziali acquirenti (doc.
G) quale mera pubblicità, come tale non vincolante per il venditore. A mente
del primo giudice infatti le indicazioni ivi contenute in merito alla
redditività, alla cifra d’affari e al valore dell’inventario non sarebbero
sufficientemente precise e circostanziate per essere interpretate
dall’acquirente in buona fede quale garanzia del prodotto offerto. Il Pretore
ha inoltre rilevato come tale prospetto non sia diventato parte integrante del
contratto di compravendita e come neppure le singole indicazioni che vi
apparivano siano state esplicitamente menzionate nell’accordo concluso.
Il giudice di prime cure ha inoltre dedotto dalle stesse allegazioni degli
attori come per questi fosse ben chiaro il valore indicativo dei dati forniti
dal prospetto di vendita, la cifra annua riportata dovendosi per loro stessa
ammissione intendere quale “cifra d’affari raggiungibile” (giudizio
impugnato, pag.6). Gli attori, rimasti del tutto inerti durante le trattative,
neppure avrebbero chiesto delucidazioni sul metodo di calcolo alla base di tale
previsione o sulla cifra d’affari effettiva conseguita dalla precedente
gestione. Alla luce di tali circostanze il Pretore ha quindi ritenuto che non
risulta possibile invocare un errore che, se anche se ne dovesse ammettere
l’esistenza, sarebbe comunque dovuto alla sola negligenza e inoperosità degli
stessi attori, che non hanno colto la possibilità di informarsi correttamente e
in modo puntuale.
A titolo abbondanziale il primo giudice ha pure rilevato come gli attori non
abbiano fatto fronte all’onere allegatorio e probatorio incombente in merito
alla falsità delle indicazioni ricevute e alla pretesa impossibilità di
raggiungere una cifra d’affari pari a quella prospettata dal venditore e dalla
fiduciaria convenuta. Nulla è stato indicato in modo sufficientemente preciso
dagli attori per permettere la valutazione della redditività dell’attività
svolta nel 2011 sotto la nuova gestione, rimanendo tra l’altro ignoti elementi rilevanti
quali gli orari di apertura e i prodotti offerti alla clientela. Medesime lacune
allegatorie e probatorie impongono quindi, a mente del Pretore, di respingere
pure le pretese risarcitorie avanzate dagli attori. Tasse, spese e ripetibili
sono quindi state poste a loro carico.
C. Con appello
12 maggio 2014 gli attori sono insorti contro il giudizio pretorile chiedendone
la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Con separate risposte 28 luglio e 25 agosto 2014 entrambi gli appellati
postulano la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e
ripetibili.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. E’ pacifico
che le parti hanno stipulato un contratto di locazione a norma degli art. 253 e
segg. CO per gli spazi in cui svolgere l’attività commerciale oggetto del
contratto di medesima data relativo alla cessione dell’esercizio pubblico e del
suo inventario. Ne consegue che questa seconda pattuizione è da qualificarsi
quale compravendita in stretta relazione con il contratto di locazione
perfezionato tra le parti. Gli attori invocano le norme relative
all’annullamento dei contratti per vizio di volontà e formulano una pretesa
pecuniaria, di cui una parte a titolo di restituzione delle pigioni pagate e
del deposito di garanzia prestato.
3. Prima di poter passare in rassegna il merito delle censure d’appello, occorre accertare che siano dati i presupposti processuali poiché, in caso contrario, l’esame del gravame risulterebbe superfluo. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. Fra questi vi sono la competenza per materia del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC) e la valida autorizzazione ad agire a seguito di mancata conciliazione (art. 209 CPC). Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC).
3.1 La competenza per materia del giudice, quale presupposto processuale, va esaminata d’ufficio in ogni stadio della causa e ciò anche davanti al tribunale adito in seconda istanza (DTF 130 III 430, consid. 3.1; müller in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 364, n. 22 ad art. 59 CPC; trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 203, ad art. 60 CPC). La competenza per materia del giudice adito è da ricercare nel diritto cantonale (art. 4 CPC) e nella relativa organizzazione giudiziaria (füllemann in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 562 ad art. 90 CPC) e di principio è di natura imperativa, la mancanza di tale presupposto comportando di conseguenza l’irricevibilità dell’istanza (müller in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 368, n. 38 ad art. 59 CPC). Inoltre, ove un Cantone preveda nelle proprie leggi dei tribunali specializzati per delle controversie specifiche, non è possibile derogarvi (zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 420, n. 20 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di principio, nulla (gehri in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2012, pag. 333, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione di un’autorità giudiziaria inferiore può essere annullata se questa non era competente per materia a statuire nel merito (sterchi in Hausheer/Walter (ed.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, pag. 2944, n. 11 ad art. 318 CPC).
3.2 La legge ticinese
sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) prevede all’art. 33
cpv. 3 che il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento
l’organizzazione e la ripartizione delle cause della Pretura di Lugano.
L’esecutivo cantonale ha così emanato il Regolamento delle Preture dell’11
novembre 2003. Questo sancisce, fra l’altro, la ripartizione delle cause tra le
singole sezioni della Pretura del Distretto di Lugano (art. 9). Al capoverso 2
lett. d dello stesso articolo sono esplicitamente conferite alla sezione 4, tra
le altre, le cause in materia di locazione e affitto. Il capoverso 5 prevede
che alla suddetta ripartizione si può derogare su decisione del Presidente
qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o
con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione equitativa del
lavoro lo giustifichino. Nel caso concreto, la petizione 28 novembre 2012 (così
come l’istanza di conciliazione del 21 giugno 2012, inc. CM.2012.396) ha per
oggetto pretese derivanti da un contratto di locazione. Pertanto, come sancito
esplicitamente dall’art. 9 cpv. 2 lett. d del Regolamento delle Preture, la
competenza per materia spetta solo al Pretore della sezione 4 della Pretura del
Distretto di Lugano. Agli atti, del resto, non figura una decisione del
Presidente della Pretura di Lugano che modifichi per questa procedura la
ripartizione degli incarti prevista dal Regolamento all’art. 9 cpv. 2.
Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, avrebbe quindi dovuto ravvisare
d’ufficio la mancanza del presupposto processuale della propria competenza per
materia e trasmettere l’istanza alla sezione 4. Ciò non è avvenuto, con la
conseguenza che tutti gli atti processuali successivi all’istanza, ivi compresa
la decisione qui impugnata, emanano da un giudice incompetente per materia, e
sono quindi nulli (DTF 122 I 97).
3.3 Si rileva peraltro
come, per gli stessi motivi sopra esaminati relativi all’oggetto della domanda
di causa, la conciliazione tra le parti non poteva rientrare nella competenza
del Segretario – assessore della Pretura, ma bensì in quella del preposto Ufficio
di conciliazione in materia di locazione. La domanda si
fonda su due contratti strettamente connessi tra di loro, come hanno indicato
gli attori già al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, siccome
nessuno dei due contratti avrebbe senso da solo senza la stipulazione
dell’altro (istanza pag. 5 n. 3). Ne discende che l’istanza di conciliazione
relativa ad una controversia derivante (anche) da un contratto di natura
locativa, seppur strettamente connesso con un’altra pattuizione retta dalle
norme sulla compravendita (la cui validità andrebbe peraltro esaminata dal
giudice competente in materia di locazione anche nell’ottica del disposto dell’art.
254 CO), andava comunque inoltrata alla competente autorità di conciliazione in
materia di locazione e non poteva quindi essere trattata dalla Pretura di
Lugano (art. 3 cpv. 1 LACPC).
Anche per questo motivo il Pretore, a prescindere dalla
questione dell’attribuzione alla sezione competente o ad altra sezione per
decisione del Presidente, avrebbe pertanto dovuto rilevare la mancata
conciliazione e dichiarare di conseguenza la petizione irricevibile.
4. L’appello può
in definitiva essere evaso nel senso che vanno dichiarati nulli tutti gli atti
processuali successivi all’introduzione della petizione 28 novembre 2012 e di
conseguenza anche la decisione 26 marzo 2014.
Viste le circostanze si può prescindere dal trasmettere la causa al Pretore
della sezione 4 della Pretura di Lugano, competente per materia, affinché
riprenda la procedura dall’inizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Ne
risulterebbe infatti un inutile formalismo siccome, nel caso concreto, il
Pretore non potrebbe fare altro che accertare la mancata conciliazione dinanzi
alla competente autorità in materia di locazione e dichiarare conseguentemente
irricevibile la petizione per mancanza di un requisito processuale (DTF 139 III
273).
5. Dovendo
questa Camera statuire essa stessa sulla causa si impone un giudizio anche
sulle spese giudiziarie di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC).
Il fatto che la petizione sia stata trattata da un giudice incompetente per
materia è da ricondurre da un lato a un errore verificatosi all’interno della
Pretura stessa (nella ripartizione degli incarti alle singole sezioni), ma è
senz’altro una svista indotta dall’agire degli stessi attori che hanno adito
l’autorità incompetente, dapprima con l’istanza di conciliazione e poi con
l’azione di merito. Tenuto conto di questa circostanza e dello stralcio della
causa che ne deriva, si giustifica una riduzione delle tasse di giustizia in
entrambe le sedi (art. 22 LTG).
Il valore litigioso della procedura di appello, importo
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
ammonta a fr. 123'775.-. La tassa di giustizia è stabilita in base ai
criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015).
L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 12 maggio 2014 di AP 1 AP
2 è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 È
accertata la nullità della decisione 26 marzo 2014 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, e di tutti gli atti processuali successivi alla petizione 28
novembre 2012.
1.2 La
petizione 28 novembre 2012 è irricevibile.
1.3 La
tassa di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 4'000.-, nonché
le spese giudiziarie della procedura di conciliazione (fr. 1'000.-), già
anticipate, sono poste a carico degli attori limitatamente a fr. 2'000.- per
la procedura di merito e fr. 500.- per quella di conciliazione, la parte
eccedente rimanendo a carico dello Stato del Cantone Ticino.
1.4. Gli attori in solido sono condannati a rifondere ad ognuno dei convenuti fr. 7'500.- a titolo di ripetibili per la procedura di primo grado.
2. Le spese processuali di appello di fr. 2’500.-, già anticipate
dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di
rifondere a ogni parte convenuta fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).