Incarto n.
12.2014.83

Lugano

19 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.18 a procedura semplificata della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 14 febbraio 2012 da

 

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

alla quale sono subentrate in causa le eredi

 AO 1

AO 2

AO 3

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al versamento di fr. 14'180.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda alla quale si è opposta la parte convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza del 7 aprile 2014, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 2'200.- a titolo di ripetibili;

 

appellante l’attrice con atto di appello del 14 maggio 2014, con cui chiede l’annullamento e la riforma del giudizio querelato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la parte convenuta con risposta del 18 giugno 2014 propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando tasse, spese e ripetibili di appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:__________

                                   A.    P__________ era proprietaria del fondo n. __________ RFD __________, in via __________, sul quale sorge uno stabile denominato Villa __________. La proprietà comprende inoltre un vasto parco, in cui si trovavano alberi secolari, di cui alcuni inseriti nel catasto degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in quanto considerati vegetazione di particolare pregio botanico. Il 22 marzo 2011 un faggio secolare del parco __________ è caduto sulla strada sottostante, rovinando su un veicolo in transito, su un veicolo posteggiato, su infrastrutture elettriche e sullo stabile dall’altro lato di via __________, situato sul fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1. Dagli accertamenti di polizia è emerso che il faggio era marcio all’interno del tronco, ormai cavo, come erano marce le radici (cfr. doc. IV richiamato, rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria, pag. 6, fotografia n. 3). L’albero caduto è stato rimosso dalla strada e dal parco il giorno stesso a cura degli impiegati dell’Azienda Forestale di __________ (verbale di interrogatorio di M__________, 12 aprile 2011, contenuto nel rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria). Il Municipio di __________ ha fatto allestire nel giugno 2011 da A__________, forestale specializzato in grandi alberi, un rapporto sullo stato di salute con proposte di intervento per gli alberi di Villa __________. Sulla base di tale referto il Municipio ha ordinato a P__________ di intervenire e sistemare il parco come indicato nella perizia A__________ del 15 giugno 2011. AP 1 ha chiesto invano a P__________ la rifusione dei danni provocati al suo immobile dalla caduta del faggio, in
fr. 19'511.95.

 

 

                                   B.   Fallito il tentativo di giungere ad un’intesa davanti all’autorità di conciliazione (inc. CM.2012.2), con petizione del 14 febbraio 2012 AP 1 si è rivolta alla Pretura di Locarno-Città per chiedere la condanna di P__________ al pagamento di fr. 14'180.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Nella propria petizione l’attrice ha rilevato che i danni da lei subiti erano dovuti alla caduta del faggio, avvenuta per l’incuria o l’inadeguata manutenzione della proprietaria di Villa __________, che ne rispondeva quindi in forza degli art. 58 CO, 679 CC e 41 CO. Con risposta del 5 marzo 2012, P__________ si è opposta alla petizione, esponendo che la caduta del faggio era dovuta a un fenomeno naturale non prevedibile, sicché nessuna responsabilità poteva esserle imputata. Nei successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le proprie domande di giudizio. P__________ è morta il 28 ottobre 2012 e nel procedimento le sono subentrate le eredi AO 1 AO 2 e AO 3. Al termine dell’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali scritti, con i quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.

 

 

                                   C.   Con sentenza del 7 aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 2'221.- a carico dell’attrice, tenuta inolte a rifondere alle convenute l’importo di fr. 2'200.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   D.   Con appello del 14 maggio 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede. Nella risposta del 18 giugno 2014 le appellate postulano la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

e considerato

 

in diritto:                

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

 

 

                             2.  A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

 

 

                             3.  Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

 

 

                             4.  Nella fattispecie il Pretore aggiunto, riassunti i fatti incontestati e precisata la giurisprudenza in merito alla responsabilità del proprietario immobiliare e del proprietario dell’opera, con particolare riguardo all’onere della prova, ha accertato che la caduta del faggio era dovuta al marciume radicale provocato da un fungo necroforo, Kretzschmaria deusta o Ustulina deusta, fatto incontestato. Sulla base dell’istruttoria, segnatamente la perizia giudiziaria e le deposizioni testimoniali, il Pretore aggiunto ha ritenuto che la proprietaria del faggio non poteva essere ritenuta responsabile dei danni in base all’art. 679 CC, in quanto la malattia dell’albero non poteva essere ricondotta all’asserita incuria del giardino da parte della proprietaria, né a quest’ultima poteva essere rimproverato di aver lasciato sussistere uno stato di fatto pericoloso, la malattia non essendo rilevabile esternamente da persone non cognite. Lasciato indeciso il quesito a sapere se l’albero caduto potesse essere ritenuto un’opera ai sensi dell’art. 58 CO, il Pretore aggiunto ha escluso ogni responsabilità della convenuta anche ai sensi di predetta norma. Secondo il primo giudice non poteva costituire un difetto di manutenzione del giardino la circostanza di non aver fatto controllare annualmente i grandi alberi da un esperto, non essendovi alcun obbligo legale in tal senso e in assenza di qualsivoglia segno esterno di malattia del faggio, che appariva vigoroso e verde. Esclusa ogni responsabilità della convenuta, il Pretore aggiunto ha quindi respinto la petizione.

 

 

                             5.  L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto di aver fondato le proprie conclusioni su una perizia giudiziaria nulla, poiché il perito ha svolto l’incarico senza eseguire il sopralluogo in contraddittorio e il primo giudice ha posto al perito, di sua iniziativa, domande nuove rispetto a quelle proposte dalle parti, violando così il principio attitatorio. Inoltre, prosegue l’appellante, il perito ha presentato una valutazione “prettamente teorica” nel suo referto, che è un “collage di dottrina”, sprovvisto quindi di valenza. Gli accertamenti del Pretore aggiunto, secondo l’appellante, sono quindi errati e viziati da arbitrio.

 

 

                           5.1  Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.

 

 

                           5.2  Nella fattispecie, è palese che il perito giudiziario si è recato sul posto e ha assunto altre informazioni, indicate nel suo referto, senza aver convocato le parti, contrariamente a quanto gli era stato indicato dal Pretore aggiunto nella decisione di nomina del 10 giugno 2013. L’attrice ha chiesto di estromettere la perizia giudiziaria dall’incarto il 28 agosto 2013, subito dopo aver ricevuto il referto peritale 20 agosto 2013. Il primo giudice ha respinto la richiesta di estromissione del referto peritale il 23 settembre 2013, ritenendo che non vi fosse stata una violazione del contraddittorio e indicando alle parti che avrebbero potuto chiedere il sopralluogo con il perito in occasione della delucidazione o della completazione della perizia giudiziaria, con esplicito riferimento all’art. 186 cpv. 2 CPC. L’attrice ha informato il primo giudice con scritto del 16 ottobre 2013 che non presentava domande di completazione o delucidazione della perizia giudiziaria e non ha chiesto un nuovo sopralluogo del perito giudiziario in contraddittorio, come avrebbe potuto fare. In tali circostanze lamentarsi in appello della mancata convocazione delle parti al sopralluogo eseguito dal perito giudiziario viola il principio della buona fede processuale sancito dall’art. 52 CPC. La censura va dunque respinta.

 

 

                           5.3  È indiscusso che il primo giudice ha posto di sua iniziativa alcune domande al perito giudiziario, fondandosi sull’art. 185 CPC e che ha respinto un quesito proposto dall’attrice e ne ha riformulato un altro (ordinanza del 24 maggio 2013). La critica dell’appellante al riguardo è del tutto fuori luogo, se solo si considera che secondo l’art. 185 cpv. 1 CPC spetta al giudice porre le domande al perito. Il Pretore aggiunto ha quindi agito nel rispetto delle norme procedurali.

 

 

                           5.4  A detta dell’appellante il Pretore aggiunto sarebbe incorso in un accertamento errato dei fatti, avendo posto a fondamento della propria decisione una perizia senza valore, che non offre certezze ma solo “ipotesi fondate su pura dottrina”. La critica è infondata. Il perito giudiziario ha risposto alle domande senza incertezze e senza contraddizioni, così che non vi era alcun motivo per ordinare una nuova perizia giudiziaria. Come rileva del resto ripetutamente l’appellante medesima, nel 2011 il giardino era stato oggetto di diversi lavori imposti dal Comune di__________ (appello, pag. 10). Era quindi impossibile accertare, 2 anni e 5 mesi dopo l’evento dannoso, quale fosse in concreto lo stato del faggio e del giardino al momento del crollo. Una nuova perizia giudiziaria sarebbe stata del tutto inutile e non avrebbe permesso di ottenere le “certezze” auspicate dall’appellante. La situazione di fatto nella primavera 2011 è stata ampiamente riferita dal forestale A__________ (deposizione del 10 aprile 2013, pag. 4), dal giardiniere B__________ (deposizione del 10 ottobre 2012, pag. 2) e dal direttore dell’Azienda forestale di __________, M__________ (deposizione del 10 ottobre 2012, pag. 4). Il primo giudice non si è poi fondato solo sulla perizia giudiziaria, contrariamente a quanto afferma l’appellante, ma l’ha vagliata e apprezzata con le altre prove agli atti, in particolare le deposizioni dei citati testimoni e gli incarti richiamati. Dall’apprezzamento globale delle risultanze istruttorie il primo giudice è giunto alla conclusione che il faggio era caduto per un evento naturale, vale a dire per l’attacco del fungo necroforo evocato sia dal perito giudiziario sia dal forestale A__________. Non vi è quindi stato alcun errato accertamento dei fatti da parte del primo giudice e al riguardo l’appello è infondato.

 

 

                             6.  L’appellante lamenta anche un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice. Dall’appello, appesantito da ampi stralci di opinioni dottrinali sull’art. 679 CC e 58 CO, traspare che l’appellante non contesta la qualifica giuridica di opera attribuita dal Pretore aggiunto al faggio, ma rimprovera in sostanza al primo giudice di aver negato l’esistenza di un difetto dell’opera. L’appellante afferma che la proprietaria del giardino non si occupava correttamente della manutenzione, tanto che i vicini si lamentavano per l’assenza delle regolari potature, e che non aveva mai fatto controllare regolarmente gli alberi da un esperto, ciò che avrebbe potuto prevenire l’evento dannoso con la tempestiva scoperta della malattia fungina, visibile a occhio nudo da un esperto. 

 

 

                             7.  L’istruttoria non ha invero permesso di accertare se il faggio fosse stato piantato dall’uomo o se fosse cresciuto in modo spontaneo nel vasto giardino di parte convenuta. A ogni modo è emerso che il giardino è stato oggetto di cure e manutenzioni regolari, come ha riferito il giardiniere B__________, secondo il quale due o tre volte all’anno la proprietaria “chiamava per la pulizia del giardino e per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più importanti” veniva regolarmente fatto capo ad “un’altra ditta” (verbale di udienza del 10 ottobre 2012 e verbale di interrogatorio di polizia del 21 aprile 2011, pag. 2/4). Anche la vicina R__________ ha raccontato che da parecchi anni, dopo solleciti scritti e telefonici volti a chiedere la potatura delle piante del giardino, “ogni due o tre anni” arrivava qualcuno a sfoltire le medesime (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011, pag. 2/4). Si può quindi ritenere che il giardino, oggetto di costanti interventi e manutenzioni, sia da considerare un’opera ai sensi dell’art. 58 CO.

 

 

                             8.  L’attrice doveva quindi provare l’esistenza di un difetto di manutenzione del parco-giardino, rispettivamente la violazione oggettiva del dovere di diligenza che spettava alla proprietaria. Essa sostiene di aver pienamente adempiuto all’onere della prova che le incombeva e di aver dimostrato un difetto di manutenzione da parte della convenuta. In tal senso, l’appellante afferma che dall’istruttoria emerge lo stato di “generale trascuratezza” in cui si trovava il giardino della parte convenuta e rimprovera al Pretore aggiunto di aver negato l’esistenza di norme, “nemmeno di categoria”, che imponevano alla proprietaria un controllo regolare delle piante ad alto fusto a opera di un esperto in grandi alberi. A detta dell’appellante, invece, il previgente Piano regolatore comunale prevedeva tale obbligo all’art. 32 cpv. 4, e pertanto la proprietaria del giardino doveva “mantenere regolarmente la pianta e salvaguardarla, anche con l’intervento di esperti”. 

 

 

                           8.1  La tesi dell’appellante sull’esistenza di uno “stato di generale trascuratezza” del giardino non ha trovato invero conferma nell’istruttoria. Il giardiniere B__________ non ha dichiarato che “la manutenzione non veniva propria eseguita” o che gli alberi “erano abbandonati a se stessi”, come invece soggettivamente interpretato dall’appellante. Al contrario, chiamato ad esprimersi sullo stato del giardino, pur sottolineando invero che lo stesso “non era un giardino all’inglese” e che “non è mai stato curato a mio modo di vedere in modo adeguato” (verbale di udienza del 10 ottobre 2012 e verbale d’interrogatorio di polizia del 21 aprile 2011, p. 3/4), il giardiniere ha riferito che “due o tre volte all’anno la governante della Signora __________ […] ci chiama per la pulizia del giardino e per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più importanti la signora __________ o chi nelle sue veci ha chiamato un'altra ditta di cui non conosco il nome” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 21 aprile 2011, p. 2/4). Anche dalle dichiarazioni della testimone R__________ non risulta che il giardino della convenuta versasse in una “situazione di generale noncuranza”, come invece afferma l’appellante, ancora una volta sulla base di sue personali interpretazioni. Dall’attenta lettura della deposizione citata dianzi, infatti, si evince che le decennali lamentele della vicina nei confronti della convenuta non avevano per oggetto la manutenzione generale del giardino, ma bensì la questione relativa ai rami delle piante ad alto fusto e per le quali, in ogni caso, “si riusciva sempre a trovare una soluzione” nel senso che veniva qualcuno ad occuparsi della potatura (cfr. verbale d’interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011, pagg. 2/4 e 3/4, R2 e R3). Le tesi dell’appellante sulla “generale noncuranza” del giardino o di una completa trascuratezza delle piante ad alto fusto non trovano pertanto riscontro concreto nell’istruttoria. Né la “generale trascuratezza” del giardino trova conferma nel rapporto del forestale A__________ e nella sua deposizione. Sentito dal Pretore aggiunto su “come si presentava il giardino al momento dell’allestimento del referto (stato di manutenzione delle piante di alto fusto)” (cfr. verbale di udienza del 10 aprile 2013, pag. 2, domanda n. 4), il forestale, specialista della cura di grandi alberi, ha descritto la situazione del giardino nel giugno 2011, rinviando al rapporto A__________ allestito per conto del Comune di __________ il 15 giugno 2011 (richiamato dal Ministero pubblico). In quel rapporto lo specialista aveva suggerito una serie di interventi (taglio dei rami sporgenti sulla strada, eliminazione di tutte le robinie e degli elementi secchi, abbattimento degli olmi destabilizzati dalla caduta del faggio, forte riduzione delle parti aeree di quattro canfore, eliminazione di falsi cipressi e di un ciliegio secchi o morenti, manutenzione della chioma di diversi alberi di pregio sani). Lo specialista aveva precisato, nella conclusione del referto, che “Da un profilo generale, bisogna dire che anche un albero sano e privo di difetti può spezzarsi o schiantarsi a causa del vento. La sicurezza assoluta sulla stabilità futura di una pianta è pertanto impossibile da definire”. Nel caso concreto il faggio caduto non dava segni evidenti di malattia, era ancora verde e in vegetazione, con le gemme già gonfie e non era pericolante, come descritto dal direttore dell’Azienda forestale che si occupava della manutenzione degli alberi del giardino (deposizione M__________, verbale 10 ottobre 2012, pag. 4). Secondo questo testimone il faggio non era soffocato dalla siepe di bambù che lo attorniava, poiché le radici del bambù sono superficiali e non ostacolano l’apparato radicale dell’albero, il cui tronco aveva peraltro un diametro di 80 centrimetri. Gli steli del bambù avevano invece un diametro di 2-3 centimetri (deposizione B__________, verbale del 10 ottobre 2012).

 

 

                           8.2  La proprietaria del giardino non aveva inoltre alcun obbligo legale di far ispezionare ogni pianta d’alto fusto da uno specialista, come afferma invece l’appellante. La Villa __________ e il suo parco (mapp. __________ RFD __________) sono invero inseriti nel catalogo dei beni protetti dal Piano Regolatore comunale. Come riferito dal capo tecnico comunale, il vecchio Piano Regolatore proteggeva fino all’ottobre 2008 diverse piante del giardino di Villa __________, tra le quali il faggio all’origine della vertenza (documento II° richiamato), mentre il nuovo Piano Regolatore in vigore dall’ottobre 2008 inserisce nel catalogo degli alberi protetti solo una Taxus Baccata e una Magnolia grandiflora (deposizione I__________, verbale 10 ottobre 2012 pag. 6). Il faggio crollato non rientrava quindi nel catalogo degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in vigore nel 2011. Il richiamo alle norme del Piano Regolatore comunale non giova all’appellante nemmeno nell’ipotesi in cui il faggio fosse ancora stato protetto. L’obbligo di manutenzione regolare sancito dall’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR, invocato dall’appellante, è del tutto generico e nulla dice sugli obblighi concreti di manutenzione che sarebbero imposti al proprietario del fondo. Per gli alberi protetti poi la norma invocata trova i suoi limiti nell’art. 31 cpv. 3 e 4 NAPR, il quale dispone che questi “non devono essere danneggiati tramite taglio, potatura e sfrondatura” e che “il taglio di queste piante è per principio vietato e comunque soggetto ad autorizzazione municipale”. La proprietaria del giardino non solo non aveva l’obbligo di procedere ogni anno allo sfoltimento delle piante protette, come afferma l’appellante, ma anzi per eseguire qualsiasi intervento in tal senso doveva avere la preventiva autorizzazione del Municipio. Né vi erano norme vincolanti che imponevano alla convenuta di fare capo regolarmente all’intervento di un esperto in grandi alberi, non potendosi desumere alcunché dalla generica formulazione dell’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR. Il forestale A__________ ha invero riferito di aver notato di persona la presenza del fungo sul faggio caduto, spiegando che “una persona esperta avrebbe potuto notarlo prima della caduta”. Il faggio caduto era “verde e rigoglioso” con le “gemme già gonfie” come costatato dal giardiniere e dal direttore della ditta che si occupava degli alberi di alto fusto della convenuta (deposizioni B__________ e M__________) e non dava segni di malattia né era pericolante. In assenza di qualsiasi segno premonitore che potesse lasciar presagire una situazione di pericolo, non è quindi possibile rimproverare alla proprietaria del giardino un difetto di manutenzione o la tolleranza di una situazione di pericolo. A ragione quindi il Pretore aggiunto ha escluso una responsabilità della convenuta fondata sull’art. 58 CO.

 

 

                             9.  A detta dell’appellante il Pretore aggiunto avrebbe erroneamente applicato il diritto, escludendo una responsabilità della convenuta per eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC. L’esistenza della pianta malata, sostiene l’appellante, configura un chiaro eccesso del diritto di proprietà, poiché la convenuta ha lasciato sussistere sul suo fondo una situazione di pericolo. La sentenza invocata nell’appello (II CCA del 21 ottobre 1997 inc. n. 12.1997.177) non si attaglia tuttavia alla fattispecie. Nel caso giudicato all’epoca il proprietario immobiliare aveva avuto almeno due occasioni in cui si era manifestata la pericolosità degli alberi poi risultati malati e non aveva intrapreso nulla per rimediare al pericolo. In concreto, invece, risulta dall’istruttoria che la proprietaria ha sempre dato seguito alle richieste di potatura dei vicini e ha seguito le indicazioni del Comune quando sono state accertate situazioni di pericolo. A ciò si aggiunga, ancora una volta, che il faggio abbattutosi sulla proprietà dell’appellante non aveva dato alcun segno di malattia o instabilità prima di cadere (cfr. verbale del 10 ottobre 2012, deposizioni B__________ e M__________). Non si può dunque imputare alla convenuta un eccesso del proprio diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC.

 

 

                           10.  Esclusa una responsabilità della proprietaria del giardino ai sensi sia dell’art. 58 CO sia dell’art. 679 CC, non può entrare in considerazione nemmeno una responsabilità per atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO, mancando qualsiasi atto illecito. La sentenza del Pretore aggiunto regge quindi alle critiche e l’appello va dunque respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore delle appellate è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

 

 

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 14 maggio 2014 di AP 1 è respinto ed è confermata la sentenza 7 aprile 2014 inc. n. SE.2012.18.

 

                             2.  Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1'200.- complessivi per ripetibili di appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

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-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).