Incarto n.
12.2014.94

Lugano

7 luglio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)

 

 

statuente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso 28 maggio 2014 di

 

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

 

contro

 

la decisione 28 aprile 2014 dell’

 

 

Ufficio del registro di commercio, Biasca

 

con la quale ha sciolto la AP 1 in applicazione dell’art. 153 ORC, e ha nominato quale liquidatrice __________, a carico della quale ha posto le spese di iscrizione in fr. 160.- e un’ammenda di fr. 150.-;

 

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

considerando

 

 

in fatto e in diritto:    

 

                                  che con decisione 28 aprile 2014 l’Ufficio del Registro di commercio ha accertato che la società AP 1 non risultava più avere un domicilio legale e che non vi erano state reazioni alla lettera raccomandata 11 giugno 2012 e alla pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 19 settembre 2012, intese a notificare un recapito al domicilio legale, e ha di conseguenza sciolto la società, ponendo le spese di iscrizione e l’ammenda a carico della precedente amministratrice unica;

 

                                  che con ricorso 28 maggio 2014 l’amministratrice unica della società contesta la decisione di scioglimento, rilevando che il recapito e domicilio sociale della società era rimasto immutato, come da dichiarazione della Posta CH SA e che quindi la decisione impugnata doveva essere annullata;

 

                                  che con osservazioni 17 giugno 2014 l’Ufficio del registro di commercio aderisce al ricorso e chiede di accoglierlo, spiegando di aver seguito la procedura corretta in merito allo scioglimento della società, avendo avuto informazioni, anche dalla Posta, che la società era irreperibile all’indirizzo indicato e non avendo avuto risposta dall’amministratrice alla lettera 11 giugno 2012;

 

                                  che da quanto risulta dagli atti prodotti dalle parti il recapito e il domicilio legale della AP 1 si trovano in __________, e la Posta CH SA ha confermato il 20 maggio 2014 che “il nome della ditta appare sulla cassetta delle lettere” e che il “recapito viene eseguito regolarmente”;

 

                                  che la procedura di scioglimento è nondimeno stata avviata d’ufficio dall’Ufficio del registro di commercio dopo aver ricevuto segnalazione che la società era irreperibile all’indirizzo indicato, come risulta dalla comunicazione postale doc. C (ritorno raccomandata 11 giugno 2012);

 

                                  che il disguido è dunque imputabile a verosimili problemi postali e non al disinteresse della società o a quello dei suoi organi, che non avevano motivo di dubitare della correttezza del recapito e del domicilio legale;

 

                                  che la decisione 28 aprile 2014 incarto 501.3.010.656-7 6100/2014 deve dunque essere annullata, come ammette l’Ufficio del registro di commercio;

 

                                  che viste le particolarità della fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese processuali;

 

 

per questi motivi

 

decide:                 1.  Il ricorso 28 maggio 2014 è accolto e di conseguenza è annullata la decisione 28 aprile 2014 incarto 501.3.010.656-7 6100/2014 dell’Ufficio del registro di commercio.   

 

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

                                 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

 

Giudice Epiney-Colombo

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-  (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).