|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata in materia di contratto di lavoro inc. n. SE.2011.10 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 20 maggio 2011 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 25'200.-, oltre interessi, a titolo di salario e indennità per licenziamento immediato non giustificato, oltre al rilascio del certificato di lavoro;
richiesta avversata dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 2 maggio 2014;
appellante il convenuto che con atto di appello 30 maggio 2014 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l'attrice, con risposta 7 luglio 2014, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 è stata assunta alle
dipendenze di AP 1 (in seguito AP 1), la prima volta dal 20 aprile 2007 e per
una durata determinata, in qualità di ausiliaria aiuto domiciliare (doc. 3) con
il compito di assistere, sostenere e accompagnare utenti nell'ambito delle
attività di economia domestica, in modo autonomo e responsabile, all'interno di
un'équipe interdisciplinare, nonché di effettuare, su delega, cure di base
semplici in situazioni stabili (doc. 9: mansionario AP 1).
Nel corso degli anni, tra le medesime parti, si sono poi succeduti una serie di
contratti di lavoro, sempre di durata determinata, con un grado di occupazione
massimo previsto pari al 40% da intendersi come lavoro su chiamata "16
ore settimanali al massimo, distribuite 7 giorni su 7 nella fascia oraria dalle
07.00 alle 21.00 secondo le necessità dettate dall'organizzazione del AP 1"
(doc. 3, 5, 6, 7, 8 e 9). Il salario mensile, di cui meglio si dirà in seguito,
è sempre stato pattuito con riferimento alla scala degli stipendi definita dal
CCL applicabile al relativo settore d'attività (doc. 2).
Con contratto 18 gennaio 2010 (doc. 8) il rapporto d'impiego è stato nuovamente
rinnovato fino al 31 dicembre 2010.
Con raccomandata del 19 luglio 2010 AP 1 ha notificato alla dipendente una
disdetta immediata del contratto adducendo a giustificazione dello stesso la
seguente motivazione: "Purtroppo solo di recente siamo venuti a
conoscenza del fatto che, autonomamente e senza alcuna autorizzazione da parte
del Servizio, ha assunto l'iniziativa di intervenire privatamente presso utenti
seguiti dal AP 1 fatturando direttamente le prestazioni di economia domestica
erogate a titolo privato. Purtroppo, malgrado i nostri inviti ad interrompere
tali attività inconciliabili con i nostri interventi, da parte sua conferma
l'intenzione di continuare ad intervenire in forma privata presso utenti
seguiti da AP 1. Di fronte a questa situazione, tenuto conto delle esigenze di
servizio e conformemente ai disposti in vigore, la Direzione del Servizio si vede quindi costretta a comunicarle che la collaborazione è da
ritenersi interrotta con effetto immediato" (doc. E).
Rappresentata dal sindacato, AO 1 ha contestato il licenziamento con scritto 21
luglio 2010, evidenziando tra l'altro di aver informato del suo lavoro privato
la capo équipe, "seguendo le vie di servizio" (doc. F).
B. Con
petizione 20 maggio 2011, preceduta dal fallimento del tempestivo tentativo di
conciliazione, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Riviera chiedendone la condanna al pagamento di fr. 12'600.- oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 2010 a titolo di salario per i mesi da luglio a
dicembre 2010, oltre a fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 quale
indennità per disdetta immediata ingiustificata, nonché il rilascio di un attestato
di lavoro.
In breve, essa ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il
suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che l'attività privata svolta era
nota al datore di lavoro e indispensabile economicamente non potendo essa vivere
con le sole entrate derivanti dall'impiego al 40%. Il licenziamento in tronco
sarebbe pertanto ingiustificato, ragion per cui rivendica il diritto a vedersi
riconoscere quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato
alla scadenza contrattuale e pure ad un’indennità pari a sei mensilità fissata
ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Con osservazioni (correttamente: risposta) 1° luglio 2011 il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione. A suo parere le gravi irregolarità emerse
erano tali da legittimare il licenziamento immediato. Ribadito il contenuto del
CCL, e meglio dell'art. 14 del COSACD che esclude il lavoro remunerato per
conto di terzi nella misura in cui leda la fedeltà verso il datore di lavoro e
faccia concorrenza (doc. 2), e ricordato il dovere di informazione della
dipendente, il convenuto ha rilevato come l'attrice non si sia attenuta a
questo principio, semplice e di fondamentale importanza, rifiutandosi di
cessare il lavoro per terzi come richiesto dalla direzione.
Con la replica e la duplica, in occasione dell'udienza del 15 settembre 2011,
le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione
finale e prodotto allegati conclusivi con i quali hanno ribadito le proprie
antitetiche posizioni.
C. Con
sentenza del 2 maggio 2014 il Pretore, dopo aver riconosciuto il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco, ha parzialmente accolto la
petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 7'876.- oltre interessi
al 5% dal 20 luglio 2010 a titolo di salario e di fr. 9'451,20 oltre interessi
al 5% dal 20 luglio 2010 quale indennità di disdetta ingiustificata, facendogli
nel contempo ordine di rilasciare un attestato di lavoro finale.
Menzionate le disposizioni applicabili in merito al divieto di concorrenza
(art. 321a CO) e in genere al lavoro remunerato del dipendente per conto di
terzi (art. 14 COSACD), ed esposte ampiamente la dottrina e la giurisprudenza
in materia di rescissione immediata per cause gravi del rapporto di lavoro
(art. 337 CO), il Pretore ha anzitutto focalizzato l'attenzione sull'evento
accaduto nel periodo di giugno/luglio 2010 considerato l'episodio scatenante la
disdetta, trattandosi della circostanza che ha permesso al convenuto di
scoprire l'attività accessoria contestata della dipendente.
Esposti ampi stralci delle dichiarazioni rese dai testi (da pag. 9 a pag. 11 della sentenza) il primo giudice ne ha dedotto che all'interno del servizio "i
dipendenti/collaboratori e capo equipe erano al corrente dell'attività
extra-lavorativa dell'attrice ad eccezione della direzione, che non ne sapeva
nulla" (sentenza pag. 11 n. 8.6). A mente del Pretore tale mancata
conoscenza da parte del direttore non sarebbe da un lato messa in dubbio
dall'episodio che ha visto la dipendente ottenere dalla direzione
un'autorizzazione eccezionale per un singolo caso, ma d'altro canto neppure può
essere ricondotta ad esclusiva responsabilità dell'attrice. Questa, pur avendo
agito con superficialità, non avrebbe infatti mai nascosto a colleghi e
superiori lo svolgimento regolare dell'attività privata di aiuto domestico per
la quale si riteneva (a torto) autorizzata, e non avrebbe pertanto cercato di
dissimulare nulla. Sarebbero semmai stati i responsabili a lei gerarchicamente
superiori a dover riferire tale circostanza alla direzione, rispettivamente a
dover approfondire e verificare l'effettivo rilascio di un'autorizzazione che
erroneamente ritenevano data.
Il primo giudice si è poi chinato sulla questione della legittimità di un
lavoro concorrente da parte di una persona impiegata con una percentuale del
40% e, ricordata l'applicazione meno rigorosa in tali circostanze del divieto
codificato dall'art. 321a cpv. 3 CO, ha concluso che nel caso concreto neppure può
essere rimproverato all'attrice lo svolgimento di un'attività concorrente, le
prestazioni da essa eseguite a titolo privato non potendo in ogni caso essere
svolte dal convenuto, e ciò a seguito di precise disposizioni alle quali è
sottoposto il servizio organizzato dai Comuni e operante sulla base di un
contratto di prestazione stipulato con la preposta autorità cantonale di
vigilanza.
Il Pretore ha pertanto esaminato se l'attività complementare e non
concorrenziale svolta si ponesse comunque in contrasto con l'obbligo di fedeltà
incombente alla dipendente ed è giunto alla conclusione che non risulterebbero
dimostrati sufficienti motivi preponderanti atti a giustificare un simile divieto,
il convenuto essendo venuto meno all'onere probatorio, e finanche a quello di
allegare i fatti rilevanti, in merito agli invocati problemi di responsabilità.
Dato il diritto della dipendente di esercitare una tale attività, spettando
semmai al datore di lavoro di predisporre le misure che si rendevano necessarie,
ne consegue che, a mente del Pretore, il rifiuto da questa opposto all'ordine
di interrompere il lavoro svolto privatamente non costituisce grave motivo atto
a giustificare una disdetta immediata del rapporto d'impiego.
Calcolato il salario netto mensile medio, il giudizio pretorile ha quindi
riconosciuto alla dipendente il credito ai sensi dell'art. 337c cpv. 1 CO per
le cinque mensilità rimanenti fino al termine del contratto e un'indennità in
applicazione del cpv. 3 della medesima norma. L'ammontare massimo pari a sei
mensilità è stato riconosciuto tenendo conto delle circostanze concrete, in
particolare dell'assenza di malafede, della durata del rapporto di lavoro a
seguito del regolare rinnovo dei contratti annualmente stipulati, dell'età
avanzata che rende difficile all'attrice la ricerca di un impiego sostitutivo,
nonché del basso reddito conseguito per un lavoro sempre svolto correttamente.
D. Con atto
di appello 30 maggio 2014 SACD chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Con
risposta del 7 luglio 2014, l'appellata postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi
al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.Nel proprio
appello il convenuto contesta le conclusioni pretorili secondo cui le mancanze
imputate all'attrice non sarebbero di gravità tale da giustificarne il
licenziamento immediato.
L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire
con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28
consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi
dell’art. 337 CO viene ammessa con prudenza nel caso in cui il licenziamento in
tronco è pronunciato nel corso di una disdetta ordinaria precedente.
Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se
si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità
della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1). Determinante
è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente
– al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la
disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed
emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto
conoscerli (DTF 127 III 310 consid. 4a) 124 III 25 consid. 3c; 121 III
467 consid. 4 e 5).
Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei
doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le
circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità
(DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto,
ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso
recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.
12.2007.85 del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla
questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in
tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.
337 cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,
sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno
2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre
2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo
ordinamento processuale (Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.
15 Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).
3.In
termini generali l'appellante rimprovera al Pretore sia l'errata applicazione
del diritto (e meglio dell'art. 321a cpv. 3 CO in relazione al CCL applicabile),
sia un'interpretazione scorretta dei fatti e delle testimonianze assunte.
Ribadito il tenore dell'art. 14 COSACD e le particolarità delle prestazioni
fornite da SACD all'utenza, l'appellante rileva anzitutto come l'obbligo di
autorizzazione si applichi ad ogni lavoro accessorio, indipendentemente dalla
concorrenzialità, e rimprovera al primo giudice di aver minimizzato
arbitrariamente la portata di tale norma, ignorando come il CCL costituisca
appunto un accordo di applicazione del divieto sancito dall'art. 321a cpv. 3 CO
valido anche per i dipendenti impiegati a tempo parziale.
La censura è anzitutto irricevibile (art. 311 CPC) poiché non si confronta
adeguatamente con le tesi pretorili che da un lato sono giunte alle medesime
conclusioni in merito all'esigenza di autorizzazione e all'inadempienza
contrattuale della dipendente a questo proposito, mentre d'altro canto hanno
ampiamente esposto i motivi per i quali un simile divieto sarebbe nel caso specifico
illegittimo. Non adempie infatti alle esigenze di motivazioni della censura
d'appello la semplice e categorica esposizione di una soggettiva opinione in
merito alla portata della norma di diritto invocata. Come meglio si dirà nei
considerandi successivi la censura è comunque infondata anche nel merito.
4.L'appellante
insiste nel sottolineare come la dipendente abbia ampiamente e gravemente
travalicato le competenze (deducibili dal mansionario doc. 9) incorrendo in una
"grave violazione delle mansioni che le incombevano (uso medicinali)"
(appello pag. 4 n. 3) per aver "messo mano ai medicinali di un'utente
seguita dal SACD" (appello pag. 4 n. 4), rimproverando al Pretore di
aver minimizzato banalizzando in modo inaccettabile le conseguenze di un simile
agire, inadeguato e estremamente pericoloso.
Oltre a non confrontarsi nuovamente con gli apprezzamenti pretorili a questo
proposito, l'appellante ripropone così le sue categoriche valutazioni
soggettive, nell'erronea convinzione che queste possano bastare a trarre la
conclusione auspicata. Infatti le stesse espressioni utilizzate (ovvero
"occuparsi" e "metter mano") non sono affatto concludenti
ai fini della qualificazione del comportamento tenuto dall'attrice, come non
può risultare rilevante, poiché presa a sé stante e senza chiarire le
circostanze ed essendo oltretutto una deduzione piuttosto che una
testimonianza, la dichiarazione della teste M__________ I__________ che ha
riferito in termini generici del fatto che la dipendente parlasse con lei della
terapia farmacologica "precisando i vari nomi dei medicamenti come se
fosse a conoscenza della terapia della paziente ciò che non deve succedere"
(audizione testimoniale del 2 maggio 2012, pag. 4 atto V). Va inoltre rilevato
come la questione dei medicamenti non sia stata il motivo del formale
rimprovero in occasione degli eventi che hanno condotto alla disdetta e come
tale pretesa inadempienza neppure sia stata invocata quale grave manchevolezza
al momento di motivare la disdetta straordinaria (doc. E). Negli allegati
preliminari il convenuto non ha preteso di aver considerato tale questione quale
motivo di disdetta immediata; la risposta 1° luglio 2011 e la duplica in
occasione dell'udienza del 15 settembre 2011 sono silenti a tal proposito e
indicano anzi come, dopo un primo chiarimento tra le parti, vi fosse la
disponibilità del datore di lavoro a continuare il rapporto di impiego a
condizione che la dipendente cessasse immediatamente il lavoro accessorio (risposta
pag. 7 e 8). Quest'ultima circostanza conferma ulteriormente come l'episodio dei
medicinali, ora enfatizzato quale grave violazione, non fosse stato considerato
al momento del licenziamento e non fosse comunque ritenuta pregiudizievole per
la continuazione del rapporto di collaborazione.
5.L'appellante
sottolinea inoltre "la singolarità della posizione" della
dipendente e il fatto che "il resto del personale alle dipendenze del AP
1 non fatica ad attenersi rigorosamente ai disposti contrattuali"
(appello pag. 5 n. 5). Citate le deposizioni rese dai testi a tal proposito, rimprovera
quindi al Pretore di aver in pratica capovolto l'onere della prova siccome
avrebbe ritenuto che non spettasse alla dipendente dimostrare di possedere
un'autorizzazione, bensì al datore di lavoro dimostrare che l'attività privata
svolta dalla prima mettesse a repentaglio o rendesse più difficoltosa
l'attività al servizio di AP 1.
Il rimprovero cade nel vuoto. Infatti queste tesi, così come le argomentazioni
addotte con ampie citazioni dei testi (appello da pag. 6 a pag. 8), non fanno che ribadire circostanze rilevate anche dal Pretore che non vi ha dedotto
nulla di diverso rispetto a quanto pretende l'appellante, ovvero che il lavoro
privato svolto dalla dipendente necessitasse di un'autorizzazione, che questa
per prassi veniva concessa solo a titolo eccezionale e che, nel caso concreto, nessun'autorizzazione
fosse stata concessa dalla direzione. Contrariamente a quanto pretende
l'appellante il Pretore non ha quindi dedotto consenso alcuno dal silenzio del
convenuto.
6.L'appellante
contesta quindi la conclusione pretorile che ha riconosciuto la buona fede
della dipendente non ravvisando del suo agire, sebbene caratterizzato da
superficialità, alcuna volontà di nascondere il lavoro privato o di danneggiare
il datore di lavoro. A mente dell'appellante, a fronte della chiara linea di
condotta della direzione nel concedere solo eccezionalmente autorizzazioni, "il
fatto che la signora AO 1 sia andata a dire ai quattro venti - ma evidentemente
non alla direzione! - di disporre di un'autorizzazione della direzione
evidenzia un agire volutamente scorretto nell'esplicito intento di trarre in
inganno a suo esclusivo profitto i suoi interlocutori" (appello pag. 9
n. 5). Il giudice avrebbe invece arbitrariamente valutato tale comportamento addirittura
in termini positivi.
La censura va respinta. Oltre a contrapporre nuovamente una soggettiva
valutazione alle diverse deduzioni pretorili, l'appellante propone per la prima
volta (e pertanto tardivamente ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC) la tesi
dell'inganno, mentre in precedenza un tale agire ingannevole della dipendente
non era stato invocato e neppure risulta tra i motivi addotti a giustificazione
del licenziamento, dovuto invece, come ribadito ancora in questa sede, alla
violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 321 CO a seguito della "irremovibile
decisione della signora AO 1 di voler mantenere l'attività parallela imponendo
de facto la decisione alla direzione" (appello pag. 9 n. 6 e doc. E). L'appellante
cerca invano di trarre vantaggio insistendo sulla tesi dell'errore in cui sarebbero
incorse le superiori gerarchiche della dipendente in merito all'autorizzazione a
questa concessa dalla direzione per svolgere con regolarità e con un impegno
rilevante lavori privati, anche a favore di utenti del AP 1. A ben vedere la circostanza
dell'errore, appurata anche dal Pretore (sentenza pag. 11 n. 8.6), non giova
alla tesi del convenuto e contraddice chiaramente l'altra circostanza ribadita
con fermezza nel tentativo di dimostrare la gravità del comportamento della
dipendente, ovvero che una simile attività regolare sarebbe comunque categoricamente
esclusa e che un'autorizzazione in tal senso non avrebbe quindi in nessun caso potuto
essere concessa. Se quest'ultima affermazione corrispondesse al vero, non si
può ragionevolmente ritenere che le superiori gerarchiche non fossero a
conoscenza di un simile categorico divieto e non si comprende come potessero quindi
essere cadute in un simile errore o equivocare al proposito. Al contrario,
sempre seguendo la tesi dell'appellante, avrebbero senza dubbio e
immediatamente considerato il regolare lavoro di cura a domicilio svolto privatamente
dalla dipendente come manifestamente contrario alle regole e quindi inaccettabile
e di conseguenza qualificato come inverosimili e menzognere le dichiarazioni della
loro subordinata a proposito della pretesa autorizzazione ricevuta dal direttore.
Così non è invece stato e non può essere rimproverato al Pretore di non aver
quindi intravvisto nelle circostanze concrete la prova delle tesi del
convenuto.
7.In
generale, con le censure d'appello, il convenuto ribadisce sostanzialmente le
tesi già esposte in prima sede senza confrontarsi compiutamente con il giudizio
pretorile che ha puntualmente censurato proprio questo suo atteggiamento di
categoricamente e semplicemente offrire alla dipendente la scelta tra la
cessazione dell'attività accessoria e il licenziamento. Il primo giudice ha
infatti esposto i motivi per i quali, nel caso concreto, l'appellata aveva il
diritto di esercitare un simile lavoro privato e "il datore di lavoro
non poteva semplicemente vietare l'attività preconizzata dall'attrice, ma
doveva predisporre le necessarie misure per permettere alla dipendente di
continuare" (sentenza pag. 23 n. 13). Le censure di appello non sono
pertanto in grado di scalfire tale conclusione del primo giudice, rimasta
addirittura sostanzialmente incontestata.
8.Abbondanzialmente
si rileva come l'appellante abbia affrontato la sentenza criticata senza tener
conto del fatto che il primo giudice era chiamato a valutare, sulla base delle
circostanze concrete e secondo il suo libero apprezzamento, se la pretesa violazione
dei doveri contrattuali abbia raggiunto la necessaria gravità, in applicazione
dei principi di diritto e dell'equità. L'appellante sembra non avvedersi che il
comportamento rimproverato alla dipendente, seppur ritenuto contrario agli obblighi
contrattuali assunti, avrebbe semmai potuto giustificare una disdetta entro i
termini contrattuali o un mancato rinnovo alla sua scadenza, la rescissione
immediata essendo riservata a titolo eccezionale a casi di particolare gravità,
come ricordato dal primo giudice con riferimento a dottrina e giurisprudenza.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il licenziamento in tronco dell'attrice
non può che essere ritenuto ingiustificato. Su questo punto la decisione del
Pretore merita pertanto conferma.
9.In via
subordinata, nell'ipotesi in cui la conclusione pretorile sulla disdetta
ingiustificata venisse confermata, l'appellante non contesta la condanna al
versamento delle mensilità impagate fino al termine del contratto (art. 337
cpv. 1 CO), ma chiede di negare, o perlomeno ridurre drasticamente, l'indennità
per licenziamento ingiustificato riconosciuta dal Pretore giusta l’art. 337c
cpv. 3 CO.
Ribaditi i rimproveri alla dipendente, l'appellante rileva come il Pretore
avrebbe accertato l'assenza di un comportamento censurabile da parte del datore
di lavoro, ciò che costituirebbe il presupposto per negare integralmente la
contestata indennità. La categorica affermazione, già carente dal punto di
vista della motivazione (art. 311 CPC), non trova però riscontro nella realtà,
emergendo chiaramente dal giudizio pretorile la critica (giustificata) all'atteggiamento
del convenuto che ha sempre ritenuto, a torto, di poter semplicemente negare alla
dipendente lo svolgimento di quell'attività privata poi invocata appunto quale
motivo della disdetta immediata.
Abbondanzialmente va rilevato come l'atteggiamento del datore di lavoro non
appaia certo lusinghiero se si tiene conto che pretende, senza dubbio alcuno,
di poter esigere dalla dipendente il rispetto del divieto di svolgere attività
lavorative private, incurante della circostanza da questa invocata di non poter
certo far fronte al proprio mantenimento con l'esiguo stipendio mensile
(quantificato dal Pretore in fr. 1'575,20 sulla base dei doc. D e 19) conseguito
per un'attività su chiamata richiedente una disponibilità "7 giorni su
7 nella fascia oraria dalle 07.00 alle 21.00 secondo le necessità dettate
dall'organizzazione del AP 1" (doc. 3, 5, 6, 7, 8 e 9).
Già per questi motivi non sono manifestamente dati i requisiti che potrebbero
permettere, peraltro solo a titolo eccezionale e nell'esercizio dell'ampio
potere discrezionale riservato al Pretore, di esentare il convenuto dal
pagamento dell'indennità (DTF 121 II 64). Anche su questo punto la sentenza
pretorile è pertanto corretta e merita conferma.
10. L'appello è motivato in modo
carente pure sul principio e sulla commisurazione dell'indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato. Le critiche al Pretore per aver
riconosciuto l'indennità massima pari a sei mensilità non solo non conducono a
ritenere abusivo l'esercizio del potere di apprezzamento, ma sono parimenti
prive di fondamento.
Nel tentativo di relativizzare la rilevanza della durata del rapporto di
impiego tra le parti, l'appellante cerca (peraltro per la prima volta in modo
irrito ai sensi dell'art. 317 CPC) di mettere in dubbio l'irreprensibilità
della dipendente, rimproverando al Pretore di non aver intravvisto una conferma
di tale circostanza nel mancato rinnovo del contratto a tempo indeterminato.
Sennonché, sulla buona qualità del lavoro svolto negli anni dall'appellata,
l'istruttoria ha fornito ampi riscontri che il Pretore ha correttamente
interpretato.
Privo di consistenza e parimenti irricevibile risulta pure il tentativo di
contestare il significato del premio in denaro concesso alla dipendente, quasi
che questo sia stato riconosciuto dal datore di lavoro malgrado la risaputa inadeguatezza
della beneficiaria.
Irricevibili e infondate sono altresì le considerazioni generiche espresse a
riguardo della quantificazione dell'indennità, così come la citazione, priva di
ogni riferimento al contesto specifico, dell'estratto di un giudizio di questa Camera
(riferito a tutt'altra fattispecie e che aveva confermato la valutazione
pretorile di riconoscere un'indennità pari a sole tre mensilità).
Se ne deve concludere che l'appellante non è stato in grado di scalfire la
conclusione pretorile a questo riguardo e l'importo riconosciuto, benché
corrispondente al limite massimo stabilito dall'art. 337c cpv. 3 CO, va
pertanto confermato in quanto commisurato alle circostanze del caso concreto e
non eccedente il potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al
riguardo l’appello si rivela dunque infondato.
11. Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore pari a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’appellata un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso in appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 17'327,20.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30 maggio 2014 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).